Art. 2. Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale per le occorrenti disposizioni.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Pollenzo, addi' 1° luglio 1877.
VITTORIO EMANUELE.
G. NICOTERA.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Pollenzo, addi' 1° luglio 1877.
VITTORIO EMANUELE.
G. NICOTERA.