Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/06/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3214/2020 R.G. promossa da:
residente in [...], elettivamente domiciliato in Mon- Parte_1 dovì, presso lo studio dell'avv. A. Penza, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. F.
Bracco per procura in calce all'atto di citazione
A T T O R E
C O N T R O
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino, presso lo Parte_2 studio degli avv. Toti S. Musumeci, S. Altara, N. Domenichini, che lo rappresentano e difen- dono in forza di procura alle liti in data 26.04.2024, allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori
C O N V E N U T O
OGGETTO: Divisione dei beni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avv. A. Penza e F. Bracco per l'attore così concludono:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
1. Darsi atto che con la sentenza n. 658/2024, emessa nella presente causa civile R.G. n.
3214/2020, notificata il 20.09.2024 da ai difensori del convenuto Parte_1 Pt_2
e passata in giudicato, l'intestato Tribunale ha accertato, “ex art.216, secondo comma,
[...]
c.p.c., l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da e sulla Scrit- Parte_1 Parte_2 tura privata del 16 luglio 2019” e rilevato che l'attore ha corrisposto al Controparte_1
l'importo di € 350.000,00 dovuto a titolo di conguaglio, ordinarsi al Conservatore
[...] dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Cuneo - Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di VÌ ed al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di
Imperia, Servizio di Pubblicità Immobiliare di RE (ognuno per quanto di rispettiva competenza) di trascrivere, ex artt. 2657 e 2658 c.c., la predetta scrittura privata con le sotto- scrizioni accertate giudizialmente, con esonero da ogni responsabilità ed in particolare con di- spensa dall'obbligo di iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale sui beni immobili assegnati al con- dividente , avendo questi adempiuto all'impegno, contrattualmente assunto Parte_1
1
2. Dichiararsi, altresì, l'intervenuta assegnazione, in favore di , dell'intera Parte_1 quota di partecipazione del 25% del capitale della Covima S.r.l. di cui era titolare, iure suc- cessionis, il Sig. e conseguentemente dichiararsi che , già de- Parte_2 Parte_1 tentore della quota del 75% del capitale sociale, è divenuto unico socio della Covima S.r.l., come tale detentore dell'intero capitale sociale di € 10.000,00. Disporsi, pertanto, ex art. 2470
c.c., il deposito e l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cuneo della scrittura privata del 16.07.2019 e dell'emanata sentenza n.d. nr 658/2024 che ha accertato giudizialmente l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte, autorizzando il Conservatore del Registro stesso ad iscrivere il nome di , nato a [...] il [...], residente in Parte_1
VA VÌ (C.F.: , quale unico socio della Covima S.r.l., CodiceFiscale_1 con sede in VA VÌ, Via VÌ n. 90, P.I.V.A. iscritta al REA di P.IVA_1
Cuneo al numero 302814, come tale titolare dell'intero capitale sociale di € 10.000,00;
3. Respingersi perché inammissibile, in quanto tardiva e comunque infondata e non sorretta da un interesse giuridicamente apprezzabile ex art. 100 c.p.c., la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto con la comparsa di risposta depositata il 29.03.2021 intesa ad ottenere dal Tribunale una pronuncia che dichiari che “le pattuizioni consacrate nella scrittura
16.7.2019 (trasferimento dei beni immobili e della quota del 25% della s.r.l. COVIMA) ven- gano formalizzate in atto pubblico ovvero in un'emananda sentenza da parte dell'intestato
Tribunale conché, però, venga rispettato il contenuto sostanziale espresso nella scrittura in questione e della sua corretta interpretazione, interpretazione ritenuta logica, sulla scorta dell'inserzione nell'ambito della stessa” delle precisazioni richieste ai punti 1) e 2) di pagine sette e otto dell'avversaria comparsa di risposta, cui ci si richiama e da aversi qui per inte- gralmente trascritte;
4. Dichiararsi, inoltre, tenuto e condannarsi a rimborsare a Parte_2 Parte_1
l'importo di € 9.500,00 che questi ha corrisposto, a titolo di onorario, al notaio a Per_1 saldo della fattura n. 365/2020 dalla medesima emessa per gli atti predisposti nell'interesse dei condividenti, riservata la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni, subiti e subendi, che si farà valere in separato giudizio;
5. Col favore dell'onorario e delle spese, ivi comprese quelle relative alla trascrizione della domanda giudiziale eseguita a norma dell'art. 2652, comma 1, n. 3), c.c., della trascrizione della scrittura privata del 16.07.2019, con le sottoscrizioni accertate giudizialmente, da effet- tuarsi ex artt. 2657 e 2658 c.c. e dell'annotazione della sentenza n.d. nr 658/2024, oltre all'imposta di registro relativa sia alla citata sentenza n.d., sia all'emananda pronuncia e tutte le altre spese e competenze dovute ex art. 91 c.p.c.”.
Gli avv. Toti S. Musumeci, S. Altara, N. Domenichini per il convenuto così concludono:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa integralmente ogni avversaria difesa, deduzione, produ- zione e conclusione sia di merito che istruttoria;
2 richiamati, qui da intendersi integralmente trascritti, tutti gli atti e le produzioni di parte con- venuta;
presto atto che con sentenza non definitiva di questo Tribunale, n. 658 del 2024, è stata accer- tata ex art. 216 secondo comma c.p.c., l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da Parte_1
e sulla “Scrittura privata” del 16 luglio 2019, oggetto di causa;
[...] Parte_2 accogliere tutte le domande formulate da e a tale fine si richiamano le conclusio- Parte_2 ni formulate in atti, che qui si trascrivono: Per_
- Respingere, la domanda attorea in quanto la bozza divisionale predisposta dal notaio su incarico del sig. così come trasmessa al comparente non rispetta il conte- Parte_1 nuto sostanziale che le parti avevano, comunque, inteso salvaguardare nel contesto della clau- sola sub. E) della scrittura 16 luglio 2019 per tutte le motivazioni espresse in atti e in partico- lare nella premessa della comparsa di costituzione e risposta.
- Respingere, in ogni caso, la domanda attorea per difetto nella emananda sentenza di trasfe- rimento delle unità immobiliari descritte nella lettera B) dell'atto di citazione, della necessaria indicazione/specificazione del valore da attribuirsi/dichiararsi relativamente ai singoli beni ivi descritti, sì da integrarsi la mancanza e/o l'illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.civ.
- Respingersi, conseguentemente, tutte le rimanenti richieste/conclusioni di parte attrice per le motivazioni sopra espresse relativamente ai punti/capi D ed E descritte nell'atto di citazione.
- Respingersi, in ogni caso, le richieste e le domande contenute nelle lettere F e G dell'avverso atto di citazione per l'assenza di ogni presupposto legittimante il relativo loro ac- coglimento a cagione del legittimo rifiuto opposto dal convenuto a sottoscrivere il testo dell'accordo divisionale così come proposto dall'attore, per i motivi tutti specificati in atti e in particolare nella premessa della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta.
- Ordinarsi e disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale qualora ef- fettivamente eseguita a norma dell'art. 2652 n. 3 del codice civile;
- Si dichiara di non accettare il contradditorio su domande nuove formulate da parte attrice, che si chiede vengano respinte, ci si oppone a qualsiasi nuova produzione, sulla quale anche non si accetta il contraddittorio;
- Col favore delle spese e competenze di lite, oltre indennità forfetaria del 15%, CPA ed IVA se dovuta, soprattutto alla luce della disposizione del secondo comma dell'art. 216 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 09.11.2020, conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale esponendo che, in data 12.09.2017, era deceduta Parte_2 [...]
moglie dell'attore e zia del convenuto, la quale, con testamento pubblico Persona_2 aveva disposto delle proprie sostanze nel seguente modo: “Istituisco eredi mio marito Parte_1 nella sola quota di riserva spettantegli per legge, mio nipote (figlio del-
[...] Parte_2 la premorta mia sorella nel restante mio patrimonio”. Persona_3
A seguito di contrasto sorto tra gli eredi in ordine alla composizione del compendio ereditario, le parti erano addivenute alla sottoscrizione della scrittura privata 16.07.2019, con la quale, oltre a sciogliere la comunione ereditaria della moglie/zia, avevano definito anche alcuni loro
3 rapporti patrimoniali, prevedendo, in particolare che all'attore venisse assegnata la quota di comproprietà di cui era titolare la moglie sui beni mobili ed immobili indicati specificamente al punto 2) della premessa della scrittura (BTP, saldo di conto corrente, patrimonio netto cor- rispondente alla quota del 50% della società Covima s.r.l., immobili siti in VA Mondo- vì e RE;
che al convenuto venisse assegnata la proprietà e/o comproprietà già in capo alla zia sui beni immobili indicati al punto 3) della premessa (fabbricati e terreni siti nel co- mune di Frabosa Sottana;
che stante il minor valore della quota assegnata al nipote rispetto a quella di diritto, l'attore aveva riconosciuto al convenuto un conguaglio di euro 855.000,00 di cui euro 505.000,00 da compensarsi con il debito del convenuto verso l'attore a titolo di resti- tuzione prestito e i residui 350.000,00 da corrispondere dall'attore direttamente a favore della a parziale estinzione del debito della società Oellebi s.r.l., affinché la rinunciasse CP_2 CP_2 alla fideiussione da lui rilasciata il 13.03.2012; che al punto E della scrittura, le parti avevano assunto l'impegno di tradurre gli accordi raggiunti con la scrittura stessa in uno o più atti no- tarili, secondo il consiglio del notaio incaricato dal sig. e a recepire le modalità legali Parte_1 da quello ritenute più confacenti anche a fini fiscali, modalità indicativamente riproducenti quelle suggerite dal notaio nella e-mail datata 8.04.2019 inviata dal legale dell'attore al difen- sore del convenuto e da quest'ultimo accettate.
Il convenuto, nonostante la sottoscrizione di tale accordo, aveva poi subordinato la sua dispo- nibilità a sottoscrivere gli atti di divisione transattiva e di cessione delle quote della Covima
s.r.l., predisposti dal notaio in conformità al punto E) della scrittura, al soddisfacimento di al- cune richieste, eccentriche rispetto a quanto pattuito.
Stante tale situazione, l'attore agiva giudizialmente per ottenere l'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte da e sulla Parte_1 Parte_2 [...]
” del 16 luglio 2019 al fine di provvedere alla sua trascrizione ed al deposito ed CP_3 iscrizione presso il Registro Imprese di Cuneo relativamente all'intervenuta assegnazione, a proprio favore, dell'intera partecipazione del 25% del capitale sociale della Covima s.r.l. di cui era titolare il;
dichiarava di essere disponibile (i) a versare direttamente alla Parte_2 la somma di euro 350.000,00 in esecuzione della scrittura, al momento del passaggio in CP_2 giudicato della sentenza di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte inter par- tes sulla scrittura de qua, da ritenersi sostitutiva della stipulazione degli atti notarili che Pt_2
si era impegnato a sottoscrivere, nonché (ii) al rimborso della somma di euro 4.039,21
[...] relativo alle rate dell'imposta di successione corrisposte dal convenuto, in conformità all'impegno assunto nella menzionata lettera E), dando atto di aver già provveduto a pagare le ulteriori rate sino ad oggi scadute e ribadendo l'impegno a corrispondere le ultime due rate che sarebbero andate a scadere il 30.11.2020 ed il 28.02.2021, entrambe dell'importo di euro
1.370,65.
Chiedeva inoltre la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 9.500,00 pari al compenso richiesto dal notaio per la redazione degli atti di divisione transattiva, di cessione delle quote della Covima s.r.l. e di mandato irrevocabile dalla medesima predisposti, onorario di cui l'attore si era accollato l'onere del pagamento inutilmente, visto il rifiuto di controparte di sottoscriverli.
4 Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva il rigetto delle domande attoree, non negando di avere sottoscritto la scrittura privata del 16.07.2019, né mettendo in discussione le pattui- Per_ zioni ivi contenute;
deduceva tuttavia che gli atti esecutivi predisposti dal notaio non erano riproduttivi della volontà delle parti con particolare riferimento a due aspetti:
(i) per un verso, l'attore intendeva effettuare il versamento alla della somma di euro CP_2
350.000,00 con prelievo delle risorse dalle sue disponibilità personali (con il che, il pagamen- to sarebbe stato indicato come proveniente non dal debitore, ma dal garante), mentre il conve- nuto -atteso che la somma costituiva parte del conguaglio di euro 855.000,00 a lui spettante- riteneva scorretta tale precisazione, volendo piuttosto che il pagamento alla risultasse CP_2 provenire da lui, socio della Oellebi s.r.l.; (ii) per altro verso, il rogito notarile di divisione ereditaria con attribuzione degli immobili a ciascuna delle parti prevedeva l'indicazione di va- lori attribuiti dalle parti transattivamente in modo tale che -per ragioni fiscali- non risultasse alcun conguaglio;
a fronte del pericolo di vedersi contestare da parte dell' Controparte_4 trate il futuro atto divisionale, in quanto esponente valori degli immobili solo transattivamente determinati, il lamentava che l'attore, assegnatario della parte più rilevante dei cespiti, Pt_2 intendeva con quel rogito coinvolgerlo nel rischio fiscale, rendendolo debitore solidale nei confronti dell' (rispetto all'intero valore dei beni ereditari) senza assu- Controparte_5 mersi, nei rapporti interni con il condividente, alcuna garanzia che prevedesse come, in caso di avveramento di tale ipotesi, ciascuna parte dovesse pagare in proporzione all'effettivo valo- re degli immobili attribuiti.
In sostanza, il convenuto non si opponeva a che le pattuizioni consacrate nella scrittura
16.07.2019 (trasferimento dei beni immobili e della quota del 25% della COVIMA s.r.l.) ve- nissero formalizzate in atto pubblico o con emananda sentenza, purchè venisse rispettato il contenuto sostanziale espresso nella scrittura transattiva, con le seguenti precisazioni: a) che i fondi necessari di euro 350.000,00 da corrispondere direttamente al Azzoa- Controparte_1 glio sono costituiti da provvista di provenienza ereditaria di competenza del convenuto e non da somme provenienti dalle disponibilità personali dell'attore; b) che i valori degli immobili oggetto di attribuzione e da indicarsi nell'atto di divisione corrispondano al reale valore dei cespiti di competenza dei singoli coeredi, da valutarsi sulla scorta delle indicazioni riportate nella scrittura.
Senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa veniva trattenuta a decisione e, con sen- tenza non definitiva emessa in data 09.09.2024, il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dall'attore, ha accertato, “ex art. 216, secondo comma, c.p.c., l'autenticità delle sot- toscrizioni apposte da e sulla scrittura privata del 16 luglio Parte_1 Parte_2
2019” e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo.
In seguito, il Giudice, con ordinanza in data 23.12.2024, “rilevato che le parti concordano per la trascrizione della scrittura privata 16.07.2019 con l'indicazione dei valori ivi dichiarati, concordando che trattasi di atto di divisione definitiva con efficacia reale” e che “pertanto non vi è alcuna necessità di una sentenza di accertamento del contenuto della scrittura, atteso che le domande nn. 2, 3 e 4 sono ricognitive del contenuto della scrittura di transazione”, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni sulle altre domande proposte dalle parti e per la
5 discussione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 21.05.2025, all'esito della discussione, il
Giudice tratteneva la causa a decisione, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per il deposito di note scritte illustrative delle questioni ancora oggetto di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre osservare che il convenuto, del tutto genericamente, ha affermato che l'attore, con il foglio in data 20.05.2025, ha integralmente mutato le proprie conclusioni definitive, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove formulate tar- divamente.
Peraltro, dal confronto tra le conclusioni precisate dall'attore in data 06.05.2024 e quello in data 20.05.2025, emerge che le conclusioni di cui ai punti da 1) a 3) del 06.05.2024 non sono state riproposte, in quanto superate dalla pronuncia della sentenza non definitiva, mentre gli altri punti sono stati riprodotti, con diversa numerazione, nelle conclusioni precisate in data
20.05.2025, per cui non è ravvisabile alcuna modifica delle conclusioni.
I
Ciò premesso, si osserva che l'intervenuto accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle parti sulla scrittura privata del 16.07.2019, sancito da questo Tribunale con la sentenza non definitiva n. 658/2024, passata in giudicato, comporta che tale scrittura debba essere trascritta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2643, n. 13 (dovendo la scrit- tura de qua essere qualificata come transazione divisoria), 2646, 2657 e 2658 cod. civ., ai fini della pubblicità immobiliare.
Come ha affermato la Suprema Corte infatti, “in caso di compravendita effettuata mediante scrittura privata, l'acquirente, al fine di rendere opponibile il suo acquisto ai terzi, deve esperi- re l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni trascrivendo la do- manda ex articolo 2652 n. 3 del Cc e poi, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata, divenuta titolo idoneo ex articolo 2657 del Cc, presentandola in originale o in copia autentica al conservatore dei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2658 del Cc”
(Cass. 18.01.2018, n. 1190; Cass. 07.11.2000, n. 14486). La sentenza di accertamento, invece, che dev'essere annotata e non trascritta, è solo “un atto da presentare al conservatore dei
R.R.I.I. al fine di dimostrare che il titolo (la scrittura) ha i requisiti previsti dalla legge” (così
Cass. citata, n. 14486/2000, in motivazione).
Invero, l'ordinanza in data 23.12.2024 ha rilevato “che le parti concordano per la trascrizione della scrittura privata 16/07/2019 con l'indicazione dei valori ivi dichiarati, concordando che trattasi di divisione definitiva con efficacia reale”.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda proposta dall'attore al punto 1 delle conclusioni in data 20.05.2025, diretta ad ottenere l'ordine ai Conservatori delle Agenzie delle Entrate ter- ritorialmente competenti di trascrivere la scrittura de qua dev'essere quindi accolta.
All'emissione di tale ordine consegue la pronuncia di dispensa dei predetti Conservatori dall'obbligo di iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale sugli immobili siti in VA VÌ e
RE, elencati al punto 2) della premessa della scrittura privata del 16 luglio 2019, asse- gnati al condividente , avendo costui adempiuto all'impegno, contrattual-Parte_1
6 mente assunto alla lettera B2, di versare l'importo di € 350.000,00 direttamente al Banco di
Credito Azzoaglio a parziale estinzione dei debiti contratti dalla Oellebi s.r.l. con tale istituto di credito. Tale importo avrebbe dovuto essere corrisposto dal “alla banca conte- Parte_1 stualmente alla sottoscrizione degli atti notarili … menzionati alla successiva lettera E)”, con l'intesa che “Con la corresponsione di tale importo, il Sig. rinuncia all'ipoteca le- Parte_2 gale” (v. doc. n. 1, pagg. 4 e 5). Poiché gli atti notarili, anche se predisposti dal notaio Per_1
non furono stipulati, il ha versato l'importo di € 350.000,00 al
[...] Parte_1 Controparte_1
Azzoaglio a mezzo dei quattro assegni circolari menzionati nella lettera del 26 aprile 2022, e la banca ha rilasciato quietanza liberatoria, dichiarando di rinunciare alla garanzia fideiussoria costituita a suo favore dall'odierno attore (v. doc. n. 33 dell'attore).
L'intervenuta corresponsione, da parte del dell'importo di € 350.000,00 al Banco Parte_1
Azzoaglio, evento al cui verificarsi il convenuto ha dichiarato di rinunciare all'ipoteca legale, integra l'ipotesi prevista dall'art. 2834 c.c. di esenzione del Conservatore dei Registri Immo- biliari dall'obbligo di iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale sugli immobili assegnati al condivi- dente (v. art. 2817, n. 2, cod. civ.). Tale esenzione che opera quando “gli Parte_1 sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accerta- ta giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente”, evenienze queste che ricorrono en- trambe nel caso in esame.
La presente sentenza dovrà quindi dare atto che il ha corrisposto l'importo di € Parte_1
350.000,00 in conformità all'impegno assunto alla lettera B2 della transazione, con conse- guente esonero dei Conservatori interessati dall'obbligo di iscrivere l'ipoteca legale sui beni assegnati all'attore.
II
Con la scrittura privata del 16 luglio 2019, i contraenti hanno concordato (lettera B2) che a fosse “assegnata l'intera quota di cui la moglie era titolare su tutti i beni Parte_1 elencati al punto 2) della premessa”, tra i quali era ricompreso il “patrimonio netto riferito alla quota del 50% in qualità di socia della Covima S.r.l. risultante dall'ultimo bilancio approvato:
€ 8.515,00”. Secondo la scrittura, per effetto di tale assegnazione, il è riconosciuto Parte_1 proprietario esclusivo di tutti i beni, mobili ed immobili, elencati al punto 2 della premessa e, quindi, unico socio della Covima s.r.l., detentore dell'intero capitale sociale, con l'impegno ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 2470 del cod. civ. (v. scrittura cit., doc. n. 1, pagg. 4
e 5).
Per effetto dell'intervenuto accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle parti sulla scrittura privata del 16 luglio 2019, in accoglimento della domanda proposta dall'attore al punto 2 delle conclusioni, deve dichiararsi l'intervenuta assegnazione a favore di della quota di partecipazione del 25% del capitale della Covima s.r.l., per Parte_1 cui il predetto, già detentore del 75% del capitale sociale, è divenuto unico socio della predet- ta società.
Conseguentemente, l'amministratore della società potrà eseguire le formalità previste dall'art. 2470 cod. civ. presso il Registro delle Imprese di Cuneo, iscrivendo il nome dell'attore quale
7 unico socio della Covima s.r.l., non essendo necessario al riguardo alcun intervento da parte del Giudice.
III
Costituendosi in giudizio, il convenuto , pur avendo riconosciuto di aver sottoscritto la Pt_2 scrittura privata del 16.07.2019, ha giustificato il proprio rifiuto a stipulare l'atto di divisione transattiva predisposto dal notaio adducendo che le modalità esecutive delle pat- Per_1 tuizioni contenute nell'accordo intercorso tra le parti, proposte dall'attore, tradirebbero “nella forma e nella sostanza il reale spirito dell'accordo e della realtà effettuale che ne è alla base”.
In sostanza, il convenuto non si opponeva a che le pattuizioni consacrate nella scrittura
16.07.2019 (trasferimento dei beni immobili e della quota del 25% della Covima s.r.l.) venis- sero formalizzate in atto pubblico o con emananda sentenza, purché venisse rispettato il con- tenuto sostanziale espresso nella scrittura transattiva, con le seguenti precisazioni: a) che i fondi necessari di euro 350.000,00 da corrispondere direttamente al Azzoa- Controparte_1 glio sono costituiti da provvista di provenienza ereditaria di competenza del convenuto e non da somme provenienti dalle disponibilità personali dell'attore; b) che i valori degli immobili oggetto di attribuzione e da indicarsi nell'atto di divisione corrispondano al reale valore dei cespiti di competenza dei singoli coeredi, da valutarsi sulla scorta delle indicazioni riportate nella scrittura.
Al riguardo, occorre premettere che le argomentazioni prospettate dal non costituiscono Pt_2 domanda riconvenzionale, come sostenuto dall'attore.
Infatti, il convenuto non ha proposto alcuna domanda suscettibile di ampliare l'ambito della cognizione del Giudice ed i confini del giudizio e del thema decidendum. Tali precisazioni, infatti, costituiscono semplici argomentazioni difensive, con cui la parte non contesta i fatti costitutivi addotti dall'attore a sostegno della domanda giudiziale e non oppone una contro domanda, in quanto non chiede “un provvedimento positivo sfavorevole all'attore che va oltre il rigetto della domanda principale” (così Cass. 02.04.1997, n. 2860). L'inserimento di tali precisazioni nell'emananda sentenza si traduce, infatti, nella richiesta di un provvedimento giudiziale volto a realizzare un personale interesse del convenuto, senza peraltro che lo stesso abbia mai disconosciuto la scrittura privata sottoscritta.
Ciò premesso, occorre peraltro osservare che, con la corresponsione, da parte del Parte_1 dell'importo di € 350.000,00 richiestogli dal Banco Azzoaglio con la lettera del 28.03.2022
(v. doc. n. 32 dell'attore) e dal medesimo versato il 26.04.2022 (v. doc. n. 33 dell'attore), è venuto meno l'interesse del alla precisazione sopra descritta. Pt_2
Secondo la tesi del convenuto, infatti, tale precisazione troverebbe giustificazione nella circo- stanza che la corresponsione al Banco Azzoaglio, da parte del dell'importo di € Parte_1
350.000,00 era finalizzata, da un lato, a ridurre l'esposizione debitoria della Oellebi s.r.l., e, dall'altro, ad estinguere la fideiussione che il aveva prestato a garanzia del pagamen- Parte_1 to dei debiti contratti da tale società con quell'istituto di credito. E poiché tale società “risulta obbligata alla tenuta della contabilità con determinati formali criteri da rispettare, uno fra que- sti, la redazione di un bilancio… il pagamento del debito di cui si discute doveva essere uffi- cializzato come proveniente da una fonte qualificata ed interna alla struttura della compagine
8 quale non è certamente il sig. che risulta semplicemente come assuntore di Parte_1 una garanzia fideiussoria” (v. pagg. 4 e 5 della comparsa di risposta).
Tale argomentazione non può peraltro essere accolta.
Infatti, il debito contratto da una s.r.l. con un istituto di credito può ovviamente essere estinto, in tutto o in parte, anche dal fideiussore, essendo proprio questa la finalità della garanzia, nel qual caso, la riduzione, totale o parziale, del debito dovrà essere registrata nel conto economi- co alla voce n. 16 (“altri proventi finanziari”) come previsto dall'art. 2425 c.c., applicabile an- che alle s.r.l. in virtù del richiamo operato dall'art. 2478 bis cod. civ. Poiché tale registrazione dev'essere effettuata nel conto economico inserito nel bilancio relativo all'anno in cui il fi- deiussore ha effettuato il pagamento a favore del creditore (nella fattispecie, nel 2022), risulta evidente che, a distanza di oltre due anni dal pagamento del suddetto importo, il non ha Pt_2 più alcun interesse, concreto ed attuale, ad ottenere dal Tribunale una pronuncia che imponga al la dichiarazione sopra riportata. È noto, infatti, che “l'interesse (ad agire e ad im- Parte_1 pugnare) deve sussistere nel momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio” (Cass. 06.04.1983, n. 2406).
Inoltre, il convenuto non può esigere che il nell'effettuare il pagamento dell'importo Parte_1 di € 350.000,00 direttamente al Banco Azzoaglio, fornisca la dichiarazione da lui voluta. Con essa, infatti, il intende tutelare, quale amministratore e socio di maggioranza della Oel- Pt_2 lebi s.r.l., un interesse di cui non era stata fatta menzione alcuna nella scrittura del
16/07/2019, alla quale la società non aveva comunque preso parte, essendo essa estranea alle questioni oggetto della transazione, che riguardava esclusivamente i diritti scaturiti dalla suc- cessione della de cuius ed i rapporti personali intercorsi tra il e il . Per_2 Parte_1 Pt_2
Infine, occorre rilevare che il convenuto lamenta che la somma di euro 350.000 è stata versata dal a copertura dei debiti di Oellebi s.r.l. solo a fine aprile 2022 senza alcun aumento Parte_1 per interessi di ritardato pagamento. Peraltro, non può addebitarsi al alcun inadem- Parte_1 pimento per aver corrisposto al Banco Azzoaglio l'importo di € 350.000,00 solo a fine aprile
2022, perché, in base agli accordi intervenuti tra le parti, tale importo doveva essere corrispo- sto dal alla banca contestualmente alla sottoscrizione degli atti notarili che avrebbero Parte_1 dovuto essere predisposti dal notaio (v. doc. n. 1, lettera B2, pag. 4). Poiché tali at- Per_1 ti, benché redatti dal notaio, non furono sottoscritti dal , il non aveva alcun ob- Pt_2 Parte_1 bligo, nei confronti del convenuto, di corrispondere l'importo di € 350.000,00.
Il convenuto ha chiesto inoltre che nell'atto di divisione venga inserita la precisazione che i valori degli immobili rispettivamente da attribuirsi in scrittura a e Parte_1 Pt_2
, da riportarsi nell'atto divisionale, debbano corrispondere al reale valore dei cespiti di
[...] competenza dei singoli coeredi-condividenti, da valutarsi sulla scorta delle indicazioni (sbi- lancio a favore degli immobili assegnati al rispetto a quelli attribuiti al in ra- Parte_1 Pt_2 gione di € 855.000,00 a vantaggio del primo) riportate nella scrittura del 16 luglio 2019.
In primo luogo, occorre rilevare che, a seguito della sentenza non definitiva n. 658/2024, nes- sun atto di divisione verrà più stipulato, essendo stato sostituito dalla trascrizione della scrittu- ra privata del 16.07.2019, di cui il Tribunale ha accertato l'autenticità delle sottoscrizioni, tan- to che, con l'ordinanza in data 23.12.2024, il Giudice ha rilevato che le parti concordano per
9 la trascrizione della scrittura privata 16/07/2019 con l'indicazione dei valori ivi dichiarati. Ne consegue che la precisazione invocata è allo stato del tutto inutile, per difetto di interesse del convenuto ad ottenerla.
Il convenuto ha chiesto inoltre la reiezione della “domanda attorea per difetto nell'emananda sentenza di trasferimento delle unità immobiliari descritte alla lettera B) dell'atto di citazione, della necessaria indicazione/specificazione del valore da attribuirsi/dichiararsi relativamente ai singoli beni ivi descritti, sì da integrarsi la mancanza e /o l'illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art., 1346 c.c.”.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che l'attore ha rinunciato alla domanda di cui al punto 2 del- le conclusioni precisate il 6.05.2024 ed alla correlativa richiesta della pronuncia di una sen- tenza riconoscitiva del suo diritto di proprietà esclusiva sugli immobili assegnatigli con la transazione divisoria.
IV
L'attore ha chiesto infine, a titolo di risarcimento del danno subito, la condanna del convenuto al rimborso dell'importo di € 9.500,00 corrisposto al notaio per gli atti di divisione Per_1 transattiva, di cessione delle quote della Covima s.r.l. e di mandato irrevocabile dal medesimo redatti in conformità al programma negoziale suggerito nella mail dell'8.04.2019 (v. doc. n.
17 dell'attore), essendosi il convenuto reso inadempiente all'impegno, assunto al punto E) della scrittura, di tradurre in atti notarili il contenuto degli accordi ivi consacrati.
A sostegno di tale domanda, l'attore ha richiamato il principio enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui “la compravendita di immobili può essere validamente stipulata per scrittura pri- vata, ma nulla esclude che le parti possano, contestualmente o successivamente, accordarsi per la riduzione in atto pubblico della scrittura medesima, sia pure con atto semplicemente ri- cognitivo del precedente contratto. Consegue che il contraente che non assolve a detto impe- gno si rende inadempiente” (Cass. 30.12.1970, n. 2790; in tal senso v. anche Cass. n.
12781/1992).
La domanda dell'attore dev'essere accolta, poiché il rifiuto del convenuto a stipulare gli atti di divisione transattiva e di cessione delle quote della Covima s.r.l. redatti dal notaio si è rivelato ingiustificato.
Infatti, come ha sottolineato il Tribunale nella sentenza non definitiva n. 658/2024, nell'atto di divisione transattiva predisposto dal notaio “le premesse e le attribuzioni erano Per_1 identiche a quelle di cui alla scrittura privata di transazione 16/07/2019…”, mentre l'assegnazione dei beni ai condividenti senza conguaglio alcuno era stata prevista nella mail del 08/04/2019, condivisa dal convenuto, come riferito dal suo difensore avv. Massimilla nel- la mail del 03.05.2019 (v. doc. n. 5 dell'attore).
La mancata adesione, da parte dell'attore, alla richiesta di tali precisazioni non poteva essere Pers addotta dal convenuto a giustificazione del rifiuto a stipulare gli atti predisposti dal notaio
[..
anche per ragioni di carattere processuale.
Sotto il profilo processuale, infatti, l'addebito che il convenuto muove al cui rim- Parte_1 provera di essersi rifiutato di dichiarare che l'importo di € 350.000,00 da corrispondere diret- tamente al Banco di credito Azzoaglio destinato a parziale estinzione dei debiti contratti da
10 Oellebi con tale istituto di credito, è costituito da provvista di provenienza ereditaria di com- petenza di , e non da somme provenienti dalle disponibilità personali del Parte_2 Parte_1 integra il contenuto di un'eccezione di inadempimento, la quale è soggetta alla sanzione di decadenza prevista dal combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c., non essendosi il con- venuto costituito nel termine prescritto dalla prima delle suddette norme. Infatti, “l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. costituisce un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, e dunque su essa opera la decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c. Di conseguenza è inammissibile qualora sollevata dal convenuto costituitosi solo il giorno prima dell'udienza”
(Trib. Milano, Sez. V, 14.02.2019, n. 1456; Cass. 05.08.2002, n. 11728; Cass. 28.03.1983, n.
1934).
Quindi il convenuto non può addurre tale inadempimento per giustificare il suo rifiuto a stipu- lare gli atti notarili e sottrarsi alla domanda di rimborso dell'importo che l'attore ha corrispo- sto al notaio per gli atti dal medesimo redatti.
Alla luce delle esposte considerazioni sussistono, pertanto, i presupposti per la condanna del Per_ convenuto a rimborsare all'attore l'importo di € 9.500,00 da questi corrisposto al notaio
V
Riguardo alle spese del giudizio, l'art. 216, secondo comma, c.p.c., dispone che “L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimo- stri di avervi interesse, ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore”, ipotesi questa che ricorre nel caso in esame, posto che in nessun atto neppure stragiudiziale parte convenuta ha negato di essere sua la firma apposta alla scrittura in ogget- to.
Peraltro, nel caso in esame, tale principio dev'essere contemperato con la considerazione che il convenuto ha sì riconosciuto l'autenticità delle sue sottoscrizioni apposte sulla scrittura de qua, ma ha contestato il fondamento della domanda di verificazione proposta dal Parte_1 chiedendone la reiezione, adducendo le richieste di precisazione di cui si è detto sopra.
L'infondatezza delle argomentazioni addotte dal convenuto a sostegno della richiesta di reie- zione dell'istanza di verificazione proposta dal condividente, che il Tribunale ha invece accol- to, integra un comportamento di resistenza all'accoglimento della domanda attorea, rispetto alla quale il convenuto dev'essere ritenuto soccombente.
Il convenuto ha sostenuto un'interpretazione delle clausole negoziali difforme dall'effettiva volontà manifestata dalle parti con la sottoscrizione della scrittura del 16.07.2019, per cui il suo rifiuto di sottoscrivere l'atto notarile di divisione e di cessione delle quote della Covima integra un inadempimento agli impegni contrattualmente assunti, che comporta la soccom- benza sul punto. Come ha affermato la Suprema Corte, infatti, “in tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente dall'onere delle spese la parte che, col suo comportamento anti- giuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo” (Cass. 29.07.2021, n. 21823).
Alla luce delle suindicate considerazioni, stante la parziale reciproca soccombenza delle parti, appare equo disporre la compensazione tra le stesse delle spese del presente giudizio.
11 La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) dato atto che la sentenza non definitiva emessa in data 09.09.2024, n. 658, ha accertato,
l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da e sulla scrittura Parte_1 Parte_2 privata in data 16 luglio 2019 e che l'attore ha corrisposto al Banco di Credito Azzoaglio
l'importo di € 350.000,00 dovuto a titolo di conguaglio, ordina al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Cuneo, Servizio di Pubblicità Immobiliare di VÌ, ed al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Imperia, Servizio di
Pubblicità Immobiliare di RE, di trascrivere, ex artt. 2657 e 2658 c.c., la predetta scrittu- ra privata, con dispensa dall'obbligo di iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale sui beni immobili assegnati al condividente;
Parte_1
2) dichiara l'intervenuta assegnazione, in favore di , della quota di parteci- Parte_1 pazione del 25% del capitale della Covima s.r.l. di cui era titolare;
Parte_2
3) respinge le domande proposte dal convenuto;
4) dichiara tenuto e condanna a rimborsare a l'importo di € Parte_2 Parte_1
9.500,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Cuneo 13/06/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
12