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Sentenza 14 aprile 2026
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2026, n. 13529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13529 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN LE, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 26/09/2025 del Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IC MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giulio Monferini, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Parma per nuovo giudizio;
uditi i difensori, Avv.ti Alessandro Pistochini e Raimondo Maggiore, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 25 febbraio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, essendo rimasto ineseguito un precedente decreto di sequestro preventivo del 25 settembre 2024, ha emesso un ulteriore decreto con il quale è stato disposto il sequestro preventivo della somma di euro 3.830.471,00 nei confronti della società elvetica XY s.a. e, in mancanza, il sequestro di beni o valori nella disponibilità di LE AN sino a concorrenza della somma di euro 1.915.235,50. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13529 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 22/01/2026 Il sequestro è stato disposto in funzione della confisca per il reato di abusivismo finanziario di cui all'art. 166, commi 1 e 2, d.lgs. n. 58 del 1998 per il quale si procede a carico di LE AN e ID TT, che avrebbero agito in concorso tra loro ai danni di CH Farmaceutici s.p.a., con sede a Parma, e di AR PA CH. Tale importo sarebbe pari alle somme versate da CH Farmaceutici s.p.a. e di AR PA CH alla predetta società elvetica in virtù dei contratti conclusi con quest'ultima e non restituite. 2. Avverso i due decreti di sequestro hanno proposto richiesta di riesame la XY s.a. e la CH Farmaceutici s.p.a. Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse le richieste di riesame proposte avverso il decreto del 25 settembre 2024 perché lo stesso non era stato in alcun modo eseguito ed era stato superato e sostituito dal decreto emesso il 25 febbraio 2025. Ha, invece, parzialmente accolto le richieste di riesame proposte da LE AN e da XY s.a. avverso il secondo decreto limitatamente all'ammontare delle commissioni corrisposte da Chiesa Farmaceutici s.p.a. Il Tribunale ha osservato che, essendo la CH Farmaceutici s.p.a. un cliente «professionale», non era astrattamente configurabile, in relazione all'attività di consulenza prestata in favore della stessa, il reato di cui all'art. 166, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998, per il quale era stato disposto il sequestro, non potendo concepirsi l'attività di offerta fuori sede nei confronti di clienti professionali. Ha, quindi, ridotto ad euro 310.433,00 l'ammontare fino a concorrenza del quale era disposto il sequestro funzionale alla confisca diretta o per equivalente nei confronti di XY s.a. e LE AN ossia in misura corrispondente alle commissioni corrisposte da AR PA CH. Relativamente a questo secondo decreto di sequestro, ha osservato che la confisca per equivalente nei confronti di LE AN era giustificata dalla natura transnazionale del reato per il quale si procede. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il solo LE AN, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 125 e 324 cod. proc. pen. in relazione all'art. 11 legge n. 146 del 2006 per non avere il Tribunale del riesame motivato in ordine alla carenza del nesso di pertinenzialità tra le somme di denaro oggetto di sequestro finalizzato alla confisca diretta nei suoi confronti ed il reato di abusivismo finanziario. 2 Segnala che con la richiesta di riesame era stata eccepita la illegittimità del sequestro disposto funzionale alla confisca diretta e che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto motivare in ordine alla sussistenza di tale nesso che invece difetta. Aggiunge che per la confisca diretta, in base alla recente sentenza delle Sezioni Unite «Massini» (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02), è necessario dimostrare il nesso di pertinenzialità anche in relazione alle somme di denaro, a nulla rilevando la natura fungibile di quest'ultimo, e che l'onere della prova del collegamento causale tra il reato e le somme o i beni che ne costituiscano la trasformazione grava sulla pubblica accusa. La carenza di motivazione sul punto imporrebbe l'annullamento senza rinvio del provvedimento del Tribunale del riesame e del decreto di sequestro. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 11 legge n. 146 del 2006 per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la natura transnazionale del reato e quindi disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di LE AN. Sostiene il ricorrente che nel caso di specie manca un gruppo criminale organizzato, la cui nozione, non essendo stata normativamente fissata dalla legge n. 146 del 2006, va ricavata dalla Convenzione ONU relativa alla criminalità organizzata transfontaliera di cui la legge appena citata costituisce attuazione. Secondo detta convenzione il «gruppo criminale organizzato» è il «gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio personale». Si tratta quindi di una figura intermedia tra il mero concorso di persone e l'associazione per delinquere, potendo essere creato anche per la commissione di un solo reato. Avrebbe, quindi, errato il Tribunale ad affermare che per la sussistenza del gruppo criminale organizzato non occorre la presenza di tre o più persone e nel far discendere dalla transnazionalità del reato la possibilità della confisca per equivalente. Il reato di abusivismo finanziario viene addebitato solo a LE AN e a ID TT e non può esistere un gruppo criminale organizzato se il reato al quale si riferisce la transnazionalità non è contestato ad almeno tre persone in concorso tra loro. Il Tribunale, al fine di ritenere sussistente il gruppo criminale organizzato, ha dato rilievo al coinvolgimento di ulteriori persone che hanno ricoperto ruoli di amministrazione nell'ambito di Twinkee Capital s.a., ossia IO SO, 3 FE LE e FR GR, ma a tali soggetti non viene attribuita alcuna responsabilità a titolo di concorso nel delitto di abusivismo finanziario e non possono essere ritenuti componenti del gruppo criminale organizzato che avrebbe dovuto agire per commettere uno o più reati gravi. Su di essi non sussiste alcun indizio di reità, non essendo dipendenti della XY s.a. e non avendo essi mai neppure incontrato AR PA CH, né i loro nomi sono stati iscritti nel registro degli indagati. Nemmeno a tal fine è sufficiente evocare il coinvolgimento attivo di diverse società operanti in diversi Paesi stranieri. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che il sequestro sia avvenuto per un importo corrispondente al totale delle commissioni corrisposte da AR PA CH, senza rispettare i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite «Massini» sopra citata, secondo la quale, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01) e tali principi operano anche in relazione al sequestro preventivo. Il ricorrente evidenzia che il sequestro per equivalente è stato disposto nei suoi confronti pur in assenza di prova di un suo personale arricchimento in conseguenza della condotta di abusivismo finanziario nei confronti di AR PA CH e l'ordinanza del Tribunale del riesame ha ritenuto che i principi affermati dalle Sezioni Unite non si applichino alla fase cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, volto a chiedere l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame laddove conferma il decreto impugnato nella parte in cui esso è funzionale alla confisca diretta, è fondato nei limiti di seguito esposti. Il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del profitto del reato può riguardare solo somme di denaro per cui sia stato accertato un nesso di pertinenzialità rispetto al reato ovvero che costituiscono immediato reinvestimento o trasformazione di queste ultime e non già ogni somma reputata nella disponibilità dell'autore del fatto, altrimenti risolvendosi in un sequestro per equivalente. Nel provvedimento del Tribunale del riesame, laddove esso conferma il sequestro dei beni finalizzato alla confisca diretta, non si chiariscono le ragioni 4 per le quali dovrebbe ritenersi sussistente un nesso di pertinenzialità rispetto ai reati per i quali si procede. L'annullamento non può, però, estendersi al decreto di sequestro preventivo, in quanto all'atto della emissione di quest'ultimo provvedimento non era dato sapere i beni che sarebbero stati sequestrati e non si poteva motivare sul nesso di pertinenzialità. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La confisca per equivalente è possibile solo ex art. 61-bis cod. pen. in virtù della transnazionalità del reato, ma a tale scopo occorre un gruppo criminale, composto da tre persone. Ai sensi del citato art. 3 della legge n. 146 del 2006 «si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Le Sezioni Unite hanno affermato che il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della I. n. 146 del 2006, è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti;
b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli;
c) non occasionalità o estemporaneità della stessa;
d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255034 - 01, che ha evidenziato anche che il gruppo criminale organizzato è certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. che richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati). Deve, tuttavia, osservarsi che, ai fini della qualificazione del reato come transnazionale, è necessario il coinvolgimento di un gruppo organizzato ma non anche l'appartenenza a detto gruppo dell'autore del reato, perché a quest'ultimo il predicato della transnazionalità si estende per il solo fatto che alla commissione 5 del reato abbia contribuito qualcuno degli appartenenti al sodalizio (Sez. 4, n. 45571 del 15/10/2021, De Vivo, Rv. 282344 - 01). Non rileva, quindi, che il reato sia stato contestato solo a LE AN e a ID TT, poiché non è necessaria una piena coincidenza tra gli autori del reato e il gruppo criminale organizzato, essendo invece sufficiente che vi sia il coinvolgimento di detto gruppo nel reato per avervi contribuito qualcuno dei suoi aderenti. Nel decreto di sequestro si afferma che il reato per il quale si procede in questa sede è transnazionale ai sensi dell'art. 3, lett. a), b) e c), legge n. 146 del 2006 e che a tal fine rileva la dimensione organizzativa di XY s.a., tale da dar vita a rapporti pluriennali tra i vari soggetti che operavano per essa e che quindi costituivano un gruppo stabile e che il reato ai danni di AR PA CH fu commesso in più di uno Stato, poiché richiese il compimento di atti anche all'estero, per perfezionare gli investimenti e conseguire un vantaggio finanziario. Il Tribunale del riesame erra nell'affermare che non è necessario che il gruppo criminale organizzato sia composto da tre o più persone, atteso che l'art. 2, lett. a), della Convenzione sopra citata descrive il «gruppo criminale organizzato», come quel «gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale». Il Tribunale del riesame afferma anche che il gruppo criminale organizzato era nel caso di specie composto da altre persone inserite nella XY s.a. ed in altre società collegate e che alla commissione del reato per il quale si procede hanno partecipato anche altri soggetti facenti parte di tale gruppo, diversi dai due indagati, e che tali ulteriori concorrenti nel reato devono ancora essere identificati, ma non chiarisce su quali elementi poggi tale affermazione, atteso che non basta affermare che altre persone erano inserite nella struttura organizzativa della XY s.a. o in altre società collegate per concludere che le stesse facessero necessariamente parte di un gruppo criminale organizzato. Gruppo criminale e gruppo societario sono nozioni non coincidenti. Mancando una adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di un gruppo criminale organizzato, secondo la nozione sopra esposta, il secondo motivo di ricorso risulta fondato e non può riconoscersi la possibilità di procedere alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006. 3. Per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, il terzo 6 Il Presidente SE NA ILÌ (;‘, Il Consigliere estensore IC MA /7 motivo rimane assorbito. 4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Parma in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma Sezione riesame. Così deciso il 22/01/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere IC MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giulio Monferini, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Parma per nuovo giudizio;
uditi i difensori, Avv.ti Alessandro Pistochini e Raimondo Maggiore, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 25 febbraio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, essendo rimasto ineseguito un precedente decreto di sequestro preventivo del 25 settembre 2024, ha emesso un ulteriore decreto con il quale è stato disposto il sequestro preventivo della somma di euro 3.830.471,00 nei confronti della società elvetica XY s.a. e, in mancanza, il sequestro di beni o valori nella disponibilità di LE AN sino a concorrenza della somma di euro 1.915.235,50. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13529 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 22/01/2026 Il sequestro è stato disposto in funzione della confisca per il reato di abusivismo finanziario di cui all'art. 166, commi 1 e 2, d.lgs. n. 58 del 1998 per il quale si procede a carico di LE AN e ID TT, che avrebbero agito in concorso tra loro ai danni di CH Farmaceutici s.p.a., con sede a Parma, e di AR PA CH. Tale importo sarebbe pari alle somme versate da CH Farmaceutici s.p.a. e di AR PA CH alla predetta società elvetica in virtù dei contratti conclusi con quest'ultima e non restituite. 2. Avverso i due decreti di sequestro hanno proposto richiesta di riesame la XY s.a. e la CH Farmaceutici s.p.a. Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse le richieste di riesame proposte avverso il decreto del 25 settembre 2024 perché lo stesso non era stato in alcun modo eseguito ed era stato superato e sostituito dal decreto emesso il 25 febbraio 2025. Ha, invece, parzialmente accolto le richieste di riesame proposte da LE AN e da XY s.a. avverso il secondo decreto limitatamente all'ammontare delle commissioni corrisposte da Chiesa Farmaceutici s.p.a. Il Tribunale ha osservato che, essendo la CH Farmaceutici s.p.a. un cliente «professionale», non era astrattamente configurabile, in relazione all'attività di consulenza prestata in favore della stessa, il reato di cui all'art. 166, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998, per il quale era stato disposto il sequestro, non potendo concepirsi l'attività di offerta fuori sede nei confronti di clienti professionali. Ha, quindi, ridotto ad euro 310.433,00 l'ammontare fino a concorrenza del quale era disposto il sequestro funzionale alla confisca diretta o per equivalente nei confronti di XY s.a. e LE AN ossia in misura corrispondente alle commissioni corrisposte da AR PA CH. Relativamente a questo secondo decreto di sequestro, ha osservato che la confisca per equivalente nei confronti di LE AN era giustificata dalla natura transnazionale del reato per il quale si procede. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il solo LE AN, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 125 e 324 cod. proc. pen. in relazione all'art. 11 legge n. 146 del 2006 per non avere il Tribunale del riesame motivato in ordine alla carenza del nesso di pertinenzialità tra le somme di denaro oggetto di sequestro finalizzato alla confisca diretta nei suoi confronti ed il reato di abusivismo finanziario. 2 Segnala che con la richiesta di riesame era stata eccepita la illegittimità del sequestro disposto funzionale alla confisca diretta e che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto motivare in ordine alla sussistenza di tale nesso che invece difetta. Aggiunge che per la confisca diretta, in base alla recente sentenza delle Sezioni Unite «Massini» (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02), è necessario dimostrare il nesso di pertinenzialità anche in relazione alle somme di denaro, a nulla rilevando la natura fungibile di quest'ultimo, e che l'onere della prova del collegamento causale tra il reato e le somme o i beni che ne costituiscano la trasformazione grava sulla pubblica accusa. La carenza di motivazione sul punto imporrebbe l'annullamento senza rinvio del provvedimento del Tribunale del riesame e del decreto di sequestro. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 11 legge n. 146 del 2006 per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la natura transnazionale del reato e quindi disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di LE AN. Sostiene il ricorrente che nel caso di specie manca un gruppo criminale organizzato, la cui nozione, non essendo stata normativamente fissata dalla legge n. 146 del 2006, va ricavata dalla Convenzione ONU relativa alla criminalità organizzata transfontaliera di cui la legge appena citata costituisce attuazione. Secondo detta convenzione il «gruppo criminale organizzato» è il «gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio personale». Si tratta quindi di una figura intermedia tra il mero concorso di persone e l'associazione per delinquere, potendo essere creato anche per la commissione di un solo reato. Avrebbe, quindi, errato il Tribunale ad affermare che per la sussistenza del gruppo criminale organizzato non occorre la presenza di tre o più persone e nel far discendere dalla transnazionalità del reato la possibilità della confisca per equivalente. Il reato di abusivismo finanziario viene addebitato solo a LE AN e a ID TT e non può esistere un gruppo criminale organizzato se il reato al quale si riferisce la transnazionalità non è contestato ad almeno tre persone in concorso tra loro. Il Tribunale, al fine di ritenere sussistente il gruppo criminale organizzato, ha dato rilievo al coinvolgimento di ulteriori persone che hanno ricoperto ruoli di amministrazione nell'ambito di Twinkee Capital s.a., ossia IO SO, 3 FE LE e FR GR, ma a tali soggetti non viene attribuita alcuna responsabilità a titolo di concorso nel delitto di abusivismo finanziario e non possono essere ritenuti componenti del gruppo criminale organizzato che avrebbe dovuto agire per commettere uno o più reati gravi. Su di essi non sussiste alcun indizio di reità, non essendo dipendenti della XY s.a. e non avendo essi mai neppure incontrato AR PA CH, né i loro nomi sono stati iscritti nel registro degli indagati. Nemmeno a tal fine è sufficiente evocare il coinvolgimento attivo di diverse società operanti in diversi Paesi stranieri. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che il sequestro sia avvenuto per un importo corrispondente al totale delle commissioni corrisposte da AR PA CH, senza rispettare i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite «Massini» sopra citata, secondo la quale, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01) e tali principi operano anche in relazione al sequestro preventivo. Il ricorrente evidenzia che il sequestro per equivalente è stato disposto nei suoi confronti pur in assenza di prova di un suo personale arricchimento in conseguenza della condotta di abusivismo finanziario nei confronti di AR PA CH e l'ordinanza del Tribunale del riesame ha ritenuto che i principi affermati dalle Sezioni Unite non si applichino alla fase cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, volto a chiedere l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame laddove conferma il decreto impugnato nella parte in cui esso è funzionale alla confisca diretta, è fondato nei limiti di seguito esposti. Il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del profitto del reato può riguardare solo somme di denaro per cui sia stato accertato un nesso di pertinenzialità rispetto al reato ovvero che costituiscono immediato reinvestimento o trasformazione di queste ultime e non già ogni somma reputata nella disponibilità dell'autore del fatto, altrimenti risolvendosi in un sequestro per equivalente. Nel provvedimento del Tribunale del riesame, laddove esso conferma il sequestro dei beni finalizzato alla confisca diretta, non si chiariscono le ragioni 4 per le quali dovrebbe ritenersi sussistente un nesso di pertinenzialità rispetto ai reati per i quali si procede. L'annullamento non può, però, estendersi al decreto di sequestro preventivo, in quanto all'atto della emissione di quest'ultimo provvedimento non era dato sapere i beni che sarebbero stati sequestrati e non si poteva motivare sul nesso di pertinenzialità. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La confisca per equivalente è possibile solo ex art. 61-bis cod. pen. in virtù della transnazionalità del reato, ma a tale scopo occorre un gruppo criminale, composto da tre persone. Ai sensi del citato art. 3 della legge n. 146 del 2006 «si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Le Sezioni Unite hanno affermato che il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della I. n. 146 del 2006, è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti;
b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli;
c) non occasionalità o estemporaneità della stessa;
d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255034 - 01, che ha evidenziato anche che il gruppo criminale organizzato è certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. che richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati). Deve, tuttavia, osservarsi che, ai fini della qualificazione del reato come transnazionale, è necessario il coinvolgimento di un gruppo organizzato ma non anche l'appartenenza a detto gruppo dell'autore del reato, perché a quest'ultimo il predicato della transnazionalità si estende per il solo fatto che alla commissione 5 del reato abbia contribuito qualcuno degli appartenenti al sodalizio (Sez. 4, n. 45571 del 15/10/2021, De Vivo, Rv. 282344 - 01). Non rileva, quindi, che il reato sia stato contestato solo a LE AN e a ID TT, poiché non è necessaria una piena coincidenza tra gli autori del reato e il gruppo criminale organizzato, essendo invece sufficiente che vi sia il coinvolgimento di detto gruppo nel reato per avervi contribuito qualcuno dei suoi aderenti. Nel decreto di sequestro si afferma che il reato per il quale si procede in questa sede è transnazionale ai sensi dell'art. 3, lett. a), b) e c), legge n. 146 del 2006 e che a tal fine rileva la dimensione organizzativa di XY s.a., tale da dar vita a rapporti pluriennali tra i vari soggetti che operavano per essa e che quindi costituivano un gruppo stabile e che il reato ai danni di AR PA CH fu commesso in più di uno Stato, poiché richiese il compimento di atti anche all'estero, per perfezionare gli investimenti e conseguire un vantaggio finanziario. Il Tribunale del riesame erra nell'affermare che non è necessario che il gruppo criminale organizzato sia composto da tre o più persone, atteso che l'art. 2, lett. a), della Convenzione sopra citata descrive il «gruppo criminale organizzato», come quel «gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale». Il Tribunale del riesame afferma anche che il gruppo criminale organizzato era nel caso di specie composto da altre persone inserite nella XY s.a. ed in altre società collegate e che alla commissione del reato per il quale si procede hanno partecipato anche altri soggetti facenti parte di tale gruppo, diversi dai due indagati, e che tali ulteriori concorrenti nel reato devono ancora essere identificati, ma non chiarisce su quali elementi poggi tale affermazione, atteso che non basta affermare che altre persone erano inserite nella struttura organizzativa della XY s.a. o in altre società collegate per concludere che le stesse facessero necessariamente parte di un gruppo criminale organizzato. Gruppo criminale e gruppo societario sono nozioni non coincidenti. Mancando una adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di un gruppo criminale organizzato, secondo la nozione sopra esposta, il secondo motivo di ricorso risulta fondato e non può riconoscersi la possibilità di procedere alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006. 3. Per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, il terzo 6 Il Presidente SE NA ILÌ (;‘, Il Consigliere estensore IC MA /7 motivo rimane assorbito. 4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Parma in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma Sezione riesame. Così deciso il 22/01/2026.