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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di conSIlio, composta dai SIg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti ConSIliere dott.ssa Ginevra Chiné ConSIliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 423/2024 R.G., vertente TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Possidonea n. 36, presso lo studio dell'Avv. Debora Raschi, CF che la rappresenta e difende, pec C.F._2
Email_1 appellante CONTRO
(C.F. , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
), presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato, pec P.IVA_2
Email_2 appellato - appellante incidentale condizionato E
, C.F. ; , C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
; , C.F. C.F._4 NT C.F._5 appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi il 21.11.2022, , Parte_1
, e , premesso di essere Controparte_2 Controparte_3 NT eredi di , nato il [...] e deceduto il 03.05.2014, convenivano in Persona_1 giudizio il per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere il Controparte_1 presente ricorso e per l'effetto, riconoscere, statuire ed accertare la sussistenza del diritto all'assegno una tantum di cui alla Legge 210/1992 art. 2, giusta domanda amministrativa del 4.2.2019”; “condannare il al pagamento dell'assegno una tantum Controparte_1 di cui alla Legge 210/1992 art. 2, giusta domanda amministrativa del 4.2.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Esponevano che, in data 04.02.2019, avevano presentato richiesta di assegno una tantum ex art. 2, c.
3. L. 210/1992, affermando che il decesso di , affetto Persona_1 da leucemia mieloide acuta in paziente non trapiantabile né trattabile con chemioterapia a causa della concomitanza di pregressa patologia di cirrosi epatica HPC non correlata, fosse 2
conseguenza diretta della patologia da cui questi era afflitto, derivata da emotrasfusione a cui lo stesso era stato sottoposto in data 08.05.1971. Il 24.01.2020, la Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute Ufficio Legge 210/92 allegando verbale mod. ML/V n. 143/L.210/92 del 04.12.2019 della C.M.O. Commissione Medica Ospedaliera 2 Sezione – Centro Militare di Medicina legale di Messina, aveva espresso parere contrario alla concessione del beneficio, attribuendo la causa del decesso di alla grave patologia oncoematologica ed alle sue Persona_1 successive complicazioni, affermando che “la morte per l'infermità di cui al 2° giudizio diagnostico, NON, dicesi NON, costituisce aggravamento ed evoluzione della infermità:
“Cirrosi epatica HCV correlata. Soggetto emotrasfuso”. Essi ricorrenti avevano presentato ricorso gerarchico avverso il provvedimento di diniego, allegando altra CTP medico legale a firma del dott. del 14.02.2020. Persona_2 Con provvedimento del 26.01.2022 del aveva respinto il ricorso Controparte_1 amministrativo, per le ragioni di cui all'allegato parere del 22.12.2021: “Dalla scarsa documentazione agli atti e da quanto riportato nel verbale della CMO, si evince che il SI.
presentava un quadro clinico grave e complicato di natura ematologica, Persona_1 nel contesto del quale a patologie croniche si sono sovrapposti fatti acuti, che ne hanno determinato verosimilmente il decesso. Dai documenti sanitari si può dedurre che il de cuius sia deceduto per complicanze settiche e cardiocircolatorie sovrapposte ad una situazione di grave patologia ematologica. In conclusione, si ritiene che la patologia epatica da HCV NON costituisce CAUSA e CONCAUSA del decesso e di conseguenza NON spetta ai ricorrenti alcuna corresponsione di assegno UNA TANTUM, pertanto il ricorso viene respinto”. Con il proposto ricorso innanzi al Tribunale di Palmi veniva lamentato che il provvedimento reiettivo reso dal in veste di superiore gerarchico non Controparte_1 aveva tenuto conto delle conclusioni contenute nella CTP allegata. Il aveva erroneamente valutato insussistente il nesso di causalità che, in CP_1 ragione della peculiarità della materia, doveva essere valutato secondo il principio dell'equivalenza delle cause accolto dall'art. 41 cod. pen., secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, sebbene in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che si accerti la esclusiva efficienza causale di uno di essi. Parimenti, la Commissione Sanitaria aveva errato nel considerare l'evento morte occorso al correlato alla grave patologia oncoematologica e alle successive Per_1 complicazioni di questa invece che alla condizione di evoluzione dell'epatopatia. Il nesso eziologico tra patologia cronica e decesso, secondo i ricorrenti, era chiaramente riportato nella dichiarazione di morte ISTAT: “Parte I Causa di morte: sequenza di condizioni morbose o traumatismi o avvelenamenti che hanno condotto a morte: 1 Leucemia acuta non linfoide resistente 2 addensamento polmonare. 3 Severa Citopenia 4 Scompenso cardiaco acuto. Parte II Altri stati morbosi rilevanti. Indicare altre malattie o condizioni morbose o lesioni escluse dalla sequenza riportata nel quesito 4 Epatopatia cronica HCV correlata. Broncopatia cronica ostruttiva”. Chiedevano, quindi, l'espletamento di c.t.u. per accertare la sussistenza dell'epatopatia HCV e il nesso causale tra la trasfusione di sangue effettuata in data 8.5.1971 c/o l'Ospedale Principessa di Piemonte di AU (RC) e l'epatite HCV correlata degenerata in cirrosi epatica (peraltro già accertati nel verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Messina) e la sussistenza del nesso causale, anche in termini di concausa, tra l'epatopatia HCV evoluta in cirrosi epatica e la morte del paziente avvenuta n data 03.05.2014. Costituitosi, il eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto Controparte_1 del requisito soggettivo, ex art. 2, c.
