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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/10/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 2488 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
GA LL GI
SA OZ GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2488/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...] Parte_1
e nato il [...] ad [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROMAGNOLO STEFANO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. DOMANDA DI SEPARAZIONE
I ricorrenti chiedono concordemente che venga dichiarata la separazione consensuale;
2. MANTENIMENTO
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta economica inerente contributi di mantenimento a seguito della separazione
3. RESPONSABILITA' GENITORIALE I ricorrenti chiedono che il figlio minore Persona_1
venga affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre, con la seguente modalità: a settimane alterne la madre terrà con sé il figlio il martedì e il mercoledì e dal sabato mattina Per_1
al lunedì sera, e il padre nella stessa settimana terrà con sé il giovedì e il venerdì; la settimana successiva il padre terrà con sé il figlio il martedì ed il mercoledì e poi dal sabato mattina al lunedì sera, e la madre il martedì e il mercoledì; il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio e con l'accordo che ogni genitore potrà variare tale organizzazione previa comunicazione all'altro genitore, con almeno 24 ore di anticipo. Durante l'estate il figlio starà almeno
7 giorni consecutivi con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i genitori. Per le vacanze estive, il figlio minore potrà rimanere sino a 15 giorni consecutivi con ognuno dei genitori per la villeggiatura. Entrambi i genitori dovranno comunicare reciprocamente i rispettivi luogo e indirizzo di villeggiatura. Il giorno di Natale verrà trascorso, alternativamente, un anno con il padre e un anno con la madre, la stessa cosa dicasi del giorno di Capodanno;
l'anno in cui trascorrerà il Per_1
giorno di Natale con la madre, passerà il giorno di Pasqua con il padre e viceversa. Il padre potrà tenere il figlio con sé per 7 giorni durante le vacanze natalizie, e per 2 giorni durante quelle pasquali.
4. CASA FAMILIARE
La casa coniugale verrà assegnata al padre, che provvederà al pagamento delle relative spese ed oneri.
La madre si trasferirà nella casa dei genitori, senza dover sostenere costi.
5. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Stante la collocazione paritaria del figlio, e alla luce dell'autonomia economica dei due genitori, nessun genitore corrisponderà alcunché all'altro; le spese straordinarie andranno previamente concordate da entrambi i coniugi e nel caso di accordo il relativo costo andrà suddiviso al 50% tra essi, osservando, in ogni caso, il protocollo concordato dal Tribunale di Asti, che qui si richiama integralmente”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nata ad [...] il [...] e da , nato ad Parte_1 Parte_2
TI (AT) il 27/10/1971, celebrato in CASTAGNOLE DELLE LANZE in data 28/04/2001, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno
2001, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Asti, in data 01/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
GA LL GI
SA OZ GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2488/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...] Parte_1
e nato il [...] ad [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROMAGNOLO STEFANO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. DOMANDA DI SEPARAZIONE
I ricorrenti chiedono concordemente che venga dichiarata la separazione consensuale;
2. MANTENIMENTO
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta economica inerente contributi di mantenimento a seguito della separazione
3. RESPONSABILITA' GENITORIALE I ricorrenti chiedono che il figlio minore Persona_1
venga affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre, con la seguente modalità: a settimane alterne la madre terrà con sé il figlio il martedì e il mercoledì e dal sabato mattina Per_1
al lunedì sera, e il padre nella stessa settimana terrà con sé il giovedì e il venerdì; la settimana successiva il padre terrà con sé il figlio il martedì ed il mercoledì e poi dal sabato mattina al lunedì sera, e la madre il martedì e il mercoledì; il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio e con l'accordo che ogni genitore potrà variare tale organizzazione previa comunicazione all'altro genitore, con almeno 24 ore di anticipo. Durante l'estate il figlio starà almeno
7 giorni consecutivi con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i genitori. Per le vacanze estive, il figlio minore potrà rimanere sino a 15 giorni consecutivi con ognuno dei genitori per la villeggiatura. Entrambi i genitori dovranno comunicare reciprocamente i rispettivi luogo e indirizzo di villeggiatura. Il giorno di Natale verrà trascorso, alternativamente, un anno con il padre e un anno con la madre, la stessa cosa dicasi del giorno di Capodanno;
l'anno in cui trascorrerà il Per_1
giorno di Natale con la madre, passerà il giorno di Pasqua con il padre e viceversa. Il padre potrà tenere il figlio con sé per 7 giorni durante le vacanze natalizie, e per 2 giorni durante quelle pasquali.
4. CASA FAMILIARE
La casa coniugale verrà assegnata al padre, che provvederà al pagamento delle relative spese ed oneri.
La madre si trasferirà nella casa dei genitori, senza dover sostenere costi.
5. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Stante la collocazione paritaria del figlio, e alla luce dell'autonomia economica dei due genitori, nessun genitore corrisponderà alcunché all'altro; le spese straordinarie andranno previamente concordate da entrambi i coniugi e nel caso di accordo il relativo costo andrà suddiviso al 50% tra essi, osservando, in ogni caso, il protocollo concordato dal Tribunale di Asti, che qui si richiama integralmente”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nata ad [...] il [...] e da , nato ad Parte_1 Parte_2
TI (AT) il 27/10/1971, celebrato in CASTAGNOLE DELLE LANZE in data 28/04/2001, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno
2001, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Asti, in data 01/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.