TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4209 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 813/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 813/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LI AN e dell'avv. COMINI CESAR MARIA EUGENIA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
LI AN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_2 LI AN e dell'avv. COMINI CESAR MARIA EUGENIA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
LI AN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_3 LI AN e dell'avv. COMINI CESAR MARIA EUGENIA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
LI AN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 P.IVA_4 LI AN e dell'avv. COMINI CESAR MARIA EUGENIA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
LI AN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LI Pt_4 Parte_5 P.IVA_5 AN e dell'avv. COMINI CESAR MARIA EUGENIA ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LI AN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_6 P.IVA_6 LI AN e dell'avv. COMINI CESAR MARIA EUGENIA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
LI AN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_7 P.IVA_7 LI AN e dell'avv. COMINI CESAR MARIA EUGENIA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
LI AN
ATTORE/I contro pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_8 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertarsi e dichiararsi che Parte_8
nato il [...] a [...], , nata il [...] a [...]
Belo Horizonte (Brasile), , nato il [...] a [...]_7
(Brasile), nata il [...] a [...], Parte_9 [...]
nato il [...] a [...], Parte_1 Parte_2
nata il [...] a [...], e nato il
[...] Parte_3
23.05.1989 a Belo Horizonte (Brasile), sono cittadini italiani dalla nascita, in quanto discendenti di
, nato a [...][...], il quale non aveva mai perso la cittadinanza Persona_1 Pt_5
italiana; - Ordinarsi di conseguenza al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge relative alla cittadinanza delle persone indicate nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
Autorità consolari competenti;
- Spese e compensi di lite integralmente rifusi in caso di opposizione”
I ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendente diretto del sig.
[...]
era nato a [...][...] (doc. 2) , si era sposato con il 28.01.1882 Persona_1 Pt_5 CP_3
(doc. 3) ed era poi emigrato in Brasile, ove è deceduto l'8.06.1924 (doc. 4), senza mai perdere la cittadinanza italiana, perché mai naturalizzato rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
pagina 2 di 4 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel momento della richiesta di cittadinanza in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. era nato a [...][...] , Persona_1 Pt_5
che non ha mai rinunciato e quindi perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a
pagina 3 di 4 integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. . era nato a [...][...], emigrato in Brasile dove si è sposato ed Persona_1 Pt_5
deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg. , C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Horizonte (Brasile) ed ivi residente in [...]256 ap. 102,
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._3
Horizonte (Brasile) ed ivi residente in [...]256 ap. 102,
[...]
, C.F. , nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._4
ed ivi residente in [...]271 ap. 202, Parte_3
, C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
[...] C.F._5
Desembargador Fernando Bhering 256 ap. 102, , C.F. Parte_8
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]C.F._6
120 ap. 02, , C.F. , nata il [...] a Parte_6 C.F._7
Belo Horizonte (Brasile) ed ivi residente in [...]120 ap. 02, e Parte_7
, C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi
[...] C.F._8
residenti in [...]120 ap. 02, sono cittadini italiani .
-Spese compensate
Firenze, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 813/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LI AN e dell'avv. COMINI CESAR MARIA EUGENIA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
LI AN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_2 LI AN e dell'avv. COMINI CESAR MARIA EUGENIA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
LI AN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_3 LI AN e dell'avv. COMINI CESAR MARIA EUGENIA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
LI AN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 P.IVA_4 LI AN e dell'avv. COMINI CESAR MARIA EUGENIA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
LI AN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LI Pt_4 Parte_5 P.IVA_5 AN e dell'avv. COMINI CESAR MARIA EUGENIA ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LI AN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_6 P.IVA_6 LI AN e dell'avv. COMINI CESAR MARIA EUGENIA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
LI AN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_7 P.IVA_7 LI AN e dell'avv. COMINI CESAR MARIA EUGENIA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
LI AN
ATTORE/I contro pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_8 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertarsi e dichiararsi che Parte_8
nato il [...] a [...], , nata il [...] a [...]
Belo Horizonte (Brasile), , nato il [...] a [...]_7
(Brasile), nata il [...] a [...], Parte_9 [...]
nato il [...] a [...], Parte_1 Parte_2
nata il [...] a [...], e nato il
[...] Parte_3
23.05.1989 a Belo Horizonte (Brasile), sono cittadini italiani dalla nascita, in quanto discendenti di
, nato a [...][...], il quale non aveva mai perso la cittadinanza Persona_1 Pt_5
italiana; - Ordinarsi di conseguenza al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge relative alla cittadinanza delle persone indicate nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
Autorità consolari competenti;
- Spese e compensi di lite integralmente rifusi in caso di opposizione”
I ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendente diretto del sig.
[...]
era nato a [...][...] (doc. 2) , si era sposato con il 28.01.1882 Persona_1 Pt_5 CP_3
(doc. 3) ed era poi emigrato in Brasile, ove è deceduto l'8.06.1924 (doc. 4), senza mai perdere la cittadinanza italiana, perché mai naturalizzato rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
pagina 2 di 4 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel momento della richiesta di cittadinanza in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. era nato a [...][...] , Persona_1 Pt_5
che non ha mai rinunciato e quindi perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a
pagina 3 di 4 integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. . era nato a [...][...], emigrato in Brasile dove si è sposato ed Persona_1 Pt_5
deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg. , C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Horizonte (Brasile) ed ivi residente in [...]256 ap. 102,
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._3
Horizonte (Brasile) ed ivi residente in [...]256 ap. 102,
[...]
, C.F. , nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._4
ed ivi residente in [...]271 ap. 202, Parte_3
, C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
[...] C.F._5
Desembargador Fernando Bhering 256 ap. 102, , C.F. Parte_8
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]C.F._6
120 ap. 02, , C.F. , nata il [...] a Parte_6 C.F._7
Belo Horizonte (Brasile) ed ivi residente in [...]120 ap. 02, e Parte_7
, C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi
[...] C.F._8
residenti in [...]120 ap. 02, sono cittadini italiani .
-Spese compensate
Firenze, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4