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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/11/2025, n. 4318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4318 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3868/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3868/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FRANZESE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Corso Vittorio Emanuele, 296 76125 Trani presso il difensore avv. FRANZESE GIOVANNI
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LOCONTE GIOVANNI , elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 8 null 76125 TRANI presso il difensore avv. LOCONTE GIOVANNI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 15.03.2021 conveniva in giudizio la Parte_1 in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto spettante allo stesso ad ottenere il rimborso delle quote versate, all'atto della concessione di una garanzia mutualistica per ottenere la quale era stato ammesso come socio, da parte della
[...] e per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento, in suo favore, Controparte_1 della somma di € 3.720,36, a titolo di rimborso delle quote sociali versate dallo stesso, o di quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal giorno della maturazione del credito sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva la cooperativa, la quale preliminarmente sollevava eccezione di improcedibilità e/o improponibilità della domanda proposta dal , per la sussistenza della “clausola di Pt_1 conciliazione” di cui all'art. 33 dello statuto. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda., non avendo l'attore mai richiesto il recesso né inviato a termini di statuto la certificazione attestante la mancata iscrizione della stessa cooperativa alla CRIF ed alla centrale rischi, nonché, soprattutto, l'annullamento della garanzia prestata e la dichiarazione di nulla a pretendere nei suoi confronti. Non è in discussione che lo statuto della Cooperativa Artigiana di Garanzia prevede una espressa clausola di conciliazione stabilita dall'art. 33: “tutte le controversie tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa aventi ad oggetto diritti disponibili al rapporto sociale, ad eccezione di quelle di specifica competenza del Pubblico Ministero, verranno composte da tre arbitri in via irrituale secondo equità. La decisione arbitrale non è appellabile. I tre arbitri saranno nominati, su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale dovrà decidere sulla controversia entro quattro mesi dalla nomina. Resta fin d'ora stabilito che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale giudicherà anche sulle spese della controversia. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse dagli amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 5 del 17.gennaio 2003. L'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 13 del presente statuto”. Non è altresì in discussione che l'attore sia socio e ha ottenuto, per il tramite della convenuta Cooperativa, due finanziamenti a tasso convenzionato, entrambi garantiti al 100% e di cui uno con l'utilizzo dell'80% a valere sul fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura ex art. 15 L. 108(1996, avvalendosi delle prestazioni mutualistiche e di garanzia previste per istituto della convenuta. Né che nella medesima domanda di ammissione alla cooperativa, tra le altre cose, lo stesso , in Parte_1 evidente qualità di professionista e non certo di consumatore, si impegnava “a rispettare scrupolosamente lo statuto e le deliberazioni di codesta cooperativa e a favorirne in ogni modo possibile gli interessi e l'attività sociale”, presupponendone evidentemente la conoscenza: ciò che risolve a monte ogni questione circa la forma e le garanzie della sottoscrizione della clausola che l'attore oggi impugna. D'altra parte le garanzie che la difesa dell'attore invoca (come la forma scritta ad substantiam e la doppia sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 c.c.) attengono non già all'adesione ad una compagine sociale ma ad altra e ben diversa forma di contrattualistica. D'altra parte è vero che il sesto comma dell'art. 34 D. Lgs. n. 5 del 2003 prevedeva che “Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono,
pagina 2 di 3 entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso”: trattasi però di disposizione, ormai abrogata, che fissa la disciplina delle clausole compromissorie statutarie per arbitrato rituale e non riguarda, invece, le clausole statutarie che prevedono la devoluzione delle controversie societarie in arbitrato irrituale (trib. Monza 27.10.2014). In più lo statuto è stato modificato e nuovamente approvato più volte prima dell'ammissione ammissione a socio dell'attore, confermandosi ogni volta la clausola in questione e dandosi atto della sussistenza del quorum deliberativo e costitutivo, come risulta dalla documentazione depositata.
Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza.
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.278,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza del tribunale a favore degli arbitri;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1278,00 per compensi, oltre RSG 15% IVA e CAP.
