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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/12/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. IU dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. AU PE giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 30/2025 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PE Trocino;
ricorrente
e
(C.F. ), (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(C.F. ); CP_3 C.F._4
resistenti contumaci nonché
Il PM in sede
interventore ex lege
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 22.10.2025, con ordinanza del 26.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Va premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. La causa è stata rimessa in decisione ex art. 473-bis.22., u.c. c.p.c. all'udienza indicata in epigrafe;
il P.M. è regolarmente intervenuto.
1 3. Si deve verificare se, sul piano oggettivo, si siano verificati mutamenti rilevanti della situazione di fatto considerata dalle parti in sede di divorzio.
La giurisprudenza è, infatti, ferma nel ritenere che il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi ex art. 473-bis.29 c.p.c. implica l'essenziale valorizzazione delle variazioni intervenute successivamente al divorzio.
In particolare, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in relazione all'art. 9 comma 1 legge divorzio, tale espressione è da intendersi riferita alla sopravvenienza di 'nuove circostanze' (Cass. 12235/1992) che incidano concretamente sulle condizioni economiche delle parti per come esistenti al momento della pronuncia attributiva dei contributi economici per la prole ovvero dell'assegno divorzile e siano quindi idonee a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con tale provvedimento (Cass. civ., 28.11.2017, n. 28436).
In altri termini, il Collegio è tenuto solo a valutare se vi sia stato incremento o decremento reddituale/patrimoniale di entità tale da mutare l'equilibrio esistente al momento del divorzio, comparando le condizioni economiche al momento della domanda rispetto a quelle sussistenti al momento del divorzio.
Va inoltre evidenziato che, in virtù dell'ordinario criterio di riparto stabilito dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova dell'esistenza di tali circostanze è posto a carico della parte che domanda la revisione delle condizioni.
4. Tanto chiarito in termini generali, nella specie il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
4.1. Deve in primo luogo revocarsi l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei resistenti e essendo incontestato che gli stessi siano diventati CP_2 CP_3 economicamente indipendenti (cfr. dichiarazioni rese dagli stessi, comparsi personalmente all'udienza del 20.5.2025 – cfr. relativo verbale).
Tale revoca decorre dalla data di instaurazione del presente giudizio (sulla decorrenza, v. Cass. ord.
n. 10788/2018 e Cass. ord. 10787/2017).
4.2. Va invece rigettata per carenza di adeguata prova la domanda di revoca dell'assegno divorzile.
Invero, il ricorrente non ha fornito adeguata prova del sopravvenuto mutamento in peius della propria complessiva condizione economica, non avendo prodotto né la documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12 c.p.c. (neppure in seguito all'invito in tal senso contenuto nell'ordinanza del 20.5.2025), né la documentazione attestante quale fosse l'entità del proprio reddito all'epoca della pronuncia relativa alle condizioni economiche di divorzio – il che rende di fatto impossibile valutare in che termini e in che misura esso debba intendersi ridotto alla data di proposizione del ricorso – essendosi
2 limitato, sul punto, a sostenere genericamente, senza provarlo, di non essere più in grado di far fronte agli obblighi divorzili assunti nel 2019 in conseguenza della creazione di un nuovo nucleo familiare.
Tale circostanza non costituisce, peraltro, un automatico presupposto che impone l'elisione dell'assegno divorzile, soprattutto laddove l'onerato, come nel caso di specie, non abbia prodotto alcuna prova in ordine alla mancata percezione di redditi da parte della nuova compagna ovvero del fatto che per lui tale convivenza si sia tradotta in un sopraggiunto aggravio economico.
Né ai presenti fini possono rilevare le due buste paga (ottobre-novembre 2024) e i due CUD (2024-
2025), versati in atti dal ricorrente, in quanto rappresentano solo parzialmente la situazione economica dell'istante, non potendo escludersi la percezione di eventuali ulteriori redditi, di altra provenienza.
Inoltre, benché le considerazioni su esposte siano sufficienti per determinare il rigetto della domanda, va aggiunto a fortiori che le circostanze addotte a sostegno dell'asserito miglioramento della situazione economica facente capo alla ex OG (nuova stabile convivenza e raggiunta autosufficienza economica) sono state genericamente rappresentate e non sufficientemente provate, dovendo ribadirsi e richiamarsi per relationem le valutazioni già espresse con ordinanza del Tribunale dep. 20.5.2025 in punto di inammissibilità dei capitoli di prova orale articolati in atti e della avanzata richiesta di indagini tributarie.
Pertanto, il ricorso va ritenuto meritevole d'accoglimento solo in parte e nei limiti su esposti.
5. In considerazione della natura e dell'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda:
- revoca l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento dei due figli maggiorenni
[...]
e , con decorrenza dalla data di proposizione dell'odierno ricorso;
CP_2 CP_3
- rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzile;
- compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice est. La Presidente
AU PE DI Alessandra IU
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. IU dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. AU PE giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 30/2025 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PE Trocino;
ricorrente
e
(C.F. ), (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(C.F. ); CP_3 C.F._4
resistenti contumaci nonché
Il PM in sede
interventore ex lege
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 22.10.2025, con ordinanza del 26.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Va premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. La causa è stata rimessa in decisione ex art. 473-bis.22., u.c. c.p.c. all'udienza indicata in epigrafe;
il P.M. è regolarmente intervenuto.
1 3. Si deve verificare se, sul piano oggettivo, si siano verificati mutamenti rilevanti della situazione di fatto considerata dalle parti in sede di divorzio.
La giurisprudenza è, infatti, ferma nel ritenere che il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi ex art. 473-bis.29 c.p.c. implica l'essenziale valorizzazione delle variazioni intervenute successivamente al divorzio.
In particolare, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in relazione all'art. 9 comma 1 legge divorzio, tale espressione è da intendersi riferita alla sopravvenienza di 'nuove circostanze' (Cass. 12235/1992) che incidano concretamente sulle condizioni economiche delle parti per come esistenti al momento della pronuncia attributiva dei contributi economici per la prole ovvero dell'assegno divorzile e siano quindi idonee a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con tale provvedimento (Cass. civ., 28.11.2017, n. 28436).
In altri termini, il Collegio è tenuto solo a valutare se vi sia stato incremento o decremento reddituale/patrimoniale di entità tale da mutare l'equilibrio esistente al momento del divorzio, comparando le condizioni economiche al momento della domanda rispetto a quelle sussistenti al momento del divorzio.
Va inoltre evidenziato che, in virtù dell'ordinario criterio di riparto stabilito dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova dell'esistenza di tali circostanze è posto a carico della parte che domanda la revisione delle condizioni.
4. Tanto chiarito in termini generali, nella specie il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
4.1. Deve in primo luogo revocarsi l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei resistenti e essendo incontestato che gli stessi siano diventati CP_2 CP_3 economicamente indipendenti (cfr. dichiarazioni rese dagli stessi, comparsi personalmente all'udienza del 20.5.2025 – cfr. relativo verbale).
Tale revoca decorre dalla data di instaurazione del presente giudizio (sulla decorrenza, v. Cass. ord.
n. 10788/2018 e Cass. ord. 10787/2017).
4.2. Va invece rigettata per carenza di adeguata prova la domanda di revoca dell'assegno divorzile.
Invero, il ricorrente non ha fornito adeguata prova del sopravvenuto mutamento in peius della propria complessiva condizione economica, non avendo prodotto né la documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12 c.p.c. (neppure in seguito all'invito in tal senso contenuto nell'ordinanza del 20.5.2025), né la documentazione attestante quale fosse l'entità del proprio reddito all'epoca della pronuncia relativa alle condizioni economiche di divorzio – il che rende di fatto impossibile valutare in che termini e in che misura esso debba intendersi ridotto alla data di proposizione del ricorso – essendosi
2 limitato, sul punto, a sostenere genericamente, senza provarlo, di non essere più in grado di far fronte agli obblighi divorzili assunti nel 2019 in conseguenza della creazione di un nuovo nucleo familiare.
Tale circostanza non costituisce, peraltro, un automatico presupposto che impone l'elisione dell'assegno divorzile, soprattutto laddove l'onerato, come nel caso di specie, non abbia prodotto alcuna prova in ordine alla mancata percezione di redditi da parte della nuova compagna ovvero del fatto che per lui tale convivenza si sia tradotta in un sopraggiunto aggravio economico.
Né ai presenti fini possono rilevare le due buste paga (ottobre-novembre 2024) e i due CUD (2024-
2025), versati in atti dal ricorrente, in quanto rappresentano solo parzialmente la situazione economica dell'istante, non potendo escludersi la percezione di eventuali ulteriori redditi, di altra provenienza.
Inoltre, benché le considerazioni su esposte siano sufficienti per determinare il rigetto della domanda, va aggiunto a fortiori che le circostanze addotte a sostegno dell'asserito miglioramento della situazione economica facente capo alla ex OG (nuova stabile convivenza e raggiunta autosufficienza economica) sono state genericamente rappresentate e non sufficientemente provate, dovendo ribadirsi e richiamarsi per relationem le valutazioni già espresse con ordinanza del Tribunale dep. 20.5.2025 in punto di inammissibilità dei capitoli di prova orale articolati in atti e della avanzata richiesta di indagini tributarie.
Pertanto, il ricorso va ritenuto meritevole d'accoglimento solo in parte e nei limiti su esposti.
5. In considerazione della natura e dell'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda:
- revoca l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento dei due figli maggiorenni
[...]
e , con decorrenza dalla data di proposizione dell'odierno ricorso;
CP_2 CP_3
- rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzile;
- compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice est. La Presidente
AU PE DI Alessandra IU
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