CA
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/12/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
RA PILIEGO Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
RT BINETTI Consigliere istr.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1105 dell'anno 2023
T R A
rappresentato e difeso dagli avv.ti Christian Guaglianone e Marzio De Parte_1
Fino, giusta procura allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in Bari al viale della Repubblica n. 71/g, presso lo studio del secondo, nonché ai domicili digitali e Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Brindicci e Controparte_1
RI Stefanì, in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliati ai domicili digitali e Email_3 Email_4
APPELLATA
1 All'udienza collegiale del 31 ottobre 2025 la causa, previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti dinanzi al Consigliere Istruttore, è stata assegnata per la decisione collegiale.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 2 ottobre 2018, Parte_1 chiedeva la condanna di al pagamento della somma pari ad € Controparte_1
70.000,00, asseritamente dovuta a titolo di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento conseguito dalla convenuta in seguito al pagamento, da parte di , della Parte_2 complessivamente somma di € 140.000,00 che, secondo quanto riferito dal ricorrente, la sarebbe stata obbligata a versare in favore della CP_1 Controparte_2
in subordine chiedeva la condanna al pagamento del diverso importo, maggiore o
[...] minore, ritenuto di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno della domanda sino al soddisfo e spese del giudizio, da distrarre in favore dei difensori antistatari.
In particolare, il ricorrente assumeva che, ingiunto – con D.I. dell'8 giugno 1988 - alla società D.C.O. di AC AZ & C. s.a.s., nonché ai garanti AC AZ, CP_3
e - fidejussori fino alla concorrenza dell'importo pari a ₤.
[...] Controparte_4
180.000.000 (€ 92.962,24) – il pagamento di ₤. 200.490.795 (€ 103.544,85), oltre le spese della fase monitoria, in favore della e mancato Controparte_2
l'adempimento, la banca creditrice aveva avviato la procedura esecutiva e, successivamente, aveva anche presentato richiesta di ammissione al passivo del fallimento della D.C.O. di AC AZ & C. s.a.s.
Deceduti i garanti e , cui erano succedute, AC Controparte_3 Controparte_4
AZ e , con proposta transattiva del 18 gennaio - 6 febbraio Controparte_1
2007, accettata in data 20 febbraio 2007, , figlia della coobbligata Parte_2
AC AZ, aveva inteso estinguere il debito versando la somma pari ad € 140.000,00 in favore della la quale aveva conseguentemente Controparte_2 rinunciato alla procedura esecutiva.
Pertanto, il ricorrente, assumendo di essere cessionario del credito vantano dalla Pt_2 nei confronti delle garanti, AC AZ e , in forza del contratto Controparte_1 di cessione del 7 luglio 2023 ritualmente notificato alle debitrici cedute, ha sostenuto che, grazie all'intervento della cedente - che aveva transatto con la banca la posizione debitoria cristallizzata nel richiamato decreto ingiuntivo -, la convenuta avrebbe conseguito un evidente vantaggio economico, non sorretto da alcuna giustificazione causale e costituito
2 dall'intervenuta integrale estinzione della posizione debitoria maturata nei confronti dell'istituto di credito con conseguente liberazione dall'obbligazione di garanzia trasmessale iure hereditatis da e;
concludendo con la Controparte_3 Controparte_4 richiesta del riconoscimento di un indennizzo pari alla metà della corrispondente diminuzione patrimoniale sofferta.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 delle avverse domande, l'inadeguatezza del rito prescelto rispetto alle esigenze istruttorie della causa, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'infondatezza nel merito di ogni richiesta avanzata, concludendo per il loro integrale rigetto.
In particolare, rilevava di non essere stata affatto coinvolta nella transazione con la banca
MPS s.p.a., alla quale, peraltro, non avrebbe prestato il proprio consenso, optando per altre soluzioni che a suo avviso le avrebbero consentito di conseguire comunque l'effetto liberatorio;
in ogni caso rilevava che l'accordo novativo del 20 febbraio 2007 non avrebbe avuto alcuna efficacia nei suoi confronti, in quanto, quale semplice coobbligata in garanzia, avrebbe dovuto prestare necessariamente il proprio consenso alla conservazione della fideiussione.
