Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00067/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2025, proposto dalla dott.ssa IN Lista, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Scuderi, PEC antoniscuderi@puntopec.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Adeltina Salierno, PEC avvocatoadeltinasalierno@pec.it, con domicilio eletto in Potenza Via Torraca n. 2 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
-Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM), in persona del Direttore Generale p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
IS Di NA, non costituita in giudizio;
MA CC, non costituita in giudizio;
EL EN, non costituita in giudizio;
NT Di CI, non costituita in giudizio;
VA La UI, non costituita in giudizio;
LA AR, non costituita in giudizio;
-F RE, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
-delle Delibere n. 328 dell’8.4.2025 e n. 370 del 23.4.2025, con le quali il Direttore Generale dell’ASP ha rispettivamente approvato e rettificato la graduatoria finale del concorso unico regionale, per l’assunzione di 3 Educatori Professionali, di cui 2 posti presso l’ASP ed 1 posto presso l’ASM, indetto dall’ASP, quale Azienda Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con l’ASM, con Del. n. 660 del 26.9.2023;
-di tutti i verbali, redatti dalla Commissione esaminatrice, in particolare quelli, relativi alla valutazione dei titoli;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il Cons. LE TR e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Del. n. 660 del 26.9.2023 l’ASP ha indetto, quale Azienda Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con l’ASM, il concorso unico regionale, per l’assunzione di 3 Educatori Professionali, di cui 2 posti presso l’ASP ed 1 posto presso l’ASM, ed ha approvato il relativo bando, il quale ha previsto:
-agli artt. 2 e 3, che i candidati dovevano indicare nella domanda di partecipazione l’ordine di priorità, cioè se concorrevano per l’assunzione presso l’ASP o presso l’ASM, e che alla fine del procedimento sarebbero state formate due distinte graduatorie per l’ASP e per l’ASM;
-all’art. 4, come requisiti di ammissione specifici:
A) il possesso del “Diploma di Laurea Triennale in Educatore Professionale, appartenente alla Classe L/SNT2 delle Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione (Decreto Interministeriale 19.2.2009) ovvero Diploma universitario di Educatore Professionale di cui al D.M. n. 520/1998, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, D.Lg.vo n. 502/1992 e ss.mm.ii. ovvero titoli riconosciuti equipollenti, ai sensi del D.M. 27.7.2000 e successivo D.M. di modifica 22.6.2016, e abilitanti all’esercizio della professione sanitaria di Educatore Professionale ovvero titolo equipollente conseguito all’estero e riconosciuto dall’ordinamento italiano”;
B) l’iscrizione all’Albo della professione sanitaria di Educatore Professionale di cui al D.M. 13.3.2018;
-all’art. 13, 70 punti per le prove di esame (di cui: 30 punti per la prova scritta; 20 punti per la prova pratica; e 20 punti per la prova orale) e 30 punti per la valutazione dei titoli, di cui: 12 punti per i titoli di carriera (cioè 2 punti per ciascun anno di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, reso presso Enti del Servizio Sanitario Nazionale e presso altre Pubbliche Amministrazioni nel profilo messo a concorso, specificando che “il punteggio è decrementato del 50% (punti 1) per i servizi svolti nel profilo immediatamente inferiore”, con la puntualizzazione che “il servizio prestato presso Case di Cura convenzionate o accreditate, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato/indeterminato, è valutato per il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli Ospedali pubblici nella categoria di appartenenza (art. 21, comma 3, DPR n. 220/2001)”), 6 punti per i titoli accademici e di studio, tra cui 2 punti “per il possesso della Laurea Specialistica Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione ovvero il possesso della Laurea Magistrale LM/SNT2 Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie”; 2 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici; e 10 punti per il curriculum formativo e professionale.
Con Delibere n. 328 dell’8.4.2025 e n. 370 del 23.4.2025 il Direttore Generale dell’ASP ha rispettivamente approvato e rettificato le graduatorie per 1 posto presso l’ASM e per i 2 posti presso l’ASP, nella quale si sono collocate:
-al 1° posto, TA Di NA, con il punteggio complessivo di 66,935 punti;
-al 2° posto, EL CC, con il punteggio complessivo di 65,19 punti;
-al 3° posto, NG EN, con il punteggio complessivo di 64,202 punti;
-al 4° posto, AN Di CI, con il punteggio complessivo di 62 punti;
-al 5° posto, VA La UI, con il punteggio complessivo di 61,82 punti;
-al 6° posto, EL AR, con il punteggio complessivo di 56,63 punti;
-al 7° posto, FE RE, con il punteggio complessivo di 54,625 punti;
-all’8° posto, IN Lista, con il punteggio complessivo di 54,175 punti.
