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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/12/2024, n. 47541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47541 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da UC AM - Presidente - Sent. n. sez. 1766/2024 ALDO ACETO - Relatore - CC - 18/12/2024 FA RB R.G.N. 28120/2024 SS SC US IE ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: LO AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2024 del TRIBUNALE di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere LD TO;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso. Trattazione cartolare. 1.AN LO ricorre, in proprio e quale legale rappresentante della società 100% Capri Italia S.r.l., per l’annullamento dell’ordinanza dell’11 luglio 2024 del Tribunale di Napoli che ha dichiarato inammissibile l’opposizione formulata ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso il provvedimento del 25 giugno Penale Sent. Sez. 3 Num. 47541 Anno 2024 Presidente: AM UC Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 18/12/2024 2 2024 del medesimo Tribunale che aveva deliberato sulla richiesta della società di temporaneo dissequestro dell’immobile di proprietà della stessa (Villa “Settanni”) sottoposto a sequestro preventivo con decreto del 14 dicembre 2017 onde consentire l’esecuzione dei lavori necessari alla eliminazione della situazione di pericolo già accertata a seguito di precedente sopralluogo debitamente autorizzato. 1.1.Con unico motivo, sul rilievo che il cd. dissequestro temporaneo riguarda non la legittimità del sequestro ma le sue modalità esecutive, deduce la violazione dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avendo il Tribunale ritenuto erroneamente impugnabile con appello ai sensi dell’art. 322- cod. proc. pen. il provvedimento adottato. 2.Il ricorso è fondato. 3.Osserva il Collegio: 3.1.come correttamente ricordato anche dal PG, i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 8283 del 24/11/2020, Sforza, Rv. 280604 - 01; Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, Steccato Vattumè, Rv. 265103 - 01; Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, Stollo, Rv. 259769 - 01; Sez. 3, n. 26729 del 23/03/2011, Lannino, Rv. 250637 - 01); 3.2.in tema di sequestro preventivo di immobile abusivo, la figura del cd. "dissequestro temporaneo", al pari dell'autorizzazione temporanea ad accedere ai luoghi sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, non attiene alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura, ma alle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, consentendo esclusivamente l'ingresso momentaneo nel bene secondo rigorose modalità prestabilite, con la conseguenza che eventuali questioni ad esso relative vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018, Cacciapuoti, Rv. 273753 - 01; Sez. 3, n. 29828 del 16/03/2023, Dellagaren, nn mass. sul punto;
Sez. 3, n. 39085 del 07/06/2022, Manganiello, non mass.; Sez. 3, n. 3277 del 01/12/2021, dep. 2022, non mass.); 3.3.Sez. 3, n. 42637 del 26/09/2013, Braccini, Rv. 258307 - 01 ne ha tratto argomento per affermare che, in tema di sequestro preventivo di immobile abusivo, non possono essere proposte al tribunale del riesame questioni relative al dissequestro temporaneo finalizzato alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, essendo queste di competenza del giudice del merito;
3 3.4.il Tribunale ha dunque errato allorquando ha declinato la competenza a decidere sull’opposizione ritenendo il provvedimento da lui adottato impugnabile ai sensi dell’art. 322- cod. proc. pen.; 3.5.ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli competente a decidere sull’opposizione. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso Così deciso in Roma, il 18/12/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente LD TO UC CI
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso. Trattazione cartolare. 1.AN LO ricorre, in proprio e quale legale rappresentante della società 100% Capri Italia S.r.l., per l’annullamento dell’ordinanza dell’11 luglio 2024 del Tribunale di Napoli che ha dichiarato inammissibile l’opposizione formulata ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso il provvedimento del 25 giugno Penale Sent. Sez. 3 Num. 47541 Anno 2024 Presidente: AM UC Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 18/12/2024 2 2024 del medesimo Tribunale che aveva deliberato sulla richiesta della società di temporaneo dissequestro dell’immobile di proprietà della stessa (Villa “Settanni”) sottoposto a sequestro preventivo con decreto del 14 dicembre 2017 onde consentire l’esecuzione dei lavori necessari alla eliminazione della situazione di pericolo già accertata a seguito di precedente sopralluogo debitamente autorizzato. 1.1.Con unico motivo, sul rilievo che il cd. dissequestro temporaneo riguarda non la legittimità del sequestro ma le sue modalità esecutive, deduce la violazione dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avendo il Tribunale ritenuto erroneamente impugnabile con appello ai sensi dell’art. 322- cod. proc. pen. il provvedimento adottato. 2.Il ricorso è fondato. 3.Osserva il Collegio: 3.1.come correttamente ricordato anche dal PG, i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 8283 del 24/11/2020, Sforza, Rv. 280604 - 01; Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, Steccato Vattumè, Rv. 265103 - 01; Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, Stollo, Rv. 259769 - 01; Sez. 3, n. 26729 del 23/03/2011, Lannino, Rv. 250637 - 01); 3.2.in tema di sequestro preventivo di immobile abusivo, la figura del cd. "dissequestro temporaneo", al pari dell'autorizzazione temporanea ad accedere ai luoghi sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, non attiene alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura, ma alle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, consentendo esclusivamente l'ingresso momentaneo nel bene secondo rigorose modalità prestabilite, con la conseguenza che eventuali questioni ad esso relative vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018, Cacciapuoti, Rv. 273753 - 01; Sez. 3, n. 29828 del 16/03/2023, Dellagaren, nn mass. sul punto;
Sez. 3, n. 39085 del 07/06/2022, Manganiello, non mass.; Sez. 3, n. 3277 del 01/12/2021, dep. 2022, non mass.); 3.3.Sez. 3, n. 42637 del 26/09/2013, Braccini, Rv. 258307 - 01 ne ha tratto argomento per affermare che, in tema di sequestro preventivo di immobile abusivo, non possono essere proposte al tribunale del riesame questioni relative al dissequestro temporaneo finalizzato alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, essendo queste di competenza del giudice del merito;
3 3.4.il Tribunale ha dunque errato allorquando ha declinato la competenza a decidere sull’opposizione ritenendo il provvedimento da lui adottato impugnabile ai sensi dell’art. 322- cod. proc. pen.; 3.5.ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli competente a decidere sull’opposizione. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso Così deciso in Roma, il 18/12/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente LD TO UC CI