Bari, 25 novembre 2025
Il Presidente Relatore dott. Giuseppe Rana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3868/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FRANZESE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Corso Vittorio Emanuele, 296 76125 Trani presso il difensore avv. FRANZESE GIOVANNI
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LOCONTE GIOVANNI , elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 8 null 76125 TRANI presso il difensore avv. LOCONTE GIOVANNI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 15.03.2021 conveniva in giudizio la Parte_1 in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto spettante allo stesso ad ottenere il rimborso delle quote versate, all'atto della concessione di una garanzia mutualistica per ottenere la quale era stato ammesso come socio, da parte della
[...] e per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento, in suo favore, Controparte_1 della somma di € 3.720,36, a titolo di rimborso delle quote sociali versate dallo stesso, o di quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal giorno della maturazione del credito sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva la cooperativa, la quale preliminarmente sollevava eccezione di improcedibilità e/o improponibilità della domanda proposta dal , per la sussistenza della “clausola di Pt_1 conciliazione” di cui all'art. 33 dello statuto. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda., non avendo l'attore mai richiesto il recesso né inviato a termini di statuto la certificazione attestante la mancata iscrizione della stessa cooperativa alla CRIF ed alla centrale rischi, nonché, soprattutto, l'annullamento della garanzia prestata e la dichiarazione di nulla a pretendere nei suoi confronti. Non è in discussione che lo statuto della Cooperativa Artigiana di Garanzia prevede una espressa clausola di conciliazione stabilita dall'art. 33: “tutte le controversie tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa aventi ad oggetto diritti disponibili al rapporto sociale, ad eccezione di quelle di specifica competenza del Pubblico Ministero, verranno composte da tre arbitri in via irrituale secondo equità. La decisione arbitrale non è appellabile. I tre arbitri saranno nominati, su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale dovrà decidere sulla controversia entro quattro mesi dalla nomina. Resta fin d'ora stabilito che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale giudicherà anche sulle spese della controversia. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse dagli amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 5 del 17.gennaio 2003. L'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 13 del presente statuto”. Non è altresì in discussione che l'attore sia socio e ha ottenuto, per il tramite della convenuta Cooperativa, due finanziamenti a tasso convenzionato, entrambi garantiti al 100% e di cui uno con l'utilizzo dell'80% a valere sul fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura ex art. 15 L. 108(1996, avvalendosi delle prestazioni mutualistiche e di garanzia previste per istituto della convenuta. Né che nella medesima domanda di ammissione alla cooperativa, tra le altre cose, lo stesso , in Parte_1 evidente qualità di professionista e non certo di consumatore, si impegnava “a rispettare scrupolosamente lo statuto e le deliberazioni di codesta cooperativa e a favorirne in ogni modo possibile gli interessi e l'attività sociale”, presupponendone evidentemente la conoscenza: ciò che risolve a monte ogni questione circa la forma e le garanzie della sottoscrizione della clausola che l'attore oggi impugna. D'altra parte le garanzie che la difesa dell'attore invoca (come la forma scritta ad substantiam e la doppia sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 c.c.) attengono non già all'adesione ad una compagine sociale ma ad altra e ben diversa forma di contrattualistica. D'altra parte è vero che il sesto comma dell'art. 34 D. Lgs. n. 5 del 2003 prevedeva che “Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono,
pagina 2 di 3 entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso”: trattasi però di disposizione, ormai abrogata, che fissa la disciplina delle clausole compromissorie statutarie per arbitrato rituale e non riguarda, invece, le clausole statutarie che prevedono la devoluzione delle controversie societarie in arbitrato irrituale (trib. Monza 27.10.2014). In più lo statuto è stato modificato e nuovamente approvato più volte prima dell'ammissione ammissione a socio dell'attore, confermandosi ogni volta la clausola in questione e dandosi atto della sussistenza del quorum deliberativo e costitutivo, come risulta dalla documentazione depositata.
Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza.
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.278,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza del tribunale a favore degli arbitri;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1278,00 per compensi, oltre RSG 15% IVA e CAP.
Bari, 25 novembre 2025
Il Presidente Relatore dott. Giuseppe Rana
pagina 3 di 3