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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/11/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5739/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 01/10/2025 da:
Parte_1
con l'avv. FRANCESCON MARCO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FRANCESCON MARCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Giudice del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/06/2006 da e , trascritto al n. 17, Parte 2, Serie A, Ufficio Parte_1 Parte_2
1, Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di QUINTO DI TREVISO
alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1
mantenendo collocamento e residenza presso la madre.
2) Il padre avrà ampio diritto di frequentazione e visita del figlio , compatibilmente Per_1
con gli impegni scolastici e ricreativi del minore e previo avviso, anche telefonico, alla madre. Un tanto anche in considerazione della volontà di entrambi i genitori di voler mantenere il più possibile la routine quotidiana del minore e in considerazione anche della
2 possibilità per entrambi i genitori di gestire i propri orari lavorativi, potendo entrambi ricorrere agevolmente allo smart working.
3) In ogni caso i genitori convengono che trascorrerà con il padre un fine settimana Per_1
ogni 15 giorni, dall'uscita da scuola del sabato e sino al lunedì mattina al rientro a scuola e 1 o 2 giorni infrasettimanali tenendo preliminarmente conto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
nel periodo estivo il figlio trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente tra i coniugi, nel rispetto degli eventuali impegni, anche ricreativi, del minore;
il padre trascorrerà inoltre con il figlio i ponti festivi ricadenti nel fine settimana di sua competenza e la metà delle vacanze natalizie e pasquali. Per il giorno di Natale e di
Pasqua si applicherà la regola dell'alternanza, in base alla quale il ragazzo trascorrerà il giorno di Natale con il genitore con il quale non trascorrerà il giorno di Pasqua e viceversa.
al compleanno del figlio saranno presenti, ove possibile, entrambi i genitori. Per_1
trascorrerà inoltre il compleanno di ciascun genitore con quest'ultimo compatibilmente con gli impegni del minore e dei genitori.
In considerazione del fatto che il marito trasferirà, almeno per il momento, la propria residenza presso l'abitazione del padre, la moglie presta fin d'ora il consenso, affinché
padre e figlio possano godere di maggiore intimità e riservatezza, a che gli stessi pernottino presso l'abitazione coniugale di RE trasferendosi ella a dormire in un'altra camera dell'abitazione o presso l'abitazione dei propri genitori.
4) I coniugi si impegnano a mantenere e garantire contatti telefonici regolari e pressoché
quotidiani tra il figlio e il genitore che in quel momento non lo ha presso di sé nei tempi di permanenza concordati. In tutti i casi in cui i genitori avranno il figlio con sé dovranno tenere conto sempre, preliminarmente, degli impegni, esigenze e desideri dello stesso.
3 5) Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese separatamente, allorquando il figlio starà con l'uno o con l'altro genitore;
anche nei casi di urgenza le decisioni verranno prese di comune accordo tra i genitori, con l'obbligo da parte del genitore ove si trovi il minore in quel momento di interpellare immediatamente l'altro genitore per accordarsi sulle decisioni da adottare nell'interesse dello stesso. La responsabilità genitoriale verrà
esercitata da entrambi i genitori nella comune consapevolezza che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita del minore. A
beneficio esclusivo di quest' ultimo, affinché possa continuare a crescere in un clima sano e sereno, i genitori si impegnano ad operare ogni decisione nell'interesse del figlio , Per_1
assumendo tutti gli impegni attinenti e conseguenti ad una responsabile genitorialità,
informando sempre, tempestivamente, l'altro genitore, in merito ad ogni avviso riguardante il figlio sotto ogni aspetto e profilo.
6) Qualsiasi diverso accordo potrà essere raggiunto tra i genitori in considerazione delle esigenze di padre e madre, nonché degli impegni scolastici, sportivi, ricreativi e sociali del figlio e delle sue abitudini di vita, avendo ciascuno cura di privilegiare prioritariamente la figura dell'altro genitore qualora dovesse trovarsi in qualsivoglia impedimento per impegni di lavoro o salute per un periodo superiore alla settimana.
7) Il padre verserà alla signora , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1
, un assegno di € 450,00 mensili rivalutabili ISTAT ad anno a mezzo bonifico Per_1
bancario ed entro il giorno 5 di ciascun mese.
8) Si dà atto che l'assegno unico universale per il figlio minore, pari ad attuali euro 127,30,
4 continuerà ad essere percepito dalla madre per l'intero.
9) Le spese straordinarie per il figlio verranno ripartite tra i coniugi in ragione del 50%
ciascuno secondo l'individuazione, termini e modalità di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale. Per quanto concerne, in particolare, le spese mediche sostenute per il figlio, i genitori suddivideranno a metà gli importi non rimborsati dalla polizza sanitaria di cui è titolare il sig. . Ove possibile, il padre cercherà di accompagnare Pt_2
personalmente il figlio alle visite mediche in modo da poter provvedere al pagamento diretto delle spese. La madre dovrà inviare tempestivamente al padre l'elenco delle spese straordinarie sostenute per il figlio unitamente alle pezze giustificative. Le spese straordinarie che superano la somma di € 100,00 e che non rivestano carattere di urgenza, dovranno essere comunicate preventivamente prima dell'esborso. Il padre continuerà a pagare per l'intero la ricarica telefonica per il figlio.
10) Si dà atto che la signora continuerà a rimborsare mensilmente al marito, entro Pt_1
il 5 del mese successivo all'addebito, la quota del finanziamento in essere per il veicolo
Alfa Romeo Stelvio, pari ad € 273,00 mensili, sino ad estinzione.
11) Si dà atto che il Sig. provvederà autonomamente al pagamento del Pt_2
finanziamento in essere per il veicolo Fiat Abarth, essendo a lui intestato.
12) Si dà atto che i coniugi confermano sin d'ora l'assenso per il rilascio del passaporto e documento d'identità per il figlio . Per_1
13) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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