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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONA SERGIO, Presidente e Relatore CIMINI CARLO, Giudice LAURINO ANDREA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 427/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Rappresent._1 Ricorr._1 CF_Ricorrente_1 Legale Rappresentante Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01M200610-2025 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01M200676-2025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 17/02/2026
RICHIESTE DELLE PARTI: Entrambe insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni come in atti rassegnate. Pag. 1/6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto, Rappresent._1 impugnava gli avvisi di accertamento n. TQY01M200610/2025 per l'anno d'imposta 2019 e n.
TQY01M200676/2025 per l'anno d'imposta 2020, emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ancona a seguito di verifica della Guardia di
Finanza nei confronti della società Ricorr._1 Srl, della quale il ricorrente è socio unico e amministratore. Gli atti impugnati traevano origine dalle risultanze del processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società, all'esito del quale l'Ufficio riteneva che l'amministratore avesse trattenuto somme prive di giustificazione contabile e non supportate da valida distribuzione di utili o da altra idonea causale giuridico economica.
Per l'anno 2019, in particolare, risultavano prelevamenti dal sottoconto “Soci
c/prelevamenti” per complessivi euro 152.966,00, a fronte di una delibera di distribuzione utili intervenuta solo in data 1 agosto 2024 per euro 98.929,07; la differenza, pari ad euro 54.036,93, veniva ritenuta indebitamente trattenuta dall'amministratore; nello stesso anno risultavano ulteriori somme per euro 34.348,00 contabilizzate nel sottoconto “Debiti vari” e corrisposte al ricorrente o a impresa individuale a lui riferibile, anch'esse ritenute prive di giustificazione.
Per l'anno 2020 risultava contabilizzato nel conto “Amministratori c/compensi” un importo di euro 30.000,00, non assoggettato a ritenuta;
risultavano ulteriori pagamenti transitati nel sottoconto “Debiti vari” per euro 25.140,00; risultava un prelievo di euro 2.930,00 imputato a costi indeducibili.
Tali somme, per complessivi euro 88.385,00 per l'anno 2019 e euro 58.070,00 per l'anno 2020, venivano complessivamente riqualificate quali compensi erogati all'amministratore e quindi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con conseguente accertamento di maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali, oltre sanzioni e interessi.
Pag. 2/6 Il ricorrente deduceva, in sintesi, che la ricostruzione dell'Ufficio sarebbe erronea, sostenendo che le somme trattenute non costituirebbero reddito imponibile in quanto prive di valido titolo giuridico di attribuzione e, pertanto, qualificabili come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., con conseguente obbligo di restituzione alla società e insussistenza di effettivo incremento patrimoniale stabile in capo al percipiente.
Contestava altresì, in via subordinata, la determinazione delle sanzioni, lamentando la mancata applicazione del cumulo giuridico pluriennale anche con riferimento all'annualità 2018 e, per l'anno 2020, l'illegittima applicazione della recidiva, assumendo che essa non potrebbe operare in mancanza di definitività dei precedenti accertamenti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio sosteneva la correttezza della qualificazione delle somme quali compensi da amministratore, evidenziando che esse risultavano effettivamente percepite e rimaste nella disponibilità del ricorrente, senza che fosse documentata alcuna restituzione alla società, e che la tardiva delibera di distribuzione utili non copriva integralmente l'ammontare dei prelievi. Rilevava che, in assenza di formale distribuzione di utili o di altra valida giustificazione economico giuridica, la riqualificazione in compensi era coerente con le risultanze contabili e con la posizione soggettiva del percettore, trovando applicazione il regime fiscale dei redditi assimilati con obbligo di ritenuta.
Quanto alle sanzioni, l'Ufficio affermava di avere correttamente applicato le regole sul cumulo giuridico tra le annualità oggetto di accertamento e sosteneva la legittimità dell'applicazione della recidiva secondo la disciplina vigente ratione temporis. Con memorie successive la parte contribuente ribadiva integralmente le difese già svolte nel ricorso, insistendo sul profilo civilistico dell'indebito oggettivo e sulla pretesa mancanza del fatto costitutivo del reddito, nonché reiterando le censure in materia sanzionatoria.
Pag. 3/6 Si giungeva così all'udienza del 16.2.2026, nella quale comparivano entrambe le parti e, dopo aver discusso il procedimento, insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni come in atti rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia sottoposta all'esame della Corte concerne la legittimità degli avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato, in capo al ricorrente, per gli anni d'imposta 2019 e 2020, un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e delle relative addizionali, riqualificando quali compensi da amministratore somme percepite e non dichiarate.
La questione centrale attiene alla natura delle somme trattenute dall'amministratore e alla loro riconducibilità al presupposto impositivo.
Dagli atti risulta che:
– per l'anno 2019 il ricorrente ha trattenuto somme complessivamente pari ad euro 88.385,00, derivanti dalla differenza tra prelevamenti effettuati dal conto “Soci
c/prelevamenti” e utili formalmente distribuiti, nonché da ulteriori pagamenti contabilizzati nel sottoconto “Debiti vari”;
– per l'anno 2020 risultano somme complessivamente pari ad euro
58.070,00, derivanti da importi contabilizzati nel conto “Amministratori c/compensi”, da pagamenti transitati nel sottoconto “Debiti vari” e da un ulteriore prelievo imputato a costi indeducibili.
È incontestato che tali importi siano stati effettivamente percepiti dal ricorrente e siano rimasti nella sua disponibilità. Il contribuente sostiene, invece, che, in assenza di valida delibera preventiva di determinazione del compenso dell'amministratore, le somme non costituirebbero reddito imponibile, ma integrerebbero indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., con conseguente obbligo di restituzione e insussistenza di arricchimento stabile.
La tesi non può essere condivisa. Il presupposto dell'imposizione ai fini delle imposte dirette è costituito dalla percezione di un reddito, inteso quale incremento patrimoniale effettivamente Pag. 4/6 acquisito nella sfera giuridica del contribuente. L'eventuale invalidità civilistica del titolo di attribuzione non esclude, di per sé, la rilevanza fiscale della somma percepita, finché essa non venga restituita o non risulti dimostrata la sua natura meramente transitoria.
Nel caso di specie non risulta che le somme siano state restituite alla società né che siano state oggetto di formale richiesta restitutoria. La loro permanenza nella disponibilità del ricorrente integra un fatto economicamente rilevante ai fini dell'imposizione. La delibera di distribuzione utili intervenuta in epoca successiva non copre integralmente le somme percepite nel 2019 e non incide sulla qualificazione delle ulteriori attribuzioni contestate.
Le somme in esame, in assenza di diversa qualificazione giuridicamente dimostrata, sono correttamente riconducibili ai compensi spettanti all'amministratore per l'attività svolta e, dunque, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR. L'accertamento del maggior reddito imponibile operato dall'Ufficio risulta pertanto fondato.
Quanto ai profili sanzionatori, la censura relativa alla mancata applicazione del cumulo giuridico pluriennale non appare fondata per le medesime ragioni già evidenziate con riferimento alla causa connessa, atteso che l'eventuale rideterminazione complessiva delle sanzioni presuppone la definizione delle annualità oggetto di separato giudizio. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla recidiva per l'anno 2020, trovando applicazione la disciplina vigente ratione temporis, che non richiedeva la definitività giudiziale del precedente accertamento, essendo sufficiente la commissione di violazioni della stessa indole nei tre anni precedenti non definite mediante strumenti deflattivi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Pag. 5/6 Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 546 del 1992, non ravvisandosi giusti motivi per disporne la compensazione, stante la piena fondatezza della pretesa erariale alla luce delle risultanze istruttorie.
Tenuto conto, quindi, dei parametri di legge, del valore della causa, pari ad
Euro 64.941, e del rito seguito, nella specie quello della pubblica udienza, appare congruo determinare le spese processuali stesse nella complessiva somma di €
1.000,00.
La determinazione delle spese in misura così ridotta si giustifica per il fatto che si tratta di causa seriale, sostanzialmente identica a quella avente RG
426/2025 (di valore maggiore), discussa dal medesimo rappresentante processuale nella stessa udienza, per la quale si è invece riconosciuto un compenso proporzionale al valore della causa.
PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese processuali, che determina nella misura di € 1.000,00. Così deciso in Ancona il giorno 16 febbraio 2026
Il Presidente del Collegio Dr. Sergio Cutrona
Pag. 6/6
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONA SERGIO, Presidente e Relatore CIMINI CARLO, Giudice LAURINO ANDREA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 427/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Rappresent._1 Ricorr._1 CF_Ricorrente_1 Legale Rappresentante Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01M200610-2025 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01M200676-2025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 17/02/2026
RICHIESTE DELLE PARTI: Entrambe insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni come in atti rassegnate. Pag. 1/6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto, Rappresent._1 impugnava gli avvisi di accertamento n. TQY01M200610/2025 per l'anno d'imposta 2019 e n.
TQY01M200676/2025 per l'anno d'imposta 2020, emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ancona a seguito di verifica della Guardia di
Finanza nei confronti della società Ricorr._1 Srl, della quale il ricorrente è socio unico e amministratore. Gli atti impugnati traevano origine dalle risultanze del processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società, all'esito del quale l'Ufficio riteneva che l'amministratore avesse trattenuto somme prive di giustificazione contabile e non supportate da valida distribuzione di utili o da altra idonea causale giuridico economica.
Per l'anno 2019, in particolare, risultavano prelevamenti dal sottoconto “Soci
c/prelevamenti” per complessivi euro 152.966,00, a fronte di una delibera di distribuzione utili intervenuta solo in data 1 agosto 2024 per euro 98.929,07; la differenza, pari ad euro 54.036,93, veniva ritenuta indebitamente trattenuta dall'amministratore; nello stesso anno risultavano ulteriori somme per euro 34.348,00 contabilizzate nel sottoconto “Debiti vari” e corrisposte al ricorrente o a impresa individuale a lui riferibile, anch'esse ritenute prive di giustificazione.
Per l'anno 2020 risultava contabilizzato nel conto “Amministratori c/compensi” un importo di euro 30.000,00, non assoggettato a ritenuta;
risultavano ulteriori pagamenti transitati nel sottoconto “Debiti vari” per euro 25.140,00; risultava un prelievo di euro 2.930,00 imputato a costi indeducibili.
Tali somme, per complessivi euro 88.385,00 per l'anno 2019 e euro 58.070,00 per l'anno 2020, venivano complessivamente riqualificate quali compensi erogati all'amministratore e quindi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con conseguente accertamento di maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali, oltre sanzioni e interessi.
Pag. 2/6 Il ricorrente deduceva, in sintesi, che la ricostruzione dell'Ufficio sarebbe erronea, sostenendo che le somme trattenute non costituirebbero reddito imponibile in quanto prive di valido titolo giuridico di attribuzione e, pertanto, qualificabili come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., con conseguente obbligo di restituzione alla società e insussistenza di effettivo incremento patrimoniale stabile in capo al percipiente.
Contestava altresì, in via subordinata, la determinazione delle sanzioni, lamentando la mancata applicazione del cumulo giuridico pluriennale anche con riferimento all'annualità 2018 e, per l'anno 2020, l'illegittima applicazione della recidiva, assumendo che essa non potrebbe operare in mancanza di definitività dei precedenti accertamenti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio sosteneva la correttezza della qualificazione delle somme quali compensi da amministratore, evidenziando che esse risultavano effettivamente percepite e rimaste nella disponibilità del ricorrente, senza che fosse documentata alcuna restituzione alla società, e che la tardiva delibera di distribuzione utili non copriva integralmente l'ammontare dei prelievi. Rilevava che, in assenza di formale distribuzione di utili o di altra valida giustificazione economico giuridica, la riqualificazione in compensi era coerente con le risultanze contabili e con la posizione soggettiva del percettore, trovando applicazione il regime fiscale dei redditi assimilati con obbligo di ritenuta.
Quanto alle sanzioni, l'Ufficio affermava di avere correttamente applicato le regole sul cumulo giuridico tra le annualità oggetto di accertamento e sosteneva la legittimità dell'applicazione della recidiva secondo la disciplina vigente ratione temporis. Con memorie successive la parte contribuente ribadiva integralmente le difese già svolte nel ricorso, insistendo sul profilo civilistico dell'indebito oggettivo e sulla pretesa mancanza del fatto costitutivo del reddito, nonché reiterando le censure in materia sanzionatoria.
Pag. 3/6 Si giungeva così all'udienza del 16.2.2026, nella quale comparivano entrambe le parti e, dopo aver discusso il procedimento, insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni come in atti rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia sottoposta all'esame della Corte concerne la legittimità degli avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato, in capo al ricorrente, per gli anni d'imposta 2019 e 2020, un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e delle relative addizionali, riqualificando quali compensi da amministratore somme percepite e non dichiarate.
La questione centrale attiene alla natura delle somme trattenute dall'amministratore e alla loro riconducibilità al presupposto impositivo.
Dagli atti risulta che:
– per l'anno 2019 il ricorrente ha trattenuto somme complessivamente pari ad euro 88.385,00, derivanti dalla differenza tra prelevamenti effettuati dal conto “Soci
c/prelevamenti” e utili formalmente distribuiti, nonché da ulteriori pagamenti contabilizzati nel sottoconto “Debiti vari”;
– per l'anno 2020 risultano somme complessivamente pari ad euro
58.070,00, derivanti da importi contabilizzati nel conto “Amministratori c/compensi”, da pagamenti transitati nel sottoconto “Debiti vari” e da un ulteriore prelievo imputato a costi indeducibili.
È incontestato che tali importi siano stati effettivamente percepiti dal ricorrente e siano rimasti nella sua disponibilità. Il contribuente sostiene, invece, che, in assenza di valida delibera preventiva di determinazione del compenso dell'amministratore, le somme non costituirebbero reddito imponibile, ma integrerebbero indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., con conseguente obbligo di restituzione e insussistenza di arricchimento stabile.
La tesi non può essere condivisa. Il presupposto dell'imposizione ai fini delle imposte dirette è costituito dalla percezione di un reddito, inteso quale incremento patrimoniale effettivamente Pag. 4/6 acquisito nella sfera giuridica del contribuente. L'eventuale invalidità civilistica del titolo di attribuzione non esclude, di per sé, la rilevanza fiscale della somma percepita, finché essa non venga restituita o non risulti dimostrata la sua natura meramente transitoria.
Nel caso di specie non risulta che le somme siano state restituite alla società né che siano state oggetto di formale richiesta restitutoria. La loro permanenza nella disponibilità del ricorrente integra un fatto economicamente rilevante ai fini dell'imposizione. La delibera di distribuzione utili intervenuta in epoca successiva non copre integralmente le somme percepite nel 2019 e non incide sulla qualificazione delle ulteriori attribuzioni contestate.
Le somme in esame, in assenza di diversa qualificazione giuridicamente dimostrata, sono correttamente riconducibili ai compensi spettanti all'amministratore per l'attività svolta e, dunque, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR. L'accertamento del maggior reddito imponibile operato dall'Ufficio risulta pertanto fondato.
Quanto ai profili sanzionatori, la censura relativa alla mancata applicazione del cumulo giuridico pluriennale non appare fondata per le medesime ragioni già evidenziate con riferimento alla causa connessa, atteso che l'eventuale rideterminazione complessiva delle sanzioni presuppone la definizione delle annualità oggetto di separato giudizio. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla recidiva per l'anno 2020, trovando applicazione la disciplina vigente ratione temporis, che non richiedeva la definitività giudiziale del precedente accertamento, essendo sufficiente la commissione di violazioni della stessa indole nei tre anni precedenti non definite mediante strumenti deflattivi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Pag. 5/6 Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 546 del 1992, non ravvisandosi giusti motivi per disporne la compensazione, stante la piena fondatezza della pretesa erariale alla luce delle risultanze istruttorie.
Tenuto conto, quindi, dei parametri di legge, del valore della causa, pari ad
Euro 64.941, e del rito seguito, nella specie quello della pubblica udienza, appare congruo determinare le spese processuali stesse nella complessiva somma di €
1.000,00.
La determinazione delle spese in misura così ridotta si giustifica per il fatto che si tratta di causa seriale, sostanzialmente identica a quella avente RG
426/2025 (di valore maggiore), discussa dal medesimo rappresentante processuale nella stessa udienza, per la quale si è invece riconosciuto un compenso proporzionale al valore della causa.
PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese processuali, che determina nella misura di € 1.000,00. Così deciso in Ancona il giorno 16 febbraio 2026
Il Presidente del Collegio Dr. Sergio Cutrona
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