Decreto cautelare 26 marzo 2020
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00237/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2020, proposto da
RA SI DI, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro C. De Matteis e Stefano Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo De Laurentiis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RI OM in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Comune di Nardò, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 495 del 24.10.2019 prot. 49669 adottata ex art.31 comma 4 bis D.P.R. n.380/2001 dal Comune di Nardò nella persona del dirigente Ing. Nicola D’Alessandro, notificata il 6.11.2019; di tutti i presupposti verbali ed atti di accertamento dell’asserita inottemperanza dell’ordinanza di demolizione; e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa TR MO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Espone la ricorrente che in data 08.05.2017 i VV.UU. di Nardò, a seguito di sopralluogo, rilevavano la realizzazione abusiva di un ampliamento dell'abitazione di sua proprietà allo stato rustico pari a mq 22,33 con volumetria di mc 66, sottoponendo a sequestro il manufatto; seguivano l’ordinanza di sospensione lavori del 30.05.2018, il decreto di sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale n.4813/2018 RGNR, eseguito il 22.05.2017 ed ancora l’ordine di demolizione n.57 del 26.02.2019.
1.1.Avverso l’ordinanza n.495 del 24.10.2019 prot. 49669 con la quale, ai sensi dell’art.31 comma 4 bis D.P.R. n.380/2001 il Comune di Nardo - dirigente Ing. Nicola D’Alessandro le ha irrogato la sanzione pecuniaria dell’importo di €20.000,00, notificatale il 6.11.2019 (unitamente a tutti i presupposti verbali ed atti di accertamento dell’asserita inottemperanza dell’ordinanza di demolizione) è insorta la ricorrente con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito rubricate.
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.31 COMMA 4 BIS DEL D.P.R. n.380/2001. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEL PRESUPPOSTO O ERRORE SUL MEDESIMO, PERPLESSITA’, INDETERMINATEZZA DELLA CONDOTTA SANZIONATA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.31 COMMA 4 BIS DEL D.P.R. n.380/2001 SOTTO DIVERSO PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEL PRESUPPOSTO O ERRORE SUL MEDESIMO, CARENZA DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
III) ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART.31 COMMA 4 BIS DEL DPR N.380/2001 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.3 E 97 COST. E DEI CANONI DELLA RAGIONEVOLEZZA, EGUAGLIANZA E PROPORZIONALITA’.
IV) VIOLAZIONE DELL'ART.16 DELLA L. 689/1981 IN RELAZIONE AL'ART.31 COMMA 4 BIS DPR 380/1981.
1.2. Il Comune di Nardò non si è costituito in giudizio.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato (svolta da remoto) del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2.1. Osserva, il Tribunale, in linea generale, che il presupposto dell'applicazione dell'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, è costituito dalla mera inottemperanza all'ordinanza di demolizione, atteso che detta disposizione è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso ed è legittimo il provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria richiamando testualmente il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione.
Sul punto, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del D.P.R. n. 380 del 2001 "l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente".
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza "l'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 impone di irrogare la sanzione nella misura massima di € 20.000,00 se gli abusi sono realizzati (come nel caso in questione) su aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 o inedificabili o a rischio idrogeologico elevato; pertanto, il Comune è tenuto, senza alcun margine di discrezionalità e senza alcun onere motivazionale, ad applicare la sanzione pecuniaria massima” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 9 maggio 2024, n. 4191)" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 10 febbraio 2025, n. 1088).
2.2. Nel caso di specie, l'abuso realizzato (del quale non si è fornita la prova della demolizione, indipendentemente dall’avvenuta notifica dell’ordine di demolizione n.88/2018) ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico, sicchè nessuna discrezionalità era rimessa al Comune nella determinazione della sanzione nella misura massima.
2.3. Quanto alla tematica relativa all'asserita esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra sequestro penale ed eseguibilità, da parte dell'intimato, dell'ingiunzione di demolizione, secondo orientamento giurisprudenziale seguito dal Tribunale, l'esistenza di un sequestro penale sul bene abusivo non assume alcun rilievo sull'efficacia e sulla procedibilità del (parallelo) procedimento amministrativo sanzionatorio, in quanto l'autore dell'abuso, destinatario dell'ordinanza di demolizione, ha sempre la possibilità di conformarsi all'ordine richiedendo un temporaneo dissequestro all'Autorità giudiziaria competente (in tal senso: Consiglio di Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 283; sez. IV, 23 gennaio 2012, n. 282) e dunque non può invocare, a sua discolpa, l'impedimento derivante dal sequestro penale.
2.4. Quanto alla possibilità di pagamento di una somma ridotta della sanzione, rileva il Tribunale che secondo orientamento prevalente “la sanzione pecuniaria per abuso edilizio non è retributiva di un comportamento illecito, bensì ripristinatoria dell’ordine urbanistico violato, seppure per equivalente”, sicchè la diversa natura della sanzione esclude, in parte qua, l’applicabilità della L. 689/1981.
3. In conclusione, il provvedimento impugnato resiste alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente essere respinto.
Nulla per le spese in assenza di costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
TR MO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TR MO | TO CA |
IL SEGRETARIO