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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 7358/2021, riservata in decisione all'udienza collegiale dell'11.3.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, vertente tra:
C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente dom.to in Roma, Circonvallazione Trionfale, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Alessia Brandoni, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione di primo grado appellante
e
1 C.F. , quale Controparte_1 P.IVA_1
cessionaria del credito litigioso, e per essa la
[...]
quale sua mandataria Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi per procura allegata all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c., elettivamente domiciliata nel suo studio in Verona via S. Bernardino n. 5A, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.:
Email_1
intervenuta nonché
in persona del suo legale rapp.te Controparte_3
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.8590/2021 pubblicata il 18.5.2021.
Conclusioni:
Per il sig. : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, Parte_1
contrarii reiectis, così giudicare: nel merito, avuto riguardo al decreto ingiuntivo: accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.1693/2017 (r.g.n.1536/2017), emesso dal Tribunale di
Roma, per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.; avuto riguardo al merito della controversia: in accoglimento di tutte le 2 eccezioni, anche riconvenzionali, deduzioni e difese svolte in
narrativa, accertare la totale, o in subordine parziale, inesistenza
e infondatezza del credito azionato da e per Controparte_3
l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
in accoglimento delle eccezioni e dei motivi dedotti in narrativa, nonché precisati con la odierna memoria, e in particolare dei motivi relativi alla prassi del “rifinanziamento”, condotta dalla opposta, accertare la nullità del contratto alla base della richiesta monitoria in quanto privo di causa, la nullità, l'invalidità o l'inefficiacia delle clausole che hanno consentito l'applicazione di interessi usurari per superamento del tasso soglia del finanziamento oggetto dell'odierna procedura monitoria (il n. 044405346.6) nonché di tutti i precedenti finanziamenti intercorsi tra le parti, e meglio descritti in narrativa, e per l'effetto dichiarare ex art. 1815, 2° comma c.c. la non debenza degli interessi e di ogni altra remunerazione accessoria, incluse le spese sostenute per le polizze assicurative, e condannando conseguentemente la banca e/o i suoi aventi causa al diffalco delle maggiori somme illegittimamente percepite, con riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al diffalco di quanto pagato dall'opponente, dichiarando che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta;
in subordine, previo accertamento e liquidazione di tutti i danni subiti dall'opponente-quale conseguenza della concessione sleale del 3 credito da parte del finanziatore-nella misura di € 28.598,66, e cioè
fino a concorrenza con la somma ingiunta ex adverso, compreso il danno corrispondente agli interessi e ai costi accessori corrisposti in relazione ai 4 contratti intercorsi e ogni danno conseguente, per danno emergente e lucro cessante, presente e futuro, dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di compensazione;
in subordine, relativamente a tutti i prestiti personali intercorsi tra le parti, in accoglimento dell'eccezione relativa alla nullità del TAEG ex art.
125 bis, 6° e 7° comma, T.U.B., dichiarare nulle, invalide o inefficaci le clausole che hanno consentito l'applicazione di tassi ultralegali e per l'effetto dichiarare dovuti all'opposta unicamente gli interessi quantificati secondo il meccanismo sostitutivo come indicato in narrativa, e condannando conseguentemente la CP_3
e/o i suoi aventi causa al diffalco delle maggiori somme illegittimamente percepite a far data da ciascun illegittimo addebito ed in ogni caso con riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, sottrarre dal dovuto le somme già corrisposte a qualsiasi titolo dalla debitrice ad
[...]
e la somma relativa al mancato rimborso, all'atto CP_4
dell'estinzione del terzo (il n.11438854) e del quarto (il
n.044405346.6)prestito personale, delle quote delle commissioni e dei premi assicurativi non goduti;
in conseguenza revocare in ogni
4 caso il decreto ingiuntivo opposto con rigetto di ogni ulteriore
domanda o pretesa della convenuta ingiungente. Sospendere gli effetti della sentenza di primo grado anche per ciò che riguarda la condanna alle spese, alla luce dei motivi esposti. Con condanna alle spese, competenze, onorari, spese generali, oltre accessori come per legge dei due gradi di giudizio”; nonché come da note del
7.2.2025.
Per : “In via preliminare: dichiarare Controparte_2
inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis cpc e dell'art. 342 cpc;
nel merito: rigettare integralmente tutte le domande proposte nell'atto di citazione in appello dal sig. , in quanto Pt_1
inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per tutti i motivi sovraesposti, confermando integralmente le statuizioni di cui alla sentenza n. 8590/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma (dott.ssa
Paola Ragozzo) il 18.5.2021; con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”, nonché come da note del 3.3.2025.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1. con ricorso monitorio dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Roma, premise di essere creditrice della somma di € 28.598,81 a titolo di saldo negativo derivante dal contratto
5 di finanziamento - prestito personale - n. 44405346 del
9.08.2011, concesso al Sig. da “ OS TO Parte_1
s.p.a.” ed in seguito ceduto alla ricorrente.
Ottenne dal predetto Tribunale il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1693/2017, con il quale al sig.
fu ingiunto il pagamento della somma suindicata. Pt_1
Nel valido contraddittorio delle parti, il sig. Parte_1
propose opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, per i seguenti motivi:
-nullità del titolo opposto, per inidoneità dei documenti prodotti dall'opposta ad integrare la prova scritta ex art. 634
c.p.c.;
-insussistenza del credito così come richiesto, per violazione di legge.
L'opponente chiese, quindi, di “accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.1693/2017 (r.g.n.1536/2017), emesso dal Tribunale di Roma, per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., anche in relazione alla violazione dell'art.50
d.lgs. n.385/1993; avuto riguardo al merito della controversia: in accoglimento di tutte le eccezioni, anche riconvenzionali,
deduzioni e difese svolte in narrativa, accertare la totale, o in subordine parziale, inesistenza e infondatezza del credito azionato da e per l'effetto revocare l'opposto Controparte_3
6 decreto ingiuntivo;
in accoglimento delle eccezioni e dei motivi dedotti in narrativa, nonché precisati con la odierna memoria, e in particolare dei motivi relativi alla prassi del
“rifinanziamento”, condotta dalla opposta, accertare la nullità del contratto alla base della richiesta monitoria in quanto privo di causa, la nullità, l'invalidità o l'inefficacia delle clausole che hanno consentito l'applicazione di interessi usurari per superamento del tasso soglia del finanziamento oggetto dell'odierna procedura monitoria (il n. 044405346.6) nonché di tutti i precedenti finanziamenti intercorsi tra le parti, e meglio descritti in narrativa, e per l'effetto dichiarare ex art. 1815, 2° comma c.c. la non debenza degli interessi e di ogni altra remunerazione accessoria, incluse le spese sostenute per le polizze assicurative, e condannando conseguentemente la banca e/o i suoi aventi causa al diffalco delle maggiori somme illegittimamente percepite, con riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al diffalco di quanto pagato dall'opponente, dichiarando che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta;
in subordine, previo accertamento e liquidazione di tutti i danni subiti dall'opponente - quale conseguenza della concessione sleale del credito da parte del finanziatore - nella misura di € 28.598,66, e cioè fino a concorrenza con la somma ingiunta, compreso il danno
7 corrispondente agli interessi e ai costi accessori corrisposti in relazione ai quattro contratti intercorsi e ogni danno conseguente, per danno emergente e lucro cessante, presente e futuro, dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di compensazione;
in subordine, relativamente a tutti i prestiti personali intercorsi tra le parti, in accoglimento dell'eccezione relativa alla nullità del TAEG ex art. 125 bis, 6° e 7° comma,
T.U.B., dichiarare nulle, invalide o inefficaci le clausole che hanno consentito l'applicazione di tassi ultralegali e per l'effetto dichiarare dovuti all'opposta unicamente gli interessi quantificati secondo il meccanismo sostitutivo come indicato in narrativa, e condannando conseguentemente la e/o i CP_3
suoi aventi causa al diffalco delle maggiori somme illegittimamente percepite a far data da ciascun illegittimo addebito ed in ogni caso con riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, sottrarre dal dovuto le somme già corrisposte a qualsiasi titolo dalla debitrice ad
[...]
e la somma relativa al mancato rimborso, all'atto CP_4
dell'estinzione del terzo (il n.11438854) e del quarto (il n.
044405346.6) prestito personale, delle quote delle commissioni e dei premi assicurativi non goduti;
in conseguenza revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo
8 opposto con rigetto di ogni ulteriore domanda o pretesa della convenuta ingiungente. In ogni caso, condannare la società opposta al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali”.
La banca, nel costituirsi, chiese il rigetto dell'opposizione e così concluse: “in via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, posto che l'opposizione non è fondata su alcuna idonea prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito: rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei suoi CP_3
confronti della somma di € 28.598,81, oltre i successivi interessi legali da calcolarsi sul solo capitale fino all'effettivo soddisfo, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, e condannarlo al pagamento di detta somma;
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario, spese generali del 15%”.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza impugnata nel presente giudizio il Tribunale ha respinto l'opposizione, liquidando le spese processuali secondo il principio di soccombenza.
9 Per quanto rileva ai fini dell'appello, il primo Giudice ha osservato che:
l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo emesso per mancanza dei requisiti ex art. 634 c.p.c., era destituita di fondamento, in considerazione della documentazione afferente al credito depositata in atti dall'opposta ed in particolare: del contratto di finanziamento, dell'atto di cessione, della lettera a/r di comunicazione cessione e di diffida stragiudiziale, dell'estratto conto, come da documenti nn. 2, 3, 4 5, e 6 del fascicolo monitorio;
la richiesta di c.t.u. formulata da parte opponente “al fine di determinare l'interesse effettivo dei contratti di finanziamento intercorsi tra le parti e descritti in narrativa, nonché al fine di determinare il saldo del finanziamento n. 044405346.6 alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente”, era inammissibile. Il Tribunale ha osservato che tale richiesta fosse esplorativa, che il collegamento negoziale non sussistesse e che l'opposta fosse priva di legittimazione passiva.
Il Tribunale ha respinto inoltre la doglianza circa la pattuizione degli interessi di mora oltre soglia ex lege 108/1996, nonché circa la violazione dell'art. 125–sexies del D.Lgs 385/1993
t.u.b.
10 Sulla contestata illiceità del mutuo, il Tribunale ha ritenuto che: “oggetto del mutuo è la concessione, da parte della
Banca, o altro Istituto finanziario a ciò legittimato, di finanziamenti, senza possibilità di controllo giudiziario sulla sua effettiva utilizzazione. Il mutuatario è libero di scegliere come destinare le somme erogate, anche eventualmente per ripianare i propri debiti, essendo tale scelta lecita ed insindacabile da parte del giudice.
Da ciò ne discende il mutuo stipulato per sanare debiti pregressi, di per sé non può ritenersi a causa illecita”, contrariamente all'assunto dell'opponente.
Quanto, invece, al collegamento negoziale, il Tribunale si è espresso affermandone la mancanza dei presupposti per la seguente ragione: “(…) il collegamento negoziale implica un nesso tra più negozi che fa sì che l'esistenza, la validità,
l'efficacia, l'esecuzione di uno influisca sulla validità, sull'efficacia e sull'esecuzione dell'altro. Affinché ciò si verifichi, non è sufficiente un nesso occasionale (cfr.
Cassazione civile, sentenza n. 12567/2004). Nel caso in esame dai fatti e circostanze emersi in causa non pare emergere un
collegamento nel senso sopra indicato, i contratti di prestito anteriori risultano giuridicamente estinti, ed invero la finalità estintiva di un credito pregresso, come detto, non è
11 un'operazione di per sé necessariamente illecita. I contratti di finanziamento pregressi indicati dall'opponente assumono pertanto la configurazione di negozi separati ed autonomi privi di una causa unitaria, che appunto giustificherebbe in astratto il collegamento contrattuale”.
Il tribunale ha infine confutato la tesi dell'opponente circa la pretesa violazione dell'art. 124 bis t.u.b.
Con l'appello che ci occupa, nel valido contraddittorio delle parti, l'originario opponente ha impugnato la predetta sentenza, concludendo come già concluso in primo grado.
Ha affidato l'appello ai seguenti motivi: la sentenza era erronea laddove aveva riconosciuto l'astratta fondatezza della doglianza inerente alla responsabilità della finanziatrice circa la valutazione del merito creditizio, salvo poi ravvisare il difetto di legittimazione passiva della cessionaria del credito;
il contratto era nullo per mancanza di causa;
il TAEG indicato in contratto e il TAEG applicato in concreto al rapporto di finanziamento differivano tra loro, poiché sarebbe stato erroneamente escluso nel relativo computo il costo della polizza assicurativa;
12 erroneamente la sentenza impugnata non aveva riconosciuto il superamento del tasso soglia nel contratto concluso con
OS TO s.p.a.
Si è costituita in giudizio unicamente Controparte_1
quale cessionaria, tra gli altri, del credito litigioso da
[...]
e per essa, quale mandataria, Controparte_3 [...]
contestando diffusamente l'appello in Controparte_2
rito e nel merito.
È stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita in seguito dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa Corte depositato il 3.2.2025, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Le parti costituite hanno depositato memorie conclusionali.
È stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.Pregiudizialmente, occorre esaminare la questione inerente al difetto di legittimazione passiva della odierna appellata, cioè di in particolare avuto riguardo alla Controparte_3
allegata violazione dell'art. 124 bis t.u.b., sulla base del presupposto per cui le trattative per l'erogazione del finanziamento oggetto del giudizio erano state condotte dall'originaria società finanziatrice, mentre Controparte_3
fosse mera cessionaria del credito.
13 Questa Corte osserva quanto segue.
L'art. 125 septies t.u.b. ( ed in precedenza l'art. 125 t.u.b.) prevede che, in caso di cessione del credito o del contratto, il consumatore possa rivolgere al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto rivolgere al cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 c.c.
La giurisprudenza di legittimità, anche nel caso di cessione del credito ( Cass. del 2007 n.10833; Cass. del 2016 n. 24657 e
Cass. del 2018 n. 9842) ha ritenuto che al cessionario possano opporsi tutte le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale, comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché – ad alcune condizioni - le eccezioni inerenti all'estinzione o alla modificazione del debito.
Orbene è stata allegata la nullità del contratto di finanziamento per le ragioni viste in narrativa, cosicché rispetto ad esse l'appellata è legittimata passivamente.
Quanto alla allegata responsabilità per violazione dell'art. 124 bis t.u.b., la quale ha natura precontrattuale, ritiene questa
Corte che sussista la legittimazione passiva della cessionaria del credito, quindi della originaria ricorrente, interpretando estensivamente l'art. 124 bis t.u.b. all'interno della disciplina di maggior favore per il consumatore;
non senza osservare che si tratta di una forma di responsabilità riconducibile alla
14 responsabilità da “ contatto sociale”, cui non può dirsi estranea la cessionaria del contratto o del credito da finanziamento del consumatore.
3.L'appello è tuttavia infondato nel merito e va respinto.
3.1.Il primo motivo è infondato.
Occorre premettere che, nella fattispecie che ci riguarda, inerente al lamentato inadempimento di obblighi precontrattuali, l'onere della prova è in capo al soggetto finanziato.
Ciò premesso, nel caso in esame, non è risultata provata alcuna irregolare valutazione del merito creditizio da parte di OS
TO s.p.a. ( d'ora in poi, anche: OS), per le ragioni che seguono.
OS ha valutato il merito creditizio sulla base di informazioni adeguate ex art. 124 bis t.u.b.
In primo luogo, stando alle stesse allegazioni dell'appellante, sebbene egli avesse in corso svariati contratti di finanziamento, non era inadempiente rispetto ad essi, quindi anche l'eventuale consultazione di banche dati, ulteriori rispetto alla Centrale Rischi presso Banca d'Italia, non avrebbe dato esiti preoccupanti.
15 Lo stesso sig. neppure ha dedotto che vi fossero Pt_1
segnalazioni pregiudizievoli presso quest'ultima Centrale
Rischi o altre pertinenti.
Inoltre, a seguito del finanziamento n. 044405346.6 gli impegni finanziari del Sig. sono rimasti in parte Pt_1
immutati rispetto alla situazione preesistente: il finanziamento del 9.8.2011, avente il numero ora ricordato, è occorso, secondo le stesse deduzioni dell'impugnante, quanto a euro
19.253,59, al fine di estinguerne uno precedente ( pag. 28/29 dell'appello). In tal modo, è stato evidentemente prolungato il termine di estinzione di un precedente prestito, che tuttavia avrebbe dovuto comunque essere pagato dal sig. . Pt_1
Il “ nuovo finanziamento” non andava cioè ad aggiungersi alla preesistente posizione debitoria del , rispetto al Pt_1
finanziamento che è stato estinto.
Ancora, dal contratto prodotto (doc.2 del fascicolo monitorio) risulta che l'istituto di credito abbia verificato le informazioni reddituali e occupazionali dell'opponente, nonché abbia fornito tutte le informazioni necessarie a rendere edotto il cliente dei costi dei finanziamenti e delle modalità di rimborso del prestito.
A quanto emerge dal documento contrattuale deve aggiungersi che il merito creditizio, ai sensi dell'art. 124 bis t.u.b., si valuta 16 soprattutto in base alle stesse informazioni del consumatore e solo in seguito in base alla consultazione di “ una banca dati pertinente”.
Se ne deve dedurre che lo stesso sig. ha evidentemente Pt_1
fornito informazioni tranquillanti in ordine alla propria solvibilità, non senza rilevare che, se egli si è soffermato sulla prova del proprio stipendio mensile, in giudizio non ha precisato nulla in ordine alla propria situazione patrimoniale.
Inoltre, dall'esame dei documenti prodotti dall' opponente con l' opposizione, emerge che in realtà l'appellante non avesse grossi impegni finanziari, tali da far prefigurare plasticamente il suo sovraindebitamento.
Basti osservare che alcuni documenti hanno riguardato carte di credito c.d. revolving;
il finanziamento OS del 2006 per ristrutturazione casa comune vedeva quale coobbligato la sig.ra l'allegato finanziamento presso la Persona_1
Cassa Mutua della Provincia di Roma è in realtà accompagnato da mera richiesta, peraltro non firmata né approvata.
Il secondo motivo è infondato.
Il finanziamento finalizzato ad estinguerne un altro non è di per sé nullo, dovendosi peraltro aggiungere che ciò è stato frutto della libera scelta del sig. e che non tutto Pt_1
17 l'importo finanziato è occorso a tal fine: lo stesso appellante ha dedotto che una parte, pari ad euro 10.746,41, gli era stata direttamente accreditata con bonifico.
In capo all'appellante, invero, non gravava alcuno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate.
Alla luce di tali osservazioni deve pertanto escludersi qualsivoglia collegamento negoziale tra il contratto oggetto di causa e il precedente finanziamento, poi estinto.
I successivi motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati.
Quanto all'usura, risulta dagli atti che il signor ha Pt_1
stipulato con OS S.p.a. in data 5.8.2011 un contratto di finanziamento denominato “prestito pers. Flessibile” di €
36.622,59 da rimborsare in numero 120 rate mensili (scadenza prima rata 8.9.2011 ultima rata 8.8.2021), al Tasso di interesse nominale (TAN) del 7,91%, Tasso annuo effettivo globale
(TAEG) 8,30% (cfr. doc. 11 fasc. di parte opponente). Tale contratto è contraddistinto con il numero 044405346.6.
Si evidenzia che nel finanziamento in esame non sussiste alcuna usura, atteso che è stato pattuito un TAN del 7,91%
(TAEG 8,30%) a fronte di un tasso soglia del 18,0000% per la categoria di riferimento (“Crediti personali”) alla data della stipula 9.8.2011.
18 L'appello sul punto è connotato da genericità, poiché l'usura sembra lamentata solo aggiungendo o comunque considerando anche i tassi dei pregressi finanziamenti, che avrebbero negativamente inciso sul finanziamento oggetto del ricorso monitorio.
Non vi è invero in appello alcuna specificazione in ordine alla percentuale esatta del lamentato tasso usurario che sarebbe stato applicato al contratto;
né vi è alcuna specificazione sulla circostanza per cui, rispetto al tasso soglia usurario del
18,000%, esposto nel D.M. di riferimento, nel caso in esame esso sarebbe superato, pur volendo includere nel costo del danaro anche i costi dell'assicurazione.
Analogamente generica e priva di supporto motivazionale è la doglianza circa l'erroneità del TAEG.
4.Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore della sola società cessionaria intervenuta, costituita in giudizio, le quali si liquidano come in dispositivo.
Trattandosi di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il
19 pagamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto: così Cass. del 2020 n. 4315.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto dal sig.
nei confronti di con l'intervento di Parte_1 Controparte_3
e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
: CP_2
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore della società intervenuta, costituita in giudizio, liquidate in euro 5.000 per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 11.3.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 7358/2021, riservata in decisione all'udienza collegiale dell'11.3.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, vertente tra:
C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente dom.to in Roma, Circonvallazione Trionfale, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Alessia Brandoni, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione di primo grado appellante
e
1 C.F. , quale Controparte_1 P.IVA_1
cessionaria del credito litigioso, e per essa la
[...]
quale sua mandataria Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi per procura allegata all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c., elettivamente domiciliata nel suo studio in Verona via S. Bernardino n. 5A, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.:
Email_1
intervenuta nonché
in persona del suo legale rapp.te Controparte_3
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.8590/2021 pubblicata il 18.5.2021.
Conclusioni:
Per il sig. : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, Parte_1
contrarii reiectis, così giudicare: nel merito, avuto riguardo al decreto ingiuntivo: accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.1693/2017 (r.g.n.1536/2017), emesso dal Tribunale di
Roma, per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.; avuto riguardo al merito della controversia: in accoglimento di tutte le 2 eccezioni, anche riconvenzionali, deduzioni e difese svolte in
narrativa, accertare la totale, o in subordine parziale, inesistenza
e infondatezza del credito azionato da e per Controparte_3
l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
in accoglimento delle eccezioni e dei motivi dedotti in narrativa, nonché precisati con la odierna memoria, e in particolare dei motivi relativi alla prassi del “rifinanziamento”, condotta dalla opposta, accertare la nullità del contratto alla base della richiesta monitoria in quanto privo di causa, la nullità, l'invalidità o l'inefficiacia delle clausole che hanno consentito l'applicazione di interessi usurari per superamento del tasso soglia del finanziamento oggetto dell'odierna procedura monitoria (il n. 044405346.6) nonché di tutti i precedenti finanziamenti intercorsi tra le parti, e meglio descritti in narrativa, e per l'effetto dichiarare ex art. 1815, 2° comma c.c. la non debenza degli interessi e di ogni altra remunerazione accessoria, incluse le spese sostenute per le polizze assicurative, e condannando conseguentemente la banca e/o i suoi aventi causa al diffalco delle maggiori somme illegittimamente percepite, con riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al diffalco di quanto pagato dall'opponente, dichiarando che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta;
in subordine, previo accertamento e liquidazione di tutti i danni subiti dall'opponente-quale conseguenza della concessione sleale del 3 credito da parte del finanziatore-nella misura di € 28.598,66, e cioè
fino a concorrenza con la somma ingiunta ex adverso, compreso il danno corrispondente agli interessi e ai costi accessori corrisposti in relazione ai 4 contratti intercorsi e ogni danno conseguente, per danno emergente e lucro cessante, presente e futuro, dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di compensazione;
in subordine, relativamente a tutti i prestiti personali intercorsi tra le parti, in accoglimento dell'eccezione relativa alla nullità del TAEG ex art.
125 bis, 6° e 7° comma, T.U.B., dichiarare nulle, invalide o inefficaci le clausole che hanno consentito l'applicazione di tassi ultralegali e per l'effetto dichiarare dovuti all'opposta unicamente gli interessi quantificati secondo il meccanismo sostitutivo come indicato in narrativa, e condannando conseguentemente la CP_3
e/o i suoi aventi causa al diffalco delle maggiori somme illegittimamente percepite a far data da ciascun illegittimo addebito ed in ogni caso con riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, sottrarre dal dovuto le somme già corrisposte a qualsiasi titolo dalla debitrice ad
[...]
e la somma relativa al mancato rimborso, all'atto CP_4
dell'estinzione del terzo (il n.11438854) e del quarto (il
n.044405346.6)prestito personale, delle quote delle commissioni e dei premi assicurativi non goduti;
in conseguenza revocare in ogni
4 caso il decreto ingiuntivo opposto con rigetto di ogni ulteriore
domanda o pretesa della convenuta ingiungente. Sospendere gli effetti della sentenza di primo grado anche per ciò che riguarda la condanna alle spese, alla luce dei motivi esposti. Con condanna alle spese, competenze, onorari, spese generali, oltre accessori come per legge dei due gradi di giudizio”; nonché come da note del
7.2.2025.
Per : “In via preliminare: dichiarare Controparte_2
inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis cpc e dell'art. 342 cpc;
nel merito: rigettare integralmente tutte le domande proposte nell'atto di citazione in appello dal sig. , in quanto Pt_1
inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per tutti i motivi sovraesposti, confermando integralmente le statuizioni di cui alla sentenza n. 8590/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma (dott.ssa
Paola Ragozzo) il 18.5.2021; con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”, nonché come da note del 3.3.2025.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1. con ricorso monitorio dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Roma, premise di essere creditrice della somma di € 28.598,81 a titolo di saldo negativo derivante dal contratto
5 di finanziamento - prestito personale - n. 44405346 del
9.08.2011, concesso al Sig. da “ OS TO Parte_1
s.p.a.” ed in seguito ceduto alla ricorrente.
Ottenne dal predetto Tribunale il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1693/2017, con il quale al sig.
fu ingiunto il pagamento della somma suindicata. Pt_1
Nel valido contraddittorio delle parti, il sig. Parte_1
propose opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, per i seguenti motivi:
-nullità del titolo opposto, per inidoneità dei documenti prodotti dall'opposta ad integrare la prova scritta ex art. 634
c.p.c.;
-insussistenza del credito così come richiesto, per violazione di legge.
L'opponente chiese, quindi, di “accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.1693/2017 (r.g.n.1536/2017), emesso dal Tribunale di Roma, per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., anche in relazione alla violazione dell'art.50
d.lgs. n.385/1993; avuto riguardo al merito della controversia: in accoglimento di tutte le eccezioni, anche riconvenzionali,
deduzioni e difese svolte in narrativa, accertare la totale, o in subordine parziale, inesistenza e infondatezza del credito azionato da e per l'effetto revocare l'opposto Controparte_3
6 decreto ingiuntivo;
in accoglimento delle eccezioni e dei motivi dedotti in narrativa, nonché precisati con la odierna memoria, e in particolare dei motivi relativi alla prassi del
“rifinanziamento”, condotta dalla opposta, accertare la nullità del contratto alla base della richiesta monitoria in quanto privo di causa, la nullità, l'invalidità o l'inefficacia delle clausole che hanno consentito l'applicazione di interessi usurari per superamento del tasso soglia del finanziamento oggetto dell'odierna procedura monitoria (il n. 044405346.6) nonché di tutti i precedenti finanziamenti intercorsi tra le parti, e meglio descritti in narrativa, e per l'effetto dichiarare ex art. 1815, 2° comma c.c. la non debenza degli interessi e di ogni altra remunerazione accessoria, incluse le spese sostenute per le polizze assicurative, e condannando conseguentemente la banca e/o i suoi aventi causa al diffalco delle maggiori somme illegittimamente percepite, con riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al diffalco di quanto pagato dall'opponente, dichiarando che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta;
in subordine, previo accertamento e liquidazione di tutti i danni subiti dall'opponente - quale conseguenza della concessione sleale del credito da parte del finanziatore - nella misura di € 28.598,66, e cioè fino a concorrenza con la somma ingiunta, compreso il danno
7 corrispondente agli interessi e ai costi accessori corrisposti in relazione ai quattro contratti intercorsi e ogni danno conseguente, per danno emergente e lucro cessante, presente e futuro, dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di compensazione;
in subordine, relativamente a tutti i prestiti personali intercorsi tra le parti, in accoglimento dell'eccezione relativa alla nullità del TAEG ex art. 125 bis, 6° e 7° comma,
T.U.B., dichiarare nulle, invalide o inefficaci le clausole che hanno consentito l'applicazione di tassi ultralegali e per l'effetto dichiarare dovuti all'opposta unicamente gli interessi quantificati secondo il meccanismo sostitutivo come indicato in narrativa, e condannando conseguentemente la e/o i CP_3
suoi aventi causa al diffalco delle maggiori somme illegittimamente percepite a far data da ciascun illegittimo addebito ed in ogni caso con riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, sottrarre dal dovuto le somme già corrisposte a qualsiasi titolo dalla debitrice ad
[...]
e la somma relativa al mancato rimborso, all'atto CP_4
dell'estinzione del terzo (il n.11438854) e del quarto (il n.
044405346.6) prestito personale, delle quote delle commissioni e dei premi assicurativi non goduti;
in conseguenza revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo
8 opposto con rigetto di ogni ulteriore domanda o pretesa della convenuta ingiungente. In ogni caso, condannare la società opposta al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali”.
La banca, nel costituirsi, chiese il rigetto dell'opposizione e così concluse: “in via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, posto che l'opposizione non è fondata su alcuna idonea prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito: rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei suoi CP_3
confronti della somma di € 28.598,81, oltre i successivi interessi legali da calcolarsi sul solo capitale fino all'effettivo soddisfo, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, e condannarlo al pagamento di detta somma;
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario, spese generali del 15%”.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza impugnata nel presente giudizio il Tribunale ha respinto l'opposizione, liquidando le spese processuali secondo il principio di soccombenza.
9 Per quanto rileva ai fini dell'appello, il primo Giudice ha osservato che:
l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo emesso per mancanza dei requisiti ex art. 634 c.p.c., era destituita di fondamento, in considerazione della documentazione afferente al credito depositata in atti dall'opposta ed in particolare: del contratto di finanziamento, dell'atto di cessione, della lettera a/r di comunicazione cessione e di diffida stragiudiziale, dell'estratto conto, come da documenti nn. 2, 3, 4 5, e 6 del fascicolo monitorio;
la richiesta di c.t.u. formulata da parte opponente “al fine di determinare l'interesse effettivo dei contratti di finanziamento intercorsi tra le parti e descritti in narrativa, nonché al fine di determinare il saldo del finanziamento n. 044405346.6 alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente”, era inammissibile. Il Tribunale ha osservato che tale richiesta fosse esplorativa, che il collegamento negoziale non sussistesse e che l'opposta fosse priva di legittimazione passiva.
Il Tribunale ha respinto inoltre la doglianza circa la pattuizione degli interessi di mora oltre soglia ex lege 108/1996, nonché circa la violazione dell'art. 125–sexies del D.Lgs 385/1993
t.u.b.
10 Sulla contestata illiceità del mutuo, il Tribunale ha ritenuto che: “oggetto del mutuo è la concessione, da parte della
Banca, o altro Istituto finanziario a ciò legittimato, di finanziamenti, senza possibilità di controllo giudiziario sulla sua effettiva utilizzazione. Il mutuatario è libero di scegliere come destinare le somme erogate, anche eventualmente per ripianare i propri debiti, essendo tale scelta lecita ed insindacabile da parte del giudice.
Da ciò ne discende il mutuo stipulato per sanare debiti pregressi, di per sé non può ritenersi a causa illecita”, contrariamente all'assunto dell'opponente.
Quanto, invece, al collegamento negoziale, il Tribunale si è espresso affermandone la mancanza dei presupposti per la seguente ragione: “(…) il collegamento negoziale implica un nesso tra più negozi che fa sì che l'esistenza, la validità,
l'efficacia, l'esecuzione di uno influisca sulla validità, sull'efficacia e sull'esecuzione dell'altro. Affinché ciò si verifichi, non è sufficiente un nesso occasionale (cfr.
Cassazione civile, sentenza n. 12567/2004). Nel caso in esame dai fatti e circostanze emersi in causa non pare emergere un
collegamento nel senso sopra indicato, i contratti di prestito anteriori risultano giuridicamente estinti, ed invero la finalità estintiva di un credito pregresso, come detto, non è
11 un'operazione di per sé necessariamente illecita. I contratti di finanziamento pregressi indicati dall'opponente assumono pertanto la configurazione di negozi separati ed autonomi privi di una causa unitaria, che appunto giustificherebbe in astratto il collegamento contrattuale”.
Il tribunale ha infine confutato la tesi dell'opponente circa la pretesa violazione dell'art. 124 bis t.u.b.
Con l'appello che ci occupa, nel valido contraddittorio delle parti, l'originario opponente ha impugnato la predetta sentenza, concludendo come già concluso in primo grado.
Ha affidato l'appello ai seguenti motivi: la sentenza era erronea laddove aveva riconosciuto l'astratta fondatezza della doglianza inerente alla responsabilità della finanziatrice circa la valutazione del merito creditizio, salvo poi ravvisare il difetto di legittimazione passiva della cessionaria del credito;
il contratto era nullo per mancanza di causa;
il TAEG indicato in contratto e il TAEG applicato in concreto al rapporto di finanziamento differivano tra loro, poiché sarebbe stato erroneamente escluso nel relativo computo il costo della polizza assicurativa;
12 erroneamente la sentenza impugnata non aveva riconosciuto il superamento del tasso soglia nel contratto concluso con
OS TO s.p.a.
Si è costituita in giudizio unicamente Controparte_1
quale cessionaria, tra gli altri, del credito litigioso da
[...]
e per essa, quale mandataria, Controparte_3 [...]
contestando diffusamente l'appello in Controparte_2
rito e nel merito.
È stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita in seguito dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa Corte depositato il 3.2.2025, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Le parti costituite hanno depositato memorie conclusionali.
È stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.Pregiudizialmente, occorre esaminare la questione inerente al difetto di legittimazione passiva della odierna appellata, cioè di in particolare avuto riguardo alla Controparte_3
allegata violazione dell'art. 124 bis t.u.b., sulla base del presupposto per cui le trattative per l'erogazione del finanziamento oggetto del giudizio erano state condotte dall'originaria società finanziatrice, mentre Controparte_3
fosse mera cessionaria del credito.
13 Questa Corte osserva quanto segue.
L'art. 125 septies t.u.b. ( ed in precedenza l'art. 125 t.u.b.) prevede che, in caso di cessione del credito o del contratto, il consumatore possa rivolgere al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto rivolgere al cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 c.c.
La giurisprudenza di legittimità, anche nel caso di cessione del credito ( Cass. del 2007 n.10833; Cass. del 2016 n. 24657 e
Cass. del 2018 n. 9842) ha ritenuto che al cessionario possano opporsi tutte le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale, comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché – ad alcune condizioni - le eccezioni inerenti all'estinzione o alla modificazione del debito.
Orbene è stata allegata la nullità del contratto di finanziamento per le ragioni viste in narrativa, cosicché rispetto ad esse l'appellata è legittimata passivamente.
Quanto alla allegata responsabilità per violazione dell'art. 124 bis t.u.b., la quale ha natura precontrattuale, ritiene questa
Corte che sussista la legittimazione passiva della cessionaria del credito, quindi della originaria ricorrente, interpretando estensivamente l'art. 124 bis t.u.b. all'interno della disciplina di maggior favore per il consumatore;
non senza osservare che si tratta di una forma di responsabilità riconducibile alla
14 responsabilità da “ contatto sociale”, cui non può dirsi estranea la cessionaria del contratto o del credito da finanziamento del consumatore.
3.L'appello è tuttavia infondato nel merito e va respinto.
3.1.Il primo motivo è infondato.
Occorre premettere che, nella fattispecie che ci riguarda, inerente al lamentato inadempimento di obblighi precontrattuali, l'onere della prova è in capo al soggetto finanziato.
Ciò premesso, nel caso in esame, non è risultata provata alcuna irregolare valutazione del merito creditizio da parte di OS
TO s.p.a. ( d'ora in poi, anche: OS), per le ragioni che seguono.
OS ha valutato il merito creditizio sulla base di informazioni adeguate ex art. 124 bis t.u.b.
In primo luogo, stando alle stesse allegazioni dell'appellante, sebbene egli avesse in corso svariati contratti di finanziamento, non era inadempiente rispetto ad essi, quindi anche l'eventuale consultazione di banche dati, ulteriori rispetto alla Centrale Rischi presso Banca d'Italia, non avrebbe dato esiti preoccupanti.
15 Lo stesso sig. neppure ha dedotto che vi fossero Pt_1
segnalazioni pregiudizievoli presso quest'ultima Centrale
Rischi o altre pertinenti.
Inoltre, a seguito del finanziamento n. 044405346.6 gli impegni finanziari del Sig. sono rimasti in parte Pt_1
immutati rispetto alla situazione preesistente: il finanziamento del 9.8.2011, avente il numero ora ricordato, è occorso, secondo le stesse deduzioni dell'impugnante, quanto a euro
19.253,59, al fine di estinguerne uno precedente ( pag. 28/29 dell'appello). In tal modo, è stato evidentemente prolungato il termine di estinzione di un precedente prestito, che tuttavia avrebbe dovuto comunque essere pagato dal sig. . Pt_1
Il “ nuovo finanziamento” non andava cioè ad aggiungersi alla preesistente posizione debitoria del , rispetto al Pt_1
finanziamento che è stato estinto.
Ancora, dal contratto prodotto (doc.2 del fascicolo monitorio) risulta che l'istituto di credito abbia verificato le informazioni reddituali e occupazionali dell'opponente, nonché abbia fornito tutte le informazioni necessarie a rendere edotto il cliente dei costi dei finanziamenti e delle modalità di rimborso del prestito.
A quanto emerge dal documento contrattuale deve aggiungersi che il merito creditizio, ai sensi dell'art. 124 bis t.u.b., si valuta 16 soprattutto in base alle stesse informazioni del consumatore e solo in seguito in base alla consultazione di “ una banca dati pertinente”.
Se ne deve dedurre che lo stesso sig. ha evidentemente Pt_1
fornito informazioni tranquillanti in ordine alla propria solvibilità, non senza rilevare che, se egli si è soffermato sulla prova del proprio stipendio mensile, in giudizio non ha precisato nulla in ordine alla propria situazione patrimoniale.
Inoltre, dall'esame dei documenti prodotti dall' opponente con l' opposizione, emerge che in realtà l'appellante non avesse grossi impegni finanziari, tali da far prefigurare plasticamente il suo sovraindebitamento.
Basti osservare che alcuni documenti hanno riguardato carte di credito c.d. revolving;
il finanziamento OS del 2006 per ristrutturazione casa comune vedeva quale coobbligato la sig.ra l'allegato finanziamento presso la Persona_1
Cassa Mutua della Provincia di Roma è in realtà accompagnato da mera richiesta, peraltro non firmata né approvata.
Il secondo motivo è infondato.
Il finanziamento finalizzato ad estinguerne un altro non è di per sé nullo, dovendosi peraltro aggiungere che ciò è stato frutto della libera scelta del sig. e che non tutto Pt_1
17 l'importo finanziato è occorso a tal fine: lo stesso appellante ha dedotto che una parte, pari ad euro 10.746,41, gli era stata direttamente accreditata con bonifico.
In capo all'appellante, invero, non gravava alcuno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate.
Alla luce di tali osservazioni deve pertanto escludersi qualsivoglia collegamento negoziale tra il contratto oggetto di causa e il precedente finanziamento, poi estinto.
I successivi motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati.
Quanto all'usura, risulta dagli atti che il signor ha Pt_1
stipulato con OS S.p.a. in data 5.8.2011 un contratto di finanziamento denominato “prestito pers. Flessibile” di €
36.622,59 da rimborsare in numero 120 rate mensili (scadenza prima rata 8.9.2011 ultima rata 8.8.2021), al Tasso di interesse nominale (TAN) del 7,91%, Tasso annuo effettivo globale
(TAEG) 8,30% (cfr. doc. 11 fasc. di parte opponente). Tale contratto è contraddistinto con il numero 044405346.6.
Si evidenzia che nel finanziamento in esame non sussiste alcuna usura, atteso che è stato pattuito un TAN del 7,91%
(TAEG 8,30%) a fronte di un tasso soglia del 18,0000% per la categoria di riferimento (“Crediti personali”) alla data della stipula 9.8.2011.
18 L'appello sul punto è connotato da genericità, poiché l'usura sembra lamentata solo aggiungendo o comunque considerando anche i tassi dei pregressi finanziamenti, che avrebbero negativamente inciso sul finanziamento oggetto del ricorso monitorio.
Non vi è invero in appello alcuna specificazione in ordine alla percentuale esatta del lamentato tasso usurario che sarebbe stato applicato al contratto;
né vi è alcuna specificazione sulla circostanza per cui, rispetto al tasso soglia usurario del
18,000%, esposto nel D.M. di riferimento, nel caso in esame esso sarebbe superato, pur volendo includere nel costo del danaro anche i costi dell'assicurazione.
Analogamente generica e priva di supporto motivazionale è la doglianza circa l'erroneità del TAEG.
4.Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore della sola società cessionaria intervenuta, costituita in giudizio, le quali si liquidano come in dispositivo.
Trattandosi di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il
19 pagamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto: così Cass. del 2020 n. 4315.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto dal sig.
nei confronti di con l'intervento di Parte_1 Controparte_3
e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
: CP_2
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore della società intervenuta, costituita in giudizio, liquidate in euro 5.000 per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 11.3.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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