Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2009, n. 41818
CASS
Sentenza 10 luglio 2009

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Massime1

Nel caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per intervenuta oblazione, il giudice penale non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che è invece rimessa, ai sensi dell'art. 224 C.d.S., alla competenza del Prefetto.

Commentario1

  • 1Messa alla prova superata? Sanzioni amministrative al prefetto (Cass. 17779/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 maggio 2021

    Il giudice che pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168ter c.p., comma 2 per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara. Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 14 aprile 2021 - 7 maggio 2021, n. 17779 Presidente Fumu – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. Il G.I.P. del Tribunale di Tivoli, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2009, n. 41818
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41818
Data del deposito : 10 luglio 2009

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