Mutato il rito, la causa, istruita a mezzo dell'audizione di testimoni, è stata decisa con la sentenza n. 2697/2023 del 4 luglio 2023, con la quale il Tribunale di Bari, rigettava ogni domanda attorea, condannando l'attore medesimo al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in € 14.103,00, oltre € 2.115,45 per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato,
chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma della sentenza, Parte_1 accertare e dichiarare che la Sig.ra , ha conseguito un profitto senza Controparte_1 una giusta causa ai danni del Sig. e, per l'effetto, condannare l'appellata Parte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 70.000,00, a titolo di indennizzo della diminuzione patrimoniale dallo stesso patita in conseguenza del pagamento dei crediti vantati da Banca MPS nei confronti dei Sigg. ed;
o a Controparte_3 Controparte_4 quell'altra maggiore o minore somma da accertarsi in giudizio e/o ritenuta equa e di giustizia. Oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda sino al giorno dell'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
3 L'appellato, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità, ovvero rigettare l'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Infine, senza approfondimenti istruttori, all'udienza del 31 ottobre 2025 la causa è stata assegnata per la decisione collegiale, previo deposito, nei termini ex art. 352 c.p.c., di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Bari aveva ritenuto – in violazione e/o falsa applicazione di norme di legge in relazione agli artt. 2041 c.c. e 1180 c.c.; ovvero con motivazione carente e/o illogica;
o avendo omesso la valutazione di fatti dedotti e provati in giudizio nonché delle prove testimoniali assunte in corso di causa – che non vi fosse in atti l'accordo transattivo dal quale sarebbe sorto in capo alla cedente il diritto di ottenere dagli originari debitori obbligati la ripetizione delle somme che la stessa aveva spontaneamente erogato all'istituto di credito.
Sul punto, allega l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto ritenere provata la partecipazione della Sig.ra agli accordi transattivi con l'originario Controparte_1 creditore MPS, con conseguente assunzione, da parte della stessa, sia iure hereditatis che in forza dell'atto di fideiussione, del relativo debito.
In particolare, il Tribunale di Bari, secondo la prospettazione attorea, avrebbe dovuto valorizzare sia le produzioni documentali1 che le risultanze della prova orale2, dalle quali emergeva la diretta partecipazione della appellata alle trattative Controparte_1 instaurate e concluse con la per l'estinzione della Controparte_2 originaria debitoria;
sicché sarebbe stato impossibile applicare l'art. 1180 c.c., non essendo chiaramente in presenza di un adempimento spontaneo da parte della cedente Sig.ra
, avendo, viceversa, la stessa nei fatti agito come sostituto del debitore. Parte_2
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Infatti, l'affermazione del Tribunale secondo cui “non v'è agli atti l'accordo transattivo dal quale sarebbe sorto in capo alla cedente il diritto di ottenere dagli originari debitori obbligati la ripetizione delle somme che la stessa aveva spontaneamente erogato all'istituto di credito”, non è stata efficacemente contrastata né smentita dal richiamo alle emergenze istruttorie documentali ed orali.
In particolare, le dichiarazioni testimoniali e le comunicazioni scritte intercorse con la banca attestano, al più, che l'appellata , Controparte_2 Controparte_1 personalmente o attraverso l'avv. Guida, munito di procura della stessa, fosse presente agli accordi transattivi negoziati e conclusi con il pagamento della , Parte_2 cedente dell'odierno appellante, ma nulla dicono di uno specifico accordo in virtù del quale la avesse pagato le somme derivanti dalla transazione, con l'espresso Parte_2 obbligo da parte della , di rimborsarne alla suddetta la metà (pari Controparte_1 ad €. 70.000,00).
Segue che, in assenza di prova di tale specifico accordo (tra e Parte_2 [...]
, che è cosa diversa rispetto all'accordo transattivo concluso con la , CP_1 CP_2 il pagamento correttamente è stato inquadrato nell'alveo dell'art. 1180 cod. civ., che consente l'adempimento anche contro (o in assenza) della volontà del creditore e non attribuisce (in assenza di accordi in tale senso con il debitore) alcun diritto di regresso nei suoi confronti;
e ciò a prescindere dal fatto – sottolineato dal Tribunale – che il debitore, nel caso presente, non era la (erede dei garanti), bensì la società Controparte_1
D.C.O. di AC AZ & C. s.a.s.
Ha, infine, precisato che < accettazione da parte di MPS>>. Dichiarazioni di contenuto analogo sono state rese dal teste AZ AC, la quale ha ulteriormente riferito che < quella circostanza (ndr: l'appuntamento tenutosi nel mese di febbraio 2007 presso MPS) era presente il dott.
[...]
con una sua collega del , i quali mi seguirono poi nei pagamenti effettuati presso la Per_3 Controparte_2 Banca. Preciso che i pagamenti venivano eseguiti da mia fglia . Preciso, inoltre che era altresì Parte_2 presente l'avv. Antonio Guida>>. 5 Sotto tale profilo, ha ritenuto la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite che
“L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore” (Cass. Civ., Sez. U, 29 aprile 2009, n. 9946).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.
In particolare, il Tribunale – in violazione e/o falsa applicazione di norme di legge in relazione all'art. 2041 c.c.; ovvero per motivazione carente e/o illogica;
o ancora per omessa valutazione di fatti dedotti e provati in giudizio, avrebbe errato nel ritenere che l'effetto liberatorio economicamente rilevante (ossia l'ingiustificato arricchimento) prodotto dalla prestazione resa dalla fosse stato quello di beneficiare la società, debitrice Pt_2 principale, e non anche direttamente i fidejussori (e nella specie i loro eredi, tra cui la
); dal momento che, sempre secondo il primo giudice, laddove i Controparte_1 garanti avessero adempiuto in luogo della garantita, non avrebbero irrimediabilmente patito il decremento patrimoniale, ma, quali semplici garanti personali, avrebbero conservato il diritto di regresso nei confronti della società.
L'errore lamentato dall'appellante risiederebbe nell'avere escluso che il pagamento dell'originario debito avesse prodotto effetti diretti ed immediati a beneficio delle garanti
Sigg.re e AZ AC. Controparte_1
Al contrario, assume l'appellante, il beneficio economico ricevuto dall'odierna appellata discenderebbe, essendone direttamente e strettamente connesso, dalla sua qualità di erede dei genitori Sig. ed , già costituitisi fideiussori nei Controparte_3 Controparte_4
6 confronti di Banca MPS, e consisterebbe nella liberazione da qualsivoglia vincolo e/o obbligazione nei confronti di quest'ultima ed in particolare nell'integrale affrancamento del compendio immobiliare ereditario dai pesi ipotecari sugli stessi imposti.
Il motivo di appello è fondato e va accolto.
Infatti, non condivide la Corte l'assunto del primo giudice secondo cui il beneficio derivante dall'estinzione dell'obbligazione a carico del debitore principale, non si sarebbe esteso anche direttamente ai fidejussori (e nella specie i loro eredi), dal momento che gli stessi,
“ove avessero adempiuto in luogo della garantita, non avrebbero irrimediabilmente patito il decremento patrimoniale, ma, quali semplici garanti personali, avrebbero conservato il diritto di regresso nei confronti della società”.
Invero, non è possibile non riconoscere nella liberazione dall'obbligazione di garanzia (alla quale anche la era tenuta, in ragione della successione dagli Controparte_1 originari fideiussori) un beneficio economico e, quindi, un arricchimento (ingiustificato perché privo di un reale corrispettivo o, comunque, di un titolo) nella misura corrispondete all'importo che la stessa garante avrebbe potuto essere chiamata a pagare in favore della banca (circostanza questa confermata dal fatto gli originari garanti, danti causa della
, erano già tenuti a tale pagamento in virtù del decreto ingiuntivo Controparte_1 chiesto ed ottenuto dalla nei loro confronti, oltre che della Controparte_2 società debitrice principale).
Il fatto che, nell'ipotesi in cui il garante avesse pagato il debito della società debitrice principale, questi avrebbe conservato l'azione di regresso nei confronti della stessa, non esclude che il pagamento (realizzato attraverso l'adempimento del terzo ex art. 1180 cod. civ.) conservi un indubbio e diretto vantaggio per il fideiussore, rappresentato, quanto meno, dal non dovere più temere una azione esecutiva da parte del creditore, oltre che dal non dovere anticipare le somme corrispondenti, con la necessità di un recupero successivo ed incerto in via di regresso.
Va, dunque, accolta la domanda di pagamento ex art. 2041 cod. civ., nella misura di €.
70.000,00 – essendo rimasto documentato e non contestato l'importo complessivamente pagato di €. 140.000,00 -; il tutto oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, dalla giudiziale al soddisfo.
Alla riforma della sentenza impugnata consegue una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio che, sulla base dell'esito complessivo, segue la soccombenza, con liquidazione rimessa al dispositivo. 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1 avverso la sentenza n. 2697/2023 resa in data 4 luglio 2023 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1) Accoglie l'appello, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellata al pagamento in favore dei Controparte_1 Parte_1 dell'importo di €. 70.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.p.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2) Condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in €. 7.616,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge, e, quanto al secondo, in €. 9.991,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
il tutto da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così decisa il 19 dicembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
RT BI RA EG
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la comunicazione a mezzo fax del 20 febbraio 2007 di accoglimento da parte di MPS della proposta transattiva (v. doc.5 del fascicolo di primo grado dell'attore). 2 Il riferimento è ai testi escussi all'udienza del 06.04.2021. In particolare – afferma l'appellante - l'Avv. Antonio Guida, teste altamente qualificato e pienamente informato dei fatti in ragione dell'incarico professionale a suo tempo conferitogli anche dall'appellata, ha confermato che nel 2007 le sorelle e AZ AC, in uno Controparte_1 con la figlia di quest'ultima, Sig.ra , intavolavano trattative bonarie al fine di pervenire ad un accordo Parte_2 sulla divisione dell'asse ereditario dei genitori e . L'accordo prevedeva, tra l'altro, Controparte_3 Persona_1 il pagamento da parte della sig.ra dell'importo di € 140.000,00 oggetto della transazione a saldo e Parte_2 stralcio della debitoria in capo ai defunti nei confronti della . Le trattative con la CP_2 Controparte_2 [...]
venivano condotte per il tramite del coniuge della sig.ra , Sig. Controparte_2 Controparte_1 [...]
, funzionario del detto Istituto presso l'Agenzia di via Niccolò dell'Arca in Bari. Nel febbraio 2007 i sigg.ri Persona_2
, AZ AC, e (marito della Sig.ra Controparte_1 Parte_2 Persona_2 [...]
