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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/12/2025, n. 4409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4409 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5512/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone delle magistrate:
RA RO Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
RO VE Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5512/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6/9/1983, residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Rosa Di Caprio, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19//10/1981 (C.F. residente in [...]
IC IA BA I traversa n.8;
pagi na 1 di 10 CONVENUTO CONTUMACE
Avv. Elvira Tucci curatore speciale della minore (C.F. Persona_1
) nata a [...] l'[...], residente in C.F._3
Casavatore alla via Garibaldi n. 14
INTERVENUTO
Oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili – domanda de potestate
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso dell'1/7/2024, ha riferito di essere Parte_1
separata dal coniuge in forza di sentenza n.1766/2016 Controparte_1
pubbl. il 11/02/2016 con la quale il Tribunale di Napoli, nel pronunciare la separazione dei coniugi, aveva statuito, in riferimento alla figlia minore l'affido esclusivo della minore alla madre, ponendo Persona_1
a carico di l'obbligo di corrispondere alla figlia la somma Controparte_1
di euro 300,00 oltre rivalutazione Istat, nonché l'obbligo di contribuire al
50 % della spese straordinarie.
Nel chiedere la pronuncia di divorzio per decorso del termine di legge e non essendosi mai ricomposta l'unione materiale e spirituale dei coniugi, la ricorrente ha avanzato altresì domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, odierno resistente, rappresentando il sostanziale e completo abbandono morale e materiale della figlia da parte del CP_1
sin dalla separazione di fatto e disattendendo del tutto le statuizioni rese dal Tribunale in sede di separazione sia in riferimento al mantenimento pagi na 2 di 10 della prole – mai corrisposto – che agli incontri padre-figlia – mai verificatisi per disinteresse del padre.
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo di:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Casoria in data 26.05.2008 con trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casoria;
- dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del Sig. CP_1
sulla minore RA;
[...]
- confermare l'affido esclusivo della minore RA alla madre quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- disporre a carico del Sig. , a titolo di contributo al mantenimento CP_1
a favore della figlia un aumento dell'assegno di mantenimento di € 500 che andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT che dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre il 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli nord;
condannare il resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento con attribuzione.
Nominata curatrice speciale della minore ex art. 473 Persona_1
bis.8 comma 1 c.p.c., stante l'azione de potestate esercitata dalla ricorrente, l'Avv. Elvira Tucci si è costituita con comparsa del 19/12/2024 aderendo alle richieste della ricorrente in riferimento alla decadenza dalla responsabilità genitoriale di all'affido esclusivo della Controparte_1
minore RA alla madre e al mantenimento da disporre a carico del padre decaduto.
All'udienza del 12/11/2024 la Giudice delegata, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al resistente,
pagi na 3 di 10 perfezionatasi in data 29/7/2024 nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. con avviso di ricevimento CAD in atti, dichiarava la cont umacia di CP_1
[...]
Dopo un rinvio per consentire la costituzione della curatrice speciale della minore, all'udienza del 19/3/2025, la Giudice delegata procedeva all'ascolto della minore ultra dodicenne la quale Persona_1
dichiarava di abitare con la madre, con il compagno con i suoi CP_2
fratelli (figli della madre e del nuovo compagno, “ di un anno e Per_2
mezzo e di 7”, di essere molto legata ai propri fratelli, verso i Per_3
quali ha espresso un grande affetto e di avere un rapporto significativo con il compagno di sua madre, riferendo, testualmente, sul punto: “con lui ho un rapporto stretto, non ho vergogna di confidargli i miei problemi”.
In riferimento al padre, RA ha riferito di non averlo mai conosciuto e di non avere nessuna intenzione o interesse a conoscerlo, di sentirsi parte di una famiglia all'interno della quale la figura paterna è costituita dal compagno della madre, del quale ha espresso il desiderio di prendere il cognome.
La Giudice delegata, all'esito dell'ascolto della minore e ritenuto nel suo interesse preservarla da qualsiasi contatto indesiderato con il padre stante la condotta abbandonica posta in essere da quest'ultimo, disponeva un'indagine socio-ambientale del contesto paterno evidenziando ai Servizi sociali che non doveva essere intrapresa alcuna iniziativa c he esponesse la minore a contatti.
In ottemperanza a quanto disposto dall'A.G., i SS di Casoria depositavano una relazione in data 17/6/2025 nella quale rappresentavano che, incontrato il aveva riferito “io scompaio completamente dalla vita di Controparte_1
pagi na 4 di 10 mia figlia, la vedo una sola volta intorno all'età di tre anni in Villa
Comunale. Tutto questo mi addolora profondamente, in quanto la mia ex - moglie non mi hai mai chiesto nulla ed io vorrei estinguere il mio debito oltre che con RA anche con Dio, perché le ho abbandonate e non meritavano tutto questo”.
