CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SI RA, Presidente
ER RA, OR
ANTONELLI CLAUDIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 533/2023 depositato il 21/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 1T 007737 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 1T 007738 IMP SOSTITUTIVA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 come in atti rappresentato e difeso, dall'Avv.to Difensore_1, proponeva reclamo/ricorso, avverso gli avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n.
2019 1T 007737 e n.2019 1T 007738, atti notificati in data 03.11.2022. riguardo la mancata applicazione dell'agevolazione prima casa di cui al DPR 131/1986, con il quale è stato chiesto il pagamento delle maggiore imposte, da parte dell'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Trapani;
il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.
L'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Trapani, si costituiva in giudizio e per i motivi indicati chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Il Collegio poneva la controversia in riserva di decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di parte si dimostra fondato e illegittimo l'atto impugnato.
Si rileva che detta revoca veniva disposta nella considerazione che il reclamante era titolare del diritto di proprietà di altro immobile, ad esso pervenuto per donazione.
Il ricorrente risulta titolare di un'altra abitazione nello stesso Comune del nuovo acquisto. Ciò posto, nel caso di specie il collegio ritiene, così di dover condividere pienamente l'indirizzo di legittimità anche in considerazione della recente ordinanza (cfr.Cass. Ordinanza n 29262 del 2025). Sul punto, la Cassazione ha richiamato alcune giurisprudenze (Cass. nn. 18128/2009, 13531/2020, 15502/2025), secondo cui l'idoneità deve essere valutata non solo sul piano strutturale, ma anche in base alle concrete esigenze personali, familiari e lavorative del contribuente.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il concetto di “dichiarazione mendace” non può essere interpretato in senso meramente formale: la proprietà di un altro immobile nello stesso Comune non comporta automaticamente la perdita dei benefici fiscali, qualora tale immobile risulti concretamente inidoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente e della sua famiglia.
L'idoneità, sottolinea la Cassazione, deve essere valutata non solo sul piano oggettivo (ad esempio, condizioni strutturali, dimensioni, abitabilità), ma anche soggettivo, tenendo conto delle reali necessità abitative, familiari e lavorative del contribuente.
Anche in base a quanto la suddetta Ordinanza chiarisce “Ai fini delle agevolazioni 'prima casa', la dichiarazione di non possedere altri immobili nel medesimo Comune va intesa come dichiarazione di non possedere altri immobili idonei all'abitazione, oggettivamente e soggettivamente. La mera proprietà di altro immobile, non idoneo a soddisfare le esigenze abitative del contribuente, non costituisce dichiarazione mendace né causa di decadenza dal beneficio.” La pronuncia conferma l'orientamento volto a garantire un'applicazione sostanziale e non formalistica delle agevolazioni “prima casa”, valorizzando la concreta idoneità dell'immobile e le reali esigenze abitative del contribuente.
"la dichiarazione di impossidenza di altra casa di abitazione ai fini del godimento del beneficio deve intendersi come impossidenza di una casa idonea all'uso abitativo, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo.
Ne consegue che la mera proprietà di una casa di abitazione nel Comune ove è ubicato quello acquistato non determina di per sé il carattere mendace della dichiarazione di impossidenza ai fini dell'applicazione della disciplina agevolatrice in questione, qualora l'immobile già posseduto da colui che chiede l'applicazione del beneficio non sia idoneo all'uso abitativo, sotto il profilo soggettivo e/o sotto quello oggettivo". In ragione dei motivi posti alla base della decisione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Trapani, 22 ottobre 2025.
Il RELATORE Il PRESIDENTE
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SI RA, Presidente
ER RA, OR
ANTONELLI CLAUDIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 533/2023 depositato il 21/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 1T 007737 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 1T 007738 IMP SOSTITUTIVA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 come in atti rappresentato e difeso, dall'Avv.to Difensore_1, proponeva reclamo/ricorso, avverso gli avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n.
2019 1T 007737 e n.2019 1T 007738, atti notificati in data 03.11.2022. riguardo la mancata applicazione dell'agevolazione prima casa di cui al DPR 131/1986, con il quale è stato chiesto il pagamento delle maggiore imposte, da parte dell'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Trapani;
il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.
L'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Trapani, si costituiva in giudizio e per i motivi indicati chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Il Collegio poneva la controversia in riserva di decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di parte si dimostra fondato e illegittimo l'atto impugnato.
Si rileva che detta revoca veniva disposta nella considerazione che il reclamante era titolare del diritto di proprietà di altro immobile, ad esso pervenuto per donazione.
Il ricorrente risulta titolare di un'altra abitazione nello stesso Comune del nuovo acquisto. Ciò posto, nel caso di specie il collegio ritiene, così di dover condividere pienamente l'indirizzo di legittimità anche in considerazione della recente ordinanza (cfr.Cass. Ordinanza n 29262 del 2025). Sul punto, la Cassazione ha richiamato alcune giurisprudenze (Cass. nn. 18128/2009, 13531/2020, 15502/2025), secondo cui l'idoneità deve essere valutata non solo sul piano strutturale, ma anche in base alle concrete esigenze personali, familiari e lavorative del contribuente.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il concetto di “dichiarazione mendace” non può essere interpretato in senso meramente formale: la proprietà di un altro immobile nello stesso Comune non comporta automaticamente la perdita dei benefici fiscali, qualora tale immobile risulti concretamente inidoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente e della sua famiglia.
L'idoneità, sottolinea la Cassazione, deve essere valutata non solo sul piano oggettivo (ad esempio, condizioni strutturali, dimensioni, abitabilità), ma anche soggettivo, tenendo conto delle reali necessità abitative, familiari e lavorative del contribuente.
Anche in base a quanto la suddetta Ordinanza chiarisce “Ai fini delle agevolazioni 'prima casa', la dichiarazione di non possedere altri immobili nel medesimo Comune va intesa come dichiarazione di non possedere altri immobili idonei all'abitazione, oggettivamente e soggettivamente. La mera proprietà di altro immobile, non idoneo a soddisfare le esigenze abitative del contribuente, non costituisce dichiarazione mendace né causa di decadenza dal beneficio.” La pronuncia conferma l'orientamento volto a garantire un'applicazione sostanziale e non formalistica delle agevolazioni “prima casa”, valorizzando la concreta idoneità dell'immobile e le reali esigenze abitative del contribuente.
"la dichiarazione di impossidenza di altra casa di abitazione ai fini del godimento del beneficio deve intendersi come impossidenza di una casa idonea all'uso abitativo, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo.
Ne consegue che la mera proprietà di una casa di abitazione nel Comune ove è ubicato quello acquistato non determina di per sé il carattere mendace della dichiarazione di impossidenza ai fini dell'applicazione della disciplina agevolatrice in questione, qualora l'immobile già posseduto da colui che chiede l'applicazione del beneficio non sia idoneo all'uso abitativo, sotto il profilo soggettivo e/o sotto quello oggettivo". In ragione dei motivi posti alla base della decisione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Trapani, 22 ottobre 2025.
Il RELATORE Il PRESIDENTE