TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 237
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Decreto cautelare 26 marzo 2020
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art.31 comma 4 bis del D.P.R. n.380/2001

    Il Tribunale ritiene che il presupposto per l'applicazione dell'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 sia la mera inottemperanza all'ordinanza di demolizione. La sanzione pecuniaria, in caso di abusi su aree vincolate o inedificabili, deve essere irrogata nella misura massima senza margine di discrezionalità o onere motivazionale. L'abuso in questione ricade in area vincolata, pertanto la sanzione massima è dovuta.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art.31 comma 4 bis del DPR n.380/2001

    La censura è infondata in quanto la norma, come interpretata dal Tribunale, impone l'applicazione della sanzione massima in casi specifici senza violare i principi costituzionali invocati.

  • Rigettato
    Violazione dell'art.16 della L. 689/1981

    Il Tribunale rileva che la sanzione pecuniaria per abuso edilizio ha natura ripristinatoria e non retributiva, escludendo l'applicabilità della L. 689/1981 in parte qua.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 237
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 237
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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