Art. 2.
Per l'acquisizione dell'area di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato:
a) ad acquistare l'area di proprieta' delle ferrovie dello Stato, facente parte del comprensorio predetto e gli edifici che sulla stessa insistono;
b) a conseguire la disponibilita' dell'area e delle costruzioni demaniali facenti parte dello stesso comprensorio;
c) ad acquistare, anche mediante espropriazione per pubblica utilita', le aree di proprieta' privata facenti parte del comprensorio predetto, e gli edifici che sulle stesse insistono.
L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.
Per la determinazione dell'indennita' di espropriazione si applicheranno le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 .
Per l'acquisizione dell'area di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato:
a) ad acquistare l'area di proprieta' delle ferrovie dello Stato, facente parte del comprensorio predetto e gli edifici che sulla stessa insistono;
b) a conseguire la disponibilita' dell'area e delle costruzioni demaniali facenti parte dello stesso comprensorio;
c) ad acquistare, anche mediante espropriazione per pubblica utilita', le aree di proprieta' privata facenti parte del comprensorio predetto, e gli edifici che sulle stesse insistono.
L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.
Per la determinazione dell'indennita' di espropriazione si applicheranno le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 .