Rigetto
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/04/2026, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02649/2026REG.PROV.COLL.
N. 01972/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1972 del 2025, proposto dalla società EG S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gerbi e CO Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Gerbi in Genova, via Roma 11/1.
contro
il Comune di AL, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Calcagni e Simone Bellingeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
della società AL 2000 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , ER AM, quest’ultimo anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Vincenzo Giovinazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Ferrari in Roma, via di Ripetta 142.
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Toscana, sez. II, 9 settembre 2024 n.940, che ha respinto il ricorso n. 115/2024 R.G. proposto per l’annullamento:
del provvedimento senza data, ma trasmesso il 13 dicembre 2023, con il quale il Dirigente del Settore urbanistica del Comune di AL ha annullato d'ufficio il permesso di costruire 27 luglio 2023 n. 150 rilasciato alla EG S.p.a. per la realizzazione di un fabbricato destinato a deposito e ad esercizio commerciale di vendita all’ingrosso in via Piave ad AL;.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. IO AN e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. EG S.p.a. ha esposto di essere proprietaria, per acquisto a titolo derivativo dalle società AL 2000 s.r.l. e Nuova Coop Società Cooperativa, di un fondo edificabile di 19.000 mq nel territorio comunale di AL, in prossimità del fiume Bormida.
Prima di perfezionare il contratto definitivo di vendita, espone l’appellante, che le società dante causa avevano presentato istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un immobile ad uso commerciale.
2. L’istanza era corredata di relazione sul rischio idraulico, la quale, premessa la collocazione del lotto in classe di pericolosità idrogeologica III.b.a (secondo la carta di sintesi del PRGC), precisava che, a fronte di una superficie topografica sita a 91,40 m. s.l.m., la superficie calpestabile del fabbricato sarebbe stata situata a 93,50 m. s.l.m. (doc. 6 di parte ricorrente pagg. 10 e 21), conformemente all’art. 51 delle norme tecniche di attuazione del citato PRGC e all’allegata tabella A che, per la classe di pericolosità in oggetto, indicano in quell’altitudine la quota di sicurezza dal rischio idrico.
3. Il 27.7.2023 il Comune di AL rilasciava all’avente causa EG il permesso di costruire n. 150/2023.
4. Successivamente, tuttavia, con provvedimento del 13.12.2023 il Comune di AL annullava d’ufficio il permesso di costruire n. 150/2023, in quanto il tirante idrico (e cioè l’altezza massima tollerata dell’acqua in caso di esondazione) inferiore a 30 cm., di cui al citato allegato 1 della DGR 28.12.2022 n. 27-6373, deve essere parametrato non al piano di edificazione in progetto, ma allo stato dei luoghi attuale e alla relativa quota topografica del terreno. Pertanto, poiché la nuova relazione tecnica presentata da EG situa la superficie idrica (P.L.) dell’area oggetto dell’intervento alla quota di 93,88 m. s.l.m., mentre ai sensi dell’elaborato progettuale la quota topografica sarebbe posta a 91,40 s.l.m., l’amministrazione ha censurato il vistoso scostamento (pari a 2,48 m.) dal limite di tolleranza di trenta centimetri.
5. EG ha, quindi, impugnato il predetto provvedimento innanzi al T.a.r. che, con sentenza n. 940 del 2024, ha respinto il ricorso.
Secondo il T.a.r. la prescrizione sul tirante idraulico inferiore a trenta centimetri integra uno dei nuovi parametri valutativi ed è provvista di efficacia immediata, non necessitando di ulteriore recepimento in sede di pianificazione urbanistica, in quanto essa stessa già strumento attuativo del PAI.
6. EG ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. Erroneità dell’appellata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 65 del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 9 bis L. reg. 56/1977 e ss.mm. e della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 28 dicembre 2022 n. 27 - 6373 in relazione agli artt. 65 e 67 D.Lgs. n. 152/2006 e agli artt. 9, 18, 31, 39 e 51 del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001. Violazione e falsa applicazione del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino 26 ottobre 2022 n. 121. Violazione e falsa applicazione del PRG di AL (artt. 35, 39 e 51) .
Non è corretto sostenere che le norme contenute nei Piani di Bacino (o nel PAI o nel PGRA) prevalgono immediatamente, in quanto di immediata applicazione, sulle norme degli strumenti urbanistici comunali.
L'art. 65 del D.Lgs. n. 152/2006, al comma 4, precisa che le disposizioni del Piano di Bacino hanno carattere immediatamente vincolante solamente "ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di Bacino".
La disciplina regionale (art. 9 bis L. reg. 56/1977 e ss.mm.) che, secondo l'appellata sentenza, sarebbe stata violata non dichiara l'immediata vincolatività e la prevalenza automatica della norma che sarebbe stata violata ma anzi, espressamente, dispone che i Comuni abbiano addirittura 36 mesi (non ancora scaduti e per certo non scaduti alla data del permesso di costruire annullato) per adeguarsi ad essa. Dunque, non è corretto che la DGR 28 dicembre 2022 (ed il suo Allegato 1) avesse(ro) efficacia immediata e vincolante.
II. Erroneità dell’appellata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies L. n. 241/1990 sotto diverso profilo ed in relazione alla violazione dell’art. 9 bis L. reg. 56/1977 e ss.mm., della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 28 dicembre 2022 n. 27-6373 (in relazione agli artt. 65 e 67 D.Lgs. n. 152/2006 e agli artt. 9, 18, 31, 39 e 51 del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico -PAI- adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001) ed alla violazione e falsa applicazione del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino 26 ottobre 2022 n. 121 nonché degli artt. 35, 39 e 51 delle N.A. del PRG di AL .
Anche ammessa l'efficacia immediata della disposizione che esige il rispetto di un tirante idraulico inferiore a trenta centimetri, resta il fatto che il progetto di AL 2000, poi approvato in capo a EG, rispettava ampiamente questa misura presa dal livello del più basso piano agibile.
Non vi è stata dunque alcuna “induzione in errore” del Comune da parte di AL 2000 srl, avendo il dott. Cavalli chiaramente indicato le fonti delle proprie affermazioni ed avendo egli correttamente indicato i luoghi (sezioni) ritenuti(e) rilevanti ed i riferimenti idraulicamente significativi (quota del terreno; quota del fabbricato; quota di laminazione in caso di esondazione duecentennale).
7. AL 2000 S.r.l. è intervenuta ad adiuvandum , in quanto titolare dell’istanza di permesso di costruire presentata al Comune dall’arch. AM, anch’egli interveniente. I medesimi hanno sul punto evidenziato di avere una duplice legittimazione, da un lato entrambi per aver promosso l’iniziativa edificatoria e per aver richiesto al Comune il rilascio del titolo abilitativo chiedendone poi la volturazione a favore dell’odierna appellante, e dall’altro la società in quanto dante causa della ricorrente appellante, e quindi tutti sottoposti a possibili richieste risarcitorie ove venisse confermata la sentenza gravata. Hanno poi ulteriormente evidenziato che le opere di urbanizzazione dell’intero comparto, di cui le aree vendute alla EG S.p.a. costituiscono solo una porzione minore, sono state integralmente realizzate dalla società AL 2000 S.r.l., collaudate e cedute al Comune.
8. Il Comune di AL si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
9. Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Tanto premesso in punto di fatto, l’appello è infondato.
11. La controversia attiene all’individuazione del regime urbanistico applicabile all’intervento edilizio per cui è causa, essendo controverso se all’intervento edilizio dell’appellante (assentito con il permesso di costruire, poi annullato in autotutela) debbano applicarsi soltanto le norme tecniche di attuazione del PRGC del Comune di AL - il cui citato art. 51 richiede che, nelle aree con classe di pericolosità III.b.a, il piano di calpestio degli edifici sia posto a una certa quota di sicurezza - oppure anche l’allegato 1 della già più volte richiamata DGR 28.12.2022 n. 27-6373, il quale subordina la valutazione del rischio legato all’attività edificatoria alla condizione minima che, per l’area d’interesse, il tirante idrico sia inferiore a trenta centimetri rispetto al piano di campagna (oltre a quella ulteriore della velocità di deflusso inferiore a 0,60 m/sec.).
12. È emerso in maniera incontestata che secondo la nuova cartografia delle fasce fluviali, come aggiornata dalla variante al PAI n. 121/2022, l’area in cui è sito il lotto di proprietà della EG è posta nella fascia fluviale C, a tergo del limite di progetto della fascia B (cfr. doc. 15 della parte resistente).
Per effetto di tale collocazione, e in assenza di adeguate difese idrauliche, l’area in oggetto è sottoposta alla medesima disciplina applicabile alle aree pienamente ricadenti in fascia B, come prevede l’art. 31 comma 5 delle norme tecniche di attuazione del PAI.
Conformemente a tale norma, l’art. 51 delle NTA del piano regolatore generale del Comune di AL dispone che: “ Alle aree in Fascia C si intendono estese le norme della fascia B fino al completamento delle opere di difesa idraulica e/o riassetto territoriale. In tali ambiti la fruibilità urbanistica avverrà in conformità […] del comma 5 dell'art. 31 delle Norme di Attuazione del PAI ”.
13. Su queste incontestati basi, il T.a.r. ritiene che al caso di specie debba applicarsi l’allegato 1 della già più volte richiamata DGR 28.12.2022 n. 27-6373, immediatamente applicabile alla presente vicenda, diversamente da parte appellante che, invece, contesta che la citata delibera non abbia carattere immediatamente vincolante, in quanto l'art. 65 del d.lgs. n. 152/2006, al comma 4, precisa che le disposizioni del Piano di Bacino hanno carattere immediatamente vincolante solamente " ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di Bacino ". La disciplina regionale (art. 9 bis L. reg. 56/1977 e ss.mm.) che, secondo l'appellata sentenza, sarebbe stata violata, non prevederebbe l'immediata vincolatività e la prevalenza automatica della norma che sarebbe stata violata ma anzi, espressamente, dispone che i Comuni abbiano addirittura 36 mesi (non ancora scaduti e per certo non scaduti alla data del permesso di costruire annullato) per adeguarsi ad essa.
14. Ritiene il Collegio che vada confermata la ricostruzione ermeneutica delineata dal giudice di primo grado.
L’art. 65, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 dispone che le disposizioni del piano di bacino sono provviste di carattere vincolante, sia per le amministrazioni pubbliche sia per i soggetti privati, ove così dichiarate dallo stesso piano.
Il comma 6 prevede poi che “ Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico ”.
Nel caso di specie, tuttavia, la delibera di giunta regionale del 28.12.2022 n. 27-6373 rappresenta piena attuazione del citato comma 6, in quanto attua il piano di bacino, in quanto detta ai Comuni piemontesi due ordini di prescrizioni: da una parte impone agli enti, che in passato non erano tenuti al rispetto del piano, di procedere al necessario adeguamento allo stesso; dall’altra introduce nuovi criteri di apprezzamento del rischio idraulico.
Il termine dilatorio di 36 mesi, richiamato da parte appellante, è previsto solo in relazione alla necessità di rispettare il piano, come reso evidente dal dato testuale della delibera allorché dispone che “ la variante allo strumento urbanistico, di adeguamento al PAI e al Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA), dovrà essere approvata entro e non oltre 36 mesi dalla pubblicazione sul BU del presente provvedimento ”. Del resto, tale termine dilatorio ha un senso per consentire ai Comuni, che non erano tenuti al rispetto del piano, di adeguarsi e, quindi, di assumere nel termine indicato tutte le misure organizzative necessari per rispettare lo strumento urbanistico.
Diversamente, come in modo condivisibile precisa il T.a.r., la conseguente determina di “ approvare, per quanto riguarda la definizione delle condizioni di pericolosità e vulnerabilità dei centri e nuclei abitati a tergo dei limiti B di progetto e la conseguente corretta normazione d’uso lungo il reticolo idrografico, i criteri di valutazione del rischio idraulico, contenuti nell’allegato 1 alla presente deliberazione ” non è soggetta ad alcun differimento temporale, essendo volta a sostituire i criteri fino ad allora già in vigore (dettati dalla DGR n. 64-2017 del 7.4.2014).
Ne consegue che la prescrizione sul tirante idraulico inferiore a trenta centimetri - integrante uno dei nuovi parametri valutativi - è provvista di efficacia immediata, non necessitando di ulteriore recepimento in sede di pianificazione urbanistica, in quanto essa stessa già strumento attuativo del PAI.
15. Anche in relazione all’accertamento concreto del mancato rispetto del limite di 30 cm. l’appello è infondato.
La sentenza del Tar riporta i documenti, peraltro allegati all’istanza di parte appellante, da cui si desume la difformità urbanistica.
In particolare, nella prima relazione del 24 febbraio 2023 del Geologo incaricato da EG si legge che “ Le quote topografiche nell’area in esame risultano pari a circa 91,40 m. s.l.m. ”, mentre dalla nota tecnica alla relazione idrogeologica ed idraulica del 18 ottobre 2023 emerge che “… la quota della superficie idrica (P.L.) nell’area oggetto di intervento edilizio è pari a 93,88 m. s.l.m. ”. Dal semplice raffronto delle suddette quote si rileva una differenza di quota della superficie idrica (P.L.) rispetto alla quota topografica dell’area oggetto del permesso di costruire di 2,48 m. (93,88 – 91,40), misura decisamente superiore ai 30 cm. di tirante idrico (livello di acqua atteso in caso di inondazione) massimo ammissibile, come previsto nell’Allegato 1 della DGR 27- 6373 del 28/12/2022.
Va, peraltro, messa in evidenza, come anche precisato dall’amministrazione resistente nella memoria del 9 gennaio 2026, che la relazione del 18 ottobre 2023 è stata inoltrata solo a seguito del rilascio del permesso di costruire e in fase di presentazione di memorie a seguito dell’avvio del procedimento di annullamento e nella prima relazione geologica del 24 febbraio 2023 - sulla base della quale è stato rilasciato il titolo edilizio - la quota della superficie idrica di 93,88 m.s.l.m. non veniva assolutamente indicata.
È, dunque, condivisibile quanto afferma il T.a.r., ovvero che in ossequio al principio di autoresponsabilità la società esponente non può dolersi del fatto che il Comune di AL abbia accertato l’inosservanza del limite di tolleranza idraulica in base ai dati dalla stessa forniti.
Né può essere posto in dubbio, come ancora una volta chiarisce il T.a.r. “ che la superficie idraulica debba essere parametrata alla quota naturale di terreno anziché, come pure emergente dalle richiamate relazioni tecniche, al piano di calpestio. Quest’ultimo, infatti, è il risultato dell’intervento edificatorio; onde esso non può essere implicato nella commisurazione del tirante idraulico che, alla stregua del citato allegato 1 alla DGR 28.12.2022 n. 27-6373, costituisce un prius logico e procedimentale rispetto alla successiva valutazione di compatibilità del progetto edilizio ”.
L’appello è, pertanto, infondato, risultandone la soccombenza anche degli intervenienti AL 2000 S.r.l. e ER AM, i quali, in questo grado di giudizio, si sono limitati a sostenere i relativi motivi dedotti dalla EG.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza stessa e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna le società EG S.p.a. e AL 2000 S.r.l. in solido al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore del Comune di AL, spese che liquida in € 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO AM IS, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
IO AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AN | CO AM IS |
IL SEGRETARIO