CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 8776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8776 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EA ET NA nato il [...] avverso l'ordinanza del 21/12/2021 del TRIBUNALE di MACERATA udita la rkazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/se tite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 8776 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 04/10/2022 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luca Tampieri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto rivolto al Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, il Pubblico Ministero chiedeva, invocando l'applicazione dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., la revoca del beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso a RU CI RE con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 31 ottobre 2017, in relazione alla pena inflitta con tale titolo. 2. Con istanza rivolta al citato giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di RU CI RE, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali nei confronti del predetto erano state emesse la menzionata sentenza e quella pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona il 12 luglio 2018, ciascuna di applicazione di pena su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 3. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21 dicembre 2021, rigettava entrambe le domande, basandosi, con riguardo a quella presentata nell'interesse del condannato, sulla considerazione che, pur essendo stato rispettato lo schema procedimentale stabilito dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. - che, per i casi di invocazione dell'applicazione della disciplina della continuazione fra reati giudicati con sentenze irrevocabili di applicazione di pena, prevede la presentazione di richiesta concorde delle parti sull'entità della sanzione da applicare - il Pubblico Ministero aveva espresso il proprio dissenso in considerazione dell'erroneità del calcolo della pena indicata dal condannato nell'istanza presentata in tal senso. 4. Il difensore di RU CI RE ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. b) e c) , cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen., 125 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel rigettare l'istanza in ragione del dissenso espresso dal Pubblico Ministero, e che il calcolo della pena richiesta con l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione fosse corretto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. È assorbente rilevare che il giudice dell'esecuzione non ha dimostrato di aver rispettato il principio di diritto pienamente condivisibile che può trarsi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, principio in base al quale, ove sia proposta istanza di riconoscimento del concorso formale o della continuazione fra reati giudicati con distinte sentenze di applicazione della pena su richiesta, il giudice non può esercitare i poteri valutativi di cui all'art. 671 cod. proc. pen., essendo tenuto - salvo soltanto il caso di dissenso ingiustificato dell'ufficio requirente - all'osservanza della speciale disciplina dettata dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., che consente un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale tra le parti, esclusivamente per effetto di una successiva loro pattuizione (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep. 2019, Rv. 275169 - 01). 1.2. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ricollega il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione alla constatazione che «il Pubblico Ministero ha espresso il proprio dissenso in considerazione dell'erroneità del calcolo della pena richiesta dall'interessato», ma non reca la necessaria disamina completa, idonea a far comprendere se detto dissenso fosse ritenuto dal giudice dell'esecuzione giustificato - in modo tale da precludere una valutazione autonoma dell'istanza da parte del giudice dell'esecuzione - e qua4,, fosse il percorso logico posto a sostegno di esso. In definitiva, le notazioni esposte nell'ordinanza impugnata non possono ritenersi congrue per giustificare il rigetto della domanda, in mancanza di indicazioni più articolate. La motivazione del provvedimento, quindi, è carente. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione che - libero di accogliere o rigettare l'istanza di riconoscimento della continuazione - provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato ma rendendo adeguata motivazione. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Macerata. Così deciso in Roma, 4 ottobre 2022.
lette/se tite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 8776 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 04/10/2022 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luca Tampieri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto rivolto al Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, il Pubblico Ministero chiedeva, invocando l'applicazione dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., la revoca del beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso a RU CI RE con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 31 ottobre 2017, in relazione alla pena inflitta con tale titolo. 2. Con istanza rivolta al citato giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di RU CI RE, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali nei confronti del predetto erano state emesse la menzionata sentenza e quella pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona il 12 luglio 2018, ciascuna di applicazione di pena su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 3. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21 dicembre 2021, rigettava entrambe le domande, basandosi, con riguardo a quella presentata nell'interesse del condannato, sulla considerazione che, pur essendo stato rispettato lo schema procedimentale stabilito dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. - che, per i casi di invocazione dell'applicazione della disciplina della continuazione fra reati giudicati con sentenze irrevocabili di applicazione di pena, prevede la presentazione di richiesta concorde delle parti sull'entità della sanzione da applicare - il Pubblico Ministero aveva espresso il proprio dissenso in considerazione dell'erroneità del calcolo della pena indicata dal condannato nell'istanza presentata in tal senso. 4. Il difensore di RU CI RE ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. b) e c) , cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen., 125 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel rigettare l'istanza in ragione del dissenso espresso dal Pubblico Ministero, e che il calcolo della pena richiesta con l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione fosse corretto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. È assorbente rilevare che il giudice dell'esecuzione non ha dimostrato di aver rispettato il principio di diritto pienamente condivisibile che può trarsi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, principio in base al quale, ove sia proposta istanza di riconoscimento del concorso formale o della continuazione fra reati giudicati con distinte sentenze di applicazione della pena su richiesta, il giudice non può esercitare i poteri valutativi di cui all'art. 671 cod. proc. pen., essendo tenuto - salvo soltanto il caso di dissenso ingiustificato dell'ufficio requirente - all'osservanza della speciale disciplina dettata dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., che consente un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale tra le parti, esclusivamente per effetto di una successiva loro pattuizione (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep. 2019, Rv. 275169 - 01). 1.2. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ricollega il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione alla constatazione che «il Pubblico Ministero ha espresso il proprio dissenso in considerazione dell'erroneità del calcolo della pena richiesta dall'interessato», ma non reca la necessaria disamina completa, idonea a far comprendere se detto dissenso fosse ritenuto dal giudice dell'esecuzione giustificato - in modo tale da precludere una valutazione autonoma dell'istanza da parte del giudice dell'esecuzione - e qua4,, fosse il percorso logico posto a sostegno di esso. In definitiva, le notazioni esposte nell'ordinanza impugnata non possono ritenersi congrue per giustificare il rigetto della domanda, in mancanza di indicazioni più articolate. La motivazione del provvedimento, quindi, è carente. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione che - libero di accogliere o rigettare l'istanza di riconoscimento della continuazione - provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato ma rendendo adeguata motivazione. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Macerata. Così deciso in Roma, 4 ottobre 2022.