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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
UR GEREMIA, TO
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 639/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Portici - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7800/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5
e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5214/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Appellante: assente
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di pagamento Tari 2023 (Comune di Portici) meglio indicato in epigrafe;
ciò in quanto la concessionaria Società_1 aveva provveduto alla rideterminazione del tributo;
tanto con compensazione delle spese.
Da qui l'appello del contribuente, con riferimento alla pronuncia di compensazione delle spese. Il Comune non si è costituito
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 10 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
La pronuncia sopra riportata , di cessazione della materia del contendere, non esonera il Giudice dalla valutazione della c.d. soccombenza virtuale, tenuto conto che, alla stregua del generale principio di cui agli art. 91 e 92 c.p.c. , la compensazione delle spese è fattispecie eccezionale, da motivare specificamente
(tenuto anche conto di Corte Cost. 77\18).
Nella specie il contribuente aveva documentato sin dal primo grado di aver alienato l'immobile per cui è causa (atto del 30\6\2022), continuandolo ad occupare in forza di contratto di comodato con l'acquirente fino al 30\3\23, come comunicato ritualmente al Comune;
da qui la rideterminazione del tributo (ma solo in corso di causa) , ridotto con riferimento al solo periodo di disponibilità dell'immobile medesimo (euro 120,00 in luogo degli originari euro 490,42).
Ne segue che il ricorso originario era fondato, sicchè – non sussistendo specifiche ragioni di compensazione- il Comune avrebbe dovuto essere condannato alle spese di lite.
All'accoglimento dell'appello segue anche la condanna alle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, con riforma della impugnata decisione sul capo relativo all spese. Condanna la Società_1 al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 280,00 per il 1 grado, ed in Euro 260,00 per il 2 grado, oltre accessori e CU, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
UR GEREMIA, TO
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 639/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Portici - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7800/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5
e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5214/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Appellante: assente
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di pagamento Tari 2023 (Comune di Portici) meglio indicato in epigrafe;
ciò in quanto la concessionaria Società_1 aveva provveduto alla rideterminazione del tributo;
tanto con compensazione delle spese.
Da qui l'appello del contribuente, con riferimento alla pronuncia di compensazione delle spese. Il Comune non si è costituito
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 10 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
La pronuncia sopra riportata , di cessazione della materia del contendere, non esonera il Giudice dalla valutazione della c.d. soccombenza virtuale, tenuto conto che, alla stregua del generale principio di cui agli art. 91 e 92 c.p.c. , la compensazione delle spese è fattispecie eccezionale, da motivare specificamente
(tenuto anche conto di Corte Cost. 77\18).
Nella specie il contribuente aveva documentato sin dal primo grado di aver alienato l'immobile per cui è causa (atto del 30\6\2022), continuandolo ad occupare in forza di contratto di comodato con l'acquirente fino al 30\3\23, come comunicato ritualmente al Comune;
da qui la rideterminazione del tributo (ma solo in corso di causa) , ridotto con riferimento al solo periodo di disponibilità dell'immobile medesimo (euro 120,00 in luogo degli originari euro 490,42).
Ne segue che il ricorso originario era fondato, sicchè – non sussistendo specifiche ragioni di compensazione- il Comune avrebbe dovuto essere condannato alle spese di lite.
All'accoglimento dell'appello segue anche la condanna alle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, con riforma della impugnata decisione sul capo relativo all spese. Condanna la Società_1 al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 280,00 per il 1 grado, ed in Euro 260,00 per il 2 grado, oltre accessori e CU, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.