Sentenza 23 maggio 2019
Massime • 1
Integra un'ipotesi di truffa, e non di furto aggravato dal mezzo fraudolento, la condotta di chi acquisti un prodotto al supermercato pagando un prezzo inferiore al dovuto mediante sostituzione dell'etichetta recante il codice a barre con quella applicata ad un prodotto meno costoso, atteso che, in tal caso, l'impossessamento non si realizza "invito domino", ma con il consenso pur viziato del cassiere.
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La massima In tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che correttamente i …
Leggi di più… - 2. La linea di confine tra il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e la truffaAccesso limitatoGiulia Brunelli · https://www.altalex.com/ · 23 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2019, n. 22842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22842 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2019 |
Testo completo
22842-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Stefano Palla -Presidente - Sent. n. sez. 1570/2019 Carlo Zaza UP 17/04/2019 R.G.N. 38191/2018 Michele Romano - Relatore - Angelo Caputo Elisabetta Maria Morosini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TO RE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/04/2018 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 28 aprile 2015 del Tribunale di Genova che ha condannato RE TO alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 e n. 4 cod. pen. e per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 e n. 4 cod. pen.. In particolare, all'imputato si contesta di essersi impossessato, in data 24 maggio 2013, di tre computer sottraendoli all'interno di un supermercato pagando alle casse un prezzo inferiore mediante sostituzione dei codici a barre su di essi apposti con altri codici a barre relativi ad articoli di prezzo inferiore, nonché di avere, due giorni dopo, tentato di impossessarsi presso lo stesso supermercato di un ulteriore computer con le medesime modalità appena descritte.
2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione RE TO, a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione degli artt. 624, 625 e 640 cod. pen. e 521, comma 1, cod. proc. pen.. Nello specifico egli sostiene che i fatti per i quali egli è stato condannato devono più correttamente essere qualificati come delitti di truffa e di tentata truffa. La sostituzione dei codici a barre applicati sui computer con altri codici a barre relativi ad un prodotto meno costoso aveva costituito l'artificio attraverso il quale egli aveva indotto in errore il cassiere inducendolo a fargli pagare un prezzo inferiore, con conseguente ingiusto profitto per il TO e danno patrimoniale per il venditore. La giurisprudenza di legittimità individua l'elemento differenziale tra furto aggravato dal mezzo fraudolento e truffa nella circostanza che nel primo l'oggetto viene sottratto al detentore eludendone la sorveglianza e contro la sua volontà, mentre nella seconda il possesso viene conseguito in virtù di un atto di disposizione patrimoniale dello stesso soggetto passivo il cui consenso è viziato dagli artifici e raggiri posti in essere dall'agente. Nel caso di specie l'imputato non si era impossessato della merce mediante sottrazione, ma con il consenso del cassiere, indotto in errore. Né poteva avere rilevanza che il TO avesse prelevato i beni dagli scaffali e avesse tenuti con sé fino alla cassa, in quanto la detenzione era stata solo momentanea poiché poi li aveva consegnati al cassiere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. delitto di furto2. In tema di reati contro il patrimonio, è configurabile aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Sez. 4, n. 14609 del 22/02/2017, Piramide, Rv. 26953701, che ha ritenuto integrato il reato di furto aggravato in quanto l'imputato aveva ottenuto fingendosi dipendente dell'ente preposto all'acquedotto comunale, e - simulando la necessità di controllare l'acqua erogata nelle abitazioni - che le 2 vittime si fidassero di lui e seguissero il suo consiglio di riporre tutti i preziosi ed il denaro in un unico luogo, da lui stesso indicato, da cui poi li prelevava prima di darsi alla fuga, in taluni casi senza che i derubati se ne accorgessero subito). Nel caso di specie, in data 24 maggio 2013, il TO ha consegnato i beni da lui prelevati dallo scaffale al cassiere per il pagamento del prezzo ed il cassiere, dopo il versamento del prezzo, li ha consegnati al TO, il quale, tuttavia, è riuscito a pagare un prezzo inferiore a quello dovuto in quanto, mediante la sostituzione del codice a barre, ha indotto in errore il cassiere sull'ammontare della somma a tal fine dovuta, stabilita dal responsabile dell'esercizio commerciale. Due giorni dopo egli, tornato al supermercato per ripetere la stessa operazione, non è riuscito nel suo intento, poiché al momento del pagamento il cassiere si è accorto della sostituzione del codice a barre. - o nonRisulta, quindi, evidente che l'impossessamento non è avvenuto sarebbe avvenuto, quanto al tentativo - contro la volontà del venditore, perché il bene è stato consegnato al TO dal cassiere, ma per effetto di una volontà viziata dall'errore indotto dal TO, attraverso la sostituzione del codice a barre. La Corte di appello, al fine di sostenere la correttezza della qualificazione giuridica di furto e tentato furto attribuita dal Tribunale ai reati contestati al ricorrente, ha fatto riferimento, oltre che al precedente sopra citato, anche a altre sentenze di legittimità. Secondo tali sentenze, integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di agente di polizia o di incaricato di pubblico servizio, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene, poiché in tale ipotesi la consegna del bene da parte della persona offesa non è sintomo della volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri (Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014 - dep. 2015, Labellarte, Rv. 26272501; Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Suffer, Rv. 26964001). Tali precedenti di legittimità, tuttavia, non appaiono pertinenti. Nel caso dell'odierno ricorrente, infatti, il cassiere, dopo il pagamento, ha consegnato i computer al TO non momentaneamente, ma definitivamente affinché il TO li asportasse dall'esercizio commerciale quale loro proprietario e lo spossessamento non è avvenuto contro la volontà del negoziante, ma perché quest'ultimo o comunque il cassiere quale suo rappresentante legittimato alla - consegna dei beni ai clienti dell'esercizio commerciale è stato indotto in errore da un artificio. Am 3 I due reati devono quindi essere riqualificati come delitti di truffa consumata e truffa tentata.
3. Per i delitti di truffa e tentata truffa, così diversamente qualificati i fatti contestati al ricorrente, non risulta essere stata sporta querela, cosicché deve dichiararsi che l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, riqualificati i fatti ai sensi di cui agli artt. 640 e 56-640 c.p., l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Così deciso il 17/04/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano Stefano Palla она Mile Ramme CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 MAG. 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmelo Lanzuise +