TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 13996/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Antonio Di Salvio Reale
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Antonio Di Salvio Reale
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.2025, depositate in data 14.11.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il Per_ procuratore ha concluso in conformità: “1.Il figlio minore , nato a [...] il [...] viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2. La casa coniugale sita in Roma alla Via Edoardo Amaldi 138 – Int. 6m con tutto quanto in essa contenuto, resta assegnata alla signora mentre il signor se ne è già allontanato Pt_2 Pt_1 asportando tutti quanti i propri effetti personali;
3. Il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio
2 pomeriggi a settimana, compatibilmente con l esigenze scolastiche ed il tempo libero dello stesso, nei giorni di martedì e mercoledì dall'uscita di scuola fino al dopo cena provvedendo poi al riaccompagno presso l'abitazione della madre;
un weekend ogni quindici giorni dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo cena provvedendo a prenderlo presso l'abitazione della madre il sabato mattina e riaccompagnandolo la domenica sera;
ulteriori periodi di frequentazione potranno essere preventivamente concordati tra i genitori sempre compatibilmente con gli impegni del minore;
durante il periodo estivo per 3 settimane, di cui due consecutive, da concordare con la madre entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno;
per le festività natalizie e pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno, nonché la festa del papà e della mamma;
4.Il padre verserà a titolo di contribuzione al Per_ mantenimento del figlio l'importo mensile, così come rivalutato in base agli indici ISTAT, di
€354,00 a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il 5 di ogni mese;
5. Il padre verserà inoltre il
50% delle spese extra sostenute per il figlio come da protocollo del Tribunale di Roma che i ricorrenti dichiarano di aver letto ed accettato;
6. Le parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente atto hanno appianato ogni e qualsivoglia pendenza economica tra loro in essere” che il Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 26.5.2001 in
Maratea, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Maratea, atto n.15, parte 2 serie A, anno 2001, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 13996/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Antonio Di Salvio Reale
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Antonio Di Salvio Reale
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.2025, depositate in data 14.11.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il Per_ procuratore ha concluso in conformità: “1.Il figlio minore , nato a [...] il [...] viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2. La casa coniugale sita in Roma alla Via Edoardo Amaldi 138 – Int. 6m con tutto quanto in essa contenuto, resta assegnata alla signora mentre il signor se ne è già allontanato Pt_2 Pt_1 asportando tutti quanti i propri effetti personali;
3. Il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio
2 pomeriggi a settimana, compatibilmente con l esigenze scolastiche ed il tempo libero dello stesso, nei giorni di martedì e mercoledì dall'uscita di scuola fino al dopo cena provvedendo poi al riaccompagno presso l'abitazione della madre;
un weekend ogni quindici giorni dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo cena provvedendo a prenderlo presso l'abitazione della madre il sabato mattina e riaccompagnandolo la domenica sera;
ulteriori periodi di frequentazione potranno essere preventivamente concordati tra i genitori sempre compatibilmente con gli impegni del minore;
durante il periodo estivo per 3 settimane, di cui due consecutive, da concordare con la madre entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno;
per le festività natalizie e pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno, nonché la festa del papà e della mamma;
4.Il padre verserà a titolo di contribuzione al Per_ mantenimento del figlio l'importo mensile, così come rivalutato in base agli indici ISTAT, di
€354,00 a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il 5 di ogni mese;
5. Il padre verserà inoltre il
50% delle spese extra sostenute per il figlio come da protocollo del Tribunale di Roma che i ricorrenti dichiarano di aver letto ed accettato;
6. Le parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente atto hanno appianato ogni e qualsivoglia pendenza economica tra loro in essere” che il Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 26.5.2001 in
Maratea, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Maratea, atto n.15, parte 2 serie A, anno 2001, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi