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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5656 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2646 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 06.10.2025 e vertente TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore e rappresentante p.t., Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._1 Parte_3
, con l'avvocato Matteo Di Pumpo C.F._2
PARTI APPELLANTI E
e per essa contumace Controparte_1 CP_2
PARTE APPELLATA E C.F. ), già Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_1 in persona del procuratore dott.ssa con l'avvocato CP_4
SE IL PARTE APPELLATA INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18485/2019 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — Il giudizio di primo grado è stato così riassunto nella sentenza impugnata:
“Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla e per essa, quale mandataria, alla Controparte_1 CP_2 la (debitrice principale) e e Parte_1 Parte_2
(garanti) proponevano opposizione avverso il Parte_3
1 decreto ingiuntivo n° 27528/2016 del 25-29/11/2016 del Tribunale di Roma (n° 74255/2016 RG), ottenuto dalla banca convenuta per il pagamento, in solido da parte degli ingiunti, della complessiva somma di € 138.859,13, in relazione al rapporto di conto corrente n° 10600668, oltre interessi e spese di lite. Al riguardo gli opponenti, premesso che la società aveva aperto il predetto conto in data 22/3/2006 e che gli altri due opponenti avevano prestato fideiussione, eccepivano la mancanza di prova scritta del credito esatto in via monitoria, non essendo a tal fine sufficiente la mera certificazione ex art. 50 TUB, e la nullità del contratto per vizio di forma, in mancanza di sottoscrizione dei contratti da parte della banca, nonché la violazione della normativa e delle disposizioni contrattuali in tema di applicazione dei tassi ultralegali, anatocistici, usurari e delle cms e degli oneri applicati, il tutto come meglio indicato in citazione. Era altresì eccepita l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi, con conseguente causazione di danni patrimoniali, da accertare in separata sede. Inoltre i garanti eccepivano l'illegittimità della fideiussione omnibus rilasciata, attesa la violazione, da parte della banca, della disciplina di cui all'art. 1956 c.c.. Tanto premesso, gli opponenti concludevano come in epigrafe riportato. Si costituiva in giudizio la e per essa, quale Controparte_1 mandataria, la che, contestata la domanda di parte CP_2 attrice, rassegnava le seguenti conclusioni, riportate in comparsa di risposta e richiamate all'udienza di p.c.: “Piaccia all'On.le Giudicante, contrariis reiectis, in via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale e nel merito: rigettare tutte le domande proposte nei confronti della perché infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto per i motivi svolti in premessa da intendersi qui integralmente riportati ed estensivamente riproposti;
in via subordinata: in caso di revoca del decreto opposto, condannare gli opponenti al pagamento, in favore della della Controparte_1 somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Con ordinanza riservata 16/5/2017 era rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., atteso che “… sulla questione della validità dei contratti c.d. monofirma si è in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, a seguito di ordinanza di rimessione n° 10447/2017 del 27/4/2017 della stessa Prima Sezione, che ha emesso le sentenze richiamate in citazione;
…” e, preso atto dell'espletamento con esito negativo della mediazione, erano assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c..
2 La causa era istruita con l'ammissione di ctu contabile ed all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1/4/2019 era trattenuta in decisione sullesu riportate conclusioni, con assegnazione dei richiesti termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di eventuali repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 20/6/2019”.
§ 2. — Il Tribunale ha così deciso:
“- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da (debitrice principale) e da e Parte_1 Parte_2
(garanti), revoca il decreto ingiuntivo opposto n° Parte_3
n° 27528/2016 del 25-29/11/2016 del Tribunale di Roma (n° 74255/2016 RG);
- condanna peraltro in solido gli opponenti Parte_1
(debitrice principale) e e Parte_2 Parte_3
(garanti) -i garanti nei limiti della garanzia prestata (€ 436.000,00)- al pagamento, in favore della creditrice CP_1
e a titolo di saldo negativo del conto corrente ordinario n°
[...]
10600668 alla data del 16/8/2016, della complessiva somma di € 83.025,79, oltre agli interessi legali come indicato in motivazione;
- rigetta le domande riconvenzionali di parte attrice;
- compensa per 1/3 le spese di lite e pone a carico degli opponenti in solido, per il grado di soccombenza, il residuo, che liquida, in favore della convenuta, in € 6.316,60 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
- pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto del 3/7/2018, per 2/3 in solido a carico degli opponenti e per 1/3 a carico dell'opposta . Controparte_1
§ 3. — Hanno proposto appello , Parte_1
, ed hanno chiesto: Parte_2 Parte_3
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria così giudicare: In via principale e nel merito Nel giudizio rescindente
- accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullabilità della sentenza n. 18485/2019 del 24/09/2019, pubblicata in data 30/09/2019, non notificata, emessa dal Tribunale di Roma, in persona del G.I. Dott. Francesco Remo Scerrato, a definizione del giudizio rubricato al n. R.G. 6685/2017
3 promosso da nonché dai Sig.ri e Pt_1 Parte_2 Pt_3 avverso per i motivi esposti nel presente atto Controparte_1
E, conseguentemente nel giudizio rescissorio
- in accoglimento dell'ipotesi Hp 2 elaborata dal CTU Dott.
, accertare e dichiarare il credito di di € Per_1 Parte_1
78.815,12 e, per l'effetto, condannare alla Controparte_1 restituzione della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dai Sig.ri e Parte_2 Parte_3 per violazione della normativa antitrust di cui alla legge 287/1990 per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare che nulla sia dovuto dai Sig.ri e;
Parte_2 Parte_3
- accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia di Cobart S.r.l. in liq. e dei Sig.ri e per i motivi esposti Parte_2 Parte_3 in atti e, per l'effetto, condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni patiti da quantificarsi in via equitativa;
- condannare al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio di primo e secondo grado, riformando in toto la condanna alle spese processuali di primo grado e quella relativa alle spese della consulenza tecnica d'ufficio di cui alla sentenza impugnata. In via istruttoria I Sig.ri e chiedono Parte_2 Parte_3
l'acquisizione agli atti di causa del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia nonché degli schemi ABI così come elencati nel paragrafo C del presente atto”.
e per essa non si è Controparte_1 CP_2 costituita e va dichiarata contumace. È intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale Controparte_3 cessionaria di ed ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, In merito e in via principale dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto avverso la sentenza n. 18485/2019 emessa dal Tribunale di Roma pubblicata in data 30.09.2019 e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. In ogni caso, confermare in toto la sentenza n. 18485/2019 e condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio.
4 Il tutto e sempre con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 06.10.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 24.07.2025.
*** Gli appellanti hanno contestato nelle note conclusionali la mancata prova della titolarità in capo a , del Controparte_3 credito asseritamente cedutole dalla invero la Controparte_1 cessionaria si è costituita dopo la prima udienza di trattazione e l'eccezione è stata sollevata nella prima difesa utile. Invero, sostengono gli appellanti che nell'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dalla parte intervenuta sono riportati i numeri di NDG che dovrebbero identificare il credito, e, tuttavia, la non si è preoccupata di dimostrare che uno dei suddetti CP_3
NDG corrisponda al credito vantato da in favore di CP_1
e dei suoi fideiussori. Pt_1
La contestazione è fondata. In effetti la parte intervenuta, nelle note conclusive avrebbe dovuto replicare alla contestazione degli appellanti, ed invece si è limitata sul punto ad eccepire di essere divenuta titolare delle sole situazioni soggettive attive creditorie e non già delle situazioni giuridiche soggettive passive, ma nulla ha dedotto circa il mancato riscontro ai NDG indicati in G.U. con il rapporto oggetto del giudizio. Dalla G.U. risulta che i rapporti di cui ai NDG indicati costituiscono l'ultimo dei criteri la cui coesistenza è idonea ad individuare i crediti ceduti in data 21.7.2020 a da Controparte_3 di quelli ancora nella titolarità di Controparte_5 quest'ultima alla data della cessione;
a sua Controparte_5 volta, aveva acquistato in blocco in data 20.11.2014 i crediti da e tuttavia, non è depositato in atti l'estratto di tale ultima CP_6 cessione, di talché non può stabilirsi quali crediti fossero stati ceduti da ad CP_6 Controparte_5
Pertanto, in difetto assoluto di allegazione da parte dell'intervenuta degli elementi sulla base dei quali individuare con certezza l'appartenenza ai crediti ceduti da Controparte_5 di quello oggetto del giudizio, e non trovando neppure riscontro i NDG indicati in G.U. nei codici identificativi del rapporto risultante dagli atti di causa, l'intervento di va Controparte_3 dichiarato inammissibile.
