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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/09/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 759/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 759/25 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Triassi Controparte_1
Antonella, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
Triassi Antonella, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione a domanda congiunta Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/04/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 03/06/1995 in Anzio (RM), che dall'unione sono nati i figli e tutti maggiorenni, che il rapporto Persona_1 Persona_2 Persona_3 coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare, sita in Castel Sant'Angelo, continuerà ad essere abitata dal Sig. CP_1 legittimo proprietario;
3) la sig.ra insieme al figlio non economicamente autosufficiente, continuerà ad CP_2 Per_3 abitare nell'appartamento sito in Terni, Via degli Oleandri n. 7;
4) il sig. che adempie al pagamento dei ratei del mutuo per l'acquisto dell'immobile sito CP_1 in Terni, Via degli Oleandri n. 7, continuerà a versare le future rate in scadenza fino all'estinzione del mutuo;
5) il sig. verserà a titolo di mantenimento per la sig.ra la somma di € 300,00 CP_1 CP_2 mensili, da versarsi anticipatamente sul conto corrente Banco Posta intestato alla sig.ra CP_2 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello del decreto del Giudice emesso a seguito dell'udienza di comparizione delle parti (sostituita da note scritte); e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
6) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 300,00, CP_1 che verrà versata sul libretto postale intestato al medesimo, anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello del Decreto che il Giudice Vorrà adottare a seguito dell'udienza di comparizione delle parti (sostituita da note scritte); e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
7) circa le spese straordinarie legate all'istruzione universitaria del figlio che dovrà recarsi Per_3 fuori sede, le parti hanno convenuto che il padre provvederà al pagamento delle spese di affitto dell'immobile del figlio, la madre al pagamento delle tasse universitarie, i libri scolastici saranno a carico di entrambi i genitori (50% ciascuno). Le ulteriori spese straordinarie, mediche e sportive, preventivamente concordate, verranno suddivise al 50% tra i coniugi, ad esclusione delle spese irrisorie e meramente voluttuarie che rimarranno di esclusiva pertinenza;
8) i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e pertanto danno atto di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altra.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e coniugi Controparte_1 Controparte_2 per matrimonio celebrato in Anzio (RM) in data 03/06/1995, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ANZIO (RM) (atto n. 58, parte II, Serie A, anno 1995); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 8 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 759/25 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Triassi Controparte_1
Antonella, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
Triassi Antonella, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione a domanda congiunta Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/04/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 03/06/1995 in Anzio (RM), che dall'unione sono nati i figli e tutti maggiorenni, che il rapporto Persona_1 Persona_2 Persona_3 coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare, sita in Castel Sant'Angelo, continuerà ad essere abitata dal Sig. CP_1 legittimo proprietario;
3) la sig.ra insieme al figlio non economicamente autosufficiente, continuerà ad CP_2 Per_3 abitare nell'appartamento sito in Terni, Via degli Oleandri n. 7;
4) il sig. che adempie al pagamento dei ratei del mutuo per l'acquisto dell'immobile sito CP_1 in Terni, Via degli Oleandri n. 7, continuerà a versare le future rate in scadenza fino all'estinzione del mutuo;
5) il sig. verserà a titolo di mantenimento per la sig.ra la somma di € 300,00 CP_1 CP_2 mensili, da versarsi anticipatamente sul conto corrente Banco Posta intestato alla sig.ra CP_2 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello del decreto del Giudice emesso a seguito dell'udienza di comparizione delle parti (sostituita da note scritte); e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
6) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 300,00, CP_1 che verrà versata sul libretto postale intestato al medesimo, anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello del Decreto che il Giudice Vorrà adottare a seguito dell'udienza di comparizione delle parti (sostituita da note scritte); e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
7) circa le spese straordinarie legate all'istruzione universitaria del figlio che dovrà recarsi Per_3 fuori sede, le parti hanno convenuto che il padre provvederà al pagamento delle spese di affitto dell'immobile del figlio, la madre al pagamento delle tasse universitarie, i libri scolastici saranno a carico di entrambi i genitori (50% ciascuno). Le ulteriori spese straordinarie, mediche e sportive, preventivamente concordate, verranno suddivise al 50% tra i coniugi, ad esclusione delle spese irrisorie e meramente voluttuarie che rimarranno di esclusiva pertinenza;
8) i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e pertanto danno atto di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altra.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e coniugi Controparte_1 Controparte_2 per matrimonio celebrato in Anzio (RM) in data 03/06/1995, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ANZIO (RM) (atto n. 58, parte II, Serie A, anno 1995); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 8 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti