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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO MONICA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1031/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - 80030620639
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250010973629000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
01220250010973629000, notificata a mezzo pec in data 28/07/2025, avente ad oggetto l'omesso pagamento di crediti giudiziari in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. in nome e per conto del Ministero della Giustizia,
Tribunale di Benevento.
Il ricorrente ha contestato la non debenza del credito de quo.
Si sono costituite l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE di AVELLINO e di NAPOLI, nonchè il
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TRIBUNALE DI BENEVENTO resistendo al ricorso ed eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi infondato per i motivi che seguono.
Come si rileva dall'ersame degli atti di causa, il ricorrente ha omesso di impugnare l'atto presupposto alla cartella di pagamento, ossia l'invito al pagamento al contributo unificato (Modello C), notificato da Equitalia Giustizia S.p.A. in nome e per conto del Ministero della Giustizia, Tribunale di
Benevento, preliminarmente alla cartella di pagamento.
Pertanto, l'invito al pagamento, non impugnato nei termini di legge, ha acquisito efficacia esecutiva, consentendo l'avvio della notifica della cartella impugnata. Risulta quindi preclusa ed inammissibile ogni doglianza relativa al merito della pretesa tributaria azionata che andava fatta valere in sede di impugnativa all'avviso di accertamento.
Sul punto, il MINISTERO convenuto ha correttamente richiamato il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui:“(…) l'invito al pagamento del contributo unificato non versato, ex art. 248 d.P.R.
n. 115 del 2002, è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria, ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento. (…)”, (cfr. ordinanza
V sez. civ. Corte di Cassazione n. 2153/22; Cass. N. 40233 del 2021).
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese compensate in ragione della natura della decisione che non ha investito il merito della pretesa tributaria azionata.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO MONICA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1031/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - 80030620639
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250010973629000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
01220250010973629000, notificata a mezzo pec in data 28/07/2025, avente ad oggetto l'omesso pagamento di crediti giudiziari in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. in nome e per conto del Ministero della Giustizia,
Tribunale di Benevento.
Il ricorrente ha contestato la non debenza del credito de quo.
Si sono costituite l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE di AVELLINO e di NAPOLI, nonchè il
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TRIBUNALE DI BENEVENTO resistendo al ricorso ed eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi infondato per i motivi che seguono.
Come si rileva dall'ersame degli atti di causa, il ricorrente ha omesso di impugnare l'atto presupposto alla cartella di pagamento, ossia l'invito al pagamento al contributo unificato (Modello C), notificato da Equitalia Giustizia S.p.A. in nome e per conto del Ministero della Giustizia, Tribunale di
Benevento, preliminarmente alla cartella di pagamento.
Pertanto, l'invito al pagamento, non impugnato nei termini di legge, ha acquisito efficacia esecutiva, consentendo l'avvio della notifica della cartella impugnata. Risulta quindi preclusa ed inammissibile ogni doglianza relativa al merito della pretesa tributaria azionata che andava fatta valere in sede di impugnativa all'avviso di accertamento.
Sul punto, il MINISTERO convenuto ha correttamente richiamato il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui:“(…) l'invito al pagamento del contributo unificato non versato, ex art. 248 d.P.R.
n. 115 del 2002, è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria, ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento. (…)”, (cfr. ordinanza
V sez. civ. Corte di Cassazione n. 2153/22; Cass. N. 40233 del 2021).
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese compensate in ragione della natura della decisione che non ha investito il merito della pretesa tributaria azionata.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.