Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01018/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2024, proposto da
ON NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Piani, con domicilio eletto presso lo studio LI TI in Ancona, via Marsala n. 10;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Marche, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del provvedimento di determina, a firma del Generale di Brigata Salvatore Cagnazzo, Comandante della Legione Carabinieri Marche prot. S. n. 113/23-3/2023 del 31.01.2024, notificato al ricorrente in data 07.02.2024, con cui è stata solo parzialmente accolta la richiesta di “monetizzazione” dei giorni di licenza ordinaria non goduti, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o connesso ad esso e per il riconoscimento dunque del diritto al pagamento dei giorni di licenza ordinaria maturati nel 2021 e nel 2022 (per complessivi 56 giorni di licenza ordinaria non usufruita), con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute alla corresponsione del trattamento economico in parola, oltre rivalutazione ed interessi legali dal giorno in cui il compenso e quindi la monetizzazione avrebbe dovuto essere erogata sino all'effettivo pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Legione Carabinieri Marche e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 19 novembre 2025, il pres. NC ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il presente ricorso -notificato il 5.4.2024 e depositato il 23.4.2024- è stato impugnato l’epigrafato provvedimento del Comandante della Legione Carabinieri Marche prot. S. n. 113/23-3/2023 del 31.01.2024 in parte qua , cioè nella parte in cui riconosce al ricorrente la monetizzazione soltanto di n. 30 giorni di licenza ordinaria non fruiti nel 2023, ma non gli ulteriori periodi di licenza ordinaria maturati e non goduti “per malattia” relativi al biennio 2021-2022, per complessivi 56 giorni di licenza ordinaria non usufruita;
Vista la nota depositata in data 8.9.2025, con cui il ricorrente rappresenta che, a seguito dell’emanazione, nelle more del giudizio, del provvedimento prot. n. 113/23-7/2023 del 22.5.2024 - già depositato dalla P.A. in allegato alla memoria difensiva del 24.5.2024- con cui è stato annullato in via di autotutela l’epigrafato provvedimento n. 113/23-3/2023 impugnato in parte qua , si è verificata l’integrale soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio, per cui chiede la definizione del presente giudizio con sentenza declaratoria della cessazione della materia del contendere e conseguente condanna della P.A. al pagamento delle spese di giudizio;
Considerato che nessuna contestazione risulta essere stata svolta dalla P.A. sulla istanza di condanna al pagamento delle spese di giudizio;
Ritenuto che è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo di questo Giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere , in quanto la pretesa di parte ricorrente risulta pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 34, V° comma, c.p.a.;
Ritenuto di dover porre a carico della P.A. le spese di giudizio, determinate nelle misura complessiva e forfettaria indicata in dispositivo, che tiene conto della celerità con cui la P.A. si è determinata in via di autotutela, molto prima della fissazione dell’udienza, non appena conosciute la sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-218/2022 del 18.1.2024 (avente ad oggetto la legge italiana che vieta al dipendente pubblico la monetizzazione delle ferie in caso di dimissioni) nonché la sentenza Cons. Stato Sez. 2° del 4.1.2024 n. 171 (entrambe espressamente richiamate nel suddetto sopravvenuto provvedimento di autotutela), che hanno eliminato le incertezze obiettivamente palesabili del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere , ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate, complessivamente e forfettariamente, nella somma di €. 800 (euro ottocento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC ST, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC ST |
IL SEGRETARIO