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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/11/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. 356/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 4/11/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 356/2021 R.G., promossa
da
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Savutano n. 9/B, CF , rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Battimelli C.F._1
( ) e ER UO ( ), nel cui studio in Lamezia C.F._2 C.F._3
Terme Via Federico Nicotera n. 29, elegge domicilio, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Maria ER Pugliano e dall'Avv. Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla CP_1
Via S. D'Ippolito n.5, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: assenza a visita fiscale.
RAGIONI DELLA DECISIONE CP_
1.Con ricorso depositato il 7.4.2021, impugnava i provvedimenti notificati dall' Parte_1 in data 5.2.2021, con il quali l'Ente aveva comunicato alla ricorrente che aveva ritenuto ingiustificata la sua assenza a visita fiscale nelle date del 15/11/2020 e del 16/11/2020.
Al riguardo, premetteva di svolgere attività lavorativa di bracciante agricola e che nel mese di novembre 2020, a causa di problematiche di salute, si assentava dal lavoro giusta prescrizione medica;
che, successivamente, in data 15-16/11/2020, l' , su richiesta del datore di lavoro predisponeva CP_1 visita domiciliare che dava esito negativo, poiché, per come riportato nelle missive di contestazione, il medico accertatore non avrebbe trovato la ricorrente al proprio domicilio;
che, in data 12/02/2021, riceveva comunicazione da parte dell' con la quale si contestava l'assenza alla visita domiciliare;
CP_1 che, avverso la suddetta comunicazione, pervenuta con due distinte missive, una con riferimento a giorno 15/11/2020 ed una con riferimento a giorno 16/11/2020, proponeva, in data 03/03/2021, ricorso amministrativo;
che l' , con delibera n. 219035 del 01/04/2021 decideva di non CP_1 accogliere il ricorso adducendo come motivazione “…considerato che è stata effettuata visita domiciliare d'ufficio, ma il medico non è riuscito a trovare l'abitazione del ricorrente in via Savutano
n. 9, pertanto vista l'impossibilità a lasciare invito a visita, l'assenza non è giustificata…”
2. Precisava, al riguardo, che la mancata visita fiscale non era addebitabile a sua responsabilità ma unicamente alla condotta del medico che non era riuscito ad individuare l'abitazione di residenza;
di aver indicato nel certificato medico ed all' direttamente, i propri recapiti telefonici, fra l'altro CP_1 già presenti nel portale MY INPS on line;
che, in entrambe le date, si trovava in casa con i figli a seguire la didattica a distanza (DAD) e che il campanello della abitazione non aveva mai suonato.
Deduceva, pertanto, l'illegittimità del comportamento del medico, che non aveva utilizzato la diligenza minima richiesta al fine di verificare la sua effettiva presenza presso la abitazione di residenza.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria di spese da distrarsi a favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c..
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso perché CP_1 infondato, con vittoria di spese di lite.
Al riguardo, l'ente precisava che il medico si era recato all'indirizzo di residenza della ricorrente il 15/11/2020 alle ore 10:15 e che effettivamente non era riuscito a reperire il n. 9/ b della via
Savutano.
Nella specie, il medico aveva accertato che in via Savutano vi era il numero civico 9 (ove abitava tale famiglia ) e subito dopo vi era il numero civico 11. Per_1
Il medico, pertanto, essendo impossibilitato a lasciare l'invito a visita ambulatoriale, riferiva “ho biffato sul tablet l'opzione ALTRO e specificando nelle note le motivazioni, così come previsto dallo
AR US I" , indicato dal Coordinamento Centrale Prestazioni e Sostegno del Reddito ( maggio 2019)”. CP_ Sosteneva, pertanto, l' che l'indirizzo della non era facilmente individuabile (come Parte_1 comprovato anche dalla stampa di Google Maps in atti) e che, nei casi in cui la visita non poteva essere effettuata per indicazione errata o non completa del domicilio, l'assenza del lavoratore non poteva essere ritenuto giustificata, avendo egli stesso, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato medico al momento della redazione dello stesso, l'onere di indicare esattamente i dati anagrafici ed in particolare quelli relativi all'indirizzo per la reperibilità.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Istruita documentalmente la causa ed espletata la prova per testi, a seguito dell'udienza del
4.11.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Per come emerge dalla documentazione in atti, alla ricorrente vengono contestati n. Parte_1
CP_ 2 giorni di assenza a visita fiscale ovvero il 15 e il 16 novembre 2020 (v. comunicazioni in atti del 5.2.2021).
Pacifica risulta la circostanza secondo cui il medico accertatore dott. non era Persona_2 riuscito a individuare l'abitazione della ricorrente ed aveva comunicato tempestivamente tale CP_ circostanza all' quantomeno con riferimento alla assenza del 15.11.2020. CP_
Nulla deduce l' in relazione alla assenza a visita fiscale contestata con riferimento alla data del
16.11.2020 (non è dato sapere neanche se si trattava dello stesso medico incaricato di effettuare la verifica il giorno precedente). CP_ Orbene, secondo la tesi sostenuta dall' il mancato rinvenimento della abitazione della ricorrente da parte del medico nel luogo di residenza (Via Savutano n.9/b) sarebbe addebitabile unicamente alla che non avrebbe correttamente indicato il proprio indirizzo ed i recapiti telefonici. Parte_1
CP_ La tesi dell' non può essere accolta.
Ed infatti, emerge dagli atti di causa che era effettivamente era residente in [...]
Savutano n. 9 bis, come da documentazione prodotta in atti dalla stessa (v. certificato toponomastico della residenza) e che la stessa aveva inserito il proprio recapito telefonico nel portale MY INPS on line (v. stampa in atti).
La ricorrente aveva, pertanto, correttamente indicato il luogo di residenza e inserito nel data-base CP_ dell' il proprio numero di telefono.
Ed infatti, il medico accertatore, sentito all'udienza del 20.5.2022, in qualità di teste, non ha affermato che l'indirizzo era erroneo o incompleto ma si è limitato a precisare che “effettivamente non era riuscito a rinvenire il numero civico 9/b ma solo il n.9 e il n. 11”.
Mentre il marito della ricorrente, , sentito alla medesima udienza del 20.5.2022, ha Persona_3 confermato che nei giorni indicati la moglie si trovava nella abitazione di residenza, con i figli minori. E' evidente, pertanto, come alcuna responsabilità possa essere addebitata alla ricorrente che ha CP_ correttamente indicato all' sia l'indirizzo di residenza che il proprio recapito telefonico inserito nella portale My Inps, dati che erano entrambi a disposizione dell'Ente. CP_ Sul punto, l' ha dedotto che il portale My Inps è visibile agli utenti privati ma non è visibile
“dalla maggior parte dei funzionari per ragioni di riservatezza”, tuttavia non nega che il CP_1 numero di telefono della fosse comunque a disposizione dell'Ente, né prova di aver Parte_1 effettuato un tentativo di contattarla dopo che il medico non era riuscito a trovare l'abitazione.
Dal canto suo, nulla può essere rimproverato alla che non poteva essere a conoscenza che Parte_1 era stata predisposta visita fiscale nei suoi confronti né, ovviamente, dell'orario della stessa, per cui alcun comportamento poco collaborativo può essere addebitato alla ricorrente.
E' pacifico, infatti, che l'indirizzo non era né inesatto né incompleto, ma semplicemente, per quanto riferito dal medico, non era stato individuato dallo stesso.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa (scaglione fino a €1.100), dello svolgimento della istruttoria e della non complessità della stessa, secondo i parametri medi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: CP_
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti, datati 5.2.2021, con il quali l' ha comunicato alla ricorrente, , l'assenza ingiustificata a visita fiscale nelle date del Parte_1
15/11/2020 e del 16/11/2020, nonché, ogni atto ad essi connesso e/o conseguenziale;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €678,00 oltre spese documentate e accessori se dovuti.
Lamezia Terme, 30.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 4/11/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 356/2021 R.G., promossa
da
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Savutano n. 9/B, CF , rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Battimelli C.F._1
( ) e ER UO ( ), nel cui studio in Lamezia C.F._2 C.F._3
Terme Via Federico Nicotera n. 29, elegge domicilio, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Maria ER Pugliano e dall'Avv. Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla CP_1
Via S. D'Ippolito n.5, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: assenza a visita fiscale.
RAGIONI DELLA DECISIONE CP_
1.Con ricorso depositato il 7.4.2021, impugnava i provvedimenti notificati dall' Parte_1 in data 5.2.2021, con il quali l'Ente aveva comunicato alla ricorrente che aveva ritenuto ingiustificata la sua assenza a visita fiscale nelle date del 15/11/2020 e del 16/11/2020.
Al riguardo, premetteva di svolgere attività lavorativa di bracciante agricola e che nel mese di novembre 2020, a causa di problematiche di salute, si assentava dal lavoro giusta prescrizione medica;
che, successivamente, in data 15-16/11/2020, l' , su richiesta del datore di lavoro predisponeva CP_1 visita domiciliare che dava esito negativo, poiché, per come riportato nelle missive di contestazione, il medico accertatore non avrebbe trovato la ricorrente al proprio domicilio;
che, in data 12/02/2021, riceveva comunicazione da parte dell' con la quale si contestava l'assenza alla visita domiciliare;
CP_1 che, avverso la suddetta comunicazione, pervenuta con due distinte missive, una con riferimento a giorno 15/11/2020 ed una con riferimento a giorno 16/11/2020, proponeva, in data 03/03/2021, ricorso amministrativo;
che l' , con delibera n. 219035 del 01/04/2021 decideva di non CP_1 accogliere il ricorso adducendo come motivazione “…considerato che è stata effettuata visita domiciliare d'ufficio, ma il medico non è riuscito a trovare l'abitazione del ricorrente in via Savutano
n. 9, pertanto vista l'impossibilità a lasciare invito a visita, l'assenza non è giustificata…”
2. Precisava, al riguardo, che la mancata visita fiscale non era addebitabile a sua responsabilità ma unicamente alla condotta del medico che non era riuscito ad individuare l'abitazione di residenza;
di aver indicato nel certificato medico ed all' direttamente, i propri recapiti telefonici, fra l'altro CP_1 già presenti nel portale MY INPS on line;
che, in entrambe le date, si trovava in casa con i figli a seguire la didattica a distanza (DAD) e che il campanello della abitazione non aveva mai suonato.
Deduceva, pertanto, l'illegittimità del comportamento del medico, che non aveva utilizzato la diligenza minima richiesta al fine di verificare la sua effettiva presenza presso la abitazione di residenza.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria di spese da distrarsi a favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c..
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso perché CP_1 infondato, con vittoria di spese di lite.
Al riguardo, l'ente precisava che il medico si era recato all'indirizzo di residenza della ricorrente il 15/11/2020 alle ore 10:15 e che effettivamente non era riuscito a reperire il n. 9/ b della via
Savutano.
Nella specie, il medico aveva accertato che in via Savutano vi era il numero civico 9 (ove abitava tale famiglia ) e subito dopo vi era il numero civico 11. Per_1
Il medico, pertanto, essendo impossibilitato a lasciare l'invito a visita ambulatoriale, riferiva “ho biffato sul tablet l'opzione ALTRO e specificando nelle note le motivazioni, così come previsto dallo
AR US I" , indicato dal Coordinamento Centrale Prestazioni e Sostegno del Reddito ( maggio 2019)”. CP_ Sosteneva, pertanto, l' che l'indirizzo della non era facilmente individuabile (come Parte_1 comprovato anche dalla stampa di Google Maps in atti) e che, nei casi in cui la visita non poteva essere effettuata per indicazione errata o non completa del domicilio, l'assenza del lavoratore non poteva essere ritenuto giustificata, avendo egli stesso, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato medico al momento della redazione dello stesso, l'onere di indicare esattamente i dati anagrafici ed in particolare quelli relativi all'indirizzo per la reperibilità.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Istruita documentalmente la causa ed espletata la prova per testi, a seguito dell'udienza del
4.11.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Per come emerge dalla documentazione in atti, alla ricorrente vengono contestati n. Parte_1
CP_ 2 giorni di assenza a visita fiscale ovvero il 15 e il 16 novembre 2020 (v. comunicazioni in atti del 5.2.2021).
Pacifica risulta la circostanza secondo cui il medico accertatore dott. non era Persona_2 riuscito a individuare l'abitazione della ricorrente ed aveva comunicato tempestivamente tale CP_ circostanza all' quantomeno con riferimento alla assenza del 15.11.2020. CP_
Nulla deduce l' in relazione alla assenza a visita fiscale contestata con riferimento alla data del
16.11.2020 (non è dato sapere neanche se si trattava dello stesso medico incaricato di effettuare la verifica il giorno precedente). CP_ Orbene, secondo la tesi sostenuta dall' il mancato rinvenimento della abitazione della ricorrente da parte del medico nel luogo di residenza (Via Savutano n.9/b) sarebbe addebitabile unicamente alla che non avrebbe correttamente indicato il proprio indirizzo ed i recapiti telefonici. Parte_1
CP_ La tesi dell' non può essere accolta.
Ed infatti, emerge dagli atti di causa che era effettivamente era residente in [...]
Savutano n. 9 bis, come da documentazione prodotta in atti dalla stessa (v. certificato toponomastico della residenza) e che la stessa aveva inserito il proprio recapito telefonico nel portale MY INPS on line (v. stampa in atti).
La ricorrente aveva, pertanto, correttamente indicato il luogo di residenza e inserito nel data-base CP_ dell' il proprio numero di telefono.
Ed infatti, il medico accertatore, sentito all'udienza del 20.5.2022, in qualità di teste, non ha affermato che l'indirizzo era erroneo o incompleto ma si è limitato a precisare che “effettivamente non era riuscito a rinvenire il numero civico 9/b ma solo il n.9 e il n. 11”.
Mentre il marito della ricorrente, , sentito alla medesima udienza del 20.5.2022, ha Persona_3 confermato che nei giorni indicati la moglie si trovava nella abitazione di residenza, con i figli minori. E' evidente, pertanto, come alcuna responsabilità possa essere addebitata alla ricorrente che ha CP_ correttamente indicato all' sia l'indirizzo di residenza che il proprio recapito telefonico inserito nella portale My Inps, dati che erano entrambi a disposizione dell'Ente. CP_ Sul punto, l' ha dedotto che il portale My Inps è visibile agli utenti privati ma non è visibile
“dalla maggior parte dei funzionari per ragioni di riservatezza”, tuttavia non nega che il CP_1 numero di telefono della fosse comunque a disposizione dell'Ente, né prova di aver Parte_1 effettuato un tentativo di contattarla dopo che il medico non era riuscito a trovare l'abitazione.
Dal canto suo, nulla può essere rimproverato alla che non poteva essere a conoscenza che Parte_1 era stata predisposta visita fiscale nei suoi confronti né, ovviamente, dell'orario della stessa, per cui alcun comportamento poco collaborativo può essere addebitato alla ricorrente.
E' pacifico, infatti, che l'indirizzo non era né inesatto né incompleto, ma semplicemente, per quanto riferito dal medico, non era stato individuato dallo stesso.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa (scaglione fino a €1.100), dello svolgimento della istruttoria e della non complessità della stessa, secondo i parametri medi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: CP_
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti, datati 5.2.2021, con il quali l' ha comunicato alla ricorrente, , l'assenza ingiustificata a visita fiscale nelle date del Parte_1
15/11/2020 e del 16/11/2020, nonché, ogni atto ad essi connesso e/o conseguenziale;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €678,00 oltre spese documentate e accessori se dovuti.
Lamezia Terme, 30.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara