Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
1
Proc. 21679 / 2023 R.G.
Tribunale di PO
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della riserva della causa in decisione all'udienza del 27/1/2025 ai sensi del combinato disposto degli artt. 189
ultimo comma e 281 quinquies comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 21679/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno da incidente stradale , e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.ta in PO Parte_1 C.F._1
alla via Madama Butterfly n. 137 presso gli avv.ti Pietro Cesaro e Alessandro Pelliccia ,
dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
con partita I.VA. quale impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, elett.te dom.ta in PO alla via Nuovo Tempio n. 41 presso l'avv. Mario Santoro, dal quale è
rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio
[...]
di Treviso del 28/1/2014, Rep. n. 186905 Racc. 30367, allegata alla Per_1
comparsa di risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI :
parte attrice conclude come da note scritte depositate il 27/11/2024 mentre parte convenuta conclude come da note scritte depositate il 18/11/2024 , prima dell'udienza del 27/1/2025 in cui la controversia è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha dedotto che Parte_1
in data 16/9/2022 ore 2:30 stava percorrendo a bordo del motorino Liberty tg. CC48186
di sua proprietà via Girolamo Santacroce in PO all' altezza del civico 40 con direzione via Salvator Rosa, quando spuntò a velocità sostenuta nella sua carreggiata ma in verso opposto (contromano) un motociclo di colore bianco. Secondo l'assunto attoreo, per evitare l'impatto frontale la sterzò repentinamente verso sinistra, Pt_1
finendo per impattare con la parte anteriore del proprio motorino Liberty tg. CC48186
contro lo spartitraffico e rovinando al suolo sul lato sinistro, mentre dopo il violento impatto il conducente del motociclo di colore bianco si diede alla fuga senza prestare soccorso alla vittima del sinistro, che era rimasta dolorante a terra. A causa di tale evento la , sempre in data 16/9/2022, venne accompagnata da tale Pt_1 Per_2
presso il P.S. dell'ospedale Cardarelli di PO per ricevere la seguente
[...]
diagnosi: trauma cranico non commotivo, contusione con escoriazione zigomo sinistro poliescoriata, frattura chiusa dell'estremità acromiale della clavicola, frattura chiusa di altra parte nella scapola (cfr. allegato 2), e poi recarsi, a causa della forte sintomatologia dolorosa, in data 18/9/2022 presso il P.S. dell'ospedale dei Colli di PO, dove venne ricoverata e operata il 20/9/2022 con la seguente diagnosi: frattura scomposta della 3
scapola e frattura scomposta della clavicola, come da cartella clinica (cfr. allegato 3), e con dimissione in data 28/9/2022.
L'attrice ha precisato che a causa del persistere della sintomatologia dolorosa si era sottoposta ad ulteriori controlli specialistici presso il dott. e ad esame Parte_2
di tipo rx clavicola sx in data 9/11/2022, rx spalla il 18/1/2023 e upper extrem , per essere dichiarata in data 20/4/2023 clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico legale (cfr. allegato 4).
Pertanto la ha chiesto la condanna del al Pt_1 Controparte_2
risarcimento del danno biologico in proprio favore nella misura di euro 84.770 o in quella diversa somma che fosse risultata dovuta in corso di causa, per essere stato causato il sinistro da un pirata della strada. Trattasi con tutta evidenza di domanda proposta ex artt. 2054 c.c. e 283, co. I, lett. A), D.Lgs. n. 209/2005 a mente del quale “Il
risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali
vi è obbligo di assicurazione” sorge a carico dell'Impresa gestionaria del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada nel caso di “sinistro cagionato da veicolo o natante
non identificato”.
Una volta instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituita in giudizio con comparsa di risposta per conto del Fondo di Garanzia ed ha Controparte_1
eccepito in punto di rito la nullità della domanda attorea per indeterminatezza e nel merito la infondatezza della stessa per difetto di prova.
Nel corso dell'udienza del 10/4/2024 è stata esaminata l'unica testimone indicata da parte attrice, vale a dire , la quale ha premesso di essere MI e Testimone_1
collega della , in quanto anche lei è un medico in formazione specialistica nello Pt_1
stesso reparto di oncologia dell'Università Vanvitelli. 4
Sul capo 1 la teste ha risposto : “ In data 16/9/2022 alle ore 2.30, mentre era notte,
nella prima mattinata, ero presente in via Girolamo Santacroce. Ero a piedi , perché io
e la eravamo appena rientrati da una cena al Vomero, in via Luca Giordano, Pt_1
presso il locale Stairs, e la mi aveva lasciata in via Girolamo Santacroce. Lì Pt_1
abitava, non ricordo in quale numero civico, il mio ex ragazzo , e Persona_3
io dovevo restare a dormire da lui. La mia MI mi lasciò in via Girolamo
Santacroce e poi ripartì. Iniziò dunque a percorrere via Girolamo Santacroce in
discesa. Preciso che indossava il casco protettivo. Anche io avevo Parte_1
indossato il casco protettivo nel percorso che va da via Luca Giordano a via Girolamo
Santacroce e lo avevo restituito alla mia MI che lo aveva custodito nell'apposito
bauletto ” .
Sul capo 2 la teste ha dichiarato : “ guidava un ciclomotore tipo Liberty Parte_1
. Mentre, dopo essere ripartita, stava percorrendo la via Girolamo Santacroce CP_3
in discesa, al centro della carreggiata spuntò un ciclomotore di colore bianco, mi
sembra guidato da un uomo, che comunque aveva il casco, che stava salendo per la
stessa via e aveva invaso la corsia impegnata dalla mia MI. Quindi la mia MI
sterzò verso sinistra, e con la parte anteriore del ciclomotore andò ad impattare
contro lo spartitraffico. Non ricordo il civico precisa a cui corrispondeva il punto in
cadde la . Quindi lei rovinò al suolo con tutta la parte sinistra del corpo e in Pt_1
particolare con la spalla sinistra. Con il volto pure andò a sbattere contro lo
spartitraffico. Il casco che indossava la mia MI era omologato ma non era
integrale. Lo spartitraffico su cui andò a sbattere la mia MI si trovava sulla sua
sinistra” .
Sul capo 3 il teste risponde : “ Il conducente del ciclomotore non si fermò e continuò a
salire per via Girolamo Santacroce. Nemmeno rallentò. Il ciclomotore della mia MI 5
non ha impattato contro il motorino bianco, anzi la sterzò proprio per evitare Pt_1
l'impatto. Io mi avvicinai alla per soccorrerla. Lei urlava e mi chiamava. Pt_1
Ricordo che non riusciva a muovere il braccio sinistro. Io non chiamai l'ambulanza e
accompagnai la al Pronto Soccorso del Cardarelli con la mia autovettura, che Pt_1
era parcheggiata in via Girolamo Santacroce, un poco più già rispetto al punto del
sinistro, circa settanta metri più giù. Mi capita spesso di parcheggiare la mia
autovettura in via Girolamo Santacroce, anche se abito in via Battistello Caracciolo,
perché le due strade sono vicinissime. La mia branca specialistica è oncologia, come
del resto quella della mia MI . Preciso che entrambe avevamo già svolto il Pt_1
periodo minimo di sei anni laureandoci in medicina. La quindi si accomodò sul Pt_1
sedile anteriore della mia autovettura. Si fermarono dopo il sinistro anche tre ragazzi
che mi aiutarono a sistemare il motorino sul marciapiede. Fino alle ore 4.30 mi sono
fermata con la mia MI al Pronto Soccorso del Cardarelli, anche se io ho potuto
assistere solo al triage nella astanteria del Pronto Soccorso. Poi sono dovuta uscire.
Preciso che la mia MI è di Padova e i suoi genitori abitano lì, ma lei vive a PO.
Io chiamai un'altra nostra collega per raccontarle l'accaduto, perché era stata a cena
con noi. Questa MI si chiama . So che verso le ore 7.00 Persona_4
sono andati altri amici a trovarla, anche perché prima non si poteva entrare in Pronto
Soccorso. La ad un certo punto uscì per rassicurarmi. La stessa mattina del Pt_1
16/9/2022 la mia MI fu dimessa dall'ospedale ma quando fu dimessa io mi trovavo
in turno al Nuovo Policlinico. Preciso che subito dopo il sinistro la mia MI riuscì ad
alzarsi aiutata da me e da altri ragazzi, ma a quel punto, poiché stava perdendo sangue
dallo zigomo e anche dalla clavicola, e aveva pure una emorragia introculare, preferii
non chiamare l'ambulanza e portarla direttamente in ospedale, perché mi ero resa
conto che era comunque trasportabile. Secondo me la tenne un comportamento Pt_1 6
imprudente ad alzarsi da terra, ma poiché ormai lo aveva fatto , pensai che a livello
della colonna vertebrale non vi fosse un rischio ulteriore”.
Una volta chiuso l'esame testimoniale, è stata rigettata la richiesta di consulenza tecnico di ufficio di tipo medico legale e la controversia è stata rinviata per la decisione.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per carenza della
causa petendi ex art. 164 c.p.c. sollevata da parte convenuta, in quanto il fatto è stato descritto, nei suoi elementi essenziali, nel corpo dell'atto introduttivo, avendo parte attrice indicato il luogo dove si sarebbe verificato il sinistro nonchè le circostanze di tempo dell'accadimento e quella che secondo lei sarebbe stata la causa immediata della caduta, costituita dal comportamento di un pirata della strada, che dopo aver invaso contromano la stessa corsia impegnata dalla vittima del sinistro l'aveva costretta a sterzare per evitare la collisione e quindi ne aveva provocato la caduta e le lesioni, per poi dileguarsi.
Nel merito, la domanda è da respingere perché sfornita di prova. Invero dalla documentazione prodotta dalla risulta che in data 16/12/2022 ella ha poi sporto Pt_1
denuncia o querela contro ignoti , depositata per il tramite dell'avv. Pietro Cesaro
iscritto nell'albo del Tribunale di PO RD negli uffici della polizia di frontiera dell'aeroporto Marco Polo di Venezia in relazione al sinistro, per i reati di lesioni colpose ex art. 590 c.p. e di omissione di soccorso.
La circostanza è rilevante, perché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in
tema di sinistri automobilistici, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della
strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula,
in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n.
84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n.
2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per 7
circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” ( v. sul punto Cass.
civ. sez. III, 18/9/2015, n. 18308 ).
Ciò significa che è onere del danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto. Tale ultima circostanza può ritenersi provata dal fatto che – dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia - le indagini compiute da queste o disposte dall'A.G. per l'identificazione del veicolo responsabile del sinistro abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è invece l'astratta possibilità di identificare il veicolo rimasto sconosciuto ( cfr. Cass. civ. sez. sez. III, 8/3/1990, n. 1860 ).
Ovviamente il fatto lesivo deve essere stato denunciato alle Pubbliche Autorità in un
tempo ragionevole e con indicazioni utili per le investigazioni. In concreto, nella fattispecie in esame, la denuncia è stata sporta dopo ben tre mesi dal fatto e per di più
presso un organo di polizia giudiziaria che dipende dal punto di vista funzionale dalla
Procura presso il Tribunale di Venezia, che non era competente per territorio a indagare,
dato che la vicenda che ha dato luogo al sinistro si è svolta a PO . Fra l'altro la
, per quanto dichiarata dalla teste, vive a PO, nonostante sia originaria di Pt_1
Padova, e il suo difensore è iscritto in un albo professionale che sembra essere quello di
PO RD, per quanto risulta dalla denuncia, o comunque rientra nella Regione
Campania. Non è dato conoscere pertanto il motivo per cui la denuncia è stata depositata dal difensore addirittura a Venezia, rendendo in tal modo necessario la successiva trasmissione degli atti alla Procura di PO e quindi allungando i tempi delle indagini e rendendo più difficoltosa la identificazione del colpevole.
In altri termini, la non ha fatto quanto era da lei esigibile, secondo un criterio di Pt_1
ordinaria diligenza, per consentire l'identificazione del conducente del ciclomotore 8
pirata che guidava contromano. La tardiva presentazione della denuncia presso un posto di polizia ubicato nel RD , pur non determinando la improcedibilità della CP_1
domanda, costituisce di per sè un significativo indice della complessiva inattendibilità
dell'assunto attoreo, o meglio della deposizione della testimone, essendo logico presumere che la danneggiata, ove fosse rimasta effettivamente vittima della condotta colposa di un pirata della strada, avrebbe avuto un rilevante interesse a procedere ad una pronta segnalazione alle autorità di polizia di PO, e non di Venezia, per agevolare la ricerca del responsabile del sinistro o la ricostruzione dell'accaduto in suo favore.
Difatti, se anche si accoglie l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la circostanza che la vittima non abbia presentato denuncia del sinistro in tempi accettabili non costituisce di per sé motivo di improcedibilità o rigetto della domanda, la stessa circostanza può essere liberamente valutata dal Giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità del testimone escusso su indicazione della parte ( cfr.
per un caso simile Cass. civ. sez. III, 18/6/2012, n. 9939 ).
Ma vi è di più, perché nel contesto della denuncia presentata il 16/12/2022 vi è una precisa indicazione sul ruolo che nella vicenda ebbe la teste , escussa Testimone_1
nel corso dell'udienza del 10/4/2024 . Più precisamente, nella denuncia della è Pt_1
riportato quanto segue su quello che accadde subito dopo il sinistro : “Successivamente
all'impatto intervenivano numerose persone che prestavano soccorso.
Immediatamente chiamavo la mia MI che con la sua auto mi Testimone_1
accompagnava presso il p.s. dell'ospedale Cardarelli come si evince dal certificato n.
2022038039 per le cure del caso”. Da tanto si evince che a soccorrere per prima la furono degli estranei, mentre solo in un secondo momento intervenne la Pt_1 Tes_1
su chiamata della sua MI e collega, evidentemente perché non era stata presente alla 9
caduta della sua collega e MI, perché altrimenti sarebbe intervenuta spontaneamente nella immediatezza del fatto e non avrebbe avuto senso chiamarla.
Al contrario, la nella sua deposizione ha asserito che lei fu la prima a prestare Tes_1
soccorso alla , avendo assistito personalmente alla caduta, e che solo in un Pt_1
secondo momento si fermarono anche tre ragazzi che la aiutarono a sistemare il motorino della vittima dell'incidente sul marciapiede. Appare poi inverosimile la circostanza che un medico, quale la non abbia avuto l'accortezza di chiamare Tes_1
subito un'ambulanza tramite il servizio 118 e abbia inteso invece accompagnare di persona la in ospedale con la propria autovettura solo perché la sua MI ormai Pt_1
si era alzata in piedi, pur essendo consapevole che tale comportamento e il trasporto tramite un mezzo non idoneo avrebbero potuto aggravare i traumi riportati dalla vittima del sinistro stradale.
In proposito, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva ( la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili
contraddizioni, ecc. ) e di carattere soggettivo ( la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite ), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità
( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 18/4/2016, n. 7623 ).
Per l'appunto la deposizione della teste da un lato e la denuncia della dall'altro Pt_1
sono contraddittorie tra di loro e inverosimili sotto i profili già evidenziati, il che significa che entrambe non sono attendibili e che manca la prova del fatto storico descritto in citazione, e quindi della caduta della attrice a causa del comportamento 10
incauto di un pirata della strada rimasto non identificato. In altri termini, non può
considerarsi dimostrato che la cadde e si fece male per evitare la collisione con Pt_1
un altro ciclomotore che procedeva contromano, mentre è probabile che cadde dal ciclomotore mentre percorreva via Girolamo Santacroce in discesa e ad una velocità
eccessiva, per sua personale imprudenza.
Di qui il rigetto della domanda risarcitoria attorea.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o di risarcimento di danni, con la somma domandata dalla parte attrice, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum e non trovando applicazione il correttivo del decisum ( v. Cass. civ. sez. III, 6/5/2022, n. 14470 ).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 11
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) .
In proposito la domanda proposta dalla ha valore indeterminabile e presenta una Pt_1
complessità media, costituendo gli elementi di valutazione del danno, di cui si è stato chiesto il ristoro, l'oggetto dell'accertamento e della quantificazione rimessi al Giudice (
v. Cass. civ. sez. II, 31/3/2014, n. 7508 ).
Sul punto non rileva quanto precisato in sede di conclusioni o di comparsa conclusionale dalla parte attrice, atteso che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza e quindi anche ai fini della liquidazione del compenso del difensore è quello della proposizione della domanda ( v. Cass. civ. sez.
III, 6/4/2006, n. 8075 ) e al più del deposito della prima memoria istruttoria.
Invero quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si si aggiunga, come nel caso di specie, l'espressione "o di
quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché,
ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione, la conseguenza è che la domanda va considerata di valore indeterminabile ( cfr. Cass. civ. sez. I, 26/4/2021, n. 10984 ).
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a 12
determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Infine occorre inviare, in ottemperanza all'art. 256 c.p.c., copia di atti del processo, ivi compresa la presente sentenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
PO affinchè verifichi se la teste , escussa nel corso della udienza del Testimone_1
10/4/2024, abbia reso una deposizione falsa ed abbia quindi commesso il reato di cui all'art. 372 c.p.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta la domanda risarcitoria attorea;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore di Parte_1
quale impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del Controparte_1
delle spese di giudizio , che si liquidano in Controparte_2
complessivi euro 10.860 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi;
c ) visto l'art. 256 c.p.c. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia del processo verbale della udienza del 10/4/2024, della denuncia/querela presentata il 16/12/2022 presso la
Polizia di Venezia e della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di PO perché valuti la eventualità di procedere a carico della testimone in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p. Testimone_1 PO, 3/3/2025
13
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi