Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 166
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità per omessa impugnazione atto presupposto

    Il giudice rileva che l'invito al pagamento del contributo unificato, non impugnato nei termini di legge, ha acquisito efficacia esecutiva, precludendo ogni doglianza sul merito della pretesa tributaria nella successiva fase di impugnazione della cartella di pagamento. Viene richiamato un orientamento della Cassazione che qualifica l'invito al pagamento come atto liquidatorio equiparabile ad un avviso di accertamento o liquidazione, la cui impugnazione è necessaria a pena di cristallizzazione dell'obbligazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 166
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 166
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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