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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 500/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1532/2022 depositato il 27/06/2022
proposto da
Comune di Bitritto - Piazza Leone N. 14 70020 Bitritto BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 10/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1296-2021 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1532/2022 RGA il Comune di Bitritto, in persona del Sindaco pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 299/1/2022 della CTP di Bari, depositata il 10/01/2022, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dalla contribuente Sig.ra Resistente_1 , avverso l'avviso di accertamento IMU n. 206 del 23/02/2021, emesso dal Comune di Bitritto per l'anno d'imposta 2015, relativo ad aree edificabili dell'importo complessivo di € 3.548,89 di cui € 2.704,00 per maggiore imposta ed € 811,20 per sanzioni.
Nel merito, l'Amministrazione Comunale ha concluso per la riforma della sentenza gravata con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
La contribuente Sig.ra Resistente_1 non si è costituta in appello.
All'udienza del 14/01/2026, sentito il Relatore, la Corte, dato atto della mancata costituzione della contribuente e dell'assenza del rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Bitritto, ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Amministrazione Comunale di Bitritto è fondato.
La difesa del Comune lamenta che la sentenza gravata abbia ritenuto insufficiente la motivazione dell'impugnato avviso di accertamento malgrado la stessa sia rispondente ai principi fissati dalla Corte di
Cassazione in materia.
Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione con Ordinanza dell'8/11/2017 n. 26431 ha affermato che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI deve ritenersi assolto <...tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta>>.
In altre parole, la finalità della motivazione dell'avviso di accertamento nella materia de qua è quella di assicurare al contribuente l'effettiva possibilità di esercitare avverso detto atto il proprio diritto di difesa.
Orbene, facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che la motivazione dell'impugnato avviso di accertamento abbia raggiunto lo scopo previsto dalla norma in quanto i motivi di impugnativa proposti in primo grado dalla difesa della contribuente contengono censure sufficientemente specifiche tali da superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
Va detto, però, che, nel merito, le censure dedotte dalla contribuente dinanzi alla CTP non sono fondate non avendo la medesima assolto all'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo di perizia stragiudiziale) sul minor valore dell'area de qua rispetto a quello accertato dal Comune, come puntualmente evidenziato dall'Amministrazione appellante.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dal Comune di Bitritto è fondato e va, pertanto, accolto, dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, confermare l'impugnato avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di prime cure, conferma l'impugnato avviso di accertamento;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 14 gennaio 2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1532/2022 depositato il 27/06/2022
proposto da
Comune di Bitritto - Piazza Leone N. 14 70020 Bitritto BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 10/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1296-2021 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1532/2022 RGA il Comune di Bitritto, in persona del Sindaco pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 299/1/2022 della CTP di Bari, depositata il 10/01/2022, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dalla contribuente Sig.ra Resistente_1 , avverso l'avviso di accertamento IMU n. 206 del 23/02/2021, emesso dal Comune di Bitritto per l'anno d'imposta 2015, relativo ad aree edificabili dell'importo complessivo di € 3.548,89 di cui € 2.704,00 per maggiore imposta ed € 811,20 per sanzioni.
Nel merito, l'Amministrazione Comunale ha concluso per la riforma della sentenza gravata con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
La contribuente Sig.ra Resistente_1 non si è costituta in appello.
All'udienza del 14/01/2026, sentito il Relatore, la Corte, dato atto della mancata costituzione della contribuente e dell'assenza del rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Bitritto, ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Amministrazione Comunale di Bitritto è fondato.
La difesa del Comune lamenta che la sentenza gravata abbia ritenuto insufficiente la motivazione dell'impugnato avviso di accertamento malgrado la stessa sia rispondente ai principi fissati dalla Corte di
Cassazione in materia.
Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione con Ordinanza dell'8/11/2017 n. 26431 ha affermato che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI deve ritenersi assolto <...tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta>>.
In altre parole, la finalità della motivazione dell'avviso di accertamento nella materia de qua è quella di assicurare al contribuente l'effettiva possibilità di esercitare avverso detto atto il proprio diritto di difesa.
Orbene, facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che la motivazione dell'impugnato avviso di accertamento abbia raggiunto lo scopo previsto dalla norma in quanto i motivi di impugnativa proposti in primo grado dalla difesa della contribuente contengono censure sufficientemente specifiche tali da superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
Va detto, però, che, nel merito, le censure dedotte dalla contribuente dinanzi alla CTP non sono fondate non avendo la medesima assolto all'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo di perizia stragiudiziale) sul minor valore dell'area de qua rispetto a quello accertato dal Comune, come puntualmente evidenziato dall'Amministrazione appellante.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dal Comune di Bitritto è fondato e va, pertanto, accolto, dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, confermare l'impugnato avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di prime cure, conferma l'impugnato avviso di accertamento;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 14 gennaio 2026