CASS
Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2024, n. 8977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8977 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di TÀ AS AT, nato in [...] il [...], contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 7.7.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 8977 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 14/02/2024 1. Con sentenza del 21.2.2020 il Tribunale di Verbania aveva riconosciuto LA AT TÀ responsabile dei fatti di estorsione continuata e porto ingiustificato di oggetti atti alla offesa alla persona e, ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.100 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, applicandogli altresì le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale;
2. la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha preso atto della intervenuta prescrizione del reato di cui al capo b) della rubrica elidendo perciò l'aumento di pena operato dal primo giudice che ha di conseguenza rideterminato in anni 6 di reclusione ed euro 1.100 di multa;
3. ricorre per cassazione LA AT TÀ tramite il difensore che deduce: 3.1 violazione di legge in ordine alla veste processuale attribuita a EA ZI e conseguente illegittimo utilizzo delle dichiarazioni rese in violazione del disposto di cui all'art. 63 cod. proc. pen.: rileva che il capo 1 dell'imputazione riposa sulle dichiarazioni, rese prima in sede di indagini e poi in sede dibattimentale, della persona offesa sulla cui veste la difesa aveva sollevato l'eccezione qui reiterata e disattesa dalla Corte d'appello; segnala che, in tal modo, i giudici torinesi hanno tradito il principio affermato dalle SS.UU. nella sentenza "Mills" sulla prevalenza del dato sostanziale sul dato formale della iscrizione della notizia di reato;
segnala che la Corte d'appello ha ritenuto che, pur non potendo essere utilizzate contra se, le dichiarazioni rese dal ZI potevano tuttavia essere utilizzate nei confronti dei terzi sottolineando come, nel caso di specie, i fatti sui quali egli aveva riferito quanto a sé stesso, erano indubbiamente e per ammissione della stessa Corte d'appello, connessi con quelli ascritti a carico del ricorrente;
3.2 travisamento della prova e difetto di motivazione: rileva che proprio il pacifico coinvolgimento del ZI nell'attività di spaccio da cui era scaturita la imputazione a carico del ricorrente comportava la necessità di applicare la regola contenuta nel comma terzo dell'art. 192 cod. proc. pen., aggiungendo che la Corte ha apoditticamente giudicato riscontrate le dichiarazioni del ZI senza tuttavia dar conto delle plurime discrasie che erano state evidenziate dalla difesa con l'atto di gravame, a partire dall'entità della somma di cui la persona offesa si era dichiarata debitrice nei confronti del ricorrente prima nella denuncia e poi in aula per passare poi all'episodio della pistola su cui la difesa aveva insistito anche in sede di controesame;
aggiunge che gli ulteriori riscontri avevano dato esito 2 negativo richiamando, a tal fine, l'esito della perquisizione effettuata presso la abitazione del TÀ; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva la legittima utilizzazione delle dichiarazioni del ZI, in quanto fornite spontaneamente in una denuncia-querela, e l'infondatezza delle doglianze articolate in punto di attendibilità delle dichiarazioni, sulla quale le sentenze, in conformità, offrono adeguata motivazione, nonché riscontri. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Il primo motivo, in particolare, è manifestamente infondato. AS AT TÀ è stato tratto a giudizio e giudicato responsabile, nei due gradi di merito, e sulla scorta di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di estorsione continuata perché "... mediante minacce di morte rivolte a ZI EA ed alla di lui moglie e fidanzata, costringendo lo stesso a consegnargli le somme in contanti di euro 2.500 e di euro 1.800, e ad effettuare versamenti, per un totale di 910 euro e di euro 6.730 su due carte postepay intestate a D'AG VA ma nella sua disponibilità, e di euro 9.130 su una carta postapay intestata allo stesso ZI EA ma dal medesimo fattasi consegnare, si procurava un ingiusto profitto pari danno per la persona offesa". La ricostruzione concordemente operata dai giudici di merito è nel senso che il ZI, tratto in arresto nel novembre del novembre del 2015, perché trovato in possesso dl 300 gr. di marijuana, era stato posto agli arresti domiciliari e, pertanto, non aveva potuto pagare lo stupefacente al TÀ, suo fornitore, il quale, di conseguenza, glia. aveva fatto presente che il debito non era più di 3.000 euro ma di 9.500 perché il mancato pagamento della somma originaria gli aveva fatto sfumare un altro affare. Il ZI si era allora proposto di smerciare stupefacente (anche tramite altri suoi amici) per saldare il debito. Secondo la tesi della difesa, le dichiarazioni del ZI non sarebbero utilizzabili in quanto costui aveva finito per autoaccusare sé stesse del delitto di spaccio senza, tuttavia, che l'interrogatorio prima e l'esame dibattimentale poi 3 fossero stati interrotti onde procedere con le previste garanzie difensive a tutela del dichiarante. Tanto premesso, ritiene il collegio di dover ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato nella motivazione dell'impugnata sentenza, secondo cui: le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili, per violazione dell'art. 63, comma I, cod. proc. pen., solo contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale della inutilizzabilità, prevista dall'art. 63, comma I, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2 - , n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30965 del 14/07/2016, Di Giacomo, Rv. 267571); le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, prevalendo la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso (cfr., Sez. 2 - , n. 5823 del 26/11/2020 (dep. 15/02/2021), Santoro, Rv. 280640 - 01; Sez. 2 Sent. n. 283 del 01/10/2013, Ud., dep. 08/01/2014, Rv. 258105), né di tali dichiarazioni si può eccepire l'inutilizzabilità "erga omnes" sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini. (Sez. 5, Sentenza n. 43508 del 28/05/2014 Cc., dep. 17/10/2014, Rv. 261078). D'altra parte, è lo stesso testo dell'art. 64 comma 3-bis cod. proc. pen. che, a ben guardare, suppone l'esistenza di un regime differenziato di utilizzabilità tra le dichiarazioni autoindizianti e quelle eteroaccusatorie nel senso che l'inosservanza degli avvertimenti di cui al comma 2 dell"art. 64 cod. proc. pen. comporta conseguenze diverse con riguardo, da un lato, agli avvisi relativi alle dichiarazioni autoaccusatorie (lett. a) e, dall'altro, a quelle di natura eteroaccusatoria (lett. c). 2. Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo. Va rilevato, in primo luogo, che, come si rileva dalla sentenza di primo grado (cfr., pag. 2 della sentenza), la denuncia sporta dal ZI è stata acquisita al fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti La Corte territoriale, in ogni caso, vagliando l'omologo motivo di censura articolato con l'atto d'appello, non ha omesso di motivare in ordine alla attendibilità della persona offesa e sui riscontri esterni alle dichiarazioni rese, confortate dall'esito della perquisizione veicolare e domiciliare eseguita nei confronti 4 dell'imputato nonché dalla acquisizione della carta Postepay intestata al ZI su cui erano state accreditate le somme pretese dal TÀ; altrettanto significativa, sul piano dei riscontri, è stata valutata la registrazione del messaggio con cui il TÀ aveva chiesto al ZI somme di denaro minacciandolo (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata). Ed è, allora, proprio in considerazione di siffatti elementi di riscontro che, con valutazione non manifestamente illogica o contraddittoria, ma tipicamente di merito, la Corte territoriale ha potuto concludere nel senso della irrilevanza del mancato rinvenimento dell'arma in sede di perquisizione. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14.2.2024
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 8977 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 14/02/2024 1. Con sentenza del 21.2.2020 il Tribunale di Verbania aveva riconosciuto LA AT TÀ responsabile dei fatti di estorsione continuata e porto ingiustificato di oggetti atti alla offesa alla persona e, ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.100 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, applicandogli altresì le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale;
2. la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha preso atto della intervenuta prescrizione del reato di cui al capo b) della rubrica elidendo perciò l'aumento di pena operato dal primo giudice che ha di conseguenza rideterminato in anni 6 di reclusione ed euro 1.100 di multa;
3. ricorre per cassazione LA AT TÀ tramite il difensore che deduce: 3.1 violazione di legge in ordine alla veste processuale attribuita a EA ZI e conseguente illegittimo utilizzo delle dichiarazioni rese in violazione del disposto di cui all'art. 63 cod. proc. pen.: rileva che il capo 1 dell'imputazione riposa sulle dichiarazioni, rese prima in sede di indagini e poi in sede dibattimentale, della persona offesa sulla cui veste la difesa aveva sollevato l'eccezione qui reiterata e disattesa dalla Corte d'appello; segnala che, in tal modo, i giudici torinesi hanno tradito il principio affermato dalle SS.UU. nella sentenza "Mills" sulla prevalenza del dato sostanziale sul dato formale della iscrizione della notizia di reato;
segnala che la Corte d'appello ha ritenuto che, pur non potendo essere utilizzate contra se, le dichiarazioni rese dal ZI potevano tuttavia essere utilizzate nei confronti dei terzi sottolineando come, nel caso di specie, i fatti sui quali egli aveva riferito quanto a sé stesso, erano indubbiamente e per ammissione della stessa Corte d'appello, connessi con quelli ascritti a carico del ricorrente;
3.2 travisamento della prova e difetto di motivazione: rileva che proprio il pacifico coinvolgimento del ZI nell'attività di spaccio da cui era scaturita la imputazione a carico del ricorrente comportava la necessità di applicare la regola contenuta nel comma terzo dell'art. 192 cod. proc. pen., aggiungendo che la Corte ha apoditticamente giudicato riscontrate le dichiarazioni del ZI senza tuttavia dar conto delle plurime discrasie che erano state evidenziate dalla difesa con l'atto di gravame, a partire dall'entità della somma di cui la persona offesa si era dichiarata debitrice nei confronti del ricorrente prima nella denuncia e poi in aula per passare poi all'episodio della pistola su cui la difesa aveva insistito anche in sede di controesame;
aggiunge che gli ulteriori riscontri avevano dato esito 2 negativo richiamando, a tal fine, l'esito della perquisizione effettuata presso la abitazione del TÀ; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva la legittima utilizzazione delle dichiarazioni del ZI, in quanto fornite spontaneamente in una denuncia-querela, e l'infondatezza delle doglianze articolate in punto di attendibilità delle dichiarazioni, sulla quale le sentenze, in conformità, offrono adeguata motivazione, nonché riscontri. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Il primo motivo, in particolare, è manifestamente infondato. AS AT TÀ è stato tratto a giudizio e giudicato responsabile, nei due gradi di merito, e sulla scorta di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di estorsione continuata perché "... mediante minacce di morte rivolte a ZI EA ed alla di lui moglie e fidanzata, costringendo lo stesso a consegnargli le somme in contanti di euro 2.500 e di euro 1.800, e ad effettuare versamenti, per un totale di 910 euro e di euro 6.730 su due carte postepay intestate a D'AG VA ma nella sua disponibilità, e di euro 9.130 su una carta postapay intestata allo stesso ZI EA ma dal medesimo fattasi consegnare, si procurava un ingiusto profitto pari danno per la persona offesa". La ricostruzione concordemente operata dai giudici di merito è nel senso che il ZI, tratto in arresto nel novembre del novembre del 2015, perché trovato in possesso dl 300 gr. di marijuana, era stato posto agli arresti domiciliari e, pertanto, non aveva potuto pagare lo stupefacente al TÀ, suo fornitore, il quale, di conseguenza, glia. aveva fatto presente che il debito non era più di 3.000 euro ma di 9.500 perché il mancato pagamento della somma originaria gli aveva fatto sfumare un altro affare. Il ZI si era allora proposto di smerciare stupefacente (anche tramite altri suoi amici) per saldare il debito. Secondo la tesi della difesa, le dichiarazioni del ZI non sarebbero utilizzabili in quanto costui aveva finito per autoaccusare sé stesse del delitto di spaccio senza, tuttavia, che l'interrogatorio prima e l'esame dibattimentale poi 3 fossero stati interrotti onde procedere con le previste garanzie difensive a tutela del dichiarante. Tanto premesso, ritiene il collegio di dover ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato nella motivazione dell'impugnata sentenza, secondo cui: le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili, per violazione dell'art. 63, comma I, cod. proc. pen., solo contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale della inutilizzabilità, prevista dall'art. 63, comma I, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2 - , n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30965 del 14/07/2016, Di Giacomo, Rv. 267571); le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, prevalendo la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso (cfr., Sez. 2 - , n. 5823 del 26/11/2020 (dep. 15/02/2021), Santoro, Rv. 280640 - 01; Sez. 2 Sent. n. 283 del 01/10/2013, Ud., dep. 08/01/2014, Rv. 258105), né di tali dichiarazioni si può eccepire l'inutilizzabilità "erga omnes" sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini. (Sez. 5, Sentenza n. 43508 del 28/05/2014 Cc., dep. 17/10/2014, Rv. 261078). D'altra parte, è lo stesso testo dell'art. 64 comma 3-bis cod. proc. pen. che, a ben guardare, suppone l'esistenza di un regime differenziato di utilizzabilità tra le dichiarazioni autoindizianti e quelle eteroaccusatorie nel senso che l'inosservanza degli avvertimenti di cui al comma 2 dell"art. 64 cod. proc. pen. comporta conseguenze diverse con riguardo, da un lato, agli avvisi relativi alle dichiarazioni autoaccusatorie (lett. a) e, dall'altro, a quelle di natura eteroaccusatoria (lett. c). 2. Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo. Va rilevato, in primo luogo, che, come si rileva dalla sentenza di primo grado (cfr., pag. 2 della sentenza), la denuncia sporta dal ZI è stata acquisita al fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti La Corte territoriale, in ogni caso, vagliando l'omologo motivo di censura articolato con l'atto d'appello, non ha omesso di motivare in ordine alla attendibilità della persona offesa e sui riscontri esterni alle dichiarazioni rese, confortate dall'esito della perquisizione veicolare e domiciliare eseguita nei confronti 4 dell'imputato nonché dalla acquisizione della carta Postepay intestata al ZI su cui erano state accreditate le somme pretese dal TÀ; altrettanto significativa, sul piano dei riscontri, è stata valutata la registrazione del messaggio con cui il TÀ aveva chiesto al ZI somme di denaro minacciandolo (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata). Ed è, allora, proprio in considerazione di siffatti elementi di riscontro che, con valutazione non manifestamente illogica o contraddittoria, ma tipicamente di merito, la Corte territoriale ha potuto concludere nel senso della irrilevanza del mancato rinvenimento dell'arma in sede di perquisizione. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14.2.2024