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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 39811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Maraglino come da Parte_1
procura in atti ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili come da procura in atti CP_1
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio l e, Parte_1 CP_1
premesso di essere titolare di pensione d'inabilità ex art. 12 l. 118/71 n. 700107122827 chiedeva accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito oggettivo chiestogli in restituzione dall'Istituto con nota del 30 settembre 2024 del seguente tenore: “Gentile
Signore, la sua pensione n. 700107131077 cat invciv è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2021 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021. Pertanto da gennaio 2022 a luglio 2024 sulla prestazione 700107131077 cat invciv l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 10588,47”.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva l'irripetibilità di quanto richiesto in restituzione e in ogni caso la propria buona fede. Il ricorrente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a) dichiarare ed accertare che il credito dell così come descritto nella missiva del 30 settembre 2024 non sussiste o che lo stesso è da dichiararsi estinto, illegittimo o improduttivo d'effetti giuridici. b) condannare l al pagamento delle CP_1
spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario e distrattario..”.
Si costituiva in giudizio l il quale contestava gli assunti del ricorrente e concludeva CP_1
per il rigetto del ricorso.
Secondo l l'indebito in questione scaturiva dal superamento dei limiti reddituali CP_1
nell'anno 2021, rilevato a seguito della comunicazione del modello RED da parte del ricorrente in data 20.2.2023, da cui risultavano percepiti redditi pari a complessivi €
8.136,00, di cui € 5.163,57 da lavoro dipendente ed € 2.972,34 da NASPI.
L convenuto rappresentava, altresì, come – a seguito di ulteriore ricalcolo in data CP_2
9.11.2024 – “ essendo il reddito per il 2022 inferiore a quello previsto dalla legge come limite per la percezione di invalidità parziale, si è generato in favore del ricorrente un credito per tutto l'anno 2023 e parte del 2024. Tale credito, ammontante a complessivi € 7.777,88, è stato posto a parziale compensazione dell'indebito oggetto di giudizio”, residuando così un indebito per l'anno 2022 di
€ 2.810,59.
Le parti depositavano le proprie note scritte ex art. 127 ter, e, parte ricorrente, alla luce delle difese spiegate dall precisava le proprie conclusioni: “si chiede che la controversia CP_1
venga decisa con integrale accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio relativamente al periodo non coperto da nuovo ricalcolo e con cessazione della materia del contendere per il periodo coperto da ricalcolo, il tutto con condanna alla spese dell ”. CP_2
La causa veniva, dunque, decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, su concorde richiesta di entrambe le parti, deve dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere all'esito del ricalcolo operato dell con CP_1
provvedimento del 9.11.2024 da cui è scaturito “per tutto l'anno 2023 e parte del 2024” un credito a favore di parte ricorrente di € 7.777,88, che l'Istituto ha parzialmente compensato, residuando così un indebito per l'anno 2022 di € 2.810,59.
2. Tanto premesso, per ciò che concernono le residue questioni oggetto di causa, ossia l'indebito contestato dall relativamente all'anno 2022 in conseguenza dei redditi CP_1 percepiti dal ricorrente nel 2021, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
3. Nel caso in esame viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di un beneficio assistenziale sub specie di pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71. Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall'istituto è quella relativa all'individuazione della disciplina applicabile. Sul punto la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di applicare la disciplina generale dettata dal codice civile all'art 2033 c.c. in materia di ripetizione di indebito (C. Cost. n. 39 del
1993; C.Cost. n. 431 del 1993; C. Cost. ord. n. 264/2004). Ciò in ragione del fatto che la prestazione assistenziale è destinata alla soddisfazione delle essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio. Pertanto, l'indiscriminata ripetizione, ex art
2033 c.c., di tali prestazioni connotate da una spiccata destinazione alimentare non tutelerebbe adeguatamente il beneficiario. Deve, altresì, escludersi l'applicazione al caso di specie della disciplina in materia di indebito previdenziale (art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52
L. 88/98).
4. Infatti, tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè pare possibile adottare un'interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e
15719 del 2019).
5. In mancanza di una disciplina generale derogatoria di quella sull'indebito ex art 2033
c.c., si è andato affermando e consolidando nel tempo un “principio di settore” nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
6. Dal momento che, nel caso di specie, l'indebito contestato al ricorrente si fonda sulla carenza/modificazione del requisito reddituale, in ragione del di quanto dichiarato per l'anno 2021, troverà applicazione, ai fini della ripetibilità o meno delle somme erogate, la disciplina dettata dall'art.
3-ter d.l. 850/76 (con. Con modif. dalla l. n. 29/77) e dall'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 (conv. Con modif. l. 291/88).
7. Dall'analisi di tale normativa si evince che i ratei indebitamente erogati per mancanza o modificazione del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta ovvero era dovuta in misura inferiore, e cioè dalla data del provvedimento che verifica il mutamento del requisito reddituale. Resta esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. 13223/2020; 13915/2021).
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che accerta l'indebito e verifica la variazione del reddito cui è ricollegato l'importo della pensione d'invalidità è stato adottato in data
30.09.2024.
8. Pertanto, in applicazione della normativa richiamata, solo da tale momento in poi l'istituto poteva legittimamente richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate.
9. Deve, altresì, escludersi che, nel caso concreto, sia ravvisabile il dolo del contribuente, quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito. A tal proposito, per stessa ammissione di parte resistente, l'indebito scaturirebbe proprio da un modello RED regolarmente inviato da parte ricorrente il 20.2.2023, quindi entro il termine ultimo previsto dalla campagna 2022, ossia il 28.2.2023. CP_1
10. In ogni caso, neppure l'omissione dei dati reddituali legittimerebbe la richiesta di restituzione dell'indebito atteso che il dato reddituale era conosciuto/conoscibile dall'ente erogatore facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico.
Inoltre, ai sensi de D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati CP_1
a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1
11. La pretesa restitutoria non può, dunque, ritenersi legittima poiché relativa a somme erogate prima degli accertamenti di riliquidazione della pensione INVICIV che – come riconosciuto dallo stesso istituto previdenziale– è avvenuta con provvedimento del
30.09.2024.
12. In definitiva, l'adozione da parte dell del provvedimento di accertamento CP_1
dell'indebito in data 30.09.2024 e la mancanza di dolo in capo alla ricorrente per il periodo antecedente escludono la ripetibilità della residua somma in contestazione per l'anno 2022, pari a € 2.810,59 a titolo di indebito assistenziale.
13. La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe;
1. dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ad € 7.777,88 a titolo di indebito accertato dall con nota del 30.9.24; CP_1
2. dichiara non dovuta la somma di € 2.810,59 accertata dall per l'anno 2022 a titolo CP_1
di indebito assistenziale con provvedimento del 30.09.2024;
2. condanna l al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 2.100,00 CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Roma, 01.04.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni