Sentenza 10 luglio 2009
Massime • 1
Nel caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per intervenuta oblazione, il giudice penale non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che è invece rimessa, ai sensi dell'art. 224 C.d.S., alla competenza del Prefetto.
Commentario • 1
- 1. Messa alla prova superata? Sanzioni amministrative al prefetto (Cass. 17779/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 maggio 2021
Il giudice che pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168ter c.p., comma 2 per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara. Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 14 aprile 2021 - 7 maggio 2021, n. 17779 Presidente Fumu – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. Il G.I.P. del Tribunale di Tivoli, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2009, n. 41818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41818 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 10/07/2009
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 2123
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 31644/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IL N. IL 10/02/1980;
avverso SENTENZA del 29/04/2008 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARESCA Mariafrancesca;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
udito il difensore avv. GAUTANIELLO Fabio, del Foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. L'imputata IB MI ricorre per cassazione, con il ministero del difensore, contro la sentenza del Tribunale di Roma, in data 29.4.2008, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'IB in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, (guida in stato di ebbrezza dell'autovettura Mercedes Smart tg. BR 087 CD, in Roma il 5.11.2004), per essere il reato estinto per oblazione ed ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di giorni 30, deducendo inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 222 e 224, così come modificato dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117.
Rileva la difesa che l'art. 222 C.d.S., prevede che il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a seguito della sentenza di condanna, nel caso in cui dalla violazione della norma del codice della strada derivino danni alle persone, mentre, nel caso di specie, l'IB era imputata del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a) e, comunque, la sentenza era censurabile anche con riferimento alla durata di giorni trenta della sospensione della patente di guida.
Con riferimento all'art. 224 C.d.S., evidenzia il difensore che il comma 3 del predetto articolo prevede che nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, e, quindi anche per oblazione, il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, ai sensi degli artt. 218 e 219 C.d.S. nelle parti compatibili.
Rileva, altresì, il difensore che, ai sensi dell'art. 223 C.d.S., l'agente che accerta la violazione, ritira immediatamente la patente e la trasmette al Prefetto, il quale, ricevuti gli atti dispone la sospensione provvisoria della patente di guida fino ad un massimo di 1 anno. Pertanto è il legislatore ad aver attribuito al Prefetto la competenza a disporre la sospensione tanto provvisoria che definitiva della patente di guida.
2. Osserva questa Corte che il ricorso è fondato, in quanto l'art. 224 C.d.S., che regola specificamente la situazione, al comma 3 prevede che la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria, mentre nel caso di estinzione del reato per altra causa, e quindi anche per oblazione, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli artt. 218 e 219 C.d.S., nelle parti compatibili.
Pertanto, nel caso, come quello di specie, in cui il giudice penale ha dichiarato l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 per intervenuta oblazione, non è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rimessa, ai sensi dell'art. 224 C.d.S., comma 3, al Prefetto, che procede all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della predetta sanzione, richiamandosi agli artt. 218 e 219 C.d.S., nelle parti compatibili (cfr. Sez. 4^, Sentenza n. 4888 del 23/12/2003, P.G. in proc. Leoni, rv. 229382, conforme a Cass. Sez. 4^, Cavaciuti;
id. 8.4.2003, Balestri;
id. 21.10.2003, Previato, non massimate).
3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposizione concernente la sospensione della patente di guida con eliminazione della relativa statuizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione concernente la sospensione della patente di guida;
statuizione che elimina.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009