) si recavano presso l'Agenzia di via Niccolò dell'Arca in Bari al fine di formalizzare la transazione con la Controparte_1 In ordine a tale ultima circostanza, l'Avv. Guida ha riferito di esserne a conoscenza per aver accompagnato CP_2 personalmente le parti presso la detta dipendenza di MPS. Ad ulteriore riprova dell'incarico professionale ricevuto ed a corredo delle dichiarazioni rese, il medesimo, su esplicita richiesta dei procuratori di controparte, ha prodotto < mandato alle liti a frma della Sig.ra AC AZ e e fotocopia del documento di identità della Controparte_1 Sig.ra . Controparte_1 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
RA PILIEGO Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
RT BINETTI Consigliere istr.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1105 dell'anno 2023
T R A
rappresentato e difeso dagli avv.ti Christian Guaglianone e Marzio De Parte_1
Fino, giusta procura allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in Bari al viale della Repubblica n. 71/g, presso lo studio del secondo, nonché ai domicili digitali e Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Brindicci e Controparte_1
RI Stefanì, in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliati ai domicili digitali e Email_3 Email_4
APPELLATA
1 All'udienza collegiale del 31 ottobre 2025 la causa, previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti dinanzi al Consigliere Istruttore, è stata assegnata per la decisione collegiale.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 2 ottobre 2018, Parte_1 chiedeva la condanna di al pagamento della somma pari ad € Controparte_1
70.000,00, asseritamente dovuta a titolo di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento conseguito dalla convenuta in seguito al pagamento, da parte di , della Parte_2 complessivamente somma di € 140.000,00 che, secondo quanto riferito dal ricorrente, la sarebbe stata obbligata a versare in favore della CP_1 Controparte_2
in subordine chiedeva la condanna al pagamento del diverso importo, maggiore o
[...] minore, ritenuto di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno della domanda sino al soddisfo e spese del giudizio, da distrarre in favore dei difensori antistatari.
In particolare, il ricorrente assumeva che, ingiunto – con D.I. dell'8 giugno 1988 - alla società D.C.O. di AC AZ & C. s.a.s., nonché ai garanti AC AZ, CP_3
e - fidejussori fino alla concorrenza dell'importo pari a ₤.
[...] Controparte_4
180.000.000 (€ 92.962,24) – il pagamento di ₤. 200.490.795 (€ 103.544,85), oltre le spese della fase monitoria, in favore della e mancato Controparte_2
l'adempimento, la banca creditrice aveva avviato la procedura esecutiva e, successivamente, aveva anche presentato richiesta di ammissione al passivo del fallimento della D.C.O. di AC AZ & C. s.a.s.
Deceduti i garanti e , cui erano succedute, AC Controparte_3 Controparte_4
AZ e , con proposta transattiva del 18 gennaio - 6 febbraio Controparte_1
2007, accettata in data 20 febbraio 2007, , figlia della coobbligata Parte_2
AC AZ, aveva inteso estinguere il debito versando la somma pari ad € 140.000,00 in favore della la quale aveva conseguentemente Controparte_2 rinunciato alla procedura esecutiva.
Pertanto, il ricorrente, assumendo di essere cessionario del credito vantano dalla Pt_2 nei confronti delle garanti, AC AZ e , in forza del contratto Controparte_1 di cessione del 7 luglio 2023 ritualmente notificato alle debitrici cedute, ha sostenuto che, grazie all'intervento della cedente - che aveva transatto con la banca la posizione debitoria cristallizzata nel richiamato decreto ingiuntivo -, la convenuta avrebbe conseguito un evidente vantaggio economico, non sorretto da alcuna giustificazione causale e costituito
2 dall'intervenuta integrale estinzione della posizione debitoria maturata nei confronti dell'istituto di credito con conseguente liberazione dall'obbligazione di garanzia trasmessale iure hereditatis da e;
concludendo con la Controparte_3 Controparte_4 richiesta del riconoscimento di un indennizzo pari alla metà della corrispondente diminuzione patrimoniale sofferta.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 delle avverse domande, l'inadeguatezza del rito prescelto rispetto alle esigenze istruttorie della causa, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'infondatezza nel merito di ogni richiesta avanzata, concludendo per il loro integrale rigetto.
In particolare, rilevava di non essere stata affatto coinvolta nella transazione con la banca
MPS s.p.a., alla quale, peraltro, non avrebbe prestato il proprio consenso, optando per altre soluzioni che a suo avviso le avrebbero consentito di conseguire comunque l'effetto liberatorio;
in ogni caso rilevava che l'accordo novativo del 20 febbraio 2007 non avrebbe avuto alcuna efficacia nei suoi confronti, in quanto, quale semplice coobbligata in garanzia, avrebbe dovuto prestare necessariamente il proprio consenso alla conservazione della fideiussione.
Mutato il rito, la causa, istruita a mezzo dell'audizione di testimoni, è stata decisa con la sentenza n. 2697/2023 del 4 luglio 2023, con la quale il Tribunale di Bari, rigettava ogni domanda attorea, condannando l'attore medesimo al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in € 14.103,00, oltre € 2.115,45 per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato,
chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma della sentenza, Parte_1 accertare e dichiarare che la Sig.ra , ha conseguito un profitto senza Controparte_1 una giusta causa ai danni del Sig. e, per l'effetto, condannare l'appellata Parte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 70.000,00, a titolo di indennizzo della diminuzione patrimoniale dallo stesso patita in conseguenza del pagamento dei crediti vantati da Banca MPS nei confronti dei Sigg. ed;
o a Controparte_3 Controparte_4 quell'altra maggiore o minore somma da accertarsi in giudizio e/o ritenuta equa e di giustizia. Oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda sino al giorno dell'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
3 L'appellato, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità, ovvero rigettare l'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Infine, senza approfondimenti istruttori, all'udienza del 31 ottobre 2025 la causa è stata assegnata per la decisione collegiale, previo deposito, nei termini ex art. 352 c.p.c., di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Bari aveva ritenuto – in violazione e/o falsa applicazione di norme di legge in relazione agli artt. 2041 c.c. e 1180 c.c.; ovvero con motivazione carente e/o illogica;
o avendo omesso la valutazione di fatti dedotti e provati in giudizio nonché delle prove testimoniali assunte in corso di causa – che non vi fosse in atti l'accordo transattivo dal quale sarebbe sorto in capo alla cedente il diritto di ottenere dagli originari debitori obbligati la ripetizione delle somme che la stessa aveva spontaneamente erogato all'istituto di credito.
Sul punto, allega l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto ritenere provata la partecipazione della Sig.ra agli accordi transattivi con l'originario Controparte_1 creditore MPS, con conseguente assunzione, da parte della stessa, sia iure hereditatis che in forza dell'atto di fideiussione, del relativo debito.
In particolare, il Tribunale di Bari, secondo la prospettazione attorea, avrebbe dovuto valorizzare sia le produzioni documentali1 che le risultanze della prova orale2, dalle quali emergeva la diretta partecipazione della appellata alle trattative Controparte_1 instaurate e concluse con la per l'estinzione della Controparte_2 originaria debitoria;
sicché sarebbe stato impossibile applicare l'art. 1180 c.c., non essendo chiaramente in presenza di un adempimento spontaneo da parte della cedente Sig.ra
, avendo, viceversa, la stessa nei fatti agito come sostituto del debitore. Parte_2
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Infatti, l'affermazione del Tribunale secondo cui “non v'è agli atti l'accordo transattivo dal quale sarebbe sorto in capo alla cedente il diritto di ottenere dagli originari debitori obbligati la ripetizione delle somme che la stessa aveva spontaneamente erogato all'istituto di credito”, non è stata efficacemente contrastata né smentita dal richiamo alle emergenze istruttorie documentali ed orali.
In particolare, le dichiarazioni testimoniali e le comunicazioni scritte intercorse con la banca attestano, al più, che l'appellata , Controparte_2 Controparte_1 personalmente o attraverso l'avv. Guida, munito di procura della stessa, fosse presente agli accordi transattivi negoziati e conclusi con il pagamento della , Parte_2 cedente dell'odierno appellante, ma nulla dicono di uno specifico accordo in virtù del quale la avesse pagato le somme derivanti dalla transazione, con l'espresso Parte_2 obbligo da parte della , di rimborsarne alla suddetta la metà (pari Controparte_1 ad €. 70.000,00).
Segue che, in assenza di prova di tale specifico accordo (tra e Parte_2 [...]
, che è cosa diversa rispetto all'accordo transattivo concluso con la , CP_1 CP_2 il pagamento correttamente è stato inquadrato nell'alveo dell'art. 1180 cod. civ., che consente l'adempimento anche contro (o in assenza) della volontà del creditore e non attribuisce (in assenza di accordi in tale senso con il debitore) alcun diritto di regresso nei suoi confronti;
e ciò a prescindere dal fatto – sottolineato dal Tribunale – che il debitore, nel caso presente, non era la (erede dei garanti), bensì la società Controparte_1
D.C.O. di AC AZ & C. s.a.s.
Ha, infine, precisato che < accettazione da parte di MPS>>. Dichiarazioni di contenuto analogo sono state rese dal teste AZ AC, la quale ha ulteriormente riferito che < quella circostanza (ndr: l'appuntamento tenutosi nel mese di febbraio 2007 presso MPS) era presente il dott.
[...]
con una sua collega del , i quali mi seguirono poi nei pagamenti effettuati presso la Per_3 Controparte_2 Banca. Preciso che i pagamenti venivano eseguiti da mia fglia . Preciso, inoltre che era altresì Parte_2 presente l'avv. Antonio Guida>>. 5 Sotto tale profilo, ha ritenuto la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite che
“L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore” (Cass. Civ., Sez. U, 29 aprile 2009, n. 9946).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.
In particolare, il Tribunale – in violazione e/o falsa applicazione di norme di legge in relazione all'art. 2041 c.c.; ovvero per motivazione carente e/o illogica;
o ancora per omessa valutazione di fatti dedotti e provati in giudizio, avrebbe errato nel ritenere che l'effetto liberatorio economicamente rilevante (ossia l'ingiustificato arricchimento) prodotto dalla prestazione resa dalla fosse stato quello di beneficiare la società, debitrice Pt_2 principale, e non anche direttamente i fidejussori (e nella specie i loro eredi, tra cui la
); dal momento che, sempre secondo il primo giudice, laddove i Controparte_1 garanti avessero adempiuto in luogo della garantita, non avrebbero irrimediabilmente patito il decremento patrimoniale, ma, quali semplici garanti personali, avrebbero conservato il diritto di regresso nei confronti della società.
L'errore lamentato dall'appellante risiederebbe nell'avere escluso che il pagamento dell'originario debito avesse prodotto effetti diretti ed immediati a beneficio delle garanti
Sigg.re e AZ AC. Controparte_1
Al contrario, assume l'appellante, il beneficio economico ricevuto dall'odierna appellata discenderebbe, essendone direttamente e strettamente connesso, dalla sua qualità di erede dei genitori Sig. ed , già costituitisi fideiussori nei Controparte_3 Controparte_4
6 confronti di Banca MPS, e consisterebbe nella liberazione da qualsivoglia vincolo e/o obbligazione nei confronti di quest'ultima ed in particolare nell'integrale affrancamento del compendio immobiliare ereditario dai pesi ipotecari sugli stessi imposti.
Il motivo di appello è fondato e va accolto.
Infatti, non condivide la Corte l'assunto del primo giudice secondo cui il beneficio derivante dall'estinzione dell'obbligazione a carico del debitore principale, non si sarebbe esteso anche direttamente ai fidejussori (e nella specie i loro eredi), dal momento che gli stessi,
“ove avessero adempiuto in luogo della garantita, non avrebbero irrimediabilmente patito il decremento patrimoniale, ma, quali semplici garanti personali, avrebbero conservato il diritto di regresso nei confronti della società”.
Invero, non è possibile non riconoscere nella liberazione dall'obbligazione di garanzia (alla quale anche la era tenuta, in ragione della successione dagli Controparte_1 originari fideiussori) un beneficio economico e, quindi, un arricchimento (ingiustificato perché privo di un reale corrispettivo o, comunque, di un titolo) nella misura corrispondete all'importo che la stessa garante avrebbe potuto essere chiamata a pagare in favore della banca (circostanza questa confermata dal fatto gli originari garanti, danti causa della
, erano già tenuti a tale pagamento in virtù del decreto ingiuntivo Controparte_1 chiesto ed ottenuto dalla nei loro confronti, oltre che della Controparte_2 società debitrice principale).
Il fatto che, nell'ipotesi in cui il garante avesse pagato il debito della società debitrice principale, questi avrebbe conservato l'azione di regresso nei confronti della stessa, non esclude che il pagamento (realizzato attraverso l'adempimento del terzo ex art. 1180 cod. civ.) conservi un indubbio e diretto vantaggio per il fideiussore, rappresentato, quanto meno, dal non dovere più temere una azione esecutiva da parte del creditore, oltre che dal non dovere anticipare le somme corrispondenti, con la necessità di un recupero successivo ed incerto in via di regresso.
Va, dunque, accolta la domanda di pagamento ex art. 2041 cod. civ., nella misura di €.
70.000,00 – essendo rimasto documentato e non contestato l'importo complessivamente pagato di €. 140.000,00 -; il tutto oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, dalla giudiziale al soddisfo.
Alla riforma della sentenza impugnata consegue una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio che, sulla base dell'esito complessivo, segue la soccombenza, con liquidazione rimessa al dispositivo. 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1 avverso la sentenza n. 2697/2023 resa in data 4 luglio 2023 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1) Accoglie l'appello, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellata al pagamento in favore dei Controparte_1 Parte_1 dell'importo di €. 70.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.p.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2) Condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in €. 7.616,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge, e, quanto al secondo, in €. 9.991,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
il tutto da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così decisa il 19 dicembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
RT BI RA EG
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la comunicazione a mezzo fax del 20 febbraio 2007 di accoglimento da parte di MPS della proposta transattiva (v. doc.5 del fascicolo di primo grado dell'attore). 2 Il riferimento è ai testi escussi all'udienza del 06.04.2021. In particolare – afferma l'appellante - l'Avv. Antonio Guida, teste altamente qualificato e pienamente informato dei fatti in ragione dell'incarico professionale a suo tempo conferitogli anche dall'appellata, ha confermato che nel 2007 le sorelle e AZ AC, in uno Controparte_1 con la figlia di quest'ultima, Sig.ra , intavolavano trattative bonarie al fine di pervenire ad un accordo Parte_2 sulla divisione dell'asse ereditario dei genitori e . L'accordo prevedeva, tra l'altro, Controparte_3 Persona_1 il pagamento da parte della sig.ra dell'importo di € 140.000,00 oggetto della transazione a saldo e Parte_2 stralcio della debitoria in capo ai defunti nei confronti della . Le trattative con la CP_2 Controparte_2 [...]
venivano condotte per il tramite del coniuge della sig.ra , Sig. Controparte_2 Controparte_1 [...]
, funzionario del detto Istituto presso l'Agenzia di via Niccolò dell'Arca in Bari. Nel febbraio 2007 i sigg.ri Persona_2
, AZ AC, e (marito della Sig.ra Controparte_1 Parte_2 Persona_2 [...]
) si recavano presso l'Agenzia di via Niccolò dell'Arca in Bari al fine di formalizzare la transazione con la Controparte_1 In ordine a tale ultima circostanza, l'Avv. Guida ha riferito di esserne a conoscenza per aver accompagnato CP_2 personalmente le parti presso la detta dipendenza di MPS. Ad ulteriore riprova dell'incarico professionale ricevuto ed a corredo delle dichiarazioni rese, il medesimo, su esplicita richiesta dei procuratori di controparte, ha prodotto < mandato alle liti a frma della Sig.ra AC AZ e e fotocopia del documento di identità della Controparte_1 Sig.ra . Controparte_1 4