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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Paolo CASSANO, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Celeste VIGORITA, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 971/2021 depositato il 29/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di Foggia -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 194 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'impugnazione
Resistente/Appellato: rigetto dell'impugnazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La s.r.l. ricorreva avverso l'epigrafato accertamento inerente la TASI per l'a.i. 2016 eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva il Comune di Foggia, che ribadiva la regolarità del proprio operato ad eccezione di due immobili, per i quali ammetteva un errore di duplicazione e chiedeva alla
CGT di modificare i suoi atti, chiedendo invece il rigetto per la parte residua della domanda
(cioè con riferimento alla TASI per gli altri 219 immobili).
Il contribuente depositava memorie di replica.
All'udienza del 21.5.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e quindi il provvedimento impugnato deve essere modificato nei termini che seguono. Quello tributario è invero un processo c.d. di impugnazione-merito, in cui il ricorso è solo il veicolo per consentire al Giudice erariale di acclarare e riperimetrare l'an, il quomodo e il quantum dell'obbligazione tributaria.
Ed invero il Comune di Foggia, nelle sue controdeduzioni, ha riconosciuto che per due immobili, quelli avente numero 73 e 76 della progressiva dei suoi atti, vi è stata una duplicazione della pretesa erariale, e che quindi rispetto ai predetti fabbricati coglieva nel segno il ricorso del contribuente (avendo altresì cura di precisare che in sede di reclamo-mediazione il contribuente non aveva inteso accettare la proposta di rimodulazione del tributo con espunzione di detti immobili dalla base imponibile), dal che,
a detta del medesimo ente territoriale, doveva seguire - ad opera della CGT dauna - una rettifica della pretesa tributaria con decurtazione della stessa da un totale di euro 22.838,00
(con sanzioni ed interessi) ad un totale di euro 21.591,50.
Per il resto, le doglianze del contribuente non risultano persuasive.
Tanto è a dirsi in primis per il difetto di motivazione, atteso che nell'atto impugnato è indicato tutto ciò che a tal fine doveva essere indicato: l'ubicazione dei fabbricati, i dati catastali, la tipologia di beni, il titolo, il periodo di possesso, l'aliquota, la rendita, l'imposta per ciascun cespite, i versamenti effettuati e in saldo, la differenza di imposta, il calcolo della sanzione e degli interessi maturati.
Neppure sussiste un difetto di motivazione per mancata allegazione di atti-presupposto essenziali per comprendere le ragioni della pretesa fiscale, atteso che gli atti richiamati (e fondamentali per ricostruire quanto l'ente municipale esige) sono soltanto atti normativi, cioè la legge e i regolamenti comunali inerenti la TASI, atti per i quali si deve ritenere che siano noti per legge e per cui non vi è quindi alcun obbligo - e neppure onere - di allegazione. Quanto alle sanzioni, esse sono state applicate nella misura stabilita dalla legge. Non vi è alcuna condizione di incertezza normativa che renda ragione della diminuente invocata dal contribuente.
Infine, quanto agli argomenti dispiegati nella memoria di repliche (per altri immobili oltre ai due sopra citati vi sarebbe stata una duplicazione di pretesa erariale;
pure alle sanzione dovrebbe applicarsi retroattivamente la disciplina sopravvenuta più favorevole al contravventore), bisogna osservare che, a prescindere in questa sede dalla loro opinabilità
(l'irretroattività delle disposizioni tributarie è statuita dall'art.3 comma 1 della l.212 del
2000), essi sono stati prospettati soltanto al momento delle repliche, e la loro novità impedisce di poterli prendere in considerazione, atteso che il thema decidendum e il thema probandum del processo tributario sono unicamente quelli delineati negli atti introduttivi. Le repliche hanno mera funzione specificativa e confutatoria di ciò che gli atti genetici della controversia giudiziale hanno asserito e allegato e non possono essere utilizzate per introdurre nova nella regiudicanda.
Del resto, l'art.7 bis della legge 212 del 2000, con formulazione legislativa soltanto ricognitiva dei consolidati approcci ermeneutici, statuisce che “i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla
Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio”.
Da quanto precede deriva che l'atto impugnato deve essere modificato unicamente con l'espunzione dalla base imponibile TASI dei due immobili per cui vi è stata duplicazione riconosciuta dal Comune, cioè quelli di cui ai nn.73 e 76 della progressiva del provvedimento oggetto di ricorso.
Nella soccombenza reciproca si coglie l'adeguata ragione per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa le spese di lite.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Paolo CASSANO, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Celeste VIGORITA, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 971/2021 depositato il 29/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di Foggia -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 194 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'impugnazione
Resistente/Appellato: rigetto dell'impugnazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La s.r.l. ricorreva avverso l'epigrafato accertamento inerente la TASI per l'a.i. 2016 eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva il Comune di Foggia, che ribadiva la regolarità del proprio operato ad eccezione di due immobili, per i quali ammetteva un errore di duplicazione e chiedeva alla
CGT di modificare i suoi atti, chiedendo invece il rigetto per la parte residua della domanda
(cioè con riferimento alla TASI per gli altri 219 immobili).
Il contribuente depositava memorie di replica.
All'udienza del 21.5.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e quindi il provvedimento impugnato deve essere modificato nei termini che seguono. Quello tributario è invero un processo c.d. di impugnazione-merito, in cui il ricorso è solo il veicolo per consentire al Giudice erariale di acclarare e riperimetrare l'an, il quomodo e il quantum dell'obbligazione tributaria.
Ed invero il Comune di Foggia, nelle sue controdeduzioni, ha riconosciuto che per due immobili, quelli avente numero 73 e 76 della progressiva dei suoi atti, vi è stata una duplicazione della pretesa erariale, e che quindi rispetto ai predetti fabbricati coglieva nel segno il ricorso del contribuente (avendo altresì cura di precisare che in sede di reclamo-mediazione il contribuente non aveva inteso accettare la proposta di rimodulazione del tributo con espunzione di detti immobili dalla base imponibile), dal che,
a detta del medesimo ente territoriale, doveva seguire - ad opera della CGT dauna - una rettifica della pretesa tributaria con decurtazione della stessa da un totale di euro 22.838,00
(con sanzioni ed interessi) ad un totale di euro 21.591,50.
Per il resto, le doglianze del contribuente non risultano persuasive.
Tanto è a dirsi in primis per il difetto di motivazione, atteso che nell'atto impugnato è indicato tutto ciò che a tal fine doveva essere indicato: l'ubicazione dei fabbricati, i dati catastali, la tipologia di beni, il titolo, il periodo di possesso, l'aliquota, la rendita, l'imposta per ciascun cespite, i versamenti effettuati e in saldo, la differenza di imposta, il calcolo della sanzione e degli interessi maturati.
Neppure sussiste un difetto di motivazione per mancata allegazione di atti-presupposto essenziali per comprendere le ragioni della pretesa fiscale, atteso che gli atti richiamati (e fondamentali per ricostruire quanto l'ente municipale esige) sono soltanto atti normativi, cioè la legge e i regolamenti comunali inerenti la TASI, atti per i quali si deve ritenere che siano noti per legge e per cui non vi è quindi alcun obbligo - e neppure onere - di allegazione. Quanto alle sanzioni, esse sono state applicate nella misura stabilita dalla legge. Non vi è alcuna condizione di incertezza normativa che renda ragione della diminuente invocata dal contribuente.
Infine, quanto agli argomenti dispiegati nella memoria di repliche (per altri immobili oltre ai due sopra citati vi sarebbe stata una duplicazione di pretesa erariale;
pure alle sanzione dovrebbe applicarsi retroattivamente la disciplina sopravvenuta più favorevole al contravventore), bisogna osservare che, a prescindere in questa sede dalla loro opinabilità
(l'irretroattività delle disposizioni tributarie è statuita dall'art.3 comma 1 della l.212 del
2000), essi sono stati prospettati soltanto al momento delle repliche, e la loro novità impedisce di poterli prendere in considerazione, atteso che il thema decidendum e il thema probandum del processo tributario sono unicamente quelli delineati negli atti introduttivi. Le repliche hanno mera funzione specificativa e confutatoria di ciò che gli atti genetici della controversia giudiziale hanno asserito e allegato e non possono essere utilizzate per introdurre nova nella regiudicanda.
Del resto, l'art.7 bis della legge 212 del 2000, con formulazione legislativa soltanto ricognitiva dei consolidati approcci ermeneutici, statuisce che “i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla
Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio”.
Da quanto precede deriva che l'atto impugnato deve essere modificato unicamente con l'espunzione dalla base imponibile TASI dei due immobili per cui vi è stata duplicazione riconosciuta dal Comune, cioè quelli di cui ai nn.73 e 76 della progressiva del provvedimento oggetto di ricorso.
Nella soccombenza reciproca si coglie l'adeguata ragione per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa le spese di lite.