5 § 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
-A. ILLEGITTIMITÀ, NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE, NONCHÉ ERRONEITÀ DEL TRIBUNALE DI ROMA PER NON AVER ACCERTATO E DICHIARATO IL MANCATO ASSOLVIMENTO ALL'ONERE PROBATORIO EX ART. 2697 C.C. DA PARTE DI
IL PRESUNTO CREDITO Controparte_7
VANTATO NEI CONFRONTI DI
[...]
SIG.RI E Controparte_8 Parte_2
Pt_3
Contestano gli appellanti che dall'analisi della documentazione contrattuale e contabile in sede di consulenza tecnica d'ufficio, il CTU nominato, Dott. rilevava che Per_1
“dalla movimentazione del rapporto n. 10600668, sono emersi dei movimenti di giroconto, connessi, con ogni probabilità, al trasferimento sul conto de quo, dei saldi di altri due conti intrattenuti dalla (i.e. c/c n. 400649023 e c/c n. Parte_1
9063358) con il medesimo intermediario” e che “in relazione a detti ulteriori due rapporti non risulta in atti alcun contratto o estratto conto” (cfr. pagina 16 CTU, All. C). Poiché tali movimentazioni di giroconto hanno necessariamente influito sul saldo del c/c oggetto di controversia e, quindi, anche sul credito azionato in via monitoria da CP_1 il CTU ha ritenuto opportuno provvedere “a sviluppare due ipotesi di ricalcolo alternative”:
“la prima (Hp.1), mantenendo invariato il giroconto di 149.968,11 EUR e rettificando il giroconto dal conto n. 9063358 per un importo pari alla correzione delle competenze maturate sul conto n. 10600668 e girocontate sul conto n. 9063358. La medesima correzione è stata, inoltre, apportata al riaccredito per la sistemazione del piano di rientro del 07.08.13” (cfr. pagina 16 CTU, All. C);
- “la seconda (Hp.2), espungendo tutti i giroconti sopra indicati, qualora si dovesse ritenere che, in relazione ai due rapporti n. 400649023 e n. 9063358 la banca non abbia fornito congrua prova dei saldi girocontati sul rapporto n. 10600668” (cfr. pagina 16 CTU, All. C). Applicando i criteri di cui alla prima ipotesi, il CTU accertava un credito di € 83.025,79 a favore della Banca, mentre applicando i criteri di cui alla seconda ipotesi, il Dott. Per_1 accertava un credito di € 78.815,12 a favore della Società.
6 Gli appellanti contestano la motivazione del giudice laddove ha optato per la prima delle soluzioni proposte dal CTU. In proposito, negano che la lettera del 24/01/2013 costituisse un riconoscimento di debito consistendo, invece, in un piano di rientro, peraltro affetto da nullità. In secondo luogo era infondato l'assunto del giudice secondo il quale i giroconti derivavano da rapporti in relazione ai quali nulla avevano contestato gli opponenti, avendo invece gli stessi contestato ogni singola voce di addebito risultante dagli estratti conto depositati da in CP_1 quanto frutto di illegittime pratiche bancarie, come poi confermato dalle risultanze della CTU. L'onere della prova in relazione ai conti confluiti nel conto corrente oggetto del giudizio gravava sulla banca. Invero anche il CTU aveva accertato che “ancorché la banca abbia attivato in monitorio unicamente il conto n. 10600668, non può negarsi che il saldo di detto conto è direttamente influenzato anche dallo svolgimento dei conti n. 400649023 e n. 9063358, atteso che i relativi saldi debitori sembrano essere stati girocontati sul conto de quo” (cfr. pagina 19 CTU, All. C). Pertanto, sostengono gli appellanti, in riforma della sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma, vorrà accertare e dichiarare l'illegittimità dei giroconti effettuati da in CP_1 data 12/04/2013 sul c/c principale n. 10600668 dai due conti accessori n. 400649023 e 9063358 ed accogliere l'ipotesi Hp 2 elaborata dal CTU nella relazione tecnica d'ufficio e, conseguentemente, condannare alla restituzione della CP_1 complessiva somma di € 78.815,12 a credito della Società, così come calcolato dal Dott. Per_1
In subordine, gli appellanti deducono la violazione dell'art. 1853 c.c. secondo il quale: “se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”. Nel caso in questione, i giroconti effettuati dalla Banca di € 149.968,11 e di € 61.503,46 in data 12/04/2013 quali saldi passivi dei conti anticipi n. 400649023 n. 9063358, venivano eseguiti dall'Appellata sul c/c n. 10600668 che, alla data dell'esecuzione dei giroconti, aveva un saldo negativo di € 61.068,37 (pagina 115, estratti conto). Pertanto, alcuna compensazione poteva essere validamente eseguita dalla Banca, in quanto alcun credito vantava la Società – alla data del 12/04/2013 – nei confronti di tale da CP_1 consentire il giroconto dei suddetti saldi passivi. Il giudice di primo grado, secondo gli appellanti, non avrebbe rilevato l'illegittima compensazione operata dalla Banca
7 *** Va premesso che il ricorso monitorio è stato richiesto dalla e per essa, quale mandataria, dalla Controparte_1 CP_2 la quale ha allegato che era creditrice della della Parte_1 somma di € 138.823,65 alla data del 16/8/2016, oltre ad interessi maturati alla medesima data (€ 35,48) e, quindi, complessivamente della somma di € 138.859,13, quale saldo debitore dell'apertura di credito sul conto corrente ordinario n° 10600668, come da estratto conto redatto ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 385/1993; ha altresì allegato che con atto del 10/1/2013 e Parte_2 Parte_3 avevano rilasciato fideiussione omnibus sino alla
[...] concorrenza dell'importo di € 436.000,00. A seguito della costituzione in giudizio, l'opposta aveva prodotto tutta la documentazione, comprensiva degli estratti conto, relativa al c/c n° 10600668. Il CTU ha provveduto al ricalcolo del saldo del suddetto conto previa eliminazione degli addebiti illegittimi secondo i quesiti posti dal primo giudice, sui quali non è proposta impugnazione. Il primo motivo va respinto. Il primo giudice ha sul punto così motivato: “Delle due ipotesi di calcolo deve essere presa in considerazione la prima in quanto, anche a voler considerare che il saldo del conto corrente n° 10600668, oggetto di causa, possa essere influenzato anche dai saldi dei conti n° 400649023 e n° 9063358 per effetto dei richiamati giroconti, è innegabile che alcun tipo di contestazione è stata sollevata dagli attori in ordine all'andamento di questi due conti;
in tale contesto assume inoltre rilievo il riconoscimento di debito, anche in relazione a questi due conti, risultante dal doc. 9 del monitorio: lettera del 24/1/2013, sottoscritta dalla società e dei fideiussori. Dunque, a fronte di un importo complessivo di - € 138.859,13, quale saldo debitore contabile del conto corrente ordinario n° 10600668 alla data del 16/8/2016, il Ctu ha correttamente rideterminato l'importo complessivo del conto corrente per cui è causa, alla data del 18/6/2016, in complessivi -
€ 83.025,79, sempre a debito della correntista”. Rileva il Collegio che nella scrittura in data 24/01/2013 la società correntista richiama tutti i rapporti in essere con la banca, ossia e dichiara altresì che:
8 A fronte del chiaro ed inequivoco riconoscimento del debito in relazione alle somme indicate, è del tutto irrilevante che detto riconoscimento di debito si inserisse nell'ambito di una proposta di finanziamento. Sotto questo aspetto, pertanto, la motivazione del giudice non può essere ritenuta erronea. Quanto all'onere della prova, va osservato che la regola generale sulla prova gravante a carico della Banca che agisca nei confronti del correntista con l'azione in via monitoria, riguarda il rapporto posto a fondamento della domanda di condanna, in questo caso il contratto di c/c n. 10600668, sul quale erano evidentemente confluiti i saldi dei conti anticipi n. 400649023 n. 9063358. Gli opponenti avevano l'onere di contestare specificatamente gli addebiti ritenuti illegittimi, e non possono in appello limitarsi a richiamare la generica contestazione contenuta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
in particolare, a fronte di un saldo risultante da un rapporto - c/c n. 10600668- sul quale erano stati girocontati i saldi di altri rapporti, ossia i conti anticipi n. 400649023 n. 9063358, gli opponenti avevano l'onere di contestare anche l'invalidità dei suddetti rapporti. Invero, nel giudizio di primo grado, a fronte del ricorso per decreto ingiuntivo corredato dal solo estratto del saldaconto, gli opponenti avevano contestato la mancanza di attendibilità del
“saldaconto” e la sua inidoneità ad essere utilizzato quale documento alla stregua di quelli indicati dall'art. 633 e ss c.p.c. come idonei alla richiesta di ingiunzione di pagamento, ed avevano affermato: “si contesta espressamente tutte le singole voci di addebito sul conto corrente come riportate negli estratti appena indicati, e, pertanto, si contesta l'esistenza di una efficace documentazione atta a dimostrare la validità degli addebiti”. A fronte della produzione da parte della Banca opposta degli estratti conto del c/c n. 10600668, ossia del rapporto oggetto della domanda in via monitoria della Banca, con la comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di opposizione a CP_1
d.i., gli opponenti, odierni appellanti, avevano finalmente potuto constatare dagli estratti conte che, su detto rapporto, erano stati girocontati in data 12/04/2013 i saldi negativi dei conti anticipi n. 400649023 n. 9063358. Pertanto, gli opponenti avevano l'onere di contestare con la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. -dedicata alla fissazione del thema decidendum- anche l'invalidità dei suddetti
9 addebiti da giroconto, in quanto riferiti a rapporti, diversi da quello oggetto della domanda in via monitoria, ma pur tuttavia determinanti addebiti in tesi illegittimi, perché derivanti dall'applicazione di clausole invalide, e come tali incidenti negativamente sul saldo del c/c n. 10600668. Ed invece, nella memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., gli opponenti hanno contestato:
- l'invalidità del contratto mononofirma in relazione al contratto oggetto del giudizio, ossia il c/c n. 10600668:
-la valuta delle operazioni su detto rapporto;
-l'anatocismo vietato su detto rapporto;
-gli interessi ultralegali su detto rapporto;
-il conseguente ricalcolo del rapporto dare/avere;
-la (mancata) prova del credito in relazione alla mancata produzione degli estratti conto relativi al periodo intercorrente tra il 31/03/2015 e il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Altresì con la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. gli opponenti hanno richiamato una perizia di parte contestualmente depositata, contenente il ricalcolo del saldo del c/c n. 10600668 mediante l'eliminazione degli addebiti ritenuti illegittimi con riferimento all'anatocismo vietato, al disallineamento tra date operazione e date valuta e all'addebito ingiustificato delle commissioni di massimo scoperto, e con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93. Nella stessa memoria gli opponenti hanno altresì contestato la nullità del piano di rientro ed hanno insistito per l'ammissione della CTU contabile. Pertanto, rilevata la totale assenza di contestazione da parte degli opponenti della invalidità dei conti anticipi n. 400649023 n. 9063358 e della conseguente illegittimità dei giroconti risultanti dall'estratto conto in data 12/04/2013, ritiene il Collegio evidente che l'assenza di detta contestazione, mai effettuata entro i termini previsti a pena di decadenza per la fissazione del thema decidendum, porti ad escludere il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Banca opposta, attrice in senso sostanziale, per non aver prodotto la documentazione relativa ai suddetti conti anticipi n. 400649023 n. 9063358. Ed invero la fissazione del thema probandum si svolge necessariamente sulla base delle domande e delle eccezioni che sono state proposte nella precedente fase dedicata alla fissazione del thema decidendum, di talché, ove gli opponenti avessero contestato l'illegittimità dei giroconti, perché derivanti da altri rapporti non compresi nella domanda proposta in via monitoria
10 dalla Banca ma parimenti affetti da nullità, la Banca opposta avrebbe potuto depositare, con le memorie di cui all'art. 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c., la documentazione afferente i conti anticipi n. 400649023 n. 9063358 e contrastare la contestazione avversaria. L'accoglimento della soluzione auspicata dagli appellanti costituirebbe, pertanto, una palese violazione del diritto di difesa e del diritto alla prova della Banca opposta, nonché una evidente violazione della decadenza prevista dal codice di rito quanto al termine entro il quale vanno precisate le domande e le eccezioni nel giudizio di primo grado al fine di rendere certo e non più modificabile l'ambito del thema decidendum. Va poi rigettato l'assunto secondo il quale la Banca avrebbe operato una illegittima compensazione: invero l'operazione registrata sull'estratto conto del rapporto n. 10600668 non è una compensazione, ma un giroconto.
B. ERRONEA PRONUNCIA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DELLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS RILASCIATA DAI SIG.RI E Parte_2
. ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA Parte_3
FIDEIUSSIONE DE QUA Con il motivo in esame gli appellanti censurano l parte di motivazione in cui il Tribunale ha ritenuto l'inammissibilità della deduzione della nullità della fideiussione perché solo nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., gli opponenti, odierni appellanti, formulavano la domanda di accertamento e dichiarazione di nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust prevista dalla legge n. 287/1990, stante la rilevabilità d'ufficio, anche in appello, della nullità. Censurano altresì la parte di motivazione in cui si afferma che provvedimenti e pareri dell'Autorità di Vigilanza e cioè della Banca d'Italia e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non sarebbero conoscibili dal Giudice. In proposito gli appellanti deducono che la questione costituisce quantomeno un
“fatto notorio” e formulano istanza di rimessione in istruttoria della causa e acquisizione di nuovi documenti, in relazione al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. In conseguenza della nullità delle clausole sanzionate dall'Autorità di Vigilanza antitrust, gli appellanti eccepiscono l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
***
11 Il motivo è infondato. Quanto al primo profilo, la S: C. ha formulato il principio secondo il quale: La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. Cass. n. 4867 del 23/02/2024; conforme Cass. n. 22102 del 31/07/2025, quanto alla deduzione della nullità di una clausola in comparsa conclusionale. Con riguardo ad una causa avente ad oggetto la pretesa nullità della fideiussione omnibus, la S.C. ha di recente cosi motivato: “la rilevazione della nullità ― sia pure d'ufficio ― presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024)” Cass. Cass. 30383/2024. Quanto mancata produzione nel giudizio di primo grado del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, deve richiamarsi Cass. 31569/2019 in motivazione, laddove si afferma che il provvedimento della Banca d'Italia è “un fatto, e non una norma
12 di diritto, (per la quale potrebbe valere il principio iura novit curia) che è stato dedotto inammissibilmente in giudizio per prima volta in cassazione con la memoria ex art. 378 cod.proc.civ.” e come tale è soggetto alle preclusioni relative alla sua deduzione e prova. È poi da escludere che il provvedimento dell'autorità antitrust possa considerarsi acquisito nell'ambito del “notorio” atteso che in generale, l'atto amministrativo non si risolve in un semplice dispositivo, ma è sorretto da un'articolata motivazione che costituisce un tutt'uno con il dispositivo e che definisce anche nei dettagli l'ambito di applicazione dell'atto stesso. In proposito la S.C. ha ritenuto che: “non abbia alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di notorio, ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'Italia alle banche, essendo viceversa principio consolidato che «il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie» (Cass.n. 6299/2014; conforme a Cass. n. 16959/2012 e confermata da Cass. n. 33154/2019)” Cass. n. 30383/2024. Ne deriva che il documento non può essere prodotto per la prima volta in appello, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. Infine, va altresì rilevata l'inammissibilità dell'eccezione, sollevata oltre al termine di decadenza e preclusione, relativa all'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c., trattandosi di eccezione in senso proprio (Cass. n. 8023/2024). In conclusione, il motivo va, nel suo complesso respinto, in quanto, ove anche si considerasse ammissibile l'eccepita nullità delle clausole conformi a quelle ritenute nulle per violazione della normativa antitrust, deve darsi applicazione al principio formulato dalla S.C. secondo il quale: “La nullità parziale del contratto di
13 fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”. Cass. n. 1851 del 25/01/2025. Ne deriva, stante il rigetto del motivo di appello, anche il rigetto dell'istanza istruttoria di acquisizione degli atti del procedimento di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
ILLEGITTIMITÀ, NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI DI BANCA D'ITALIA. ERRONEA PRONUNCIA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALL'ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI DI BANCA D'ITALIA Secondo gli appellanti la sentenza impugnata è errata e dovrà essere riformata nella parte in cui ha sancito “che le risultanze di causa, anche a voler far ritenere che si tratti di credito in contestazione, sono tali da giustificare non la cancellazione tout court della segnalazione, ma al limite una (non richiesta) rettifica della segnalazione”. Secondo gli appellanti, il primo giudice avrebbe confuso la domanda di accertamento e dichiarazione dell'illegittima segnalazione effettuata da con la domanda di CP_1 cancellazione della segnalazione stessa. In primo grado gli opponenti avevano chiesto: “ACCERTARE E DICHIARARE la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno degli istanti, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione e comunque entro i limiti della dichiarazione di valore del procedimento riportata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto ORDINARE la cancellazione con efficacia retroattiva”.
14 In proposito, gli appellanti rilevano l'illegittimità della segnalazione degli odierni Appellanti nella Centrale dei Rischi presso Banca d'Italia per importi assolutamente non dovuti e per una categoria di rischio (“a sofferenza”) che aveva provocato danni da reputarsi “in re ipsa” quanto al danno all'immagine.
*** Il motivo va respinto. Premesso che, a fronte di un credito vantato dalla Banca pari ad euro 138.859,13 oltre accessori, il Tribunale ha condannato gli opponenti al pagamento in favore della Banca opposta della somma di euro 83.025,79 oltre accessori, ed ha riconosciuto che, a richiesta degli interessati, la segnalazione andrebbe rettificata nell'importo, osserva il Collegio che è rimasta del tutto privo di argomentazione, oltre che di prova, l'assunto degli appellanti secondo il quale sarebbe erronea l'indicazione categoria di rischio
“a sofferenza” in relazione alla somma di cui è risultata creditrice la Banca. Ne consegue la legittimità della segnalazione operata dalla banca, salvo rettifica dell'importo, nella categoria di rischio
“a sofferenza”. Al rigetto del motivo sull'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi presso Banca d'Italia consegue il rigetto della domanda risarcitoria, peraltro non provata, dovendo respingersi l'allegata prospettazione di un danno “in re ipsa” per la differenza della somma oggetto della segnalazione rispetto a quella quella riconosciuta dal primo giudice.
ERRONEA PRONUNCIA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLE SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO Il motivo va dichiarato inammissibile, risultando del tutto avulso da quanto stabilito dal giudice di primo grado in punto spese, avendo così motivato: “Per quanto riguarda il regime delle spese dell'intera procedura -si rammenta che la procedura (fase monitoria e fase di opposizione) è unica e che il decreto ingiuntivo è stato revocato anche in ordine al capo delle spese-, osserva il Giudice che le spese di lite devono essere compensate per 1/3 e poste per il residuo a carico degli opponenti in solido, vista la comunanza di interesse (art. 97 c.p.c.), alla luce dell'esito complessivo del giudizio in ordine all'accertamento della debenza di oltre la metà della somma esatta in via monitoria. Per quanto riguarda il regime delle spese dell'intera procedura -si rammenta che la procedura (fase monitoria e fase di opposizione) è unica e che il decreto ingiuntivo è stato revocato anche in ordine al capo
15 delle spese-, osserva il Giudice che le spese di lite devono essere compensate per 1/3 e poste per il residuo a carico degli opponenti in solido, vista la comunanza di interesse (art. 97 c.p.c.), alla luce dell'esito complessivo del giudizio in ordine all'accertamento della debenza di oltre la metà della somma esatta in via monitoria. Si è proceduto, per quanto riguarda la convenuta, alla somma degli importi al valore minimo relativi ai 'procedimenti monitori' ed ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' ed allo scaglione '52.001 – 260.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore: rispettivamente € 1.680,00 ed € 7.795,00, su cui va applicata la compensazione su indicata. Le spese della ctu contabile, liquidate con separato decreto del 3/7/2018, vanno definitivamente poste per 2/3 in solido a carico degli opponenti e per 1/3 a carico dell'opposta CP_1
[...]
Premesso che nel caso di specie quest'ultima non è risultata neanche totalmente vittoriosa, si ricorda che anche nell'ipotesi di parte totalmente vittoriosa si è recentemente affermato in giurisprudenza (in senso contrario peraltro Cass. 6301/2007; Cass. 14925/2010) il principio che la compensazione delle spese processuali -nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio- è soltanto esclusione del rimborso e dunque negazione della condanna, senza quindi che la ripartizione pro quota delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa possa costituire violazione del divieto di condanna di quest'ultima alle spese ex art. 91 c.p.c. (cfr. Cass. 1023/2013; Cass. 17739/2016). Questi principi sull'attribuzione pro quota delle spese di ctu anche alla parte totalmente vittoriosa valgono a maggior ragione nel caso, come quello che qui ci occupa, di parte non totalmente vittoriosa”. A fronte di tale diffusa motivazione, gli appellanti hanno in sostanza contestato che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della parziale decurtazione del credito vantato dalla Banca lella liquidazione delle spese di lite e di CTU. Al contrario, il giudice ha diffusamente motivato sul perché compensava parzialmente le spese di lite e definitivamente provvedeva ad una ripartizione delle spese della CTU che tenesse conto della parziale soccombenza della Banca.
16 Ne deriva l'inammissibilità del motivo, per difetto di specificità in relazione alla motivazione del primo giudice sul punto in questione.
§ 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza della parte intervenuta nei confronti degli appellanti. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nei minimi e in relazione alla sola fase conclusiva, stante la tardiva costituzione della soccombente, nella misura di euro 4.041 oltre a spese generali, IVA e CPA. Nulla per le spese a carico degli appellanti soccombenti nei confronti di e per essa rimasta Controparte_1 CP_2 contumace.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di e per essa e di Controparte_1 CP_2 intervenuta ex art. 111 c.p.c., contro la sentenza Controparte_3 resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — dichiara inammissibile l'intervento di CP_3
[...]
2. — rigetta l'appello;
3. — condanna al rimborso, in favore Controparte_3 degli appellanti, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 4.041 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 06.10.2025. Il presidente estensore
17
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore e rappresentante p.t., Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._1 Parte_3
, con l'avvocato Matteo Di Pumpo C.F._2
PARTI APPELLANTI E
e per essa contumace Controparte_1 CP_2
PARTE APPELLATA E C.F. ), già Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_1 in persona del procuratore dott.ssa con l'avvocato CP_4
SE IL PARTE APPELLATA INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18485/2019 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — Il giudizio di primo grado è stato così riassunto nella sentenza impugnata:
“Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla e per essa, quale mandataria, alla Controparte_1 CP_2 la (debitrice principale) e e Parte_1 Parte_2
(garanti) proponevano opposizione avverso il Parte_3
1 decreto ingiuntivo n° 27528/2016 del 25-29/11/2016 del Tribunale di Roma (n° 74255/2016 RG), ottenuto dalla banca convenuta per il pagamento, in solido da parte degli ingiunti, della complessiva somma di € 138.859,13, in relazione al rapporto di conto corrente n° 10600668, oltre interessi e spese di lite. Al riguardo gli opponenti, premesso che la società aveva aperto il predetto conto in data 22/3/2006 e che gli altri due opponenti avevano prestato fideiussione, eccepivano la mancanza di prova scritta del credito esatto in via monitoria, non essendo a tal fine sufficiente la mera certificazione ex art. 50 TUB, e la nullità del contratto per vizio di forma, in mancanza di sottoscrizione dei contratti da parte della banca, nonché la violazione della normativa e delle disposizioni contrattuali in tema di applicazione dei tassi ultralegali, anatocistici, usurari e delle cms e degli oneri applicati, il tutto come meglio indicato in citazione. Era altresì eccepita l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi, con conseguente causazione di danni patrimoniali, da accertare in separata sede. Inoltre i garanti eccepivano l'illegittimità della fideiussione omnibus rilasciata, attesa la violazione, da parte della banca, della disciplina di cui all'art. 1956 c.c.. Tanto premesso, gli opponenti concludevano come in epigrafe riportato. Si costituiva in giudizio la e per essa, quale Controparte_1 mandataria, la che, contestata la domanda di parte CP_2 attrice, rassegnava le seguenti conclusioni, riportate in comparsa di risposta e richiamate all'udienza di p.c.: “Piaccia all'On.le Giudicante, contrariis reiectis, in via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale e nel merito: rigettare tutte le domande proposte nei confronti della perché infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto per i motivi svolti in premessa da intendersi qui integralmente riportati ed estensivamente riproposti;
in via subordinata: in caso di revoca del decreto opposto, condannare gli opponenti al pagamento, in favore della della Controparte_1 somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Con ordinanza riservata 16/5/2017 era rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., atteso che “… sulla questione della validità dei contratti c.d. monofirma si è in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, a seguito di ordinanza di rimessione n° 10447/2017 del 27/4/2017 della stessa Prima Sezione, che ha emesso le sentenze richiamate in citazione;
…” e, preso atto dell'espletamento con esito negativo della mediazione, erano assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c..
2 La causa era istruita con l'ammissione di ctu contabile ed all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1/4/2019 era trattenuta in decisione sullesu riportate conclusioni, con assegnazione dei richiesti termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di eventuali repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 20/6/2019”.
§ 2. — Il Tribunale ha così deciso:
“- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da (debitrice principale) e da e Parte_1 Parte_2
(garanti), revoca il decreto ingiuntivo opposto n° Parte_3
n° 27528/2016 del 25-29/11/2016 del Tribunale di Roma (n° 74255/2016 RG);
- condanna peraltro in solido gli opponenti Parte_1
(debitrice principale) e e Parte_2 Parte_3
(garanti) -i garanti nei limiti della garanzia prestata (€ 436.000,00)- al pagamento, in favore della creditrice CP_1
e a titolo di saldo negativo del conto corrente ordinario n°
[...]
10600668 alla data del 16/8/2016, della complessiva somma di € 83.025,79, oltre agli interessi legali come indicato in motivazione;
- rigetta le domande riconvenzionali di parte attrice;
- compensa per 1/3 le spese di lite e pone a carico degli opponenti in solido, per il grado di soccombenza, il residuo, che liquida, in favore della convenuta, in € 6.316,60 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
- pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto del 3/7/2018, per 2/3 in solido a carico degli opponenti e per 1/3 a carico dell'opposta . Controparte_1
§ 3. — Hanno proposto appello , Parte_1
, ed hanno chiesto: Parte_2 Parte_3
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria così giudicare: In via principale e nel merito Nel giudizio rescindente
- accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullabilità della sentenza n. 18485/2019 del 24/09/2019, pubblicata in data 30/09/2019, non notificata, emessa dal Tribunale di Roma, in persona del G.I. Dott. Francesco Remo Scerrato, a definizione del giudizio rubricato al n. R.G. 6685/2017
3 promosso da nonché dai Sig.ri e Pt_1 Parte_2 Pt_3 avverso per i motivi esposti nel presente atto Controparte_1
E, conseguentemente nel giudizio rescissorio
- in accoglimento dell'ipotesi Hp 2 elaborata dal CTU Dott.
, accertare e dichiarare il credito di di € Per_1 Parte_1
78.815,12 e, per l'effetto, condannare alla Controparte_1 restituzione della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dai Sig.ri e Parte_2 Parte_3 per violazione della normativa antitrust di cui alla legge 287/1990 per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare che nulla sia dovuto dai Sig.ri e;
Parte_2 Parte_3
- accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia di Cobart S.r.l. in liq. e dei Sig.ri e per i motivi esposti Parte_2 Parte_3 in atti e, per l'effetto, condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni patiti da quantificarsi in via equitativa;
- condannare al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio di primo e secondo grado, riformando in toto la condanna alle spese processuali di primo grado e quella relativa alle spese della consulenza tecnica d'ufficio di cui alla sentenza impugnata. In via istruttoria I Sig.ri e chiedono Parte_2 Parte_3
l'acquisizione agli atti di causa del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia nonché degli schemi ABI così come elencati nel paragrafo C del presente atto”.
e per essa non si è Controparte_1 CP_2 costituita e va dichiarata contumace. È intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale Controparte_3 cessionaria di ed ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, In merito e in via principale dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto avverso la sentenza n. 18485/2019 emessa dal Tribunale di Roma pubblicata in data 30.09.2019 e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. In ogni caso, confermare in toto la sentenza n. 18485/2019 e condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio.
4 Il tutto e sempre con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 06.10.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 24.07.2025.
*** Gli appellanti hanno contestato nelle note conclusionali la mancata prova della titolarità in capo a , del Controparte_3 credito asseritamente cedutole dalla invero la Controparte_1 cessionaria si è costituita dopo la prima udienza di trattazione e l'eccezione è stata sollevata nella prima difesa utile. Invero, sostengono gli appellanti che nell'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dalla parte intervenuta sono riportati i numeri di NDG che dovrebbero identificare il credito, e, tuttavia, la non si è preoccupata di dimostrare che uno dei suddetti CP_3
NDG corrisponda al credito vantato da in favore di CP_1
e dei suoi fideiussori. Pt_1
La contestazione è fondata. In effetti la parte intervenuta, nelle note conclusive avrebbe dovuto replicare alla contestazione degli appellanti, ed invece si è limitata sul punto ad eccepire di essere divenuta titolare delle sole situazioni soggettive attive creditorie e non già delle situazioni giuridiche soggettive passive, ma nulla ha dedotto circa il mancato riscontro ai NDG indicati in G.U. con il rapporto oggetto del giudizio. Dalla G.U. risulta che i rapporti di cui ai NDG indicati costituiscono l'ultimo dei criteri la cui coesistenza è idonea ad individuare i crediti ceduti in data 21.7.2020 a da Controparte_3 di quelli ancora nella titolarità di Controparte_5 quest'ultima alla data della cessione;
a sua Controparte_5 volta, aveva acquistato in blocco in data 20.11.2014 i crediti da e tuttavia, non è depositato in atti l'estratto di tale ultima CP_6 cessione, di talché non può stabilirsi quali crediti fossero stati ceduti da ad CP_6 Controparte_5
Pertanto, in difetto assoluto di allegazione da parte dell'intervenuta degli elementi sulla base dei quali individuare con certezza l'appartenenza ai crediti ceduti da Controparte_5 di quello oggetto del giudizio, e non trovando neppure riscontro i NDG indicati in G.U. nei codici identificativi del rapporto risultante dagli atti di causa, l'intervento di va Controparte_3 dichiarato inammissibile.
5 § 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
-A. ILLEGITTIMITÀ, NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE, NONCHÉ ERRONEITÀ DEL TRIBUNALE DI ROMA PER NON AVER ACCERTATO E DICHIARATO IL MANCATO ASSOLVIMENTO ALL'ONERE PROBATORIO EX ART. 2697 C.C. DA PARTE DI
IL PRESUNTO CREDITO Controparte_7
VANTATO NEI CONFRONTI DI
[...]
SIG.RI E Controparte_8 Parte_2
Pt_3
Contestano gli appellanti che dall'analisi della documentazione contrattuale e contabile in sede di consulenza tecnica d'ufficio, il CTU nominato, Dott. rilevava che Per_1
“dalla movimentazione del rapporto n. 10600668, sono emersi dei movimenti di giroconto, connessi, con ogni probabilità, al trasferimento sul conto de quo, dei saldi di altri due conti intrattenuti dalla (i.e. c/c n. 400649023 e c/c n. Parte_1
9063358) con il medesimo intermediario” e che “in relazione a detti ulteriori due rapporti non risulta in atti alcun contratto o estratto conto” (cfr. pagina 16 CTU, All. C). Poiché tali movimentazioni di giroconto hanno necessariamente influito sul saldo del c/c oggetto di controversia e, quindi, anche sul credito azionato in via monitoria da CP_1 il CTU ha ritenuto opportuno provvedere “a sviluppare due ipotesi di ricalcolo alternative”:
“la prima (Hp.1), mantenendo invariato il giroconto di 149.968,11 EUR e rettificando il giroconto dal conto n. 9063358 per un importo pari alla correzione delle competenze maturate sul conto n. 10600668 e girocontate sul conto n. 9063358. La medesima correzione è stata, inoltre, apportata al riaccredito per la sistemazione del piano di rientro del 07.08.13” (cfr. pagina 16 CTU, All. C);
- “la seconda (Hp.2), espungendo tutti i giroconti sopra indicati, qualora si dovesse ritenere che, in relazione ai due rapporti n. 400649023 e n. 9063358 la banca non abbia fornito congrua prova dei saldi girocontati sul rapporto n. 10600668” (cfr. pagina 16 CTU, All. C). Applicando i criteri di cui alla prima ipotesi, il CTU accertava un credito di € 83.025,79 a favore della Banca, mentre applicando i criteri di cui alla seconda ipotesi, il Dott. Per_1 accertava un credito di € 78.815,12 a favore della Società.
6 Gli appellanti contestano la motivazione del giudice laddove ha optato per la prima delle soluzioni proposte dal CTU. In proposito, negano che la lettera del 24/01/2013 costituisse un riconoscimento di debito consistendo, invece, in un piano di rientro, peraltro affetto da nullità. In secondo luogo era infondato l'assunto del giudice secondo il quale i giroconti derivavano da rapporti in relazione ai quali nulla avevano contestato gli opponenti, avendo invece gli stessi contestato ogni singola voce di addebito risultante dagli estratti conto depositati da in CP_1 quanto frutto di illegittime pratiche bancarie, come poi confermato dalle risultanze della CTU. L'onere della prova in relazione ai conti confluiti nel conto corrente oggetto del giudizio gravava sulla banca. Invero anche il CTU aveva accertato che “ancorché la banca abbia attivato in monitorio unicamente il conto n. 10600668, non può negarsi che il saldo di detto conto è direttamente influenzato anche dallo svolgimento dei conti n. 400649023 e n. 9063358, atteso che i relativi saldi debitori sembrano essere stati girocontati sul conto de quo” (cfr. pagina 19 CTU, All. C). Pertanto, sostengono gli appellanti, in riforma della sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma, vorrà accertare e dichiarare l'illegittimità dei giroconti effettuati da in CP_1 data 12/04/2013 sul c/c principale n. 10600668 dai due conti accessori n. 400649023 e 9063358 ed accogliere l'ipotesi Hp 2 elaborata dal CTU nella relazione tecnica d'ufficio e, conseguentemente, condannare alla restituzione della CP_1 complessiva somma di € 78.815,12 a credito della Società, così come calcolato dal Dott. Per_1
In subordine, gli appellanti deducono la violazione dell'art. 1853 c.c. secondo il quale: “se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”. Nel caso in questione, i giroconti effettuati dalla Banca di € 149.968,11 e di € 61.503,46 in data 12/04/2013 quali saldi passivi dei conti anticipi n. 400649023 n. 9063358, venivano eseguiti dall'Appellata sul c/c n. 10600668 che, alla data dell'esecuzione dei giroconti, aveva un saldo negativo di € 61.068,37 (pagina 115, estratti conto). Pertanto, alcuna compensazione poteva essere validamente eseguita dalla Banca, in quanto alcun credito vantava la Società – alla data del 12/04/2013 – nei confronti di tale da CP_1 consentire il giroconto dei suddetti saldi passivi. Il giudice di primo grado, secondo gli appellanti, non avrebbe rilevato l'illegittima compensazione operata dalla Banca
7 *** Va premesso che il ricorso monitorio è stato richiesto dalla e per essa, quale mandataria, dalla Controparte_1 CP_2 la quale ha allegato che era creditrice della della Parte_1 somma di € 138.823,65 alla data del 16/8/2016, oltre ad interessi maturati alla medesima data (€ 35,48) e, quindi, complessivamente della somma di € 138.859,13, quale saldo debitore dell'apertura di credito sul conto corrente ordinario n° 10600668, come da estratto conto redatto ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 385/1993; ha altresì allegato che con atto del 10/1/2013 e Parte_2 Parte_3 avevano rilasciato fideiussione omnibus sino alla
[...] concorrenza dell'importo di € 436.000,00. A seguito della costituzione in giudizio, l'opposta aveva prodotto tutta la documentazione, comprensiva degli estratti conto, relativa al c/c n° 10600668. Il CTU ha provveduto al ricalcolo del saldo del suddetto conto previa eliminazione degli addebiti illegittimi secondo i quesiti posti dal primo giudice, sui quali non è proposta impugnazione. Il primo motivo va respinto. Il primo giudice ha sul punto così motivato: “Delle due ipotesi di calcolo deve essere presa in considerazione la prima in quanto, anche a voler considerare che il saldo del conto corrente n° 10600668, oggetto di causa, possa essere influenzato anche dai saldi dei conti n° 400649023 e n° 9063358 per effetto dei richiamati giroconti, è innegabile che alcun tipo di contestazione è stata sollevata dagli attori in ordine all'andamento di questi due conti;
in tale contesto assume inoltre rilievo il riconoscimento di debito, anche in relazione a questi due conti, risultante dal doc. 9 del monitorio: lettera del 24/1/2013, sottoscritta dalla società e dei fideiussori. Dunque, a fronte di un importo complessivo di - € 138.859,13, quale saldo debitore contabile del conto corrente ordinario n° 10600668 alla data del 16/8/2016, il Ctu ha correttamente rideterminato l'importo complessivo del conto corrente per cui è causa, alla data del 18/6/2016, in complessivi -
€ 83.025,79, sempre a debito della correntista”. Rileva il Collegio che nella scrittura in data 24/01/2013 la società correntista richiama tutti i rapporti in essere con la banca, ossia e dichiara altresì che:
8 A fronte del chiaro ed inequivoco riconoscimento del debito in relazione alle somme indicate, è del tutto irrilevante che detto riconoscimento di debito si inserisse nell'ambito di una proposta di finanziamento. Sotto questo aspetto, pertanto, la motivazione del giudice non può essere ritenuta erronea. Quanto all'onere della prova, va osservato che la regola generale sulla prova gravante a carico della Banca che agisca nei confronti del correntista con l'azione in via monitoria, riguarda il rapporto posto a fondamento della domanda di condanna, in questo caso il contratto di c/c n. 10600668, sul quale erano evidentemente confluiti i saldi dei conti anticipi n. 400649023 n. 9063358. Gli opponenti avevano l'onere di contestare specificatamente gli addebiti ritenuti illegittimi, e non possono in appello limitarsi a richiamare la generica contestazione contenuta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
in particolare, a fronte di un saldo risultante da un rapporto - c/c n. 10600668- sul quale erano stati girocontati i saldi di altri rapporti, ossia i conti anticipi n. 400649023 n. 9063358, gli opponenti avevano l'onere di contestare anche l'invalidità dei suddetti rapporti. Invero, nel giudizio di primo grado, a fronte del ricorso per decreto ingiuntivo corredato dal solo estratto del saldaconto, gli opponenti avevano contestato la mancanza di attendibilità del
“saldaconto” e la sua inidoneità ad essere utilizzato quale documento alla stregua di quelli indicati dall'art. 633 e ss c.p.c. come idonei alla richiesta di ingiunzione di pagamento, ed avevano affermato: “si contesta espressamente tutte le singole voci di addebito sul conto corrente come riportate negli estratti appena indicati, e, pertanto, si contesta l'esistenza di una efficace documentazione atta a dimostrare la validità degli addebiti”. A fronte della produzione da parte della Banca opposta degli estratti conto del c/c n. 10600668, ossia del rapporto oggetto della domanda in via monitoria della Banca, con la comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di opposizione a CP_1
d.i., gli opponenti, odierni appellanti, avevano finalmente potuto constatare dagli estratti conte che, su detto rapporto, erano stati girocontati in data 12/04/2013 i saldi negativi dei conti anticipi n. 400649023 n. 9063358. Pertanto, gli opponenti avevano l'onere di contestare con la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. -dedicata alla fissazione del thema decidendum- anche l'invalidità dei suddetti
9 addebiti da giroconto, in quanto riferiti a rapporti, diversi da quello oggetto della domanda in via monitoria, ma pur tuttavia determinanti addebiti in tesi illegittimi, perché derivanti dall'applicazione di clausole invalide, e come tali incidenti negativamente sul saldo del c/c n. 10600668. Ed invece, nella memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., gli opponenti hanno contestato:
- l'invalidità del contratto mononofirma in relazione al contratto oggetto del giudizio, ossia il c/c n. 10600668:
-la valuta delle operazioni su detto rapporto;
-l'anatocismo vietato su detto rapporto;
-gli interessi ultralegali su detto rapporto;
-il conseguente ricalcolo del rapporto dare/avere;
-la (mancata) prova del credito in relazione alla mancata produzione degli estratti conto relativi al periodo intercorrente tra il 31/03/2015 e il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Altresì con la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. gli opponenti hanno richiamato una perizia di parte contestualmente depositata, contenente il ricalcolo del saldo del c/c n. 10600668 mediante l'eliminazione degli addebiti ritenuti illegittimi con riferimento all'anatocismo vietato, al disallineamento tra date operazione e date valuta e all'addebito ingiustificato delle commissioni di massimo scoperto, e con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93. Nella stessa memoria gli opponenti hanno altresì contestato la nullità del piano di rientro ed hanno insistito per l'ammissione della CTU contabile. Pertanto, rilevata la totale assenza di contestazione da parte degli opponenti della invalidità dei conti anticipi n. 400649023 n. 9063358 e della conseguente illegittimità dei giroconti risultanti dall'estratto conto in data 12/04/2013, ritiene il Collegio evidente che l'assenza di detta contestazione, mai effettuata entro i termini previsti a pena di decadenza per la fissazione del thema decidendum, porti ad escludere il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Banca opposta, attrice in senso sostanziale, per non aver prodotto la documentazione relativa ai suddetti conti anticipi n. 400649023 n. 9063358. Ed invero la fissazione del thema probandum si svolge necessariamente sulla base delle domande e delle eccezioni che sono state proposte nella precedente fase dedicata alla fissazione del thema decidendum, di talché, ove gli opponenti avessero contestato l'illegittimità dei giroconti, perché derivanti da altri rapporti non compresi nella domanda proposta in via monitoria
10 dalla Banca ma parimenti affetti da nullità, la Banca opposta avrebbe potuto depositare, con le memorie di cui all'art. 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c., la documentazione afferente i conti anticipi n. 400649023 n. 9063358 e contrastare la contestazione avversaria. L'accoglimento della soluzione auspicata dagli appellanti costituirebbe, pertanto, una palese violazione del diritto di difesa e del diritto alla prova della Banca opposta, nonché una evidente violazione della decadenza prevista dal codice di rito quanto al termine entro il quale vanno precisate le domande e le eccezioni nel giudizio di primo grado al fine di rendere certo e non più modificabile l'ambito del thema decidendum. Va poi rigettato l'assunto secondo il quale la Banca avrebbe operato una illegittima compensazione: invero l'operazione registrata sull'estratto conto del rapporto n. 10600668 non è una compensazione, ma un giroconto.
B. ERRONEA PRONUNCIA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DELLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS RILASCIATA DAI SIG.RI E Parte_2
. ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA Parte_3
FIDEIUSSIONE DE QUA Con il motivo in esame gli appellanti censurano l parte di motivazione in cui il Tribunale ha ritenuto l'inammissibilità della deduzione della nullità della fideiussione perché solo nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., gli opponenti, odierni appellanti, formulavano la domanda di accertamento e dichiarazione di nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust prevista dalla legge n. 287/1990, stante la rilevabilità d'ufficio, anche in appello, della nullità. Censurano altresì la parte di motivazione in cui si afferma che provvedimenti e pareri dell'Autorità di Vigilanza e cioè della Banca d'Italia e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non sarebbero conoscibili dal Giudice. In proposito gli appellanti deducono che la questione costituisce quantomeno un
“fatto notorio” e formulano istanza di rimessione in istruttoria della causa e acquisizione di nuovi documenti, in relazione al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. In conseguenza della nullità delle clausole sanzionate dall'Autorità di Vigilanza antitrust, gli appellanti eccepiscono l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
***
11 Il motivo è infondato. Quanto al primo profilo, la S: C. ha formulato il principio secondo il quale: La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. Cass. n. 4867 del 23/02/2024; conforme Cass. n. 22102 del 31/07/2025, quanto alla deduzione della nullità di una clausola in comparsa conclusionale. Con riguardo ad una causa avente ad oggetto la pretesa nullità della fideiussione omnibus, la S.C. ha di recente cosi motivato: “la rilevazione della nullità ― sia pure d'ufficio ― presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024)” Cass. Cass. 30383/2024. Quanto mancata produzione nel giudizio di primo grado del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, deve richiamarsi Cass. 31569/2019 in motivazione, laddove si afferma che il provvedimento della Banca d'Italia è “un fatto, e non una norma
12 di diritto, (per la quale potrebbe valere il principio iura novit curia) che è stato dedotto inammissibilmente in giudizio per prima volta in cassazione con la memoria ex art. 378 cod.proc.civ.” e come tale è soggetto alle preclusioni relative alla sua deduzione e prova. È poi da escludere che il provvedimento dell'autorità antitrust possa considerarsi acquisito nell'ambito del “notorio” atteso che in generale, l'atto amministrativo non si risolve in un semplice dispositivo, ma è sorretto da un'articolata motivazione che costituisce un tutt'uno con il dispositivo e che definisce anche nei dettagli l'ambito di applicazione dell'atto stesso. In proposito la S.C. ha ritenuto che: “non abbia alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di notorio, ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'Italia alle banche, essendo viceversa principio consolidato che «il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie» (Cass.n. 6299/2014; conforme a Cass. n. 16959/2012 e confermata da Cass. n. 33154/2019)” Cass. n. 30383/2024. Ne deriva che il documento non può essere prodotto per la prima volta in appello, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. Infine, va altresì rilevata l'inammissibilità dell'eccezione, sollevata oltre al termine di decadenza e preclusione, relativa all'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c., trattandosi di eccezione in senso proprio (Cass. n. 8023/2024). In conclusione, il motivo va, nel suo complesso respinto, in quanto, ove anche si considerasse ammissibile l'eccepita nullità delle clausole conformi a quelle ritenute nulle per violazione della normativa antitrust, deve darsi applicazione al principio formulato dalla S.C. secondo il quale: “La nullità parziale del contratto di
13 fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”. Cass. n. 1851 del 25/01/2025. Ne deriva, stante il rigetto del motivo di appello, anche il rigetto dell'istanza istruttoria di acquisizione degli atti del procedimento di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
ILLEGITTIMITÀ, NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI DI BANCA D'ITALIA. ERRONEA PRONUNCIA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALL'ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI DI BANCA D'ITALIA Secondo gli appellanti la sentenza impugnata è errata e dovrà essere riformata nella parte in cui ha sancito “che le risultanze di causa, anche a voler far ritenere che si tratti di credito in contestazione, sono tali da giustificare non la cancellazione tout court della segnalazione, ma al limite una (non richiesta) rettifica della segnalazione”. Secondo gli appellanti, il primo giudice avrebbe confuso la domanda di accertamento e dichiarazione dell'illegittima segnalazione effettuata da con la domanda di CP_1 cancellazione della segnalazione stessa. In primo grado gli opponenti avevano chiesto: “ACCERTARE E DICHIARARE la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno degli istanti, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione e comunque entro i limiti della dichiarazione di valore del procedimento riportata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto ORDINARE la cancellazione con efficacia retroattiva”.
14 In proposito, gli appellanti rilevano l'illegittimità della segnalazione degli odierni Appellanti nella Centrale dei Rischi presso Banca d'Italia per importi assolutamente non dovuti e per una categoria di rischio (“a sofferenza”) che aveva provocato danni da reputarsi “in re ipsa” quanto al danno all'immagine.
*** Il motivo va respinto. Premesso che, a fronte di un credito vantato dalla Banca pari ad euro 138.859,13 oltre accessori, il Tribunale ha condannato gli opponenti al pagamento in favore della Banca opposta della somma di euro 83.025,79 oltre accessori, ed ha riconosciuto che, a richiesta degli interessati, la segnalazione andrebbe rettificata nell'importo, osserva il Collegio che è rimasta del tutto privo di argomentazione, oltre che di prova, l'assunto degli appellanti secondo il quale sarebbe erronea l'indicazione categoria di rischio
“a sofferenza” in relazione alla somma di cui è risultata creditrice la Banca. Ne consegue la legittimità della segnalazione operata dalla banca, salvo rettifica dell'importo, nella categoria di rischio
“a sofferenza”. Al rigetto del motivo sull'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi presso Banca d'Italia consegue il rigetto della domanda risarcitoria, peraltro non provata, dovendo respingersi l'allegata prospettazione di un danno “in re ipsa” per la differenza della somma oggetto della segnalazione rispetto a quella quella riconosciuta dal primo giudice.
ERRONEA PRONUNCIA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLE SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO Il motivo va dichiarato inammissibile, risultando del tutto avulso da quanto stabilito dal giudice di primo grado in punto spese, avendo così motivato: “Per quanto riguarda il regime delle spese dell'intera procedura -si rammenta che la procedura (fase monitoria e fase di opposizione) è unica e che il decreto ingiuntivo è stato revocato anche in ordine al capo delle spese-, osserva il Giudice che le spese di lite devono essere compensate per 1/3 e poste per il residuo a carico degli opponenti in solido, vista la comunanza di interesse (art. 97 c.p.c.), alla luce dell'esito complessivo del giudizio in ordine all'accertamento della debenza di oltre la metà della somma esatta in via monitoria. Per quanto riguarda il regime delle spese dell'intera procedura -si rammenta che la procedura (fase monitoria e fase di opposizione) è unica e che il decreto ingiuntivo è stato revocato anche in ordine al capo
15 delle spese-, osserva il Giudice che le spese di lite devono essere compensate per 1/3 e poste per il residuo a carico degli opponenti in solido, vista la comunanza di interesse (art. 97 c.p.c.), alla luce dell'esito complessivo del giudizio in ordine all'accertamento della debenza di oltre la metà della somma esatta in via monitoria. Si è proceduto, per quanto riguarda la convenuta, alla somma degli importi al valore minimo relativi ai 'procedimenti monitori' ed ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' ed allo scaglione '52.001 – 260.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore: rispettivamente € 1.680,00 ed € 7.795,00, su cui va applicata la compensazione su indicata. Le spese della ctu contabile, liquidate con separato decreto del 3/7/2018, vanno definitivamente poste per 2/3 in solido a carico degli opponenti e per 1/3 a carico dell'opposta CP_1
[...]
Premesso che nel caso di specie quest'ultima non è risultata neanche totalmente vittoriosa, si ricorda che anche nell'ipotesi di parte totalmente vittoriosa si è recentemente affermato in giurisprudenza (in senso contrario peraltro Cass. 6301/2007; Cass. 14925/2010) il principio che la compensazione delle spese processuali -nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio- è soltanto esclusione del rimborso e dunque negazione della condanna, senza quindi che la ripartizione pro quota delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa possa costituire violazione del divieto di condanna di quest'ultima alle spese ex art. 91 c.p.c. (cfr. Cass. 1023/2013; Cass. 17739/2016). Questi principi sull'attribuzione pro quota delle spese di ctu anche alla parte totalmente vittoriosa valgono a maggior ragione nel caso, come quello che qui ci occupa, di parte non totalmente vittoriosa”. A fronte di tale diffusa motivazione, gli appellanti hanno in sostanza contestato che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della parziale decurtazione del credito vantato dalla Banca lella liquidazione delle spese di lite e di CTU. Al contrario, il giudice ha diffusamente motivato sul perché compensava parzialmente le spese di lite e definitivamente provvedeva ad una ripartizione delle spese della CTU che tenesse conto della parziale soccombenza della Banca.
16 Ne deriva l'inammissibilità del motivo, per difetto di specificità in relazione alla motivazione del primo giudice sul punto in questione.
§ 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza della parte intervenuta nei confronti degli appellanti. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nei minimi e in relazione alla sola fase conclusiva, stante la tardiva costituzione della soccombente, nella misura di euro 4.041 oltre a spese generali, IVA e CPA. Nulla per le spese a carico degli appellanti soccombenti nei confronti di e per essa rimasta Controparte_1 CP_2 contumace.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di e per essa e di Controparte_1 CP_2 intervenuta ex art. 111 c.p.c., contro la sentenza Controparte_3 resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — dichiara inammissibile l'intervento di CP_3
[...]
2. — rigetta l'appello;
3. — condanna al rimborso, in favore Controparte_3 degli appellanti, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 4.041 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 06.10.2025. Il presidente estensore
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