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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/12/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1178/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1178/2025 promossa da: nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Silvia Marchesiello
e
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Bagni 47 (c.f. ), con l'Avv. Piero Neri C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7
Il ricorso, depositato in data 03/04/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 18/09/1993 tra e Parte_2 Parte_1 trascritto nei registri dello stato civile o di Matrimonio atto n. 414 parte II Serie A dell'anno 1993;
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. La casa familiare posta in Livorno Via dei Bagni 47, di proprietà esclusiva del sig. e sulla quale grava un mutuo contratto dal solo signor Parte_1 mentre la signora era fideiussore, unitamente Parte_1 Parte_2 agli immobili ad essa pertinenziali, verranno trasferiti alla sig.ra Pt_2 entro e non oltre tre mesi dell'avvenuto deposito da parte del Tribunale adito della Sentenza di Omologa della separazione personale dei coniugi, con atto notarile di compravendita che si renda conforma alle pattuizioni intervenute fra le parti nel presente ricorso;
pertanto il sig. con la Pt_1 sottoscrizione del ricorso si obbliga e s'impegna a trasferire alla sig.ra Da
pagina 2 di 7 , che accetta fin da ora, entro e non oltre tre mesi dell'avvenuto Pt_2 deposito da parte del Tribunale adito della Sentenza di Omologa della separazione personale dei coniugi, con atto notarile di compravendita che si renda conforma alle pattuizioni intervenute fra le parti nel presente ricorso, gli immobili posti in Livorno via dei Bagni 45-47 con ogni pertinenza e accessorio e come meglio indicato e descritto negli atti allegati al presente ricorso;
il prezzo fin da ora è convenuto e pattuito tra le parti in Euro centoquarantamila/00 (Euro 140.000,00), di cui Euro centodiecimila/00 (E. 110.000,00) saranno corrisposti mediante erogazione mutuo già richiesto dalla signora e deliberato Parte_2 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e destinati in parte per l'estinzione del mutuo contratto dal signor e per il resto Parte_1 mediante bonifico bancario/assegno circolare/assegno bancario (salvo buon fine del titolo) intestato direttamente al signor e per i Parte_1 residui trentamila/00 (E. 30.000,00) utilizzando denari personali, con piena liberazione del sig. Pt_1
In relazione al trasferimento degli immobili sopra descritti le parti a sensi dell'art 19 D.L. n 78/2010 concordemente dichiarano quanti segue: IDENTIFICAZIONE DEGLI MO I DATI CATASTALI degli immobili sono i seguenti: A) IMMOBILE PRICIPALE AD USO ABITATIVO Comune di Livorno N.C.E.U.: foglio 69, particella 146 subalterno 9; Cat. A/2 Cl 2, vani 6, R.C. € 759,19= e la partita catastale risulta correttamente intestata al signor oltre alle pertinenze come infra meglio Parte_1 descritte. I coniugi dichiarano che la planimetria dell'immobile depositata in catasto in data 12.10.2017, Prot. n. LI0057347, e successiva variazione nel Classamento del 20.06.2018, è conforme allo stato di fatto dell'immobile oggetto del presente verbale. PROVENIENZA Dichiarano i coniugi che gli immobili oggetto di trasferimento sono pervenuti: a) quanto all'appartamento per titolo anteriore al ventennio e precisamente per acquisto da con atto ricevuto il Persona_1
21 dicembre 1989 dal notaio di Livorno, ivi registrato Persona_2
pagina 3 di 7 il 2 gennaio 1990 ed ivi trascritto il 22 dicembre 1989 al n. 9144; b) quanto al ripostiglio per acquisto da con atto Persona_3 ricevuto il 9 aprile 2008 dal notaio di Livorno, ivi Persona_4 registrato il 10 aprile 2008 al n. 4017 serie 1T ed ivi trascritto il giorno 11 aprile 2008 al n. 3812; c) quanto al locale magazzino per acquisto da , Parte_3 CP_1
, e con atto ricevuto il giorno 11
[...] CP_2 CP_3 dicembre 2014 dal menzionato notaio registrato a Livorno Per_4 il giorno 8 gennaio 2015 al n. 52 serie 1T ed ivi trascritto il giorno 8 gennaio 2015 al n. 91; d) quanto alla cantina per acquisto da e Parte_4 CP_4
con atto ricevuto il giorno 11 ottobre 2022 dal più volte
[...] menzionato notaio registrato a Livorno il 4 novembre 2022 Per_4 al n. 10480 serie 1T ed ivi trascritto il 4 novembre 2022 al n. 14097.
SITUAZIONE URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare dell' immobile oggetto di trasferimento dichiara:
- che gli immobili oggetto di trasferimento sono stati costruiti anteriormente al 01.09.1967, ma che successivamente gli stessi sono stati oggetto delle seguenti pratiche edilizie:
- Condono Edilizio prot. 57846 del 1986 con rilascio da parte del Comune di Livorno della Concessione Edilizia in Sanatoria n. 901839 del 19/01/1991;
- Concessione Edilizia prot. 22372 del 18/06/1993;
- Concessione Edilizia prot. 31959 del 14/09/1993;
- Concessione Edilizia prot. 33269 del 10/09/1994;
- DIA prot. 34751 del 02/09/1995;
- DIA prot. 28880 del 09/08/1997;
- Concessione Edilizia prot. 059464 del 14/06/2001;
- DIA prot. 090456 del 29/11/2005;
- Pratiche per l'autorizzazione al vincolo Paesaggistico di cui prot.lli 1152 del 04/01/2005 e 89393 del 16/11/2006.
pagina 4 di 7 - che l'opera è stata eseguita in conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio;
- che successivamente gli immobili non sono stati oggetto di interventi edilizi o mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenza, concessione o autorizzazione, salvo per quanto sopra menzionato;
- posto che sul detto immobile grava a tutt'oggi mutuo ipotecario contratto dal signor con fideiussione della signora Parte_1 con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Parte_2 con atto ricevuto il giorno 11 dicembre 2014 dal notaio Per_4 registrato a Livorno il giorno 11 dicembre 2014 al n. 9105 serie 1T ed iscritto a Livorno il 12 dicembre 2014 al n. 2505 annotato di surrogazione in data 22 dicembre 2017 al n. 2989 con la Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. con atto ricevuto il 28 novembre 2017 dal notaio registrato a Livorno il 22 Per_4 dicembre 2017 al n. 11556 serie 1T, la sig.ra a mezzo Pt_2 del presente atto si obbliga a provvedere all'estinzione di detto mutuo in via esclusiva mediante richiesta di un mutuo con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., previamente al trasferimento nel di lei favore dell'immobile principale ad uso abitativo nonché dei seguenti
MO RT
B) Magazzino posto in Comune di Livorno, via dei Bagni, 45, piano terreno, composto di due locali ed accessori;
confini: detta via, parte cedente per due lati, salvo se altri;
Pt_1
Comune di Livorno, al catasto fabbricati foglio 69, part. 146, sub 606, cat C/2, cl. 6°, mq 74, rendita € 210,20=; si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria raffigurata in Catasto;
C) Locale ad uso ripostiglio con servizio igienico e porzione di corte posto in Comune di Livorno, via dei Bagni n. civ. 47, piano terreno, avente pagina 5 di 7 accesso da altra piccola corte a comune con la proprietà confini: Pt_1
Vettori, Cassa di Risparmio di Lucca e Livorno spa per più lati salvo se altri;
Comune di Livorno, al Catasto dei fabbricati foglio 69, part. 146, sub 10, cat c/2, cl. 4°, mq 24, rendita € 48,34=; si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria raffigurata in Catasto;
D) Locale ad uso cantina posto in Comune di Livorno, via dei Bagni n. civ. 47, piano seminterrato;
confini: per due lati, androne Parte_1 condominiale, salvo se altri;
Comune di Livorno, al Catasto dei fabbricati foglio 69, part., 146, sub. 16, cat. C/2, Cl. 5°, mq 47 escluse arre scoperte, mq 77, rendita € 111,66=; si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria raffigurata in Catasto;
2. Il sig. all'atto di trasferimento si obbliga a lasciare la casa familiare e Pt_1 nelle more continuerà ad abitare nella casa familiare con espresso consenso della sig.ra ; Pt_2
3. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti (il sig. è pensionato e la sig.ra è dipendente presso lo studio del Pt_1 Pt_2 notaio dott. in Livorno) e di non avere nulla a pretendere Persona_4
l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e/o altro e diverso titolo e/o causale e di aver già diviso ogni bene mobile e immobile;
4. Entrambi i genitori si impegnano e obbligano a corrispondere al figlio
, oggi maggiorenne, residente e domiciliato presso la casa familiare Per_5 ma non ancora economicamente indipendente e/o autosufficiente, quanto necessario per il suo mantenimento e, soprattutto per quelle straordinarie, in misura proporzionale ai rispettivi redditi;
ciò avverrà versando le somme direttamente al figlio maggiorenne o provvedendovi direttamente 5. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori pagina 6 di 7 incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 11 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1178/2025 promossa da: nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Silvia Marchesiello
e
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Bagni 47 (c.f. ), con l'Avv. Piero Neri C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7
Il ricorso, depositato in data 03/04/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 18/09/1993 tra e Parte_2 Parte_1 trascritto nei registri dello stato civile o di Matrimonio atto n. 414 parte II Serie A dell'anno 1993;
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. La casa familiare posta in Livorno Via dei Bagni 47, di proprietà esclusiva del sig. e sulla quale grava un mutuo contratto dal solo signor Parte_1 mentre la signora era fideiussore, unitamente Parte_1 Parte_2 agli immobili ad essa pertinenziali, verranno trasferiti alla sig.ra Pt_2 entro e non oltre tre mesi dell'avvenuto deposito da parte del Tribunale adito della Sentenza di Omologa della separazione personale dei coniugi, con atto notarile di compravendita che si renda conforma alle pattuizioni intervenute fra le parti nel presente ricorso;
pertanto il sig. con la Pt_1 sottoscrizione del ricorso si obbliga e s'impegna a trasferire alla sig.ra Da
pagina 2 di 7 , che accetta fin da ora, entro e non oltre tre mesi dell'avvenuto Pt_2 deposito da parte del Tribunale adito della Sentenza di Omologa della separazione personale dei coniugi, con atto notarile di compravendita che si renda conforma alle pattuizioni intervenute fra le parti nel presente ricorso, gli immobili posti in Livorno via dei Bagni 45-47 con ogni pertinenza e accessorio e come meglio indicato e descritto negli atti allegati al presente ricorso;
il prezzo fin da ora è convenuto e pattuito tra le parti in Euro centoquarantamila/00 (Euro 140.000,00), di cui Euro centodiecimila/00 (E. 110.000,00) saranno corrisposti mediante erogazione mutuo già richiesto dalla signora e deliberato Parte_2 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e destinati in parte per l'estinzione del mutuo contratto dal signor e per il resto Parte_1 mediante bonifico bancario/assegno circolare/assegno bancario (salvo buon fine del titolo) intestato direttamente al signor e per i Parte_1 residui trentamila/00 (E. 30.000,00) utilizzando denari personali, con piena liberazione del sig. Pt_1
In relazione al trasferimento degli immobili sopra descritti le parti a sensi dell'art 19 D.L. n 78/2010 concordemente dichiarano quanti segue: IDENTIFICAZIONE DEGLI MO I DATI CATASTALI degli immobili sono i seguenti: A) IMMOBILE PRICIPALE AD USO ABITATIVO Comune di Livorno N.C.E.U.: foglio 69, particella 146 subalterno 9; Cat. A/2 Cl 2, vani 6, R.C. € 759,19= e la partita catastale risulta correttamente intestata al signor oltre alle pertinenze come infra meglio Parte_1 descritte. I coniugi dichiarano che la planimetria dell'immobile depositata in catasto in data 12.10.2017, Prot. n. LI0057347, e successiva variazione nel Classamento del 20.06.2018, è conforme allo stato di fatto dell'immobile oggetto del presente verbale. PROVENIENZA Dichiarano i coniugi che gli immobili oggetto di trasferimento sono pervenuti: a) quanto all'appartamento per titolo anteriore al ventennio e precisamente per acquisto da con atto ricevuto il Persona_1
21 dicembre 1989 dal notaio di Livorno, ivi registrato Persona_2
pagina 3 di 7 il 2 gennaio 1990 ed ivi trascritto il 22 dicembre 1989 al n. 9144; b) quanto al ripostiglio per acquisto da con atto Persona_3 ricevuto il 9 aprile 2008 dal notaio di Livorno, ivi Persona_4 registrato il 10 aprile 2008 al n. 4017 serie 1T ed ivi trascritto il giorno 11 aprile 2008 al n. 3812; c) quanto al locale magazzino per acquisto da , Parte_3 CP_1
, e con atto ricevuto il giorno 11
[...] CP_2 CP_3 dicembre 2014 dal menzionato notaio registrato a Livorno Per_4 il giorno 8 gennaio 2015 al n. 52 serie 1T ed ivi trascritto il giorno 8 gennaio 2015 al n. 91; d) quanto alla cantina per acquisto da e Parte_4 CP_4
con atto ricevuto il giorno 11 ottobre 2022 dal più volte
[...] menzionato notaio registrato a Livorno il 4 novembre 2022 Per_4 al n. 10480 serie 1T ed ivi trascritto il 4 novembre 2022 al n. 14097.
SITUAZIONE URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare dell' immobile oggetto di trasferimento dichiara:
- che gli immobili oggetto di trasferimento sono stati costruiti anteriormente al 01.09.1967, ma che successivamente gli stessi sono stati oggetto delle seguenti pratiche edilizie:
- Condono Edilizio prot. 57846 del 1986 con rilascio da parte del Comune di Livorno della Concessione Edilizia in Sanatoria n. 901839 del 19/01/1991;
- Concessione Edilizia prot. 22372 del 18/06/1993;
- Concessione Edilizia prot. 31959 del 14/09/1993;
- Concessione Edilizia prot. 33269 del 10/09/1994;
- DIA prot. 34751 del 02/09/1995;
- DIA prot. 28880 del 09/08/1997;
- Concessione Edilizia prot. 059464 del 14/06/2001;
- DIA prot. 090456 del 29/11/2005;
- Pratiche per l'autorizzazione al vincolo Paesaggistico di cui prot.lli 1152 del 04/01/2005 e 89393 del 16/11/2006.
pagina 4 di 7 - che l'opera è stata eseguita in conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio;
- che successivamente gli immobili non sono stati oggetto di interventi edilizi o mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenza, concessione o autorizzazione, salvo per quanto sopra menzionato;
- posto che sul detto immobile grava a tutt'oggi mutuo ipotecario contratto dal signor con fideiussione della signora Parte_1 con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Parte_2 con atto ricevuto il giorno 11 dicembre 2014 dal notaio Per_4 registrato a Livorno il giorno 11 dicembre 2014 al n. 9105 serie 1T ed iscritto a Livorno il 12 dicembre 2014 al n. 2505 annotato di surrogazione in data 22 dicembre 2017 al n. 2989 con la Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. con atto ricevuto il 28 novembre 2017 dal notaio registrato a Livorno il 22 Per_4 dicembre 2017 al n. 11556 serie 1T, la sig.ra a mezzo Pt_2 del presente atto si obbliga a provvedere all'estinzione di detto mutuo in via esclusiva mediante richiesta di un mutuo con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., previamente al trasferimento nel di lei favore dell'immobile principale ad uso abitativo nonché dei seguenti
MO RT
B) Magazzino posto in Comune di Livorno, via dei Bagni, 45, piano terreno, composto di due locali ed accessori;
confini: detta via, parte cedente per due lati, salvo se altri;
Pt_1
Comune di Livorno, al catasto fabbricati foglio 69, part. 146, sub 606, cat C/2, cl. 6°, mq 74, rendita € 210,20=; si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria raffigurata in Catasto;
C) Locale ad uso ripostiglio con servizio igienico e porzione di corte posto in Comune di Livorno, via dei Bagni n. civ. 47, piano terreno, avente pagina 5 di 7 accesso da altra piccola corte a comune con la proprietà confini: Pt_1
Vettori, Cassa di Risparmio di Lucca e Livorno spa per più lati salvo se altri;
Comune di Livorno, al Catasto dei fabbricati foglio 69, part. 146, sub 10, cat c/2, cl. 4°, mq 24, rendita € 48,34=; si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria raffigurata in Catasto;
D) Locale ad uso cantina posto in Comune di Livorno, via dei Bagni n. civ. 47, piano seminterrato;
confini: per due lati, androne Parte_1 condominiale, salvo se altri;
Comune di Livorno, al Catasto dei fabbricati foglio 69, part., 146, sub. 16, cat. C/2, Cl. 5°, mq 47 escluse arre scoperte, mq 77, rendita € 111,66=; si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria raffigurata in Catasto;
2. Il sig. all'atto di trasferimento si obbliga a lasciare la casa familiare e Pt_1 nelle more continuerà ad abitare nella casa familiare con espresso consenso della sig.ra ; Pt_2
3. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti (il sig. è pensionato e la sig.ra è dipendente presso lo studio del Pt_1 Pt_2 notaio dott. in Livorno) e di non avere nulla a pretendere Persona_4
l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e/o altro e diverso titolo e/o causale e di aver già diviso ogni bene mobile e immobile;
4. Entrambi i genitori si impegnano e obbligano a corrispondere al figlio
, oggi maggiorenne, residente e domiciliato presso la casa familiare Per_5 ma non ancora economicamente indipendente e/o autosufficiente, quanto necessario per il suo mantenimento e, soprattutto per quelle straordinarie, in misura proporzionale ai rispettivi redditi;
ciò avverrà versando le somme direttamente al figlio maggiorenne o provvedendovi direttamente 5. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori pagina 6 di 7 incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 11 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 7 di 7