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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 8779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8779 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 11.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4191/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. VISONE VITTORIO e dall' avv. Parte_1
SORRENTINO ANGELA, con cui è domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall' avv. CARLINO Controparte_1
ADELE, con cui elett.te domiciliato come in atti resistente
e
Controparte_2 contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 20.2.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che il
Giudice del Lavoro, con sentenza n. 590/2022, condannava in via solidale ex articolo 1676, c.c. il al pagamento della somma Controparte_1 di Euro 5.731,20 a titolo di retribuzioni per il periodo gennaio 2019 – maggio
2019; che la suddetta sentenza veniva notificata in data 28/02/2022; che con atto di precetto notificato in data 20/07/2022,e successivo pignoramento presso terzi recante n.r.E. 10870/2022, agiva in via esecutiva nei confronti del CP_1
(debitore esecutato) e del terzo tesoriere Banca di Credito Popolare scpa, chiedendo l'assegnazione della somma complessiva di Euro7.700,83, incluso interessi legali ex articolo 1284, comma 1 e 4, e rivalutazione monetaria, oltre accessori di legge successivi;
che con ricorso in opposizione ex art. 615 cpc, il deduceva: - impignorabilità delle somme, Controparte_1 atteso che l'Ente comunale opera in anticipazione di cassa;
- sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo;
- inesistenza del titolo in relazione alla somme richieste ex 1284, comma 4, c.c. - abuso del processo esecutivo per frazionamento del credito;
All'udienza del 12/07/2023, il creditore procedente si costituiva e chiedeva l'accerta-mento dell'obbligo del Terzo ex art. 549 cpc. ed il G.E. rinviava all'udienza del 08/11/2023 onerando la creditrice procedente alla notifica della Contr memoria integrativa e del verbale di udienza;
che la rimaneva contumace, ed all'esito dell'istruttoria, il G.E. evidenziava quanto segue: “ Rilevato che il debitore esecutato nella propria opposizione lamentava “in pri-mis” la impignorabilità delle somme per anticipazioni di tesoreria e che dalle parti si sono sollevate eccezioni e deduzioni circa la natura positiva o negativa della resa dichia-razione a fronte di quanto dichiarato dal terzo;
che in data 14.09.2022 quest'ultimo specificava che alla data di notifica del pignora-mento la situazione contabile dell'Ente non presentava saldi positivi per gli ampi motivi che qui per brevità si richiamano ma in particolare in ragione come detto del regime di anticipazione di cassa in cui versava l'Ente che non aveva consentito di apporre vincoli in favore del procedente posto che
“ L'importo di € 1.217.493,05 espresso come "saldo creditore presso Banca Italia", risultava interamente bloccato sulla contabilità speciale aperta in Banca d'Italia ai sensi del D.M. 4 agosto 2009, vincolato per pignoramenti pregressi.” e pertanto secondo l'opponente la dichiarazione era da intendersi negativa;
che la difesa del procedente per contro sosteneva la pignorabilità delle somme indi-cate a titolo di anticipazione di cassa in ragione del principio stabilito dalla Suprema Corte per cui:
” […..]finchè le somme giacciono ancora sul "conto speciale infruttifero" della Sezione di tesoreria dello Stato non opera alcuna automatica "compensazione atec-nica ex lege" tra i due conti correnti bancario e speciale, e quindi, se la notifica del pignoramento cade nelle more della procedura di regolazione di cui al D.M. 4 agosto
2009, le somme "ancora" giacenti sul conto della contabilità speciale, debbono ritenersi certamente assoggettabili (in assenza di rituali vincoli di destinazione della spesa) all'a-zione esecutiva del creditore pignorante, ben potendo questi aggredire somme che sono attualmente nella diretta disponibilità del proprio debitore: mentre, una volta che quelle stesse somme siano contabilmente affluite sul conto corrente bancario, può pignorare soltanto l'eventuale saldo positivo salvo ovviamente, in caso di incapienza, altre disponi-bilità giacenti sul conto speciale)”; che pertanto da parte dell'opponente si invocava una indisponibilità di somme, che comportava la emissione di una dichiarazione di carattere negativo.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare infondate le eccezioni proposte dal e rigettare l'opposizione; Controparte_1
- accertare e dichiarare a favore del creditore procedente un credito residuo alla data del 22/12/2023 per sorta capitale pari a Euro 2.826,31 ovvero a Euro 836,11, per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali ex articolo 1284, comma 1 e
4, e rivalutazione monetaria”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo: “Dichiari la propria parziale incompetenza per materia in
[...] favore del Tribunale delle Imprese in ordine al motivo relativo all'obbligo del terzo pignorato di cui ai punti 1, 2 dell'atto di riassunzione 2. in subordine, dichiari la inammissibilità della riassunzione per difetto di interesse o, comunque3. dichiari la cessata materia del contendere4. In subordine accolga l'opposizione sul punto. 4.
In ordine ai punti 3 e ss della riassunzione: in accoglimento dell'opposizione dichiari la non debenza degli interessi di cui all'art 1284 IV c. cpc richiesti nell'atto di precetto 4. Dichiari la inammissibilità, la nullità e in subordine la infondatezza della domanda di interessi residui come richiesti nell'atto di riassunzione”. Contr La non si costituiva in giudizio preferendo restare contumace.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal convenuto. CP_1
Ed invero, la controversia, infatti, pur coinvolgendo questioni attinenti al rapporto di tesoreria, si innesta su un'opposizione all'esecuzione relativa a un credito di lavoro accertato con sentenza della sezione lavoro, rispetto al quale le questioni relative alla pignorabilità delle somme costituiscono un mero presupposto dell'azione esecutiva. La competenza funzionale del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., si estende a tutte le controversie relative all'esecuzione dei propri provvedimenti, incluse le opposizioni esecutive.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità della riassunzione per carenza di interesse e cessata materia del contendere.
Ebbene, il creditore, infatti, mantiene interesse all'accertamento del suo diritto in relazione alle somme ulteriori rispetto a quelle già assegnate, con particolare riferimento agli interessi ex art. 1284 c.c.
Nel merito, la domanda è infondata e, come tale, non può essere accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent.
n. 8698/2024 dott. ; sent. 1305/2025 dott. Armato), che hanno Persona_1 vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
In ordine alla pretesa creditoria afferente agli interessi ex art. 1284, comma 4,
c.c., assume valenza dirimente il recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con sentenza n. 12449 del 7.5.2024, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli 'interessi legali' senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Tale principio si pone in linea di continuità con l'orientamento già espresso dalla
Suprema Corte con le pronunce nn. 28409/2018 e 943/2021, le quali avevano delineato l'ambito applicativo dell'art. 1284, comma 4, c.c., introdotto dal D.L.
132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, chiarendo che detta disposizione richiede, quale presupposto indefettibile per la sua operatività, uno specifico accertamento giudiziale circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del saggio di interesse maggiorato.
Nel caso di specie, dall'esame del titolo esecutivo azionato (sentenza n. 590/2022 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro) emerge che il giudice della cognizione si era limitato a disporre genericamente il pagamento di “interessi legali”, senza operare alcuno specifico riferimento all'art. 1284, comma 4, c.c., né tantomeno accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del saggio ivi previsto.
Peraltro, trattandosi di crediti di lavoro, trova applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c., che prevede il riconoscimento automatico ex lege degli interessi e della rivalutazione monetaria, costituendo detta normativa un regime di favore per il lavoratore non derogabile dalla disciplina generale sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali.
Tale interpretazione risulta suffragata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ., sez. lav., 16889/2015 e 15272/2017) che ha ripetutamente evidenziato la specialità del regime di cui all'art. 429 c.p.c. rispetto alla disciplina generale degli interessi moratori.
Ne consegue l'infondatezza della pretesa azionata in relazione agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dovendo trovare applicazione il saggio di interesse nella misura ordinaria prevista dall'art. 1284, comma 1, c.c., in combinato disposto con la disciplina speciale di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c.
Inammissibile è, invece, la domanda proposta in via subordinata di accertamento di un credito residuo a titolo di interessi legali ai sensi del 1 comma dell'art. 1284 nella misura di € 836,11 sul presupposto di una errata determinazione nell'ordinanza di assegnazione, dovendosi proporre nelle forme previste dall'art. 617 cpc . Difatti, l'opposizione all'ordinanza di assegnazione, con specifico riferimento alla contestazione del calcolo degli interessi legali, si configura quale rimedio processuale rientrante nel novero delle opposizioni agli atti esecutivi disciplinate dall'art. 617 c.p.c., costituendo strumento di controllo sulla regolarità formale degli atti del processo esecutivo.
In particolare, l'ordinanza di assegnazione risulta impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi, ogniqualvolta se si contesti la determinazione quantitativa delle somme oggetto di assegnazione ovvero che sia stata emessa per importo inferiore a quello indicato nel precetto (Cass. 85510/2003), rientrando in tale fattispecie anche la contestazione circa l'erroneo calcolo degli interessi legali.
Ne consegue, quindi, che, l'opposizione agli atti esecutivi costituisce rimedio necessario ed esclusivo per contestare l'erronea quantificazione degli interessi, non potendo tale vizio essere fatto valere mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto non attinente all'an dell'esecuzione bensì al suo quomodo.
Le spese di compensano ex art. 92 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Rigetta la domanda principale.
B) Dichiara inammissibile la domanda subordinata.
C) Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 27/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 11.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4191/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. VISONE VITTORIO e dall' avv. Parte_1
SORRENTINO ANGELA, con cui è domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall' avv. CARLINO Controparte_1
ADELE, con cui elett.te domiciliato come in atti resistente
e
Controparte_2 contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 20.2.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che il
Giudice del Lavoro, con sentenza n. 590/2022, condannava in via solidale ex articolo 1676, c.c. il al pagamento della somma Controparte_1 di Euro 5.731,20 a titolo di retribuzioni per il periodo gennaio 2019 – maggio
2019; che la suddetta sentenza veniva notificata in data 28/02/2022; che con atto di precetto notificato in data 20/07/2022,e successivo pignoramento presso terzi recante n.r.E. 10870/2022, agiva in via esecutiva nei confronti del CP_1
(debitore esecutato) e del terzo tesoriere Banca di Credito Popolare scpa, chiedendo l'assegnazione della somma complessiva di Euro7.700,83, incluso interessi legali ex articolo 1284, comma 1 e 4, e rivalutazione monetaria, oltre accessori di legge successivi;
che con ricorso in opposizione ex art. 615 cpc, il deduceva: - impignorabilità delle somme, Controparte_1 atteso che l'Ente comunale opera in anticipazione di cassa;
- sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo;
- inesistenza del titolo in relazione alla somme richieste ex 1284, comma 4, c.c. - abuso del processo esecutivo per frazionamento del credito;
All'udienza del 12/07/2023, il creditore procedente si costituiva e chiedeva l'accerta-mento dell'obbligo del Terzo ex art. 549 cpc. ed il G.E. rinviava all'udienza del 08/11/2023 onerando la creditrice procedente alla notifica della Contr memoria integrativa e del verbale di udienza;
che la rimaneva contumace, ed all'esito dell'istruttoria, il G.E. evidenziava quanto segue: “ Rilevato che il debitore esecutato nella propria opposizione lamentava “in pri-mis” la impignorabilità delle somme per anticipazioni di tesoreria e che dalle parti si sono sollevate eccezioni e deduzioni circa la natura positiva o negativa della resa dichia-razione a fronte di quanto dichiarato dal terzo;
che in data 14.09.2022 quest'ultimo specificava che alla data di notifica del pignora-mento la situazione contabile dell'Ente non presentava saldi positivi per gli ampi motivi che qui per brevità si richiamano ma in particolare in ragione come detto del regime di anticipazione di cassa in cui versava l'Ente che non aveva consentito di apporre vincoli in favore del procedente posto che
“ L'importo di € 1.217.493,05 espresso come "saldo creditore presso Banca Italia", risultava interamente bloccato sulla contabilità speciale aperta in Banca d'Italia ai sensi del D.M. 4 agosto 2009, vincolato per pignoramenti pregressi.” e pertanto secondo l'opponente la dichiarazione era da intendersi negativa;
che la difesa del procedente per contro sosteneva la pignorabilità delle somme indi-cate a titolo di anticipazione di cassa in ragione del principio stabilito dalla Suprema Corte per cui:
” […..]finchè le somme giacciono ancora sul "conto speciale infruttifero" della Sezione di tesoreria dello Stato non opera alcuna automatica "compensazione atec-nica ex lege" tra i due conti correnti bancario e speciale, e quindi, se la notifica del pignoramento cade nelle more della procedura di regolazione di cui al D.M. 4 agosto
2009, le somme "ancora" giacenti sul conto della contabilità speciale, debbono ritenersi certamente assoggettabili (in assenza di rituali vincoli di destinazione della spesa) all'a-zione esecutiva del creditore pignorante, ben potendo questi aggredire somme che sono attualmente nella diretta disponibilità del proprio debitore: mentre, una volta che quelle stesse somme siano contabilmente affluite sul conto corrente bancario, può pignorare soltanto l'eventuale saldo positivo salvo ovviamente, in caso di incapienza, altre disponi-bilità giacenti sul conto speciale)”; che pertanto da parte dell'opponente si invocava una indisponibilità di somme, che comportava la emissione di una dichiarazione di carattere negativo.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare infondate le eccezioni proposte dal e rigettare l'opposizione; Controparte_1
- accertare e dichiarare a favore del creditore procedente un credito residuo alla data del 22/12/2023 per sorta capitale pari a Euro 2.826,31 ovvero a Euro 836,11, per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali ex articolo 1284, comma 1 e
4, e rivalutazione monetaria”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo: “Dichiari la propria parziale incompetenza per materia in
[...] favore del Tribunale delle Imprese in ordine al motivo relativo all'obbligo del terzo pignorato di cui ai punti 1, 2 dell'atto di riassunzione 2. in subordine, dichiari la inammissibilità della riassunzione per difetto di interesse o, comunque3. dichiari la cessata materia del contendere4. In subordine accolga l'opposizione sul punto. 4.
In ordine ai punti 3 e ss della riassunzione: in accoglimento dell'opposizione dichiari la non debenza degli interessi di cui all'art 1284 IV c. cpc richiesti nell'atto di precetto 4. Dichiari la inammissibilità, la nullità e in subordine la infondatezza della domanda di interessi residui come richiesti nell'atto di riassunzione”. Contr La non si costituiva in giudizio preferendo restare contumace.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal convenuto. CP_1
Ed invero, la controversia, infatti, pur coinvolgendo questioni attinenti al rapporto di tesoreria, si innesta su un'opposizione all'esecuzione relativa a un credito di lavoro accertato con sentenza della sezione lavoro, rispetto al quale le questioni relative alla pignorabilità delle somme costituiscono un mero presupposto dell'azione esecutiva. La competenza funzionale del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., si estende a tutte le controversie relative all'esecuzione dei propri provvedimenti, incluse le opposizioni esecutive.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità della riassunzione per carenza di interesse e cessata materia del contendere.
Ebbene, il creditore, infatti, mantiene interesse all'accertamento del suo diritto in relazione alle somme ulteriori rispetto a quelle già assegnate, con particolare riferimento agli interessi ex art. 1284 c.c.
Nel merito, la domanda è infondata e, come tale, non può essere accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent.
n. 8698/2024 dott. ; sent. 1305/2025 dott. Armato), che hanno Persona_1 vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
In ordine alla pretesa creditoria afferente agli interessi ex art. 1284, comma 4,
c.c., assume valenza dirimente il recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con sentenza n. 12449 del 7.5.2024, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli 'interessi legali' senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Tale principio si pone in linea di continuità con l'orientamento già espresso dalla
Suprema Corte con le pronunce nn. 28409/2018 e 943/2021, le quali avevano delineato l'ambito applicativo dell'art. 1284, comma 4, c.c., introdotto dal D.L.
132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, chiarendo che detta disposizione richiede, quale presupposto indefettibile per la sua operatività, uno specifico accertamento giudiziale circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del saggio di interesse maggiorato.
Nel caso di specie, dall'esame del titolo esecutivo azionato (sentenza n. 590/2022 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro) emerge che il giudice della cognizione si era limitato a disporre genericamente il pagamento di “interessi legali”, senza operare alcuno specifico riferimento all'art. 1284, comma 4, c.c., né tantomeno accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del saggio ivi previsto.
Peraltro, trattandosi di crediti di lavoro, trova applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c., che prevede il riconoscimento automatico ex lege degli interessi e della rivalutazione monetaria, costituendo detta normativa un regime di favore per il lavoratore non derogabile dalla disciplina generale sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali.
Tale interpretazione risulta suffragata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ., sez. lav., 16889/2015 e 15272/2017) che ha ripetutamente evidenziato la specialità del regime di cui all'art. 429 c.p.c. rispetto alla disciplina generale degli interessi moratori.
Ne consegue l'infondatezza della pretesa azionata in relazione agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dovendo trovare applicazione il saggio di interesse nella misura ordinaria prevista dall'art. 1284, comma 1, c.c., in combinato disposto con la disciplina speciale di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c.
Inammissibile è, invece, la domanda proposta in via subordinata di accertamento di un credito residuo a titolo di interessi legali ai sensi del 1 comma dell'art. 1284 nella misura di € 836,11 sul presupposto di una errata determinazione nell'ordinanza di assegnazione, dovendosi proporre nelle forme previste dall'art. 617 cpc . Difatti, l'opposizione all'ordinanza di assegnazione, con specifico riferimento alla contestazione del calcolo degli interessi legali, si configura quale rimedio processuale rientrante nel novero delle opposizioni agli atti esecutivi disciplinate dall'art. 617 c.p.c., costituendo strumento di controllo sulla regolarità formale degli atti del processo esecutivo.
In particolare, l'ordinanza di assegnazione risulta impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi, ogniqualvolta se si contesti la determinazione quantitativa delle somme oggetto di assegnazione ovvero che sia stata emessa per importo inferiore a quello indicato nel precetto (Cass. 85510/2003), rientrando in tale fattispecie anche la contestazione circa l'erroneo calcolo degli interessi legali.
Ne consegue, quindi, che, l'opposizione agli atti esecutivi costituisce rimedio necessario ed esclusivo per contestare l'erronea quantificazione degli interessi, non potendo tale vizio essere fatto valere mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto non attinente all'an dell'esecuzione bensì al suo quomodo.
Le spese di compensano ex art. 92 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Rigetta la domanda principale.
B) Dichiara inammissibile la domanda subordinata.
C) Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 27/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo