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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/11/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6994/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 6994/2021 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Parte_1 C.F._1 Zaccagnino, giusta procura in atti;
- ATTORE- contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Nargiso e Controparte_1 C.F._2 dall'aav. Michele Di Lella, giusta procura in atti;
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Nargiso Parte_2 C.F._3 e dall'aav. Michele Di Lella, giusta procura in atti;
avv. (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Parte_2 CP_2 C.F._4 Nargiso e dall'aav. Michele Di Lella, giusta procura in atti;
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_3 C.F._5 Nargiso e dall'aav. Michele Di Lella, giusta procura in atti;
- CONVENUTI-
e nei confronti di:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difeso dall'avv. Stefano Tedeschi, giusta procura in atti;
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
pagina 1 di 4 (c.f. ), e per essa la in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 CP_5 rappresentante pro-tempore, nella qualità di procuratrice speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Massignani, giusta procura in atti;
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 25.11.2025, da intendersi integralmente richiamato
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009). Con atto di citazione regolarmente notificato, , allegava di essere proprietario di un Parte_1 fondo agricolo ubicato nel Comune di San Nicandro Garganico (FG), Contrada “Piano dei Sagri”, acquistato dai sigg.ri e con atto pubblico del Controparte_1 Persona_1 Parte_2
13.4.2004, gravato dalla formalità pregiudizievole trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera in data 26.3.2004, al n. 3333 Reg. Gen. e n. 2626 Reg. Part., in favore di e Controparte_6
formalità che gli alienanti si impegnavano a cancellare entro cinque anni dalla Controparte_1 stipula dell'atto notarile con il ricavato della vendita del fondo. Parte attrice esponeva altresì che, con scrittura privata del 13.4.2004, integrativa dell'atto notarile di compravendita, il sig. Parte_3
, dichiarandosi fideiussore di e dei propri fratelli e
[...] Controparte_1 Parte_2
per le obbligazioni assunte nei confronti del sig. ovvero quella di garantire CP_2 Parte_1 l'evizione totale o parziale dell'immobile compravenduto, autorizzava il a trattenere l'importo Parte_1 di euro 14.000,00, per la quota parte della sig.ra da restituire al momento della Controparte_1 cancellazione della formalità pregiudizievole;
deduceva infine di aver appreso, a seguito di ispezione ipotecaria n. FG35392/4 del 2021, che il Tribunale di Foggia aveva dichiarato l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti di dell'atto di compravendita, per notar Rep Controparte_6 Per_2 69071/9292, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Lucera il 22.5.2002 e intervenuto tra e in quanto dissimulante una donazione. Parte_3 Controparte_1 Su tali premesse chiedeva al Tribunale adito: a) in via principale, di accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti e condannarli a provvedere alla cancellazione della formalità de 26.3.2024 n. 3333 Reg. Gen e 2626 Reg. part. trascritta presso la Conservatoria di Lucera;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare che il valore della fideiussione gravante sulla quota pari ad 1/3 del fondo è pari a euro 25.823,00 e condannare i convenuti alla cancellazione della trascrizione fissandone il termine;
c) in via ulteriormente gradata, in caso di inottemperanza dei convenuti, autorizzare l'attore a procedere alle operazioni di cancellazione utilizzando la somma di euro 14.000,00 trattenuta in conto vendita e con diritto alla rivalsa delle ulteriori somme necessarie alla cancellazione;
d) condannare le controparti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in via equitativa;
e) adottare ogni altro provvedimento utile ai fini della tutela dell'attore; f) con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge.
Con comparsa del 14.2.2022 si costituivano i convenuti contestando le ragioni difensive di parte attrice di cui chiedevano il rigetto anche per intervenuta prescrizione decennale del diritto, con richiesta di pagina 2 di 4 restituzione dell'importo di euro 14.000,00, detenuta da parte attrice a garanzia della omessa cancellazione della formalità pregiudizievole, e formulando altresì istanza di chiamata in causa della ritenuta responsabile della omessa cancellazione. Il tutto con il favore delle spese Controparte_3 di lite da liquidarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Autorizzata la chiamata in causa della (società incorporante per fusione la Controparte_3
, la stessa si costituiva con comparsa dell'1.6.2022, eccependo il difetto di Controparte_6 legittimazione passiva in favore della e concludendo per la declaratoria di Controparte_4 estromissione dal giudizio e l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cessionaria del credito. Autorizzata la chiamata in causa anche della la stessa si costituiva in giudizio con Controparte_4 comparsa del 12.6.2023 eccependo il difetto di legittimazione passiva per estraneità agli accordi intercorsi tra le parti, la prescrizione della domanda di parte attrice ricollegata alla scrittura privata del 2004, e l'inammissibilità della domanda risarcitoria in quanto genericamente allegata oltre che indeterminata. Espletata la mediazione obbligatoria con esito negativo, e denegata ogni istanza istruttoria, precisate le conclusioni, la causa viene decisa all'odierna udienza dalla scrivente (nelle more del giudizio divenuta nuova assegnataria del procedimento) ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulla documentazione in atti e sulle conclusioni di tutte le parti costituite.
Va premesso che con istanza del 15.10.2025 la terza chiamata ha rappresentato di Controparte_4 non aver più interesse ad una pronuncia sul merito della domanda per il venir meno degli effetti della formalità trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera in data 26.3.2004 al n. di R.Gen. 3333, e di R.Part. 2626 non essendo stata rinnovata dopo il ventennio la trascrizione della domanda giudiziale, ed avendo parte attrice proceduto anche alla vendita di una quota del fondo, distinta in catasto al foglio 11, p.lle 29,0125, 126, 187, 205 e 206; ha proposto pertanto la conclusione del giudizio con pronuncia di cessazione della materia del contendere con accollo delle spese per la cancellazione della formalità pregiudizievole e la compensazione delle spese di giudizio.
Sul contenuto dell'istanza proposta dalla all'udienza del 25.11.2025, sia parte attrice Controparte_4 che tutte le altre parti del giudizio hanno dichiarato di aderire, concludendo affinchè il Tribunale pronunci la sentenza di accertamento della intervenuta cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Quindi, sulla base della volontà delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere non avendo più parte attrice, per effetto del mancato rinnovamento della trascrizione della domanda di cui alla formalità del 26.3.2004, R. Gen. n. 3333, Reg. Part. n. 2626, e della vendita del proprio immobile, interesse ad agire ed a contraddire.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale) possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
pagina 3 di 4 Tali fattispecie sono fra loro comparabili per l'unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia. Nel concreto ricorre l'ipotesi della intervenuta transazione, anche in punto di regolamentazione delle spese di lite, a seguito della instaurazione del giudizio, a seguito di proposta conciliativa formulata da cui hanno aderito tutte le parti in causa. CP_7
Va pertanto, dichiarata la estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese del presente procedimento avendo le parti concluso in tal senso.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Foggia, 26.11.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 6994/2021 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Parte_1 C.F._1 Zaccagnino, giusta procura in atti;
- ATTORE- contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Nargiso e Controparte_1 C.F._2 dall'aav. Michele Di Lella, giusta procura in atti;
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Nargiso Parte_2 C.F._3 e dall'aav. Michele Di Lella, giusta procura in atti;
avv. (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Parte_2 CP_2 C.F._4 Nargiso e dall'aav. Michele Di Lella, giusta procura in atti;
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_3 C.F._5 Nargiso e dall'aav. Michele Di Lella, giusta procura in atti;
- CONVENUTI-
e nei confronti di:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difeso dall'avv. Stefano Tedeschi, giusta procura in atti;
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
pagina 1 di 4 (c.f. ), e per essa la in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 CP_5 rappresentante pro-tempore, nella qualità di procuratrice speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Massignani, giusta procura in atti;
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 25.11.2025, da intendersi integralmente richiamato
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009). Con atto di citazione regolarmente notificato, , allegava di essere proprietario di un Parte_1 fondo agricolo ubicato nel Comune di San Nicandro Garganico (FG), Contrada “Piano dei Sagri”, acquistato dai sigg.ri e con atto pubblico del Controparte_1 Persona_1 Parte_2
13.4.2004, gravato dalla formalità pregiudizievole trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera in data 26.3.2004, al n. 3333 Reg. Gen. e n. 2626 Reg. Part., in favore di e Controparte_6
formalità che gli alienanti si impegnavano a cancellare entro cinque anni dalla Controparte_1 stipula dell'atto notarile con il ricavato della vendita del fondo. Parte attrice esponeva altresì che, con scrittura privata del 13.4.2004, integrativa dell'atto notarile di compravendita, il sig. Parte_3
, dichiarandosi fideiussore di e dei propri fratelli e
[...] Controparte_1 Parte_2
per le obbligazioni assunte nei confronti del sig. ovvero quella di garantire CP_2 Parte_1 l'evizione totale o parziale dell'immobile compravenduto, autorizzava il a trattenere l'importo Parte_1 di euro 14.000,00, per la quota parte della sig.ra da restituire al momento della Controparte_1 cancellazione della formalità pregiudizievole;
deduceva infine di aver appreso, a seguito di ispezione ipotecaria n. FG35392/4 del 2021, che il Tribunale di Foggia aveva dichiarato l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti di dell'atto di compravendita, per notar Rep Controparte_6 Per_2 69071/9292, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Lucera il 22.5.2002 e intervenuto tra e in quanto dissimulante una donazione. Parte_3 Controparte_1 Su tali premesse chiedeva al Tribunale adito: a) in via principale, di accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti e condannarli a provvedere alla cancellazione della formalità de 26.3.2024 n. 3333 Reg. Gen e 2626 Reg. part. trascritta presso la Conservatoria di Lucera;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare che il valore della fideiussione gravante sulla quota pari ad 1/3 del fondo è pari a euro 25.823,00 e condannare i convenuti alla cancellazione della trascrizione fissandone il termine;
c) in via ulteriormente gradata, in caso di inottemperanza dei convenuti, autorizzare l'attore a procedere alle operazioni di cancellazione utilizzando la somma di euro 14.000,00 trattenuta in conto vendita e con diritto alla rivalsa delle ulteriori somme necessarie alla cancellazione;
d) condannare le controparti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in via equitativa;
e) adottare ogni altro provvedimento utile ai fini della tutela dell'attore; f) con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge.
Con comparsa del 14.2.2022 si costituivano i convenuti contestando le ragioni difensive di parte attrice di cui chiedevano il rigetto anche per intervenuta prescrizione decennale del diritto, con richiesta di pagina 2 di 4 restituzione dell'importo di euro 14.000,00, detenuta da parte attrice a garanzia della omessa cancellazione della formalità pregiudizievole, e formulando altresì istanza di chiamata in causa della ritenuta responsabile della omessa cancellazione. Il tutto con il favore delle spese Controparte_3 di lite da liquidarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Autorizzata la chiamata in causa della (società incorporante per fusione la Controparte_3
, la stessa si costituiva con comparsa dell'1.6.2022, eccependo il difetto di Controparte_6 legittimazione passiva in favore della e concludendo per la declaratoria di Controparte_4 estromissione dal giudizio e l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cessionaria del credito. Autorizzata la chiamata in causa anche della la stessa si costituiva in giudizio con Controparte_4 comparsa del 12.6.2023 eccependo il difetto di legittimazione passiva per estraneità agli accordi intercorsi tra le parti, la prescrizione della domanda di parte attrice ricollegata alla scrittura privata del 2004, e l'inammissibilità della domanda risarcitoria in quanto genericamente allegata oltre che indeterminata. Espletata la mediazione obbligatoria con esito negativo, e denegata ogni istanza istruttoria, precisate le conclusioni, la causa viene decisa all'odierna udienza dalla scrivente (nelle more del giudizio divenuta nuova assegnataria del procedimento) ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulla documentazione in atti e sulle conclusioni di tutte le parti costituite.
Va premesso che con istanza del 15.10.2025 la terza chiamata ha rappresentato di Controparte_4 non aver più interesse ad una pronuncia sul merito della domanda per il venir meno degli effetti della formalità trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera in data 26.3.2004 al n. di R.Gen. 3333, e di R.Part. 2626 non essendo stata rinnovata dopo il ventennio la trascrizione della domanda giudiziale, ed avendo parte attrice proceduto anche alla vendita di una quota del fondo, distinta in catasto al foglio 11, p.lle 29,0125, 126, 187, 205 e 206; ha proposto pertanto la conclusione del giudizio con pronuncia di cessazione della materia del contendere con accollo delle spese per la cancellazione della formalità pregiudizievole e la compensazione delle spese di giudizio.
Sul contenuto dell'istanza proposta dalla all'udienza del 25.11.2025, sia parte attrice Controparte_4 che tutte le altre parti del giudizio hanno dichiarato di aderire, concludendo affinchè il Tribunale pronunci la sentenza di accertamento della intervenuta cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Quindi, sulla base della volontà delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere non avendo più parte attrice, per effetto del mancato rinnovamento della trascrizione della domanda di cui alla formalità del 26.3.2004, R. Gen. n. 3333, Reg. Part. n. 2626, e della vendita del proprio immobile, interesse ad agire ed a contraddire.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale) possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
pagina 3 di 4 Tali fattispecie sono fra loro comparabili per l'unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia. Nel concreto ricorre l'ipotesi della intervenuta transazione, anche in punto di regolamentazione delle spese di lite, a seguito della instaurazione del giudizio, a seguito di proposta conciliativa formulata da cui hanno aderito tutte le parti in causa. CP_7
Va pertanto, dichiarata la estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese del presente procedimento avendo le parti concluso in tal senso.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Foggia, 26.11.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
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