Quanto alle condizioni attuali di vita del resiste nte, il ha riferito ai CP_1
SS ha riferito di essere titolare di un'azienda che si occupa di impianti elettrici, “Gruppo Cortese S.R.L.S.”, con sede presso il territorio di
Casoria, anche se di fatto ha dichiarato di domiciliare nella città di
Perugia.
A questo punto, la Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, concessi alle parti i termini per memorie conclusive ex art. 473 bis.28
c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del
20/10/2025.
Il P.M. ha apposto il proprio Visto in data 22/10/2025.
La domanda di cessazione degli effetti civil i del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla
L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che si ritiene ininterrotta stante le emergenze processuali.
Anche la domanda di decadenza del resistente contumace CP_1
dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore
[...]
merita accoglimento per le ragioni che seguono. Persona_1
pagi na 5 di 10 Si osserva in diritto che la decadenza dalla responsabilità genitoriale è un provvedimento necessario ove si registri l'inadeguatezza genitoriale per il quale assume rilievo la condotta obiettiva del genitore, in contrasto con i doveri connessi alla responsabilità, senza che alcun rilievo pregnante possa riconoscersi alla natura dolosa o colposa del comportamento. La pronuncia di decadenza, invero, non ha una valenza sanzionatoria nei confronti del genitore, ma di tutela dei minori e la stessa non è tesa ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per i figli, ciò che esula dal campo di un provvedimento giurisdizionale, ma è finalizzata ad evitare che, per l'avvenire, si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti.
In ordine al resistente si rappresenta che la sua grave inadeguatezza genitoriale risultava già stigmatizzata in sede di giudizio di separazione, allorché, come si legge nella sentenza suindicata, il aveva CP_1
manifestato una totale inottemperanza agli obblighi alimentari nei confronti della figlia, nonché il disinteresse nei confronti dei disposti incontri padre-figlia, ai quali non si è mai presentato.
Nel corso degli anni, il non ha mostrato alcuna motivazione al CP_1
recupero delle proprie competenze genitoriali o ad un serio cambiamento e ad una revisione critica delle proprie condotte in palese ed insanabile contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale.
Tale essendo la situazione di fatto, così come emersa anche dall'indagine socio-ambientale posta in essere da parte dei SS di Casoria in questo procedimento, non si ravvede alcuna prospettiva di recupero delle capacità genitoriali del padre, né tantomeno un interesse della figlia al recupero, rectius, all'introduzione ex novo (stante la sostanziale scomparsa dall'età
pagi na 6 di 10 di nove mesi) del padre nella propria vita.
RA, ormai ultra sedicenne, ha rappresentato chiaramente in sede di ascolto di essere parte di una dimensione familiare alla quale il padre è del tutto estraneo e di essere sostenuta dalle figure genitoriali rappresentate dalla madre e dal suo compagno, che l'hanno accompagnata e sostenuta nel percorso di crescita.
Il Collegio ritiene, pertanto, che debba essere Controparte_1
dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei con fronti della figlia minore Persona_1
Ciò posto, non va disciplinata alcuna forma di affidamento, che presuppone comunque l'esercizio della responsabilità genitoriale anche da parte dell'altro genitore, ma - identificandosi invece la quale unico Pt_1
genitore allo stato esercente la responsabilità genitoriale, stante la decadenza qui dichiarata del – va da sè che la stessa eserciterà CP_1
in via esclusiva la responsabilità sulla minore RA.
Il Collegio ritiene, inoltre, alla luce delle risultanze della relazione del SS, di non prevedere alcun calendario di incontri tra la minore e il padre con il quale non ha più alcun rapporto, ritenendo che, allo stato, ciò non risponderebbe all'interesse della minore, stante l'assoluta inesistenza di qualsiasi tipo di rapporto tra i due sin dalla tenerissima età di RA.
Quanto invece all'obbligo di mantenimento della minore, si osserva che esso permane di regola in capo al genitore pur dopo il provvedimento di sospensione/decadenza; d'altra parte, la perdita della responsabilità genitoriale è un provvedimento che grava sul genitore e sarebbe iniquo che lo stesso fosse alleggerito degli obblighi di mantenimento perché, così facendo, gli effetti afflittivi della perdita della responsabilità genitoriale pagi na 7 di 10 ricadrebbero, anziché sul genitore colpevole, sull'altro genitore o sul figlio, che è il soggetto, a beneficio del quale la decadenza o la sospensione è comminata.
Tale obbligo sussiste, pertanto nel caso di specie, di pronuncia di decadenza del solo padre resistente contumace e di collocazione della minore RA presso la madre, quest'ultima, per l'effetto, unico genitore legalmente esercente la responsabilità genitoriale;
E' doveroso, inoltre, precisare che la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla determinazione , a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica, de facto, una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non può certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza. In conseguenza, ritiene il Tribunale che, in assenza di elementi di novità sul piano patrimoniale che sia dato rinvenirsi dagli atti a disposizione, il mantenimento di da parte di Persona_1
vada determinato nella misura già individuata in s ede Controparte_1
di separazione di euro 300,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie come da locale protocollo stipulato dal Tribunale e dal locale COA in data
25/10/2029, da intendersi qui richiamato.
In ordine alle spese, si determinano secondo il regime della soccombenza per cui obbligato a rimborsare le spese processuali è la parte convenuta che, benché contumace, anche con il comportamento tenuto fuori dal processo abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo pagi na 8 di 10 protrarsi.(in questo senso Corte di Cassazione, Sezione VI, con l'ordinanza del 13.01.2015, n. 373,) ciò che, nel caso di specie, può certamente affermarsi in capo al Cortese in riferimento alla do manda di decadenza dalla responsabilità genitoriale che si pronuncia in questa sede nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni divers a istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 cod. civ., la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 Parte_1
in Casoria (NA) il 26/5/2008 (atto n. 43, P. II, S. A ,
[...]
anno 2008);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Casoria (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- Dichiara decaduto dalla responsabilità geni toriale Controparte_1
nei confronti della figlia minore Persona_1
- Dispone il mantenimento di a carico di Persona_1
in euro 300,00 mensili, oltre 50% spese Controparte_1
straordinarie e adeguamento ISTAT come per leg ge, da corrispondersi a unica genitrice esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale nei confronti della predetta minore con la quale coabita, pagi na 9 di 10 entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico;
- Condanna il resistente contumace a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Aversa, così deciso nella camera di consiglio del 10/12/2025.
La Giudice est. L a Presidente
RO VE RA RO
pagi na 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone delle magistrate:
RA RO Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
RO VE Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5512/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6/9/1983, residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Rosa Di Caprio, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19//10/1981 (C.F. residente in [...]
IC IA BA I traversa n.8;
pagi na 1 di 10 CONVENUTO CONTUMACE
Avv. Elvira Tucci curatore speciale della minore (C.F. Persona_1
) nata a [...] l'[...], residente in C.F._3
Casavatore alla via Garibaldi n. 14
INTERVENUTO
Oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili – domanda de potestate
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso dell'1/7/2024, ha riferito di essere Parte_1
separata dal coniuge in forza di sentenza n.1766/2016 Controparte_1
pubbl. il 11/02/2016 con la quale il Tribunale di Napoli, nel pronunciare la separazione dei coniugi, aveva statuito, in riferimento alla figlia minore l'affido esclusivo della minore alla madre, ponendo Persona_1
a carico di l'obbligo di corrispondere alla figlia la somma Controparte_1
di euro 300,00 oltre rivalutazione Istat, nonché l'obbligo di contribuire al
50 % della spese straordinarie.
Nel chiedere la pronuncia di divorzio per decorso del termine di legge e non essendosi mai ricomposta l'unione materiale e spirituale dei coniugi, la ricorrente ha avanzato altresì domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, odierno resistente, rappresentando il sostanziale e completo abbandono morale e materiale della figlia da parte del CP_1
sin dalla separazione di fatto e disattendendo del tutto le statuizioni rese dal Tribunale in sede di separazione sia in riferimento al mantenimento pagi na 2 di 10 della prole – mai corrisposto – che agli incontri padre-figlia – mai verificatisi per disinteresse del padre.
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo di:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Casoria in data 26.05.2008 con trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casoria;
- dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del Sig. CP_1
sulla minore RA;
[...]
- confermare l'affido esclusivo della minore RA alla madre quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- disporre a carico del Sig. , a titolo di contributo al mantenimento CP_1
a favore della figlia un aumento dell'assegno di mantenimento di € 500 che andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT che dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre il 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli nord;
condannare il resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento con attribuzione.
Nominata curatrice speciale della minore ex art. 473 Persona_1
bis.8 comma 1 c.p.c., stante l'azione de potestate esercitata dalla ricorrente, l'Avv. Elvira Tucci si è costituita con comparsa del 19/12/2024 aderendo alle richieste della ricorrente in riferimento alla decadenza dalla responsabilità genitoriale di all'affido esclusivo della Controparte_1
minore RA alla madre e al mantenimento da disporre a carico del padre decaduto.
All'udienza del 12/11/2024 la Giudice delegata, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al resistente,
pagi na 3 di 10 perfezionatasi in data 29/7/2024 nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. con avviso di ricevimento CAD in atti, dichiarava la cont umacia di CP_1
[...]
Dopo un rinvio per consentire la costituzione della curatrice speciale della minore, all'udienza del 19/3/2025, la Giudice delegata procedeva all'ascolto della minore ultra dodicenne la quale Persona_1
dichiarava di abitare con la madre, con il compagno con i suoi CP_2
fratelli (figli della madre e del nuovo compagno, “ di un anno e Per_2
mezzo e di 7”, di essere molto legata ai propri fratelli, verso i Per_3
quali ha espresso un grande affetto e di avere un rapporto significativo con il compagno di sua madre, riferendo, testualmente, sul punto: “con lui ho un rapporto stretto, non ho vergogna di confidargli i miei problemi”.
In riferimento al padre, RA ha riferito di non averlo mai conosciuto e di non avere nessuna intenzione o interesse a conoscerlo, di sentirsi parte di una famiglia all'interno della quale la figura paterna è costituita dal compagno della madre, del quale ha espresso il desiderio di prendere il cognome.
La Giudice delegata, all'esito dell'ascolto della minore e ritenuto nel suo interesse preservarla da qualsiasi contatto indesiderato con il padre stante la condotta abbandonica posta in essere da quest'ultimo, disponeva un'indagine socio-ambientale del contesto paterno evidenziando ai Servizi sociali che non doveva essere intrapresa alcuna iniziativa c he esponesse la minore a contatti.
In ottemperanza a quanto disposto dall'A.G., i SS di Casoria depositavano una relazione in data 17/6/2025 nella quale rappresentavano che, incontrato il aveva riferito “io scompaio completamente dalla vita di Controparte_1
pagi na 4 di 10 mia figlia, la vedo una sola volta intorno all'età di tre anni in Villa
Comunale. Tutto questo mi addolora profondamente, in quanto la mia ex - moglie non mi hai mai chiesto nulla ed io vorrei estinguere il mio debito oltre che con RA anche con Dio, perché le ho abbandonate e non meritavano tutto questo”.
Quanto alle condizioni attuali di vita del resiste nte, il ha riferito ai CP_1
SS ha riferito di essere titolare di un'azienda che si occupa di impianti elettrici, “Gruppo Cortese S.R.L.S.”, con sede presso il territorio di
Casoria, anche se di fatto ha dichiarato di domiciliare nella città di
Perugia.
A questo punto, la Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, concessi alle parti i termini per memorie conclusive ex art. 473 bis.28
c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del
20/10/2025.
Il P.M. ha apposto il proprio Visto in data 22/10/2025.
La domanda di cessazione degli effetti civil i del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla
L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che si ritiene ininterrotta stante le emergenze processuali.
Anche la domanda di decadenza del resistente contumace CP_1
dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore
[...]
merita accoglimento per le ragioni che seguono. Persona_1
pagi na 5 di 10 Si osserva in diritto che la decadenza dalla responsabilità genitoriale è un provvedimento necessario ove si registri l'inadeguatezza genitoriale per il quale assume rilievo la condotta obiettiva del genitore, in contrasto con i doveri connessi alla responsabilità, senza che alcun rilievo pregnante possa riconoscersi alla natura dolosa o colposa del comportamento. La pronuncia di decadenza, invero, non ha una valenza sanzionatoria nei confronti del genitore, ma di tutela dei minori e la stessa non è tesa ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per i figli, ciò che esula dal campo di un provvedimento giurisdizionale, ma è finalizzata ad evitare che, per l'avvenire, si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti.
In ordine al resistente si rappresenta che la sua grave inadeguatezza genitoriale risultava già stigmatizzata in sede di giudizio di separazione, allorché, come si legge nella sentenza suindicata, il aveva CP_1
manifestato una totale inottemperanza agli obblighi alimentari nei confronti della figlia, nonché il disinteresse nei confronti dei disposti incontri padre-figlia, ai quali non si è mai presentato.
Nel corso degli anni, il non ha mostrato alcuna motivazione al CP_1
recupero delle proprie competenze genitoriali o ad un serio cambiamento e ad una revisione critica delle proprie condotte in palese ed insanabile contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale.
Tale essendo la situazione di fatto, così come emersa anche dall'indagine socio-ambientale posta in essere da parte dei SS di Casoria in questo procedimento, non si ravvede alcuna prospettiva di recupero delle capacità genitoriali del padre, né tantomeno un interesse della figlia al recupero, rectius, all'introduzione ex novo (stante la sostanziale scomparsa dall'età
pagi na 6 di 10 di nove mesi) del padre nella propria vita.
RA, ormai ultra sedicenne, ha rappresentato chiaramente in sede di ascolto di essere parte di una dimensione familiare alla quale il padre è del tutto estraneo e di essere sostenuta dalle figure genitoriali rappresentate dalla madre e dal suo compagno, che l'hanno accompagnata e sostenuta nel percorso di crescita.
Il Collegio ritiene, pertanto, che debba essere Controparte_1
dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei con fronti della figlia minore Persona_1
Ciò posto, non va disciplinata alcuna forma di affidamento, che presuppone comunque l'esercizio della responsabilità genitoriale anche da parte dell'altro genitore, ma - identificandosi invece la quale unico Pt_1
genitore allo stato esercente la responsabilità genitoriale, stante la decadenza qui dichiarata del – va da sè che la stessa eserciterà CP_1
in via esclusiva la responsabilità sulla minore RA.
Il Collegio ritiene, inoltre, alla luce delle risultanze della relazione del SS, di non prevedere alcun calendario di incontri tra la minore e il padre con il quale non ha più alcun rapporto, ritenendo che, allo stato, ciò non risponderebbe all'interesse della minore, stante l'assoluta inesistenza di qualsiasi tipo di rapporto tra i due sin dalla tenerissima età di RA.
Quanto invece all'obbligo di mantenimento della minore, si osserva che esso permane di regola in capo al genitore pur dopo il provvedimento di sospensione/decadenza; d'altra parte, la perdita della responsabilità genitoriale è un provvedimento che grava sul genitore e sarebbe iniquo che lo stesso fosse alleggerito degli obblighi di mantenimento perché, così facendo, gli effetti afflittivi della perdita della responsabilità genitoriale pagi na 7 di 10 ricadrebbero, anziché sul genitore colpevole, sull'altro genitore o sul figlio, che è il soggetto, a beneficio del quale la decadenza o la sospensione è comminata.
Tale obbligo sussiste, pertanto nel caso di specie, di pronuncia di decadenza del solo padre resistente contumace e di collocazione della minore RA presso la madre, quest'ultima, per l'effetto, unico genitore legalmente esercente la responsabilità genitoriale;
E' doveroso, inoltre, precisare che la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla determinazione , a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica, de facto, una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non può certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza. In conseguenza, ritiene il Tribunale che, in assenza di elementi di novità sul piano patrimoniale che sia dato rinvenirsi dagli atti a disposizione, il mantenimento di da parte di Persona_1
vada determinato nella misura già individuata in s ede Controparte_1
di separazione di euro 300,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie come da locale protocollo stipulato dal Tribunale e dal locale COA in data
25/10/2029, da intendersi qui richiamato.
In ordine alle spese, si determinano secondo il regime della soccombenza per cui obbligato a rimborsare le spese processuali è la parte convenuta che, benché contumace, anche con il comportamento tenuto fuori dal processo abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo pagi na 8 di 10 protrarsi.(in questo senso Corte di Cassazione, Sezione VI, con l'ordinanza del 13.01.2015, n. 373,) ciò che, nel caso di specie, può certamente affermarsi in capo al Cortese in riferimento alla do manda di decadenza dalla responsabilità genitoriale che si pronuncia in questa sede nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni divers a istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 cod. civ., la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 Parte_1
in Casoria (NA) il 26/5/2008 (atto n. 43, P. II, S. A ,
[...]
anno 2008);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Casoria (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- Dichiara decaduto dalla responsabilità geni toriale Controparte_1
nei confronti della figlia minore Persona_1
- Dispone il mantenimento di a carico di Persona_1
in euro 300,00 mensili, oltre 50% spese Controparte_1
straordinarie e adeguamento ISTAT come per leg ge, da corrispondersi a unica genitrice esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale nei confronti della predetta minore con la quale coabita, pagi na 9 di 10 entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico;
- Condanna il resistente contumace a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Aversa, così deciso nella camera di consiglio del 10/12/2025.
La Giudice est. L a Presidente
RO VE RA RO
pagi na 10 di 10