Art. 2.
Con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'interno, sara' provveduto alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le provincie di Genova e di Savona in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta l'art. 1 e a quanto altro occorra per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'interno, sara' provveduto alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le provincie di Genova e di Savona in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta l'art. 1 e a quanto altro occorra per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.