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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5029 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. CO EL Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. HE RN Giudice (est. rel.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 5426 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. GIANNOLA Parte_1
ANNAMARIA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente contumace–
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO.
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate da parte ricorrente in data 22.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 29.04.2024,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo in Parte_1
data 02.04.2024, notificato all'interessato in data 17.04.2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 26.04.2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di avere lasciato il proprio Paese nel CP_1 settembre 2022, giungendo in Italia dove riceve, tramite il Servizio Sanitario Nazionale, le cure necessarie per le problematiche dentarie di cui soffrirebbe (non meglio consentitegli nel proprio Paese) e dove adduce di avere avviato un solido percorso di integrazione socio-economica e culturale, avendo sin da subito trovato lavoro con la qualifica di operario, nonché frequentato un corso di primo livello presso l'Istituto
Cpia di Partinico;
e di temere, in caso di rimpatrio, di patire notevoli difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo, giacché “sarebbe esposto a gravi ripercussioni, perché gli sarebbe impedito il godimento dei diritti umani fondamentali” (cfr. ricorso introduttivo).
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n. 286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 18.11.2025, fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. Nel merito, deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Come è noto, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il giudice è chiamato a valutare se l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Nonostante la successione di discipline normative – sia nella versione anteriore che successiva al cosiddetto “decreto Cutro” (d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023) – resta
2 fermo l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di tutelare la vita privata e familiare dello straniero, secondo i principi convenzionali e costituzionali.
Tale obbligo trova fondamento nell'art. 5, comma 6, TUI e nell'art. 8 CEDU, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2021, n. 31188; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13897) e della
Corte EDU (Boultif c. Svizzera, 2001; Üner c. Paesi Bassi, 2006; Jeunesse c. Paesi Bassi,
2014).
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare è tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria
(cfr. Cass. Civ. n. 28161/2023, n. 28162/2023).
Di recente, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25593 del 10.11.2025, resa in seguito a rinvio pregiudiziale relativa al quesito se “a seguito del d.l. 20/2023 e dell'abrogazione di parte dell'art. 19, comma 1.1, TUI, la tutela della vita privata e familiare dello straniero sia ancora garantita dall'ordinamento”, ha fissato il seguente principio di diritto:
“La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado 3 di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro”.
Resta fermo, dunque, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, pertanto il riconoscimento della protezione speciale impone al giudice di operare un bilanciamento tra l'interesse dello Stato al controllo dell'immigrazione e alla tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, e l'interesse del singolo straniero alla salvaguardia della propria vita privata e familiare, come tutelata dall'art. 8 CEDU.
Tale bilanciamento deve essere condotto secondo il principio di proporzionalità, valutando se l'allontanamento dal territorio nazionale sia necessario e non ecceda quanto richiesto dal perseguimento degli scopi pubblici, come ad esempio il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela della sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati.
Solo ove il sacrificio imposto all'individuo risulti proporzionato rispetto al bisogno sociale perseguito, l'ingerenza statale può ritenersi legittima;
diversamente, va riconosciuta la tutela richiesta.
Pertanto, in presenza di segnali chiari di integrazione o di vita familiare reale, e in assenza di motivi ostativi di sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero prevale sull'interesse pubblico all'allontanamento, imponendo il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, detti presupposti si ritengono sussistenti.
E difatti il ricorrente risulta avere instaurato dei rapporti di lavoro dipendente nel settore dell'edilizia, con la qualifica di manovale edile, in forza di contratti a termine che, sebbene di breve durata, dimostrano il progressivo impegno profuso nel reperimento di un'occupazione: dal 15.02.2023 al 15.03.2023, con la qualifica di manovale edile, alle dipendenze della ditta “PETRUSO FRANCESCO”, con sede legale a Borgetto (PA), via Vecchia 1 (cfr. lettera di assunzione e busta paga relativa al mese di febbraio 2023); dal 26.06.2023 all'11.08.2023, dal 31.05.2024 al 16.08.2024 e per il mese
4 di settembre 2024 alle dipendenze della “ Controparte_2
”, con sede legale a Palermo (PA), cortile Ragusano 8, come risulta
[...]
dalla lettera di assunzione e dalle buste paga per i mesi di maggio/agosto 2024 e per il mese di settembre 2024 in atti;
dal 28.10.2024 al 30.11.2024 con proroga al 28.03.2025 alle dipendenze della “ , con sede legale a Partinico Controparte_3
(PA), via delle Croci 39 (cfr. in atti); il ricorrente ha, altresì, Controparte_4
depositato una comunicazione Unilav relativa al rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 05.05.2023 al 31.05.2023, in precedenza instaurato, come bracciante agricolo, con la ditta “GASPARE MASARACCHIA”, con sede legale a Salemi (TP), c.da
Bagnitelli 899/c (cfr. allegato al ricorso introduttivo).
Il richiedente ha, inoltre, allegato un certificato di frequenza, per l'anno scolastico
2022/2023, al corso di I Livello – Primo Periodo (Licenza media), rilasciato il 21.02.2023 dal CPIA EL Mandela di (cfr. allegato al ricorso), nonché CP_1 documentazione relativa alle cure odontoiatriche di cui necessita.
Inoltre, deve ritenersi che il ricorrente versi in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente, dopo anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio nel paese di origine
(cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato italiano).
In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale, dato che il suo allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU, il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio il citato art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo), in base al quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
Italiano”.
Pertanto, avuto riguardo alle argomentazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni
5 di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, il ricorso merita accoglimento.
5. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede.
• dichiara la contumacia dell'Amministrazione resistente;
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1
generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
HE RN CO EL
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. CO EL Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. HE RN Giudice (est. rel.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 5426 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. GIANNOLA Parte_1
ANNAMARIA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente contumace–
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO.
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate da parte ricorrente in data 22.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 29.04.2024,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo in Parte_1
data 02.04.2024, notificato all'interessato in data 17.04.2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 26.04.2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di avere lasciato il proprio Paese nel CP_1 settembre 2022, giungendo in Italia dove riceve, tramite il Servizio Sanitario Nazionale, le cure necessarie per le problematiche dentarie di cui soffrirebbe (non meglio consentitegli nel proprio Paese) e dove adduce di avere avviato un solido percorso di integrazione socio-economica e culturale, avendo sin da subito trovato lavoro con la qualifica di operario, nonché frequentato un corso di primo livello presso l'Istituto
Cpia di Partinico;
e di temere, in caso di rimpatrio, di patire notevoli difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo, giacché “sarebbe esposto a gravi ripercussioni, perché gli sarebbe impedito il godimento dei diritti umani fondamentali” (cfr. ricorso introduttivo).
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n. 286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 18.11.2025, fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. Nel merito, deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Come è noto, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il giudice è chiamato a valutare se l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Nonostante la successione di discipline normative – sia nella versione anteriore che successiva al cosiddetto “decreto Cutro” (d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023) – resta
2 fermo l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di tutelare la vita privata e familiare dello straniero, secondo i principi convenzionali e costituzionali.
Tale obbligo trova fondamento nell'art. 5, comma 6, TUI e nell'art. 8 CEDU, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2021, n. 31188; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13897) e della
Corte EDU (Boultif c. Svizzera, 2001; Üner c. Paesi Bassi, 2006; Jeunesse c. Paesi Bassi,
2014).
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare è tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria
(cfr. Cass. Civ. n. 28161/2023, n. 28162/2023).
Di recente, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25593 del 10.11.2025, resa in seguito a rinvio pregiudiziale relativa al quesito se “a seguito del d.l. 20/2023 e dell'abrogazione di parte dell'art. 19, comma 1.1, TUI, la tutela della vita privata e familiare dello straniero sia ancora garantita dall'ordinamento”, ha fissato il seguente principio di diritto:
“La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado 3 di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro”.
Resta fermo, dunque, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, pertanto il riconoscimento della protezione speciale impone al giudice di operare un bilanciamento tra l'interesse dello Stato al controllo dell'immigrazione e alla tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, e l'interesse del singolo straniero alla salvaguardia della propria vita privata e familiare, come tutelata dall'art. 8 CEDU.
Tale bilanciamento deve essere condotto secondo il principio di proporzionalità, valutando se l'allontanamento dal territorio nazionale sia necessario e non ecceda quanto richiesto dal perseguimento degli scopi pubblici, come ad esempio il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela della sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati.
Solo ove il sacrificio imposto all'individuo risulti proporzionato rispetto al bisogno sociale perseguito, l'ingerenza statale può ritenersi legittima;
diversamente, va riconosciuta la tutela richiesta.
Pertanto, in presenza di segnali chiari di integrazione o di vita familiare reale, e in assenza di motivi ostativi di sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero prevale sull'interesse pubblico all'allontanamento, imponendo il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, detti presupposti si ritengono sussistenti.
E difatti il ricorrente risulta avere instaurato dei rapporti di lavoro dipendente nel settore dell'edilizia, con la qualifica di manovale edile, in forza di contratti a termine che, sebbene di breve durata, dimostrano il progressivo impegno profuso nel reperimento di un'occupazione: dal 15.02.2023 al 15.03.2023, con la qualifica di manovale edile, alle dipendenze della ditta “PETRUSO FRANCESCO”, con sede legale a Borgetto (PA), via Vecchia 1 (cfr. lettera di assunzione e busta paga relativa al mese di febbraio 2023); dal 26.06.2023 all'11.08.2023, dal 31.05.2024 al 16.08.2024 e per il mese
4 di settembre 2024 alle dipendenze della “ Controparte_2
”, con sede legale a Palermo (PA), cortile Ragusano 8, come risulta
[...]
dalla lettera di assunzione e dalle buste paga per i mesi di maggio/agosto 2024 e per il mese di settembre 2024 in atti;
dal 28.10.2024 al 30.11.2024 con proroga al 28.03.2025 alle dipendenze della “ , con sede legale a Partinico Controparte_3
(PA), via delle Croci 39 (cfr. in atti); il ricorrente ha, altresì, Controparte_4
depositato una comunicazione Unilav relativa al rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 05.05.2023 al 31.05.2023, in precedenza instaurato, come bracciante agricolo, con la ditta “GASPARE MASARACCHIA”, con sede legale a Salemi (TP), c.da
Bagnitelli 899/c (cfr. allegato al ricorso introduttivo).
Il richiedente ha, inoltre, allegato un certificato di frequenza, per l'anno scolastico
2022/2023, al corso di I Livello – Primo Periodo (Licenza media), rilasciato il 21.02.2023 dal CPIA EL Mandela di (cfr. allegato al ricorso), nonché CP_1 documentazione relativa alle cure odontoiatriche di cui necessita.
Inoltre, deve ritenersi che il ricorrente versi in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente, dopo anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio nel paese di origine
(cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato italiano).
In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale, dato che il suo allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU, il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio il citato art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo), in base al quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
Italiano”.
Pertanto, avuto riguardo alle argomentazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni
5 di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, il ricorso merita accoglimento.
5. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede.
• dichiara la contumacia dell'Amministrazione resistente;
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1
generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
HE RN CO EL
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