CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. IT Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.247/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.Gianpaolo Parte_1
HI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Plava L2 n.70- appellante
E rappresentato e difeso dall'avv.Elda Mari ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Roma n.26- appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.3690/23
del Tribunale di Salerno pubblicata l'11/9/23 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse disposto e confermato l'obbligo a carico di di pagare il canone di locazione relativo Controparte_1
all'immobile sito alla via Roma n.152 costituente la casa familiare e che fossero confermate nel resto le statuizioni relative al giudizio di separazione di cui alla sentenza impugnata nonchè quelle relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze professionali, oltre accessori;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese ed attribuzione.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 25 settembre 2025 e della successiva ordinanza del 30 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 6/4/1991 e dal quale Controparte_1
erano nati in data 5/7/92 il figlio IT e in data 17/4/96 il figlio
Per_1
2 Chiedeva la conferma delle condizioni e dei provvedimenti resi in sede di separazione con decreto di omologa n. 2940/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data 27/5/2020 e precisamente che il resistente contribuisse al mantenimento per i figli maggiorenni,
pagasse il canone di locazione dell'abitazione in cui la viveva Pt_1
con la prole e corrispondesse in suo favore un assegno divorzile pari ad E 350,00.
non si costituiva, divenendo contumace. Controparte_1
All'udienza del 15/3/2022, il Presidente, sentita unicamente la ricorrente e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente,
emetteva i provvedimenti provvisori.
Con la sentenza impugnata il Tribunale adito emetteva le seguenti statuizioni:
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
ordinando l'annotazione della decisione nel registro degli atti di matrimonio;
determinava in E 200,00 - oltre rivalutazione annuale e automatica Istat - l'assegno divorzile da versare da parte di CP_1
3 entro il 5 di ogni mese in favore di CP_1 Parte_1
[...]
rigettava le ulteriori domande proposte dalla ricorrente e compensava le spese tra le parti.
In particolare, per quanto di interesse in relazione ai motivi di appello, il Tribunale rigettava la richiesta di contribuzione al mantenimento dei figli avanzata dalla ricorrente sulla base delle seguenti argomentazioni:
a livello giurisprudenziale, condivideva il principio secondo cui l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli non veniva meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdurava fino a quando non fosse dimostrato che il figlio avesse conseguito l'autosufficienza economica - da intendersi come effettiva capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o come formazione di un proprio nucleo familiare;
analoga conclusione si raggiungeva nei casi di rifiuto ingiustificato del figlio di accettare ordinarie opportunità
di lavoro (c.d. colpevole inerzia: sent. Cass. n. 27904/2021; sent. Cass.
n.4219/2021; sent.Cass.n.21752/2020);
4 l'obbligo di mantenimento dei genitori non si protraeva indefinitamente e trovava un limite naturale nel momento in cui il figlio era posto nelle condizioni di reperire un lavoro idoneo a soddisfare le ordinarie esigenze di vita, acquisiva un titolo di studio adeguato all'esercizio di un'attività lavorativa, raggiungeva un'età tale da far presumere la capacità di provvedere autonomamente a se stesso oppure costituiva un proprio nucleo familiare e otteneva piena autonomia (cfr. sent. Cass. n.12477/2004);
la prova dell'autosufficienza economica poteva desumersi anche dalle condizioni generali del mercato del lavoro e dal percorso formativo intrapreso, mentre gravava sul figlio l'onere di dimostrare di aver cercato attivamente un'occupazione, anche accettando impieghi meno favorevoli (cfr. sent. Cass. n.8049/2022; sent. Cass.
n.29779/2020);
nel caso di specie, sulla base dell'età dei figli e in assenza di specifiche allegazioni relative all' attuale percorso di studi o al loro inserimento nel mondo del lavoro, si riteneva che gli stessi fossero ormai economicamente autosufficienti;
5 non poteva, invece, essere disposta alcuna statuizione in ordine al pagamento del canone di locazione da parte del resistente, trattandosi di un accordo patrimoniale di natura contrattuale, concluso tra i coniugi in sede di separazione;
il Giudice di primo grado doveva limitarsi a prenderne atto, non avendo il potere di modificarlo o confermarlo in sede di separazione o divorzio;
in ogni caso tale accordo atteneva al mantenimento dei figli che era venuto meno per la loro autosufficienza;
inoltre, sulla base dei principi espressi nella nota sent. Cass. sez.
un. n.18287/2018, la non aveva provato di aver rinunciato a Pt_1
realistiche occasioni di lavoro in costanza di matrimonio per ragioni familiari e di aver sacrificato per gli stessi motivi aspettative professionali e reddituali e, quindi, l'assegno doveva essere riconosciuto solo per ragioni assistenziali.
ha proposto appello avverso tale Parte_1
sentenza e deducendo il seguente motivo:
erroneità e contraddittorietà della motivazione – omesso esame delle condizioni;
la sentenza era censurabile nella parte in cui non si era tenuto conto dell'accordo stipulato tra le parti in sede di
6 separazione, accordo che vincolava lo al pagamento del CP_1
canone di locazione dell'abitazione che costituiva l'unico ricovero dell'appellante e dei figli;
tale accordo doveva essere confermato in sede di divorzio a seguito dalla mancata costituzione della controparte e dall'assenza di conseguenti contestazioni;
l'obbligo di pagamento del canone di locazione previsto aveva una chiara funzione di garanzia abitativa per lei e per i figli che continuavano ad abitarvi e non poteva venir meno per effetto della cessazione del vincolo coniugale e per una presunta autosufficienza economica dei figli – mai concretamente dimostrata – anche perché lo stesso Tribunale in maniera contraddittoria aveva riconosciuto un assegno divorzile di € 200,00 in favore dell'appellante proprio sulla base della sua non autosufficienza economica;
in questo modo da un lato si affermava che fosse priva di adeguati mezzi e, pertanto, meritevole di assistenza e dall'altro, si negava la perdurante utilità del pagamento del canone di locazione di un immobile che continuava a costituire il centro degli interessi familiari;
aggiungeva che era stata, poi, esclusa in modo ingiustificato la componente perequativa dell'assegno divorzile.
7 Tali circostanze rendevano necessaria la riforma della decisione,
al fine di riaffermare la perdurante validità dell'accordo di separazione e la sua funzione essenziale di garanzia abitativa in favore dell'appellante e dei figli.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
affermando che:
il Tribunale aveva correttamente distinto i contenuti essenziali della separazione e del divorzio da quelli “eventuali”, rimessi all'autonomia negoziale delle parti e disciplinati dall'art. 1372 cc, dei quali il Giudice adito doveva solo prendere atto;
in sede di separazione si era impegnato a corrispondere il canone di locazione dell'ex casa coniugale, rimasta alla moglie e ai figli, ma tale obbligazione aveva carattere transitorio, essendo finalizzata a favorire un nuovo assetto economico e non poteva considerarsi a tempo indeterminato in mancanza di un'espressa previsione in tal senso;
eventuali pretese relative a tale obbligazione autonoma dovevano essere fatte valere in separato giudizio, poiché non potevano formare oggetto di statuizione nel divorzio, non rientrando tra i suoi contenuti essenziali;
8 non si era costituito nel giudizio di divorzio a causa di gravi motivi personali;
l'appellante non aveva documentato particolari esigenze dei figli
– ormai non più conviventi con la madre ed entrambi economicamente autonomi – e non aveva provato di aver contribuito in modo significativo alla vita familiare o alla realizzazione professionale dell'appellato, né aveva dimostrato di aver rinunciato a reali opportunità lavorative per dedicarsi alla famiglia;
lui, peraltro, continuava a svolgere mansioni di semplice guardia giurata con un reddito ai limiti della sussistenza;
non poteva l'appellante, in modo del tutto arbitrario, attribuire natura perequativa all'assegno divorzile richiamando l'obbligo di pagamento del canone locativo, arbitrariamente qualificato come
“componente essenziale” degli accordi di separazione;
in ogni caso trasformare un obbligo transitorio e privo di termine in un presupposto per un assegno divorzile perequativo era del tutto illogico e giuridicamente infondato.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
9 L'accordo in sede di separazione avente ad oggetto il pagamento del canone di locazione della casa coniugale non è vincolante nel presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero nella separazione consensuale intercorsa tra le parti del presente giudizio e regolarmente omologata tale contributo era strettamente connesso alla collocazione prevalente dei figli presso la madre nella casa coniugale.
La ratio della regola posta dall'art. 337-sexies è quella di
garantire la conservazione dell'«habitat» domestico dei figli minori
(cfr. sent. Cass. n.23473/2020; sent. Cass. n. 8580/2014; sent. Cass. n.
24473/2015).
L'assegnazione della casa coniugale non può costituire una
misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma
può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero
collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni
ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia
di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune) (cfr.
Cass.18440/2013).
10 L'autosufficienza economica dei figli ha fatto venir meno la ratio dell' assegnazione della casa familiare alla madre (cfr. sent. Cass.
n.3015/2018) e conseguentemente ha determinato la cessazione dell'obbligo dello di pagare il canone locativo. CP_1
Sotto quest'ultimo profilo l'appellante ha solo affermato che tale autosufficienza non era stata dimostrata senza proporre alcuna specifica censura.
La mancata costituzione dello in primo grado non è CP_1
elemento significativo ai fini della conferma del suddetto accordo in tema di separazione.
Il silenzio del contumace non rileva ai fini probatori in relazione al principio di non contestazione.
L'art. 115 cpc impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita".
Il principio di non contestazione, quindi, non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, nè altera la ripartizione degli oneri probatori tra le
11 parti;
in particolare la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr.sent. Cass. sez. un. n.2951/2016).
Non vi è contraddizione nella sentenza nella parte in cui è stato affermato che la non avesse mezzi adeguati e che, pertanto, per Pt_1
ragioni assistenziali avesse diritto all'assegno divorzile e nello stesso tempo non le fosse stato riconosciuto il contributo per ragioni abitative.
Il predetto contributo è stato richiesto sostenendo che dovessero essere rispettati gli accordi della separazione e non come componente dell'assegno divorzile che non è stato oggetto dell'appello sia quanto all'an e ai criteri per l'attribuzione che in relazione al quantum.
L'appellante ha anche affermato per incidens che la componente perequativa in tema di assegno divorzile fosse stata esclusa in modo ingiustificato.
Sul punto si ribadisce che l'appellante non ha censurato in alcun modo la decisione in tema di assegno divorzile e, quindi, in proposito non può essere valutata tale affermazione del tutto generica.
12 Non può del resto neanche ritenersi che l'appellante abbia chiesto il contributo abitativo quale riconoscimento dell'assegno divorzile sotto il profilo perequativo, mancando in proposito alcuna idonea censura.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: valore indeterminabile- bassa complessità- valori minimi- vanno riconosciute per l'intero la fase introduttiva, la fase dello studio e la fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3)condanna l'appellante a pagare le spese a favore dell'appellato,
spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per
13 legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 8 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
14