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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 838/2022 R.G. e vertente
TRA nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Patti (ME) via Trieste n. 16, presso lo studio dell'Avv. Antonio Timpanaro che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Oliviero Atzeni giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
E TRA
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Messina, via La Farina 263;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.03.2022 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 09.03.2020 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere di un'invalidità del 67% ai fini dell'esonero parziale dal ticket sanitario (invalida permanente con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2\3); che visitata in data 22.01.2021 era stata ritenuta invalida civile nella misura del 46%, e che pertanto aveva depositato in data 11.05.2021 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. 1565/2021 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva accertato un grado di invalidità in misura pari al 56%, a far data dal 27.07.2021.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio dell'esonero parziale dal ticket sanitario avendo un'invalidità del 67% (invalida permanente con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2\3) sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio CP_1
con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 14.06.2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
Cont L restava contumace.
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata allo scrivente alla luce del provvedimento con cui questo Giudice ha preso servizio presso il Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il Decreto Presidenziale n. 50 del 2022.
In data odierna la causa viene decisa.
2 Oggetto della domanda è costituito dal riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18, ossia dall'esenzione parziale dal ticket sanitario con il raggiungimento di un'invalidità in misura pari al 67%.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'esonero parziale dal ticket sanitario avendo un'invalidità del 67%
(invalida permanente con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2\3) (giudizio iscritto al 1565/2021 R.G.), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la non sussistenza dei requisiti per poter concedere alla ricorrente l'esonero parziale dal ticket sanitario, assegnando un grado di invalidità del 56%, a far data dal 27.07.2021. Veniva dunque assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto al beneficio dell'esonero parziale dal ticket sanitario avendo un'invalidità pari al 67%.
La domanda trova parziale accoglimento. .
Valga infatti osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c. “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La CTU ha concluso affermando che la ricorrente è da ritenere invalida all'87% con decorrenza dal 16 maggio 2022 (si rimanda alla CTU in atti per l'elenco delle patologie riscontrate).
La stessa risulta motivata logicamente, con argomentazioni condivisibili che hanno risposto alle osservazioni delle parti in assenza di ulteriori contestazioni.
Va, dunque, dichiarata la sussistenza di un'invalidità dell'87% di parte ricorrente a decorrere dal 16 maggio 2022.
3 Ogni altra questione rimane assorbita.
Si compensano le spese di lite in quanto, come da consolidato orientamento di questo Tribunale, la decorrenza è successiva alla domanda giudiziale.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
CP_ Cont depositato in data 05.03.2022 nei confronti dell' e dell' in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
Cont
- Dichiara la contumacia dell'
- Dichiara parte ricorrente invalida all'87% a decorrere dal 16 maggio 2022;
- Compensa integralmente le spese di lite;
- Pone a carico dell' le spese di CTU separatamente liquidate. CP_1
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 23 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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