Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 30/04/2026, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02785/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02221/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2221 del 2026, proposto da
NE NE, GI NE, SA NE, OV NE, rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Di Rienzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alida Di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AS s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1. dell’Ordinanza Sindacale n. 4 del 19 gennaio 2026, notificata in data 5 febbraio 2026, con cui si ordina ai ricorrenti di eseguire, entro 10 giorni, le opere necessarie al ripristino del tratto fognario di innesto privato asseritamente danneggiato;
2. dell’Ordinanza Sindacale n. 54 del 24 febbraio 2026, notificata il 25 febbraio 2026, con cui si ordina ai ricorrenti e alla società AS s.r.l., entro 30 giorni e “ciascuno per la propria competenza”, di procedere alla ricostruzione strutturale del muro di recinzione e al consolidamento del terreno;
3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di IA e della AS s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa IA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1 - Emerge dagli atti di causa e segnatamente dalla relazione in data 27/03/2026 prodotta dal Comune di IA (allegato 1 alla memoria depositata il 24/4/26) che:
- l’11/11/2025 il Comune riceveva la segnalazione di dissesti stradali verificatisi in seguito alle operazioni di scavo eseguite presso via san OV Bosco. Tali dissesti avevano causato il cedimento del muro di confine del fabbricato ubicato al civico 24 (comprendente le unità immobiliari di proprietà degli odierni ricorrenti);
- le condizioni sia della condotta idrica che della muratura perimetrale del cortile del fabbricato erano state ripristinate dalla società AS s.r.l.;
- il successivo 24/11 si apriva una voragine all’altezza del civico 24 della via san OV Bosco;
- veniva, quindi, effettuata una videoispezione della condotta della pubblica fogna estesa all'innesto privato del fabbricato ubicato al civico 24, all'esito della quale si constatava l'integrità della condotta fognaria pubblica e varie lesioni nell'innesto privato del fabbricato.
Sulla scorta di tali presupposti fattuali, il Sindaco del Comune di IA adottava in data 19 gennaio 2026 ordinanza n. 4 ai sensi dell'articolo 54 t.u.e.l. nei confronti dei proprietari delle unità immobiliari site al civico 24 della via san OV Bosco, assegnando loro il termine di dieci giorni per eseguire le opere necessarie al ripristino del tratto fognario di innesto privato danneggiato, minacciando – per ipotesi di inosservanza - l'esecuzione in danno di tali opere.
Con successiva ordinanza numero 54 del 24 febbraio 2026, il Sindaco, nell'esercizio del medesimo potere, sul presupposto che il muro recentemente ricostruito da AS s.r.l. si presentava danneggiato a causa di una perdita idrica e ritenendo che le lesioni riscontrate fossero “ verosimilmente riconducibili a un possibile assestamento del terreno sottostante conseguente alle pregresse lavorazioni e al successivo transito di mezzi ”, ordinava agli odierni ricorrenti nonché alla società AS di procedere ad horas “ciascuno per la propria competenza ” al ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alla “ ricostruzione strutturale del manufatto ”, al “ consolidamento del piano di posa e del terreno di fondazione ”, nonché alla “ realizzazione di tutte le altre opere ritenute necessarie per garantire la privata e pubblica incolumità ”.
1.1 - Il presente ricorso ha ad oggetto la legittimità di entrambe le ordinanze emesse dal Sindaco di IA, affette, secondo la prospettazione attorea, rispettivamente da eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, carenza dei presupposti di cui all’art. 54 t.u.e.l. e violazione del principio di proporzionalità (ord. n. 4); eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di determinatezza (ord. n. 54).
1.2 - Si è costituito in resistenza il Comune di IA, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, in ragione dell’affidamento a AS s.r.l. del servizio di fornitura idrica e manutenzione degli impianti ed instando per il rigetto dell’impugnativa.
1.3 - Ha preso parte alla lite anche la s.r.l. AS, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l’inammissibilità del gravame siccome rivolto contro ordinanze dirette a soggetti diversi e aventi contenuto diverso.
2 - Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026 il ricorso è transitato in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione ai sensi dell'articolo 60 CPA.
3 - In limine litis, va disattesa l'eccezione di improcedibilità formulata dal Comune resistente in ragione della avvenuta adozione dell'ordinanza n. 77 in data 1/4/2026 avente ad oggetto la “ revoca temporanea ” dell'ordinanza n. 54/2026: per un verso, infatti, tale provvedimento non incide sull'efficacia dell’ordinanza n. 4/2026 e, per altro verso, esso sospende gli effetti dell'ordinanza numero 54 “ limitatamente agli interventi che comportino modifica dello stato dei luoghi, relativamente al muro di recinzione .. ”, ordinando, però, “ che siano garantite e mantenute tutte le necessarie misure di messa in sicurezza temporanea .. ”.
4 – Quanto, poi, alla legittimazione passiva del Comune di IA, la stessa non è revocabile in dubbio, per la elementare considerazione che è l’Amministrazione dalla quale promanano gli atti impugnati.
5 - Merita accoglimento, invece, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della s.r.l. AS.
Ed invero, “ per controinteressato come da diffuso e consolidato orientamento giurisprudenziale, si deve intendere quel soggetto titolare di un interesse giuridico alla conservazione dell’atto impugnato, derivante da una situazione giuridica della quale è titolare e che riceve un vantaggio dal contenuto dispositivo dell'atto impugnato (in questi termini, in particolare, Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 16, che sul punto richiama anche Cons. Stato, Sez. IV , 11 marzo 2013, n. 1473, secondo cui «la qualifica di controinteressato va riconosciuta non già a chi abbia un interesse anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a che ne subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse, ma solo a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto ed immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica») ” – ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. II ter, sent. n.11211/2025.
Ne deriva che AS s.r.l. non può essere qualificata controinteressata con riferimento all’impugnativa dell’ordinanza n. 4/2026, che neppure la menziona, e nemmeno rispetto alla successiva ordinanza n. 54/26 che la individua tra i destinatari (unitamente agli odierni ricorrenti) dell’ordine di ripristino del muro di recinzione. La società non può essere ritenuta soggetto interessato alla conservazione del provvedimento, perché vanta un interesse analogo a quello della parte ricorrente, volto ad evitare un pregiudizio alla sua sfera patrimoniale, assumendo, quindi, la qualifica di “cointeressata” (prova ne sia la sua richiesta al Comune di sospendere l’ordinanza n. 54/26). La sua partecipazione al giudizio non è dunque necessaria, potendo la notifica del ricorso nei suoi confronti valere quale mera litis denuntiatio , cui - in astratto – avrebbe potuto far seguito una autonoma impugnativa dell’ord. n. 54/26 ovvero un intervento in giudizio, notificato alle parti in causa (Tar Campania, Napoli, sez. VII, sent n. 4290/21 e, in termini, Tar Lazio, Roma, ult. cit.).
6 - Va parimenti disattesa l’eccezione di inammissibilità della impugnativa congiunta di due distinti atti amministrativi, tenuto conto che le due ordinanze impugnate muovono dal medesimo presupposto della riconducibilità alle lesioni presenti nell’innesto della fogna privata in quella pubblica tanto del cedimento del manto stradale (oggetto dell’ord. n. 4/26) quanto delle fessurazioni presenti sul muro di confine del fabbricato dei ricorrenti (ord. n. 54). Sussiste, quindi, tra gli atti gravati quel nesso funzionale che consente la proposizione di una domanda caducatoria che investa più di un provvedimento.
Al riguardo, si osserva che “- nel processo amministrativo impugnatorio, la regola generale è che il ricorso abbia a oggetto un solo provvedimento e che i vizi - motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (Cons. Stato, III, 3 luglio 2019, n. 4569);
- nel processo amministrativo, affinché il ricorso cumulativo sia ammissibile, non è sufficiente una connessione soggettiva tra le parti, ma è necessaria la sussistenza di elementi oggettivi quali la comunanza dei presupposti di fatto o di diritto o la riconducibilità delle pretese azionate nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale (Cons. Stato, III, 15 luglio 2019 n. 492);
- la regola generale dell’impugnabilità, con un ricorso, di un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione, nel medesimo giudizio, della legittimità di più provvedimenti sia imposta dall’esigenza di concentrare in un’unica delibazione l’apprezzamento della correttezza dell’azione amministrativa oggetto del gravame, quando questa viene censurata nella sua complessità funzionale e, soprattutto, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma connesse, sequenze di atti (Cons. Stato, V, 22 gennaio 2020, n. 526);
- è perciò necessario, ai fini dell’ammissibilità del ricorso cumulativo proposto avverso distinti provvedimenti, che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, seppur inteso nella sua più ampia latitudine semantica, e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nelle medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente, e che non residui, quindi, alcun margine di differenza nell’apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti congiuntamente gravati .. ; (Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2023, n. 8181).
7 – Venendo al “merito” dell’impugnativa, si osserva che le ordinanze sindacali si palesano legittimamente adottate a tutela della pubblica e privata incolumità ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, a termine del quale "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".
Secondo costante indirizzo pretorio (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4459/2023; Sez. II, n. 4474/2020), i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché nella provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.
Alla luce di quanto precede scolora la censura attorea secondo cui l’ordinanza n. 4/2026 sarebbe stata emessa in assenza del presupposto dell’urgenza, tenuto conto che, se è vero che il dissesto si è verificato mesi addietro, sono gli stessi ricorrenti ad ammettere che nel corso del tempo la situazione si è aggravata e, comunque, a non smentire che – all’attualità – persista pericolo per la pubblica incolumità.
“ È pacifico, infatti, che l’ordinanza ex articolo 54 del T.u.e.l. può essere legittimamente emanata “anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell’emanazione dell’atto della situazione di pericolo” (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 3077 del 2012; in termini, T.A.R. Campania - Napoli, sezione V, sentenza n. 4062 del 2022).
Ciò che rileva, infatti, è soltanto il dato obiettivo della “necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di pericolo che non sia possibile fronteggiare con gli ordinari strumenti apprestati dall’ordinamento. La circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo non rende illegittimo l’esercizio di tale potere, in quanto il trascorrere del tempo non priva l’autorità preposta al potere-dovere di intervenire al fine di prevenire il danno alla incolumità pubblica, che anzi può risultare aggravato dal trascorrere del tempo. Il presupposto necessario per l’adozione dell’ordinanza consiste nell’attualità del pericolo al momento in cui intervenga il provvedimento, non rilevando il tempo trascorso dalla sua insorgenza” (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 7411/2010; in termini, T.A.R. Campania - Salerno, sezione I, sentenza n. 181 del 2022)” – la Sezione, sent. n. 5695/22.
8 – Colgono, invece, nel segno le censure ricorsuali incentrate sulla carenza di istruttoria.
Per quanto riguarda, in particolare, l’ord. n. 4/26, non si riscontra, infatti, nell’azione amministrativa quell’approfondimento istruttorio indispensabile volto all’accertamento delle cause effettive del cedimento del piano stradale, che solo poteva legittimare l’emissione dell’ordine di ripristino del tratto fognario a carico dei ricorrenti, tenuto conto che: A) nei giorni precedenti l’apertura della voragine, la società AS aveva eseguito operazioni di scavo che avevano causato dissesto del manto stradale e cedimento del muro di confine del fabbricato al civico 24; B) successivamente, la medesima società aveva eseguito interventi di ripristino tanto sulla condotta idrica, quanto sul muro perimetrale (cfr. relazione all. 1 alla memoria del Comune del 24/4/26); C) dalla videoispezione commissionata dai ricorrenti non sono emerse lesioni nella fogna privata.
Con specifico riferimento, poi, all’ordinanza n. 54/26, l’ordine di ripristino e messa in sicurezza del muro (peraltro formulato in termini che non consentono di comprendere l’onere puntuale gravante in capo ai distinti destinatari) è scaturito da una valutazione di “verosimiglianza” circa la riconducibilità delle lesioni riscontrate “ a un possibile assestamento del terreno sottostante, conseguente alle pregresse lavorazioni e al successivo transito di mezzi ” che – oltre a non giustificare il coinvolgimento dei ricorrenti – risulta effettuata senza “ verifiche di natura strumentale o indagini strutturali ”, ma sulla scorta di un mero “ riscontro visivo ”.
Al riguardo, possono mutuarsi le considerazioni espresse in fattispecie del tutto sovrapponibile dalla Sezione, che ha affermato “ dal punto di vista logico e tecnico, che la verifica delle cause delle lesioni assumeva rilievo pregiudiziale rispetto alla esecuzione degli interventi di ripristino ingiunti alla parte ricorrente, dal momento che la mancata eliminazione delle prime potrebbe rendere inutili e non risolutivi i secondi. Infatti, alla società ricorrente è stata ordinata l’esecuzione di opere di sistemazione sulla base di un quadro istruttorio incompleto, in assenza cioè di una compiuta verifica sulle cause del dissesto.
Tale lacuna non consente di ritenere integrato il presupposto sul quale la giurisprudenza amministrativa fonda la legittimazione passiva dei destinatari delle ordinanze contingibili e urgenti, cioè che si tratti di soggetti che si trovino nella posizione di poter intervenire tempestivamente per eliminare la situazione di pericolo e che abbiano la materiale disponibilità dei beni dai quali il pericolo origina (Consiglio di Stato, sez. V, n. 3137/2025); ciò in quanto, a ben vedere, l’origine della condizione di pericolo potrebbe essere rappresentata non dal fabbricato ma dal guasto del sistema idrico comunale che, ove non ripristinato, potrebbe provocare nuovi cedimenti e lesioni del fabbricato ” – sent. n. 4602/2525.
9 - Per le suesposte assorbenti ragioni, il ricorso va accolto con conseguenziale annullamento di entrambe le ordinanze gravate.
10 - Le spese seguono la soccombenza del Comune e si liquidano in dispositivo.
Possono essere compensate le spese tra i ricorrenti e AS s.r.l.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
dichiara il difetto di legittimazione passiva di AS s.r.l.;
lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 4/26 e l’ordinanza n. 54/26.
Condanna il Comune di IA alla refusione spese di lite nei confronti del procuratore antistatario di parte ricorrente, liquidandole in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
C.U. rifuso.
Spese compensate tra i ricorrenti e AS s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA LL, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
IA LE, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IA LE | SA LL |
IL SEGRETARIO