La dott.ssa IN Lista con il presente ricorso, notificato il 6.6.2025 e depositato il 24.6.2025, ha impugnato le predette Delibere n. 328 dell’8.4.2025 e n. 370 del 23.4.2025, deducendo che:
1) le spettava il punteggio massimo di 12 punti, prestabilito dall’art. 13 del bando per i titoli di carriera, inizialmente riconosciuto dalla Commissione esaminatrice con il verbale n. 3 del 5.11.2024, ma poi illegittimamente rideterminato in 0 (zero) punti dalla stessa Commissione esaminatrice con il verbale n. 10 del 2.4.2025, in quanto la ricorrente aveva lavorato per oltre 12 anni come Operatrice Sociosanitaria ed il concorso in questione è finalizzato all’assunzione di Educatori Professionali, rientranti nel vigente sistema di classificazione del personale del Comparto Sanità, stabilito dall’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019-2021, sottoscritto il 2.11.2022, che rinvia all’allegata Declaratoria delle Aree e dei Profili; nell’ambito dell’Area dei Professionisti della Salute del Ruolo Sanitario, il profilo immediatamente inferiore non era quello di Assistente, come erroneamente ritenuto dalla Commissione esaminatrice, ma quello di Operatore, perché nel Ruolo Sanitario non vi è l’Area degli Assistenti;
2) le spettavano altri 2 punti “per il possesso della Laurea Specialistica Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione ovvero il possesso della Laurea Magistrale LM/SNT2 Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie”, conseguito dalla ricorrente presso l’Università Tor Vergata di Roma;
3) la controinteressata TA Di NA, classificatasi al 1° posto nella graduatoria per l’ASP, avrebbe dovuto essere esclusa dal concorso, in quanto non era in possesso dei requisiti di ammissione specifici, prestabiliti dall’art. 4 del bando, cioè:
A) del Diploma di Laurea Triennale di Educatore Professionale oppure del Diploma universitario di Educatore Professionale di cui al D.M. n. 520/1998, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, D.Lg.vo n. 502/1992 e ss.mm.ii., o di titoli accademici e di studio riconosciuti equipollenti, ai sensi dei D.M. 27.7.2000 e 22.6.2016;
B) e dell’iscrizione all’Albo della professione sanitaria di Educatore Professionale di cui al D.M. 13.3.2018;
4) alla controinteressata FE RE, collocatasi al 7° posto nella graduatoria per l’ASP, erano stati illegittimamente attribuiti 1,002 punti per il servizio prestato presso il Centro per il Trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico ANGSA di Bari, perché tale struttura sanitaria privata non rientra tra le Case di Cura convenzionate o accreditate, indicate dal suddetto art. 13 del bando;
5) il concorso in questione avrebbe dovuto essere ripetuto, perché nella parte iniziale del verbale della prova scritta n. 2 del 15.10.2024, era stato specificato che “la prova scritta verrà sostenuta in pubblica seduta ed a porte aperte”, consentendo così “a chiunque di potere accedere al luogo”, violando i “principi che impongono l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare interferenze esterne durante lo svolgimento della prova scritta”.
Si è costituita in giudizio l’ASP, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
All’Udienza Pubblica del 28.1.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato.
Infatti, va disattesa la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento del punteggio massimo di 12 punti, prestabilito dall’art. 13 del bando per i titoli di carriera, basato sulla circostanza che nel vigente sistema di classificazione del personale del Comparto Sanità, nel Ruolo Sanitario, dopo l’Area dei Professionisti della Salute, non vi è l’Area degli Assistenti.
Tale tesi non risulta persuasiva, perché nel Ruolo Sanitario del vigente sistema di classificazione del personale del Comparto Sanità non vi è alcuna altra Area oltre a quella dei Professionisti della Salute.
Pertanto, il suddetto art. 13 del bando, nella parte in cui prestabilisce l’assegnazione di 1 punto per ogni anno di servizio di lavoro subordinato nel profilo professionale immediatamente inferiore a quello messo a concorso, che pacificamente, ai sensi del vigente sistema di classificazione del personale del Comparto Sanità, rientra nell’Area dei Professionisti della Salute, va interpretato nel senso che per profilo professionale “immediatamente inferiore” tale disposizione del bando si riferisce chiaramente all’Area immediatamente successiva a quella dei Professionisti della Salute e perciò a quella degli Assistenti, mentre la ricorrente ha lavorato nel Ruolo Sociosanitario con il profilo di Operatrice Sociosanitaria, rientrante nell’ambito dell’Area degli Operatori, che si trova dopo quella degli Assistenti.
Parimenti, va disattesa la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere altri 2 punti “per il possesso della Laurea Specialistica Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione ovvero il possesso della Laurea Magistrale LM/SNT2 Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie”, conseguito dalla ricorrente presso l’Università Tor Vergata di Roma, in quanto, in seguito ad un’apposita richiesta dell’ASP, l’Università romana Tor Vergata con nota del 17.6.2025 ha precisato che la ricorrente, oltre alla Laurea Triennale di Educatore Professionale, di ammissione al concorso in esame, non aveva conseguito un’altra Laurea Specialistica o Magistrale.
Invece, risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il terzo motivo del ricorso, finalizzato all’esclusione dal concorso della candidata TA Di NA, classificatasi al 1° posto nella graduatoria per l’ASP, per la carenza dei requisiti di ammissione specifici, prestabiliti dall’art. 4 del bando, in quanto successivamente la Di NA ha rinunciato all’assunzione ed a tutti i diritti acquisiti, con l’utile posizionamento in graduatoria.
Parimenti, infondato è il quarto motivo, con il quale è stata chiesta la riduzione di 1,002 punti dal punteggio complessivo di 54,625 punti, riportato dalla controinteressata FE RE, attributi per il servizio prestato presso il Centro per il Trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico ANGSA di Bari dal 4.12.2020 al 14.10.2022, che, in caso di accoglimento, avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere il 7° posto nella graduatoria di cui è causa, scavalcando la controinteressata FE RE (al riguardo, va evidenziato che con Del. n. 541 del 26.6.2025 sono state assunte le concorrenti, collocatesi al 3°, 4° e 5° posto, e che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, approvato con Del. G.R. n. 802 del 17.12.2025, prevede l’assunzione nel 2026 di altri Educatori Professionali).
Con riferimento a tale motivo, va rilevato che con l’art. 13 del bando è stata prestabilita, come previsto dall’art. 21, comma 3, DPR n. 220/2001, l’assegnazione del 25% del punteggio per il servizio prestato presso gli Ospedali pubblici, per l’attività lavorativa subordinata “presso le Case di Cura convenzionate o accreditate”.
Dal restringimento di tale beneficio al lavoro, prestato soltanto “presso le Case di Cura convenzionate o accreditate”, e dalla relazione dell’attività lavorativa, espletata nelle Case di Cura convenzionate o accreditate, esclusivamente con il servizio, prestato presso gli “Ospedali pubblici”, si desume agevolmente che il predetto art. 21, comma 3, DPR n. 220/2001 ed il conforme art. 13 del bando di cui è causa si applicano restrittivamente soltanto al servizio, prestato presso le strutture sanitarie private, che, oltre ad essere accreditate, sono dotate di posti letto.
A riprova di ciò, va rilevato che ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 27.6.1986 (Atto di Indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti della Case di Cura private) “sono case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero ed, eventualmente, all’assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna di cittadini italiani e stranieri a fini di diagnosi, cura e riabilitazione”, prevedendo tra i requisiti:
-all’art. 4, comma 3, n. 8, “la capacità ricettiva complessiva”.
-all’art. 10, comma 1, che “in tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei malati deve essere assicurata l'illuminazione naturale mediante finestre prospicienti all'esterno e che forniscano anche una adeguata ventilazione naturale”;
-all’art. 18, lett. a), le “camere di degenza”;
-all’art. 23, disciplina le degenze, stabilendo anche il numero dei posti letto non inferiore a 15.
Pertanto, poiché:
-il Centro per il Trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico ANGSA di Bari Centro EN Micheli è stato accreditato con Determinazione della Regione Puglia n. 104 del 6.5.2020, pubblicata nel BUR del 14.5.2020;
-la controinteressata FE RE ha lavorato presso la predetta struttura sanitaria privata dal 4.12.2020 al 14.10.2022, cioè in un periodo di tempo successivo all’accreditamento;
-dalla consultazione del sito internet del suddetto Centro per il Trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico ANGSA di Bari Centro EN Micheli risulta che tale struttura sanitaria privata è dotata anche di 20 posti letto;
-la Commissione esaminatrice poteva attribuire 1,002 punti alla controinteressata FE RE, per il servizio, svolto presso l’ANGSA di Bari dal 4.12.2020 al 14.10.2022, indicato nella domanda di partecipazione al concorso in questione.
Va respinto anche il quinto ed ultimo motivo, volto ad ottenere la ripetizione del concorso in questione, perché nella parte iniziale, a pag. 3, del verbale n. 2 del 15.10.2024, cioè del giorno della prova scritta, aveva riportato i “Criteri per la prova scritta”, già prestabiliti con il precedente verbale n. 1 della prima seduta dell’11.9.2024, tra cui quello che “la prova scritta verrà sostenuta in pubblica seduta ed a porte aperte”, in quanto dalla continuazione del verbale si evince che tale prova scritta si è svolta a porte chiuse, perché:
-a pag. 6, è stato attestato che: 1) i candidati sono stati “controllati, affinché entrino in aula privi di qualsiasi testo o di altro materiale utile allo svolgimento della prova”; 2) è stato evitato l’uso dei telefoni cellulari; 3) i candidati sono stati “fatti sedere in modo che non possano comunicare tra di loro; 4) durante la prova non era “possibile l’utilizzo del bagno”;
-a pag. 7, è stato precisato che “durante la prova scritta sono sempre presenti in aula almeno due persone tra Commissione e Segretario verbalizzante”;
-a pag. 8, è stata attestata la registrazione dell’uscita dei candidati presenti e che tre candidati si sono trattenuti oltre la consegna del loro elaborato, per la verifica della regolarità della procedura, ed hanno rimescolato le buste, già chiuse, prima di riporle nell’unico contenitore.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate, in favore dell’ASP, in complessivi € 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA OL, Presidente
LE TR, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE TR | FA OL |
IL SEGRETARIO