3. L. 210/1992, non essendo stato dimostrato il requisito 3
della “vivenza a carico” del danneggiato deceduto, bensì soltanto una condizione di convivenza di per sé non sufficiente a soddisfare il requisito. Nel merito, eccepiva l'infondatezza del ricorso in punto di affermata sussistenza di nesso causale tra decesso e patologia HCV. Tra l'altro, trattandosi di prestazione di natura assistenziale, stante il divieto di cumulo di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412 del 1991, trovava applicazione la disposizione dell'art. 44, comma 4, d. L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, secondo cui: “L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'articolo 442 del codice di procedura civile, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonché i dati necessari per l'identificazione del credito”. Dunque, in difetto di inoltro della citata raccomandata, la domanda relativa agli accessori doveva ritenersi improponibile. La causa veniva istruita mediante espletamento di c.t.u..
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 703/2024 pubblicata il 31.05.2024, il Tribunale di Palmi così disponeva: “
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite;
3. pone a carico dei ricorrenti le spese della CTU liquidate con separato decreto”. Affermava che il c.t.u. aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la patologia cirrotica HCV correlata alla trasfusione subita nel 1971, ed il decesso del SI. : Per_1
“L'esito infausto è sì da riconnettersi al grave quadro clinico venutosi a determinare a causa della Leucemia Mieloide Acuta ma, contestualmente, va valutato il quadro clinico complessivo caratterizzato dalla presenza di patologia, ovvero la patologia cirrotica HCV correlata, che ha condizionato la possibilità di una cura ottimale rappresentando, pertanto, concausa nella determinazione dell'exitus”. Tuttavia, riteneva che dovesse accogliersi l'eccezione proposta dal in ordine CP_1 alla carenza in capo ai ricorrenti del requisito soggettivo di cui all'art. 2, c. 3, L. 201/1992. Affermava: “Affinché vi sia vivenza a carico occorre, quindi, l'assenza di mezzi di sussistenza autonomi e il mantenimento del soggetto da parte del de cuius. (cfr Cass. Civ. Ord. 23058/2020). Non è sufficiente la convivenza con il de cuiuis, ma è necessario che quest'ultimo, con il suo reddito concorresse al sostentamento dei ricorrenti. Quest'ultimo aspetto non è stato provato dai ricorrenti, che hanno prodotto solo un certificato di famiglia che, se pur prova la convivenza dei ricorrenti con il , non dimostra che gli stessi Per_1 erano a carico del de cuius, nel senso che gli stessi dipendevano economicamente da quest'ultimo. Il requisito della vivenza a carico è rilevante ed imprescindibile proprio per la funzione pubblicistica assistenziale di ristoro anche economico, garantito dall'ordinamento agli stretti familiari del congiunto deceduto. Se non si tenesse conto di tale requisito si dovrebbe attribuire all'assegno una diversa connotazione, latamente risarcitoria, dei cui presupposti non vi è, però, traccia alcuna nell'attuale sistema normativo della provvidenza qui trattata… Nel caso di specie i ricorrenti, pur risultando conviventi con il de cuius non hanno prodotto in giudizio documentazione fiscale dalla quale evincere che effettivamente gli stessi si trovavano in uno stato di dipendenza economica rispetto al SI. . Per_1 Conseguentemente, non può essere riconosciuto loro il beneficio economico richiesto”. Dichiarava, quindi, inammissibile la domanda e compensava le spese di lite.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da , che ne invocava Parte_1 la riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare la ritualità ed ammissibilità 4
dell'appello con il presente atto proposto;
annullare e/o riformare, nelle parti suindicate, la sentenza N. 703/2024 del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, emessa dal GOP Dott.ssa Giuliana Profazio il 31.5.2024, mai notificata;
-accogliere il presente ricorso in appello e per l'effetto, riconoscere, statuire ed accertare che la SI.ra ha diritto all'assegno Parte_1 una tantum di cui alla Legge 210/1992 art. 2, giusta domanda amministrativa del 4.2.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-condannare il al pagamento Controparte_1 a favore della SI.ra dell'assegno una tantum di cui alla Legge 210/1992 art. Parte_1 2, giusta domanda amministrativa del 4.2.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare il al pagamento di spese e competenze del giudizio, IVA, Controparte_1 CPA e rimborso spese generali del giudizio di primo grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto i compensi, tenendo conto che trattasi di atto redatto con collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37.2018; in subordine, qualora non venga accertata la sussistenza del diritto, si chiede esonero spese processuali ex art. 42 comma 11 d. l. n. 269/03, sussistendone i requisiti di legge atteso che la ricorrente SI.ra , per l'anno 2023 ha posseduto un reddito pari ad € 9657,68 e che il Parte_1 suo nucleo familiare è costituito esclusivamente da se stessa”. Affermava che la sentenza era viziata nella parte in cui aveva ritenuto non integrato il requisito della vivenza a carico. Essa ricorrente, già nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.10.2023, preso atto dell'eccezione proposta dal , aveva fornito prova in merito alla CP_1 CP_1 sussistenza del detto requisito: aveva dimostrato di essere convivente del de cuius e aveva prodotto documentazione reddituale attestante che negli anni 2012, 2013 e 2014 (data del decesso del marito, 03.05.2014) aveva un reddito inferiore a quello previsto dalla legge per la pensione di inabilità. Tale persistente situazione reddituale poteva essere dimostrata per mezzo della certificazione dell'Agenzia delle Entrate Prot. N. 128345/2024 del 30.8.2024, dalla quale risultava che l'appellante aveva avuto un reddito inferiore a quello stabilito per la pensione di inabilità. Costituitosi il chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1 La pretesa della difettava di allegazione e prova in merito al requisito essenziale Pt_1 della “vivenza a carico”, posto che, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, era stato depositato soltanto un certificato storico di famiglia dalla quale era possibile evincere la convivenza, ma non anche la correlata dipendenza economica;
le dichiarazioni reddituali, oltre ad essere state depositate tardivamente, attestavano, neppure in maniera complessiva e dettagliata, la situazione reddituale della sola SI.ra , moglie del Pt_1 defunto e madre dei ricorrenti , e Controparte_2 Controparte_3 NT
, ma non anche degli altri componenti del nucleo familiare.
[...] Sotto tale profilo, rilevava che “in presenza di altri componenti del nucleo familiare, tutti conviventi e in età lavorativa, la mera allegazione del CU della SI.ra non Parte_1 può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito in esame: esemplificativamente, ai fini del calcolo Isee si prendono in considerazione i redditi prodotti dai figli conviventi con i genitori”. Tra l'altro, la mera dichiarazione relativa ai redditi patrimoniali, non poteva comunque ritenersi esaustiva poiché dovevano “infatti essere considerati anche eventuali redditi ricompresi nel reddito complessivo quali, in via esemplificativa: • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
• il reddito di impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni”. Contestava le conclusioni del c.t.u., che non aveva tenuto conto delle controdeduzioni presentate. 5
Il aveva già dissentito dalle conclusioni del perito d'ufficio ed aveva chiesto CP_1 la rinnovazione della c.t.u.. La sentenza sotto questo profilo si rivelava carente di motivazione e, per tale ragione, il proponeva appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello CP_1 principale, richiamando le controdeduzioni del c.t.p, non vagliate dal Tribunale, formulando richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali.
Con ordinanza del 24.01.2025 la Corte dichiarava la contumacia di
[...]
, , , appellati non costituiti, benché CP_2 Controparte_3 NT regolarmente citati. Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello principale è infondato. L'appellante ha contestato la decisione del Tribunale in punto di ritenuto difetto di prova della “vivenza a carico”, affermando di aver depositato, alla prima udienza utile immediatamente successivamente all'eccezione proposta dal , le dichiarazioni CP_1 reddituali attestanti il basso reddito e di aver soddisfatto il requisito posto dall'art. 2, c. 3, L. 210/1992 ai fini della concessione del beneficio assistenziale una tantum ivi previsto. Osserva la Corte che la norma regolatrice della materia è l'art. 2, c. 3, L. 210/1992, secondo cui: “Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di Lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro”. La norma è stata successivamente modificata ed integrata dalla L. 238/1997 che, all'art 1, c. 3, dispone che “Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia”. Il beneficio, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, ha natura assistenziale: “Il diritto al ristoro poggia, perciò, su una concezione di famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, di cui gli appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto in ragione del mero vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto in virtù di una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, per il quale essi si trovano a patire, per colpa dello Stato, la perdita oltre che affettiva, altresì economica del venir meno di un congiunto. Il vincolo determinato dalla convivenza o "vivenza a carico" dunque, rappresenta il cardine della legislazione, senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare” (Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2018, n. 11407; Cass. civ. sez. III, 06/08/2025, n. 22762). Ai fini del riconoscimento il richiedente deve dimostrare una relazione di dipendenza economica dal de cuius. Secondo consolidata giurisprudenza “Il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (nella specie, non era stata raggiunta la 6
prova del concreto sostentamento, in maniera continuativa e prevalente, della donna ad opera del genitore)” (Cassazione civile , sez. lav. , 09/06/2025 , n. 15288). Sempre in punto di vivenza a carico, va richiamato che “in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell'assegno "una tantum" in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera dell'art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito - pur non riportato nella disposizione modificatrice - della "vivenza a carico" della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione dì famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, che rappresenta il cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare. (Cass. civ. sez. lav., 11/05/2018, n. 11407; Cass. civ sez. lav., 25/11/2020, n. 26842). Per costante insegnamento del giudice di legittimità, (cfr. ex multis Cass. 23225/2024, Cass. 15041/2024, Cass 41548/2021, Cass. 26842/2020), il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il titolare della prestazione provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento dei congiunti indicati. Trattasi di elemento costitutivo del diritto ed esso deve ritenersi parte delle condizioni dell'azione processuale, il cui onere probatorio la legge pone a carico dei ricorrenti (così in motivazione la già citata in massima Cass. 11/05/2018, n.11407). Tale onere probatorio non può ritenersi assolto nella fattispecie dedotta in giudizio per le ragioni che appresso si espongono. All'atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta allegato il certificato storico di residenza del Comune di AU del 16.11.2022, da cui risulta che era Parte_1 coniugata con e risultava iscritta all'indirizzo di Via P. Barillà n. 11 del Persona_1
Comune di AU (RC). Da esso emergono, dunque, informazioni inerenti allo stato civile dell'appellante, già coniugata con il , e la residenza all'indirizzo riportato. Per_1 Alla prima udienza utile successiva alla costituzione in giudizio del , la CP_1 Pt_1 ha depositato i modelli CUD, dichiarando di aver percepito i seguenti redditi: “per l'anno 2014 ad € 16449,85; per l'anno 2013 ad € 16.127,30; -per l'anno 2012 ad € 15.627,22; La SI.ra , per gli anni 2014, 2013 e 2012 ha avuto i seguenti redditi: -per l'anno Parte_1 2014 ha avuto un reddito pari ad € 6517,81 come risulta da CUD 2015 relativo all'anno 2014; (allegato n. 1) -per l'anno 2013 ha avuto un reddito pari ad € 6440,46 come risulta da CUD 2014 relativo all'anno 2013; (allegato n. 2) -per l'anno 2012 ha avuto un reddito pari ad € 6246,76 come risulta da CUD 2013 relativo all'anno 2012; (allegato n. 3) Peraltro, anche nell'attualità il requisito della vivenza a carico può dirsi sussistente come risulta da certificazione unica del 2013 relativa all'anno 2022 dalla quale è dato rilevare un reddito di
€ 6871,85, ossia inferiore ad € 17.920,00 previsti come limite reddituale per la pensione di invalido civile. (allegato n. 4). L'appellante ha lamentato il mancato esame, da parte del Tribunale, della citata documentazione, a suo dire fondamentale, poiché da esso emergeva la prova del mancato superamento del limite reddituale previsto per la pensione di invalido civile. La doglianza è infondata e la documentazione prodotta non è sufficiente a provare il requisito della vivenza a carico, che non deve essere inteso come mera convivenza fisica, dovendo essere inteso in senso più ampio, con particolare attenzione al dato reddituale complessivo ed alla misura in cui il “carico economico” veniva sopportato dal congiunto. 7
Dalla documentazione allegata non emergono taluni aspetti dirimenti, quali l'integrale situazione reddituale della e l'effettiva prevalenza dell'apporto fornito dal defunto Pt_1
al bilancio familiare. Persona_1
In particolare, la ha depositato in giudizio le dichiarazioni dei redditi (CUD) che, Pt_1 però, attestano i redditi percepiti, ma non anche la situazione patrimoniale nel complesso e, soprattutto, la situazione economica e patrimoniale dell'intero nucleo familiare. Il basso reddito economico posseduto dall'appellante, certificato dalle dichiarazioni reddituali, avuto riguardo al particolare atteggiarsi del requisito in discorso non può ritenersi sufficiente, in carenza di ulteriori allegazioni e dimostrazioni che, in via prevalente e continuativa il sostentamento economico della appellante fosse a carico del defunto
. Per_1 Il rigore dell'onere probatorio gravante sulla parte in questa materia è stato ribadito dalla Suprema Corte, cfr. ord. 19485/2024, in una fattispecie in cui il richiedente, pur avendo un reddito imponibile pari a zero, percepiva una pensione di invalidità e il reddito di cittadinanza, tale che la Suprema Corte, proprio ai fini della vivenza a carico, ha demandato al giudice territoriale di operare l'indefettibile valutazione in raffronto a tali ultime provvidenze. Astraendo il principio di diritto dalla fattispecie concreta sottoposta all'esame della Suprema Corte nella pronuncia ora citata, deve rilevarsi come esso vada ricondotto al principio generale, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la vivenza a carico deve essere oggetto di prova rigorosa a carico del richiedente, prova non fornita nel presente giudizio. Al medesimo fine va osservato che dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, oltre che dal certificato storico di famiglia del 16.11.2022, risulta l'esistenza di altri prossimi congiunti, i figli , , , Controparte_2 Controparte_3 NT ricorrenti in primo grado oggi appellati contumaci. Nonostante l'esistenza di altri prossimi congiunti non è stato allegato e provato alcunché né sulla composizione del nucleo familiare fino al momento del decesso del de cuius, 03.05.2014, né sulla redditualità e sull'eventuale assolvimento del dovere di solidarietà familiare di contribuire al reciproco sostentamento da parte di tali prossimi congiunti, richiamato quanto prima esposto sulla non indefettibilità del requisito della convivenza e della soggezione finanziaria. Non può, pertanto ritenersi raggiunta la prova che il de cuius Persona_1 provvedesse in via continuativa ed in misura prevalente al mantenimento dell'odierna appellante . Parte_1 L'appello principale va, dunque, rigettato con integrale conferma della sentenza emessa dal Tribunale. Il rigetto dell'appello principale preclude l'esame dell'appello incidentale proposto dal
, in quanto condizionato all'accoglimento dell'appello principale. CP_1 Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di questo grado di giudizio a carico dell'appellante soccombente. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , nonché nei Parte_1 Controparte_1 confronti di , , , avverso la Controparte_2 Controparte_3 NT sentenza n. 703/2024 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 31.05.2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. Rigetta l'appello proposto da . Parte_1 8
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio stante la dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c..
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di conSIlio del 12 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di conSIlio, composta dai SIg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti ConSIliere dott.ssa Ginevra Chiné ConSIliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 423/2024 R.G., vertente TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Possidonea n. 36, presso lo studio dell'Avv. Debora Raschi, CF che la rappresenta e difende, pec C.F._2
Email_1 appellante CONTRO
(C.F. , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
), presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato, pec P.IVA_2
Email_2 appellato - appellante incidentale condizionato E
, C.F. ; , C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
; , C.F. C.F._4 NT C.F._5 appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi il 21.11.2022, , Parte_1
, e , premesso di essere Controparte_2 Controparte_3 NT eredi di , nato il [...] e deceduto il 03.05.2014, convenivano in Persona_1 giudizio il per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere il Controparte_1 presente ricorso e per l'effetto, riconoscere, statuire ed accertare la sussistenza del diritto all'assegno una tantum di cui alla Legge 210/1992 art. 2, giusta domanda amministrativa del 4.2.2019”; “condannare il al pagamento dell'assegno una tantum Controparte_1 di cui alla Legge 210/1992 art. 2, giusta domanda amministrativa del 4.2.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Esponevano che, in data 04.02.2019, avevano presentato richiesta di assegno una tantum ex art. 2, c.
3. L. 210/1992, affermando che il decesso di , affetto Persona_1 da leucemia mieloide acuta in paziente non trapiantabile né trattabile con chemioterapia a causa della concomitanza di pregressa patologia di cirrosi epatica HPC non correlata, fosse 2
conseguenza diretta della patologia da cui questi era afflitto, derivata da emotrasfusione a cui lo stesso era stato sottoposto in data 08.05.1971. Il 24.01.2020, la Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute Ufficio Legge 210/92 allegando verbale mod. ML/V n. 143/L.210/92 del 04.12.2019 della C.M.O. Commissione Medica Ospedaliera 2 Sezione – Centro Militare di Medicina legale di Messina, aveva espresso parere contrario alla concessione del beneficio, attribuendo la causa del decesso di alla grave patologia oncoematologica ed alle sue Persona_1 successive complicazioni, affermando che “la morte per l'infermità di cui al 2° giudizio diagnostico, NON, dicesi NON, costituisce aggravamento ed evoluzione della infermità:
“Cirrosi epatica HCV correlata. Soggetto emotrasfuso”. Essi ricorrenti avevano presentato ricorso gerarchico avverso il provvedimento di diniego, allegando altra CTP medico legale a firma del dott. del 14.02.2020. Persona_2 Con provvedimento del 26.01.2022 del aveva respinto il ricorso Controparte_1 amministrativo, per le ragioni di cui all'allegato parere del 22.12.2021: “Dalla scarsa documentazione agli atti e da quanto riportato nel verbale della CMO, si evince che il SI.
presentava un quadro clinico grave e complicato di natura ematologica, Persona_1 nel contesto del quale a patologie croniche si sono sovrapposti fatti acuti, che ne hanno determinato verosimilmente il decesso. Dai documenti sanitari si può dedurre che il de cuius sia deceduto per complicanze settiche e cardiocircolatorie sovrapposte ad una situazione di grave patologia ematologica. In conclusione, si ritiene che la patologia epatica da HCV NON costituisce CAUSA e CONCAUSA del decesso e di conseguenza NON spetta ai ricorrenti alcuna corresponsione di assegno UNA TANTUM, pertanto il ricorso viene respinto”. Con il proposto ricorso innanzi al Tribunale di Palmi veniva lamentato che il provvedimento reiettivo reso dal in veste di superiore gerarchico non Controparte_1 aveva tenuto conto delle conclusioni contenute nella CTP allegata. Il aveva erroneamente valutato insussistente il nesso di causalità che, in CP_1 ragione della peculiarità della materia, doveva essere valutato secondo il principio dell'equivalenza delle cause accolto dall'art. 41 cod. pen., secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, sebbene in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che si accerti la esclusiva efficienza causale di uno di essi. Parimenti, la Commissione Sanitaria aveva errato nel considerare l'evento morte occorso al correlato alla grave patologia oncoematologica e alle successive Per_1 complicazioni di questa invece che alla condizione di evoluzione dell'epatopatia. Il nesso eziologico tra patologia cronica e decesso, secondo i ricorrenti, era chiaramente riportato nella dichiarazione di morte ISTAT: “Parte I Causa di morte: sequenza di condizioni morbose o traumatismi o avvelenamenti che hanno condotto a morte: 1 Leucemia acuta non linfoide resistente 2 addensamento polmonare. 3 Severa Citopenia 4 Scompenso cardiaco acuto. Parte II Altri stati morbosi rilevanti. Indicare altre malattie o condizioni morbose o lesioni escluse dalla sequenza riportata nel quesito 4 Epatopatia cronica HCV correlata. Broncopatia cronica ostruttiva”. Chiedevano, quindi, l'espletamento di c.t.u. per accertare la sussistenza dell'epatopatia HCV e il nesso causale tra la trasfusione di sangue effettuata in data 8.5.1971 c/o l'Ospedale Principessa di Piemonte di AU (RC) e l'epatite HCV correlata degenerata in cirrosi epatica (peraltro già accertati nel verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Messina) e la sussistenza del nesso causale, anche in termini di concausa, tra l'epatopatia HCV evoluta in cirrosi epatica e la morte del paziente avvenuta n data 03.05.2014. Costituitosi, il eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto Controparte_1 del requisito soggettivo, ex art. 2, c.
3. L. 210/1992, non essendo stato dimostrato il requisito 3
della “vivenza a carico” del danneggiato deceduto, bensì soltanto una condizione di convivenza di per sé non sufficiente a soddisfare il requisito. Nel merito, eccepiva l'infondatezza del ricorso in punto di affermata sussistenza di nesso causale tra decesso e patologia HCV. Tra l'altro, trattandosi di prestazione di natura assistenziale, stante il divieto di cumulo di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412 del 1991, trovava applicazione la disposizione dell'art. 44, comma 4, d. L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, secondo cui: “L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'articolo 442 del codice di procedura civile, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonché i dati necessari per l'identificazione del credito”. Dunque, in difetto di inoltro della citata raccomandata, la domanda relativa agli accessori doveva ritenersi improponibile. La causa veniva istruita mediante espletamento di c.t.u..
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 703/2024 pubblicata il 31.05.2024, il Tribunale di Palmi così disponeva: “
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite;
3. pone a carico dei ricorrenti le spese della CTU liquidate con separato decreto”. Affermava che il c.t.u. aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la patologia cirrotica HCV correlata alla trasfusione subita nel 1971, ed il decesso del SI. : Per_1
“L'esito infausto è sì da riconnettersi al grave quadro clinico venutosi a determinare a causa della Leucemia Mieloide Acuta ma, contestualmente, va valutato il quadro clinico complessivo caratterizzato dalla presenza di patologia, ovvero la patologia cirrotica HCV correlata, che ha condizionato la possibilità di una cura ottimale rappresentando, pertanto, concausa nella determinazione dell'exitus”. Tuttavia, riteneva che dovesse accogliersi l'eccezione proposta dal in ordine CP_1 alla carenza in capo ai ricorrenti del requisito soggettivo di cui all'art. 2, c. 3, L. 201/1992. Affermava: “Affinché vi sia vivenza a carico occorre, quindi, l'assenza di mezzi di sussistenza autonomi e il mantenimento del soggetto da parte del de cuius. (cfr Cass. Civ. Ord. 23058/2020). Non è sufficiente la convivenza con il de cuiuis, ma è necessario che quest'ultimo, con il suo reddito concorresse al sostentamento dei ricorrenti. Quest'ultimo aspetto non è stato provato dai ricorrenti, che hanno prodotto solo un certificato di famiglia che, se pur prova la convivenza dei ricorrenti con il , non dimostra che gli stessi Per_1 erano a carico del de cuius, nel senso che gli stessi dipendevano economicamente da quest'ultimo. Il requisito della vivenza a carico è rilevante ed imprescindibile proprio per la funzione pubblicistica assistenziale di ristoro anche economico, garantito dall'ordinamento agli stretti familiari del congiunto deceduto. Se non si tenesse conto di tale requisito si dovrebbe attribuire all'assegno una diversa connotazione, latamente risarcitoria, dei cui presupposti non vi è, però, traccia alcuna nell'attuale sistema normativo della provvidenza qui trattata… Nel caso di specie i ricorrenti, pur risultando conviventi con il de cuius non hanno prodotto in giudizio documentazione fiscale dalla quale evincere che effettivamente gli stessi si trovavano in uno stato di dipendenza economica rispetto al SI. . Per_1 Conseguentemente, non può essere riconosciuto loro il beneficio economico richiesto”. Dichiarava, quindi, inammissibile la domanda e compensava le spese di lite.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da , che ne invocava Parte_1 la riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare la ritualità ed ammissibilità 4
dell'appello con il presente atto proposto;
annullare e/o riformare, nelle parti suindicate, la sentenza N. 703/2024 del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, emessa dal GOP Dott.ssa Giuliana Profazio il 31.5.2024, mai notificata;
-accogliere il presente ricorso in appello e per l'effetto, riconoscere, statuire ed accertare che la SI.ra ha diritto all'assegno Parte_1 una tantum di cui alla Legge 210/1992 art. 2, giusta domanda amministrativa del 4.2.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-condannare il al pagamento Controparte_1 a favore della SI.ra dell'assegno una tantum di cui alla Legge 210/1992 art. Parte_1 2, giusta domanda amministrativa del 4.2.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare il al pagamento di spese e competenze del giudizio, IVA, Controparte_1 CPA e rimborso spese generali del giudizio di primo grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto i compensi, tenendo conto che trattasi di atto redatto con collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37.2018; in subordine, qualora non venga accertata la sussistenza del diritto, si chiede esonero spese processuali ex art. 42 comma 11 d. l. n. 269/03, sussistendone i requisiti di legge atteso che la ricorrente SI.ra , per l'anno 2023 ha posseduto un reddito pari ad € 9657,68 e che il Parte_1 suo nucleo familiare è costituito esclusivamente da se stessa”. Affermava che la sentenza era viziata nella parte in cui aveva ritenuto non integrato il requisito della vivenza a carico. Essa ricorrente, già nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.10.2023, preso atto dell'eccezione proposta dal , aveva fornito prova in merito alla CP_1 CP_1 sussistenza del detto requisito: aveva dimostrato di essere convivente del de cuius e aveva prodotto documentazione reddituale attestante che negli anni 2012, 2013 e 2014 (data del decesso del marito, 03.05.2014) aveva un reddito inferiore a quello previsto dalla legge per la pensione di inabilità. Tale persistente situazione reddituale poteva essere dimostrata per mezzo della certificazione dell'Agenzia delle Entrate Prot. N. 128345/2024 del 30.8.2024, dalla quale risultava che l'appellante aveva avuto un reddito inferiore a quello stabilito per la pensione di inabilità. Costituitosi il chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1 La pretesa della difettava di allegazione e prova in merito al requisito essenziale Pt_1 della “vivenza a carico”, posto che, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, era stato depositato soltanto un certificato storico di famiglia dalla quale era possibile evincere la convivenza, ma non anche la correlata dipendenza economica;
le dichiarazioni reddituali, oltre ad essere state depositate tardivamente, attestavano, neppure in maniera complessiva e dettagliata, la situazione reddituale della sola SI.ra , moglie del Pt_1 defunto e madre dei ricorrenti , e Controparte_2 Controparte_3 NT
, ma non anche degli altri componenti del nucleo familiare.
[...] Sotto tale profilo, rilevava che “in presenza di altri componenti del nucleo familiare, tutti conviventi e in età lavorativa, la mera allegazione del CU della SI.ra non Parte_1 può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito in esame: esemplificativamente, ai fini del calcolo Isee si prendono in considerazione i redditi prodotti dai figli conviventi con i genitori”. Tra l'altro, la mera dichiarazione relativa ai redditi patrimoniali, non poteva comunque ritenersi esaustiva poiché dovevano “infatti essere considerati anche eventuali redditi ricompresi nel reddito complessivo quali, in via esemplificativa: • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
• il reddito di impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni”. Contestava le conclusioni del c.t.u., che non aveva tenuto conto delle controdeduzioni presentate. 5
Il aveva già dissentito dalle conclusioni del perito d'ufficio ed aveva chiesto CP_1 la rinnovazione della c.t.u.. La sentenza sotto questo profilo si rivelava carente di motivazione e, per tale ragione, il proponeva appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello CP_1 principale, richiamando le controdeduzioni del c.t.p, non vagliate dal Tribunale, formulando richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali.
Con ordinanza del 24.01.2025 la Corte dichiarava la contumacia di
[...]
, , , appellati non costituiti, benché CP_2 Controparte_3 NT regolarmente citati. Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello principale è infondato. L'appellante ha contestato la decisione del Tribunale in punto di ritenuto difetto di prova della “vivenza a carico”, affermando di aver depositato, alla prima udienza utile immediatamente successivamente all'eccezione proposta dal , le dichiarazioni CP_1 reddituali attestanti il basso reddito e di aver soddisfatto il requisito posto dall'art. 2, c. 3, L. 210/1992 ai fini della concessione del beneficio assistenziale una tantum ivi previsto. Osserva la Corte che la norma regolatrice della materia è l'art. 2, c. 3, L. 210/1992, secondo cui: “Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di Lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro”. La norma è stata successivamente modificata ed integrata dalla L. 238/1997 che, all'art 1, c. 3, dispone che “Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia”. Il beneficio, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, ha natura assistenziale: “Il diritto al ristoro poggia, perciò, su una concezione di famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, di cui gli appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto in ragione del mero vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto in virtù di una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, per il quale essi si trovano a patire, per colpa dello Stato, la perdita oltre che affettiva, altresì economica del venir meno di un congiunto. Il vincolo determinato dalla convivenza o "vivenza a carico" dunque, rappresenta il cardine della legislazione, senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare” (Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2018, n. 11407; Cass. civ. sez. III, 06/08/2025, n. 22762). Ai fini del riconoscimento il richiedente deve dimostrare una relazione di dipendenza economica dal de cuius. Secondo consolidata giurisprudenza “Il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (nella specie, non era stata raggiunta la 6
prova del concreto sostentamento, in maniera continuativa e prevalente, della donna ad opera del genitore)” (Cassazione civile , sez. lav. , 09/06/2025 , n. 15288). Sempre in punto di vivenza a carico, va richiamato che “in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell'assegno "una tantum" in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera dell'art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito - pur non riportato nella disposizione modificatrice - della "vivenza a carico" della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione dì famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, che rappresenta il cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare. (Cass. civ. sez. lav., 11/05/2018, n. 11407; Cass. civ sez. lav., 25/11/2020, n. 26842). Per costante insegnamento del giudice di legittimità, (cfr. ex multis Cass. 23225/2024, Cass. 15041/2024, Cass 41548/2021, Cass. 26842/2020), il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il titolare della prestazione provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento dei congiunti indicati. Trattasi di elemento costitutivo del diritto ed esso deve ritenersi parte delle condizioni dell'azione processuale, il cui onere probatorio la legge pone a carico dei ricorrenti (così in motivazione la già citata in massima Cass. 11/05/2018, n.11407). Tale onere probatorio non può ritenersi assolto nella fattispecie dedotta in giudizio per le ragioni che appresso si espongono. All'atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta allegato il certificato storico di residenza del Comune di AU del 16.11.2022, da cui risulta che era Parte_1 coniugata con e risultava iscritta all'indirizzo di Via P. Barillà n. 11 del Persona_1
Comune di AU (RC). Da esso emergono, dunque, informazioni inerenti allo stato civile dell'appellante, già coniugata con il , e la residenza all'indirizzo riportato. Per_1 Alla prima udienza utile successiva alla costituzione in giudizio del , la CP_1 Pt_1 ha depositato i modelli CUD, dichiarando di aver percepito i seguenti redditi: “per l'anno 2014 ad € 16449,85; per l'anno 2013 ad € 16.127,30; -per l'anno 2012 ad € 15.627,22; La SI.ra , per gli anni 2014, 2013 e 2012 ha avuto i seguenti redditi: -per l'anno Parte_1 2014 ha avuto un reddito pari ad € 6517,81 come risulta da CUD 2015 relativo all'anno 2014; (allegato n. 1) -per l'anno 2013 ha avuto un reddito pari ad € 6440,46 come risulta da CUD 2014 relativo all'anno 2013; (allegato n. 2) -per l'anno 2012 ha avuto un reddito pari ad € 6246,76 come risulta da CUD 2013 relativo all'anno 2012; (allegato n. 3) Peraltro, anche nell'attualità il requisito della vivenza a carico può dirsi sussistente come risulta da certificazione unica del 2013 relativa all'anno 2022 dalla quale è dato rilevare un reddito di
€ 6871,85, ossia inferiore ad € 17.920,00 previsti come limite reddituale per la pensione di invalido civile. (allegato n. 4). L'appellante ha lamentato il mancato esame, da parte del Tribunale, della citata documentazione, a suo dire fondamentale, poiché da esso emergeva la prova del mancato superamento del limite reddituale previsto per la pensione di invalido civile. La doglianza è infondata e la documentazione prodotta non è sufficiente a provare il requisito della vivenza a carico, che non deve essere inteso come mera convivenza fisica, dovendo essere inteso in senso più ampio, con particolare attenzione al dato reddituale complessivo ed alla misura in cui il “carico economico” veniva sopportato dal congiunto. 7
Dalla documentazione allegata non emergono taluni aspetti dirimenti, quali l'integrale situazione reddituale della e l'effettiva prevalenza dell'apporto fornito dal defunto Pt_1
al bilancio familiare. Persona_1
In particolare, la ha depositato in giudizio le dichiarazioni dei redditi (CUD) che, Pt_1 però, attestano i redditi percepiti, ma non anche la situazione patrimoniale nel complesso e, soprattutto, la situazione economica e patrimoniale dell'intero nucleo familiare. Il basso reddito economico posseduto dall'appellante, certificato dalle dichiarazioni reddituali, avuto riguardo al particolare atteggiarsi del requisito in discorso non può ritenersi sufficiente, in carenza di ulteriori allegazioni e dimostrazioni che, in via prevalente e continuativa il sostentamento economico della appellante fosse a carico del defunto
. Per_1 Il rigore dell'onere probatorio gravante sulla parte in questa materia è stato ribadito dalla Suprema Corte, cfr. ord. 19485/2024, in una fattispecie in cui il richiedente, pur avendo un reddito imponibile pari a zero, percepiva una pensione di invalidità e il reddito di cittadinanza, tale che la Suprema Corte, proprio ai fini della vivenza a carico, ha demandato al giudice territoriale di operare l'indefettibile valutazione in raffronto a tali ultime provvidenze. Astraendo il principio di diritto dalla fattispecie concreta sottoposta all'esame della Suprema Corte nella pronuncia ora citata, deve rilevarsi come esso vada ricondotto al principio generale, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la vivenza a carico deve essere oggetto di prova rigorosa a carico del richiedente, prova non fornita nel presente giudizio. Al medesimo fine va osservato che dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, oltre che dal certificato storico di famiglia del 16.11.2022, risulta l'esistenza di altri prossimi congiunti, i figli , , , Controparte_2 Controparte_3 NT ricorrenti in primo grado oggi appellati contumaci. Nonostante l'esistenza di altri prossimi congiunti non è stato allegato e provato alcunché né sulla composizione del nucleo familiare fino al momento del decesso del de cuius, 03.05.2014, né sulla redditualità e sull'eventuale assolvimento del dovere di solidarietà familiare di contribuire al reciproco sostentamento da parte di tali prossimi congiunti, richiamato quanto prima esposto sulla non indefettibilità del requisito della convivenza e della soggezione finanziaria. Non può, pertanto ritenersi raggiunta la prova che il de cuius Persona_1 provvedesse in via continuativa ed in misura prevalente al mantenimento dell'odierna appellante . Parte_1 L'appello principale va, dunque, rigettato con integrale conferma della sentenza emessa dal Tribunale. Il rigetto dell'appello principale preclude l'esame dell'appello incidentale proposto dal
, in quanto condizionato all'accoglimento dell'appello principale. CP_1 Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di questo grado di giudizio a carico dell'appellante soccombente. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , nonché nei Parte_1 Controparte_1 confronti di , , , avverso la Controparte_2 Controparte_3 NT sentenza n. 703/2024 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 31.05.2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. Rigetta l'appello proposto da . Parte_1 8
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio stante la dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c..
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di conSIlio del 12 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti