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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 7 gennaio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1909 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 27/04/2022 ed iscritto al n 1909 - 2022 RG , vertente tra
- , nata a [...] P.S.(RC), il 21.11.1969 (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni C.F._1
Tarzia (C.F.: ) del Foro di Reggio Calabria e C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Melito Di Porto Salvo (RC) alla via
Giordano Bruno, n. 40, giusta procura in atti;
- ricorrente- contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati
Angelo Labrini ( ), Angela Fazio C.F._3
( , Angela Laganà ), Dario C.F._4 C.F._5
Adornato ), nonchè dal nuovo difensore avv. C.F._6
ETTORE TRIOLO ); C.F._7
1 - resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Parte ricorrente propone opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 68/2022 del 23.02.2022 emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Reggio
Calabria nel procedimento portante il n. RG 644/2022 e notificato a mani in data 17.03.2022, per l'importo complessivo di € 1.497,65, oltre interessi e spese legali, su istanza dell' per il recupero dell'indebito relativo CP_1 all'assegno di maternità concesso dai Comuni ai sensi dell'art. 66 della legge
448/98.
Con unico motivo di opposizione eccepisce la prescrizione e chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si è costituito . CP_1
In relazione al fatto costitutivo della pretesa precisa:
- che il Comune con lettera Controparte_2 prot. 17455 del 9/8/2010, aveva comunicato di aver revocato con determina n. 126 del 5/8/2010, il beneficio dell'assegno di maternità concesso nell'anno 2008 alla sig.ra ; Parte_1
- che pertanto la signora ha percepito l'assegno di € Parte_1
1.497,65 per maternità concessa dal Comune di Melito Porto Salvo ed erogata dall' , senza averne diritto;
CP_1
- che l'indebito accertato è stato contestato con diffide amministrative del 20/8/2010 e del 19/1/2012, e con diffida dell'Avvocatura del CP_1
08/10/2012, versate in atti;
- che l'importo di € 1.497,65 non è pertanto spettante per insussistenza dei requisiti legittimanti la prestazione deve essere ancora restituito.
Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione.
§ 3. Rilevato che il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato il
17.3.2022 ed il ricorso è stato depositato il 27.4.2022, oltre il quarantesimo giorno dalla notifica, si è sollecitato il contraddittorio sulla questione di inammissibilità dell'opposizione. All'esito del contraddittorio, su sollecitazione della difesa dell per la CP_1 difformità tra quanto depositato dalla difesa del ricorrente e la data di deposito risultante dal fascicolo telematico, si è richiesta alla cancelleria attestazione relativa alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione e risulta che il ricorso è stato depositato il 27.4.2022. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione per l'inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c..
2 § 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate al minimo come in dispositivo in considerazione della condotta processuale della parte ricorrente che non ha più svolto difese nelle ultime udienze.
p.q.m.
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto
Ingiuntivo n. 68/2022 emesso il 23.02.2022 dal giudice del lavoro del
Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento portante il n. RG 644/2022;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' , CP_1 che si liquidano in complessivi euro 884,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovute come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 07/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 7 gennaio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1909 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 27/04/2022 ed iscritto al n 1909 - 2022 RG , vertente tra
- , nata a [...] P.S.(RC), il 21.11.1969 (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni C.F._1
Tarzia (C.F.: ) del Foro di Reggio Calabria e C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Melito Di Porto Salvo (RC) alla via
Giordano Bruno, n. 40, giusta procura in atti;
- ricorrente- contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati
Angelo Labrini ( ), Angela Fazio C.F._3
( , Angela Laganà ), Dario C.F._4 C.F._5
Adornato ), nonchè dal nuovo difensore avv. C.F._6
ETTORE TRIOLO ); C.F._7
1 - resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Parte ricorrente propone opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 68/2022 del 23.02.2022 emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Reggio
Calabria nel procedimento portante il n. RG 644/2022 e notificato a mani in data 17.03.2022, per l'importo complessivo di € 1.497,65, oltre interessi e spese legali, su istanza dell' per il recupero dell'indebito relativo CP_1 all'assegno di maternità concesso dai Comuni ai sensi dell'art. 66 della legge
448/98.
Con unico motivo di opposizione eccepisce la prescrizione e chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si è costituito . CP_1
In relazione al fatto costitutivo della pretesa precisa:
- che il Comune con lettera Controparte_2 prot. 17455 del 9/8/2010, aveva comunicato di aver revocato con determina n. 126 del 5/8/2010, il beneficio dell'assegno di maternità concesso nell'anno 2008 alla sig.ra ; Parte_1
- che pertanto la signora ha percepito l'assegno di € Parte_1
1.497,65 per maternità concessa dal Comune di Melito Porto Salvo ed erogata dall' , senza averne diritto;
CP_1
- che l'indebito accertato è stato contestato con diffide amministrative del 20/8/2010 e del 19/1/2012, e con diffida dell'Avvocatura del CP_1
08/10/2012, versate in atti;
- che l'importo di € 1.497,65 non è pertanto spettante per insussistenza dei requisiti legittimanti la prestazione deve essere ancora restituito.
Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione.
§ 3. Rilevato che il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato il
17.3.2022 ed il ricorso è stato depositato il 27.4.2022, oltre il quarantesimo giorno dalla notifica, si è sollecitato il contraddittorio sulla questione di inammissibilità dell'opposizione. All'esito del contraddittorio, su sollecitazione della difesa dell per la CP_1 difformità tra quanto depositato dalla difesa del ricorrente e la data di deposito risultante dal fascicolo telematico, si è richiesta alla cancelleria attestazione relativa alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione e risulta che il ricorso è stato depositato il 27.4.2022. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione per l'inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c..
2 § 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate al minimo come in dispositivo in considerazione della condotta processuale della parte ricorrente che non ha più svolto difese nelle ultime udienze.
p.q.m.
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto
Ingiuntivo n. 68/2022 emesso il 23.02.2022 dal giudice del lavoro del
Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento portante il n. RG 644/2022;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' , CP_1 che si liquidano in complessivi euro 884,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovute come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 07/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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