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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 09/12/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 992-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa DI AT Presidente
dott.ssa TA ST Giudice relatore dott. Alberto Cappellini Giudice,
riunito in camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel reclamo iscritto al n. 992-1 dell'anno 2025 proposto, ai sensi dell'art. 178, c. 2, c.p.c.,
da
, C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Lezhan Volaj Parte_1 C.F._1
parte reclamante
nei confronti di
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia CP_1 C.F._2
Frascarelli
parte reclamata
pagina 1 di 4 avverso il provvedimento emesso dal Giudice del Tribunale di Spoleto ai sensi dell'art. 665 c.p.c. in seno al giudizio avente n. 922/2025 r.g.
*****
1. Con ricorso, depositato in data 15.9.2025, parte reclamante propone reclamo ai sensi dell'art. 178, c. 2, c.p.c. avverso l'ordinanza emessa ex art. 665 c.p.c., con cui si è ordinato alla reclamante il rilascio dell'immobile sito in Spoleto, Loc. Petrognano, 52, identificato al
N.C.E.U. del Comune di Spoleto al foglio 22, part. 1, sub. 4.
A fondamento del reclamo vengono censurate l'omessa valutazione delle eccezioni svolte dalla reclamante, in tesi provate dalla documentazione allegata all'atto difensivo della parte, nonché l'omessa valutazione della domanda riconvenzionale della reclamante: la corretta valutazione delle difese della reclamante avrebbe, secondo la prospettazione della medesima parte, condotto ad identificare l'oggetto della causa con il diritto proprietà sugli immobili, anziché con la morosità della reclamante e con il rapporto di locazione inter partes.
La parte conclude chiedendo al Tribunale di revocare l'ordinanza impugnata.
2. Parte reclamata, costituitasi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità del reclamo per due ordini di ragioni: il reclamo risulterebbe proposto avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c., definita dalla legge non impugnabile;
il reclamo al collegio ex art. 178 c.p.c.
non sarebbe utilizzabile nella specie, essendo il medesimo uno strumento dalla legge circoscritto alle ipotesi di controllo sulle ordinanze del giudice istruttore nei giudizi in cui il
Tribunale decide in composizione collegiale.
Il reclamato segnala che la controparte avrebbe, avverso l'ordinanza di cui si discute,
svolto censure anche in sede di appello dell'ordinanza e dinanzi al giudice della fase di merito;
la parte svolge, infine, difese di merito e conclude per il rigetto del reclamo, siccome inammissibile o infondato.
3. Il reclamo promosso avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. è
inammissibile.
pagina 2 di 4 L'art. 665 c.p.c. stabilisce che, quando l'intimato compare e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia "ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto".
La norma qualifica espressamente tale provvedimento come "non impugnabile".
La possibilità di impugnare l'ordinanza è negata dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito: "non è impugnabile, né è idonea al giudicato, poiché non ha carattere irrevocabile e non statuisce in via definitiva sui diritti e sulle eccezioni delle parti, la cui risoluzione è
riservata alla successiva fase di merito disciplinata dall'art. 667 c.p.c." (Cass., n. 14694/2025).
La ratio della non impugnabilità dell'ordinanza di rilascio risiede nella sua natura provvisoria e interinale, aspetti su cui la Suprema Corte precisa: "il provvedimento non risolve in via definitiva contestazioni intorno a diritti soggettivi e non è conseguentemente idoneo a passare in giudicato, mentre l'esigenza di un suo tempestivo e necessario controllo viene soddisfatta mediante riscontro della legittimità della pretesa fatta valere nella successiva fase di merito” (Cass., n. 12846/2014).
Il sistema processuale prevede, infatti, che l'opposizione dell'intimato determini la trasformazione del procedimento sommario in un giudizio di cognizione piena, nel quale sono suscettibili di essere rimessi in discussione i fatti che si assume siano stati trascurati dal giudice dell'ordinanza.
Non ricorre, poi, l'eccezione al principio generale di non impugnabilità dell'ordinanza in esame, individuata dalla giurisprudenza citata nel caso -diverso da quello di specie- in cui il giudice emetta formalmente un'ordinanza ex art. 665 c.p.c. e non disponga il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c., così attribuendole abnorme carattere di chiusura del processo
(in tal senso Cass., n. 14694/2025).
L'impossibilità di impugnare direttamente l'ordinanza di rilascio non comporta alcun vuoto di tutela: le questioni riservate dall'ordinanza possono essere, come anzidetto,
integralmente riproposte e ridefinite nel giudizio di merito, il cui esito potrà essere censurato pagina 3 di 4 con l'appello avverso la sentenza conclusiva di tale fase;
inoltre, quando l'ordinanza di rilascio costituisce titolo esecutivo, l'opponente può ricorrere agli strumenti dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., purché
deduca fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale idonei a far venir meno il diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Tanto premesso in diritto, il reclamo proposto è inammissibile perché censura il provvedimento di rilascio non impugnabile ex art. 665 c.p.c. tramite l'improprio ricorso allo strumento riservato dall'art. 178, c. 2, c.p.c. all'ordinanza di estinzione emessa dal g.i. nei giudizi in cui il Tribunale decide in composizione collegiale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della reclamante e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia nonché dello svolgimento di attività relativa alle fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
il Collegio, decidendo ai sensi dell'art. 308, c. 2, c.p.c. sul reclamo promosso ai sensi dell'art. 178, c. 2 e ss., c.p.c., così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità del reclamo;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del reclamato, che liquida in € 426,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
TA ST DI AT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa DI AT Presidente
dott.ssa TA ST Giudice relatore dott. Alberto Cappellini Giudice,
riunito in camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel reclamo iscritto al n. 992-1 dell'anno 2025 proposto, ai sensi dell'art. 178, c. 2, c.p.c.,
da
, C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Lezhan Volaj Parte_1 C.F._1
parte reclamante
nei confronti di
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia CP_1 C.F._2
Frascarelli
parte reclamata
pagina 1 di 4 avverso il provvedimento emesso dal Giudice del Tribunale di Spoleto ai sensi dell'art. 665 c.p.c. in seno al giudizio avente n. 922/2025 r.g.
*****
1. Con ricorso, depositato in data 15.9.2025, parte reclamante propone reclamo ai sensi dell'art. 178, c. 2, c.p.c. avverso l'ordinanza emessa ex art. 665 c.p.c., con cui si è ordinato alla reclamante il rilascio dell'immobile sito in Spoleto, Loc. Petrognano, 52, identificato al
N.C.E.U. del Comune di Spoleto al foglio 22, part. 1, sub. 4.
A fondamento del reclamo vengono censurate l'omessa valutazione delle eccezioni svolte dalla reclamante, in tesi provate dalla documentazione allegata all'atto difensivo della parte, nonché l'omessa valutazione della domanda riconvenzionale della reclamante: la corretta valutazione delle difese della reclamante avrebbe, secondo la prospettazione della medesima parte, condotto ad identificare l'oggetto della causa con il diritto proprietà sugli immobili, anziché con la morosità della reclamante e con il rapporto di locazione inter partes.
La parte conclude chiedendo al Tribunale di revocare l'ordinanza impugnata.
2. Parte reclamata, costituitasi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità del reclamo per due ordini di ragioni: il reclamo risulterebbe proposto avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c., definita dalla legge non impugnabile;
il reclamo al collegio ex art. 178 c.p.c.
non sarebbe utilizzabile nella specie, essendo il medesimo uno strumento dalla legge circoscritto alle ipotesi di controllo sulle ordinanze del giudice istruttore nei giudizi in cui il
Tribunale decide in composizione collegiale.
Il reclamato segnala che la controparte avrebbe, avverso l'ordinanza di cui si discute,
svolto censure anche in sede di appello dell'ordinanza e dinanzi al giudice della fase di merito;
la parte svolge, infine, difese di merito e conclude per il rigetto del reclamo, siccome inammissibile o infondato.
3. Il reclamo promosso avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. è
inammissibile.
pagina 2 di 4 L'art. 665 c.p.c. stabilisce che, quando l'intimato compare e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia "ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto".
La norma qualifica espressamente tale provvedimento come "non impugnabile".
La possibilità di impugnare l'ordinanza è negata dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito: "non è impugnabile, né è idonea al giudicato, poiché non ha carattere irrevocabile e non statuisce in via definitiva sui diritti e sulle eccezioni delle parti, la cui risoluzione è
riservata alla successiva fase di merito disciplinata dall'art. 667 c.p.c." (Cass., n. 14694/2025).
La ratio della non impugnabilità dell'ordinanza di rilascio risiede nella sua natura provvisoria e interinale, aspetti su cui la Suprema Corte precisa: "il provvedimento non risolve in via definitiva contestazioni intorno a diritti soggettivi e non è conseguentemente idoneo a passare in giudicato, mentre l'esigenza di un suo tempestivo e necessario controllo viene soddisfatta mediante riscontro della legittimità della pretesa fatta valere nella successiva fase di merito” (Cass., n. 12846/2014).
Il sistema processuale prevede, infatti, che l'opposizione dell'intimato determini la trasformazione del procedimento sommario in un giudizio di cognizione piena, nel quale sono suscettibili di essere rimessi in discussione i fatti che si assume siano stati trascurati dal giudice dell'ordinanza.
Non ricorre, poi, l'eccezione al principio generale di non impugnabilità dell'ordinanza in esame, individuata dalla giurisprudenza citata nel caso -diverso da quello di specie- in cui il giudice emetta formalmente un'ordinanza ex art. 665 c.p.c. e non disponga il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c., così attribuendole abnorme carattere di chiusura del processo
(in tal senso Cass., n. 14694/2025).
L'impossibilità di impugnare direttamente l'ordinanza di rilascio non comporta alcun vuoto di tutela: le questioni riservate dall'ordinanza possono essere, come anzidetto,
integralmente riproposte e ridefinite nel giudizio di merito, il cui esito potrà essere censurato pagina 3 di 4 con l'appello avverso la sentenza conclusiva di tale fase;
inoltre, quando l'ordinanza di rilascio costituisce titolo esecutivo, l'opponente può ricorrere agli strumenti dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., purché
deduca fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale idonei a far venir meno il diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Tanto premesso in diritto, il reclamo proposto è inammissibile perché censura il provvedimento di rilascio non impugnabile ex art. 665 c.p.c. tramite l'improprio ricorso allo strumento riservato dall'art. 178, c. 2, c.p.c. all'ordinanza di estinzione emessa dal g.i. nei giudizi in cui il Tribunale decide in composizione collegiale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della reclamante e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia nonché dello svolgimento di attività relativa alle fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
il Collegio, decidendo ai sensi dell'art. 308, c. 2, c.p.c. sul reclamo promosso ai sensi dell'art. 178, c. 2 e ss., c.p.c., così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità del reclamo;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del reclamato, che liquida in € 426,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
TA ST DI AT
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