TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/10/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 4 giugno 2025, iscritta al n. 1406 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
, C.F._2
entrami elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via del Pavone n. 101, presso lo studio dell'Avv. Paolo Gasbarri che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 5 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 6 settembre 2003 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n.
120); che dalla loro unione sono nati a Viterbo i figli , il 14 feb- Persona_1
braio 2005, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, , il 14 Persona_2
febbraio 2007, , il 25 settembre 2009, , il 23 gennaio Persona_3 Persona_4
2014; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non inten- dono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi si di- chiarano patrimonialmente indipendenti, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
2. La casa coniugale, sita in Viterbo, Strada Sterpaio n. 22, di esclusiva proprietà di viene assegnata alla signor , che vi dimorerà Parte_1 Parte_2
con i figli.
3. I figli minor , vengono affidati congiuntamente ad entrambi i geni- Per_3 Per_4
tori, con collocazione prevalente presso la madre. Le parti adotteranno insieme ogni decisione per le questioni di maggiore interesse dei figli, tenuto conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni.
4. Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e com- patibilmente con le rispettive esigenze e impegni. In caso di mancato accordo, il padre potrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità: a. nella prima settimana il venerdì dalle ore 18,00 al sabato alle ore 20,00; b. nella seconda settimana, dal venerdì dalle ore 18,00 fino alla domenica sera alle ore 19,00; c. la terza settimana sarà regolata come la prima, la quarta settimana come la seconda e così di seguito.
Oltre ai giorni così determinati, il padre potrà trascorrere con i figli almeno una sera a settimana per cenare assieme, da concordare con la madre con preavviso di pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
almeno un giorno.
5. Le festività religiose e laiche, saranno divise tra i genitori in termini paritari ed alternati. Per l'effetto, i genitori alterneranno tra loro, salvo diverso accordo, i giorni del 24, 25, 26 e 31 dicembre, il Capodanno, l'Epifania, il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo e così di seguito. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli – la cui volontà dovrà essere tenuta in primaria conside- razione dai coniugi - un periodo anche non continuativo di quindici giorni, da con- cordare possibilmente entro il mese di maggio di ciascun anno, al fine di evitare l'accavallamento delle rispettive ferie. Per_
6. A titolo di contributo al mantenimento dei figl , ad oggi non Per_3 Per_4
economicamente autosufficienti: a. il sig corrisponderà in favore della si- Pt_1
gnora la somma complessiva mensile pari ad € 200,00 (duecento/00) per Pt_2
ciascun figlio e così complessivamente € 600,00 (seicento/00) che sarà versata, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente alla medesima intestato. Per il figlio maggior , che lavora e dispone di un pro- Per_1
prio reddito, non sarà corrisposto mantenimento;
b. la sig.r percepirà inol- Pt_2
tre il 100% dell'assegno unico;
c. per espresso accordo tra le parti e ad integrazione Per_ del contributo al mantenimento per i figl e , viene riconosciuto Per_3 Per_4
in favore della sola sig.r il contributo annuo erogato dal GSE, fino alla con- Pt_2
correnza di € 3.000,00, pari ad € 1.000,00 per ciascun figlio. Eventuali somme ul- teriori erogate dal GSE, saranno divise tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno.
7. Le spese straordinarie sostenute o da sostenere per le figlie, come individuate nel
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Viterbo del 11.09.2018, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
8. I sig.r , prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo Pt_1 Pt_2
dei rispettivi passaporti e per il rinnovo/rilascio di autonomo passaporto per le mi- nori.
9. Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi-
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 4 giugno 2025, iscritta al n. 1406 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
, C.F._2
entrami elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via del Pavone n. 101, presso lo studio dell'Avv. Paolo Gasbarri che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 5 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 6 settembre 2003 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n.
120); che dalla loro unione sono nati a Viterbo i figli , il 14 feb- Persona_1
braio 2005, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, , il 14 Persona_2
febbraio 2007, , il 25 settembre 2009, , il 23 gennaio Persona_3 Persona_4
2014; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non inten- dono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi si di- chiarano patrimonialmente indipendenti, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
2. La casa coniugale, sita in Viterbo, Strada Sterpaio n. 22, di esclusiva proprietà di viene assegnata alla signor , che vi dimorerà Parte_1 Parte_2
con i figli.
3. I figli minor , vengono affidati congiuntamente ad entrambi i geni- Per_3 Per_4
tori, con collocazione prevalente presso la madre. Le parti adotteranno insieme ogni decisione per le questioni di maggiore interesse dei figli, tenuto conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni.
4. Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e com- patibilmente con le rispettive esigenze e impegni. In caso di mancato accordo, il padre potrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità: a. nella prima settimana il venerdì dalle ore 18,00 al sabato alle ore 20,00; b. nella seconda settimana, dal venerdì dalle ore 18,00 fino alla domenica sera alle ore 19,00; c. la terza settimana sarà regolata come la prima, la quarta settimana come la seconda e così di seguito.
Oltre ai giorni così determinati, il padre potrà trascorrere con i figli almeno una sera a settimana per cenare assieme, da concordare con la madre con preavviso di pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
almeno un giorno.
5. Le festività religiose e laiche, saranno divise tra i genitori in termini paritari ed alternati. Per l'effetto, i genitori alterneranno tra loro, salvo diverso accordo, i giorni del 24, 25, 26 e 31 dicembre, il Capodanno, l'Epifania, il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo e così di seguito. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli – la cui volontà dovrà essere tenuta in primaria conside- razione dai coniugi - un periodo anche non continuativo di quindici giorni, da con- cordare possibilmente entro il mese di maggio di ciascun anno, al fine di evitare l'accavallamento delle rispettive ferie. Per_
6. A titolo di contributo al mantenimento dei figl , ad oggi non Per_3 Per_4
economicamente autosufficienti: a. il sig corrisponderà in favore della si- Pt_1
gnora la somma complessiva mensile pari ad € 200,00 (duecento/00) per Pt_2
ciascun figlio e così complessivamente € 600,00 (seicento/00) che sarà versata, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente alla medesima intestato. Per il figlio maggior , che lavora e dispone di un pro- Per_1
prio reddito, non sarà corrisposto mantenimento;
b. la sig.r percepirà inol- Pt_2
tre il 100% dell'assegno unico;
c. per espresso accordo tra le parti e ad integrazione Per_ del contributo al mantenimento per i figl e , viene riconosciuto Per_3 Per_4
in favore della sola sig.r il contributo annuo erogato dal GSE, fino alla con- Pt_2
correnza di € 3.000,00, pari ad € 1.000,00 per ciascun figlio. Eventuali somme ul- teriori erogate dal GSE, saranno divise tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno.
7. Le spese straordinarie sostenute o da sostenere per le figlie, come individuate nel
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Viterbo del 11.09.2018, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
8. I sig.r , prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo Pt_1 Pt_2
dei rispettivi passaporti e per il rinnovo/rilascio di autonomo passaporto per le mi- nori.
9. Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi-
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4