Sentenza 18 luglio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 18/07/2016, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03585/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02959/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2959 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, quali genitori della minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Tommaso Ventre C.F. [...], con domicilio eletto in Napoli, viale Augusto,9-Avv.Laperchia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Direzione Didattica Statale Distretto Scolastico N.12 di Caiazzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti di
AR PE, TA NS, RI PE non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 2.4.2012 recante mancato accoglimento della domanda di iscrizione della minore LO LA per il plesso di Cameralunga, della successiva nota del 16.5.2012 recante iscrizioni di ufficio della minore presso il plesso di piana di Monte Verna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Direzione Didattica Statale Distr. Scolastico N.12 di Caiazzo;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione depositata in data 24.5.2016 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso i genitori della minore in epigrafe lamentano la mancata ammissione della figlia alla prima classe della scuola primaria-plesso di Cameralunga, e la iscrizione di ufficio della stessa presso il plesso di Piana di M.Verna, essendosi la stessa collocata oltre i venti posti disponibili.
Lamentano violazione e falsa applicazione circolare MIUR 110/2011, eccesso di potere sotto vari profili, per mancata definizione preventiva dei criteri di precedenza nella ammissione ai vari plessi scolastici, eccesso di potere sotto vari profili, sviamento, per mancata considerazione del criterio della territorialità, eccesso di potere per travisamento e difetto di motivazione, violazione degli artt. 7 e ss. Legge 241/90.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione scolastica, opponendosi all’accoglimento della domanda.
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2016 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso si è oramai estinto.
Ed invero parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso nel merito con atto depositato in data 24.5.2016.
Ne deriva, al di là delle ragione sottese a tale scelta, la declaratoria di estinzione del giudizio, essendo l’azione processuale pienamente disponibile da parte del ricorrente.
Le spese possono essere compensate in ragione della natura della controversia e dell’esito in rito del ricorso, ad eccezione del contributo unificato se ed in quanto versato, che rimane definitivamente a carico di parte ricorrente .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la patria potestà o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
Michele Buonauro, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.