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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/06/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1732/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1732 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a BORGOMANERO (NO) il 21/12/1978. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LOMBARDO GAETANO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a BORGOMANERO (NO) il 28/12/1983 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FABIANI MARZIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente Nei termini di rito, questa difesa, con richiamo a tutto quanto già precisato e dedotto, e contestando in toto quanto in fatto ed in diritto precisato dalla resistente, insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, e segnatamente affinchè l'Ill.mo Giudice, Voglia ACCERTARE e DICHIARARE la sopravvenuta materiale equivalenza dei tempi di permanenza di con i rispettivi genitori;
verificato altresì l'implemento e maggiore forza economica Per_1 della resistente, non solo per aumento dei propri redditi, ma anche per la riduzione della contribuzione diretta del comune figlio Voglia REVOCARE il vigente obbligo si concorso al mantenimento indiretto, in capo al Per_1 ricorrente, dalla domanda, con ogni conseguenza di legge. Ciò con il favore delle spese e dei compensi di lite, in caso di opposizione alla presente istanza
Pag. 1 In via istruttoria si insiste nelle richieste istruttorie e segnatamente AMMETTERSI per interpello e testi i seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il minore trascorre e pernotta con il padre a settimane alterne i giorni di lunedì, martedì, venerdì, Per_1 sabato e domenica, sino al lunedì dove quest'ultimo lo accompagna a scuola?
2) Vero che nella settimana successiva frequenta il padre nei giorni di mercoledì e giovedì, con pernottamento? Per_1
Si indicano a testi: 1) sig. residente in [...]
2) sig.ra residente in [...]
Per parte resistente Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara Respingere l'azione proposta, poiché priva di presupposti previsti dalla norma. Nel merito, respingere la domanda, poiché infondata. Con il favore delle spese.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso introdotto in data 2.10.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_2 di separazione, rappresentando quanto segue:
➢ di aver contratto matrimonio concordatario in data 2 settembre 2012 con CP_1
➢ che in data 24.3.2015 nasceva il figlio Per_2
➢ che in data 29 aprile 2021 il Tribunale di Novara con sentenza n. 310/2021 depositata il 03.05.2021 del Tribunale di Novara omologava le conclusioni congiunte delle parti, tra le quali vi era l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, con onere di contribuzione a carico del ricorrente di € 200,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
➢ che, quanto al regime di visita paterno, le parti prevedevano il seguente calendario: “fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì inizio scuola;
ogni settimana indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola seguito dal pernottamento e con successivo accompagnamento del piccolo l'indomani (giovedì) a scuola”; Per_1
➢ che attualmente vi era, invece, un regime di collocamento paritario tra i due genitori secondo il seguente calendario: “ipotizzato su giorni 14: lunedì, martedì, con pernottamento con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, quindi venerdì, sabato e domenica sino a lunedì mattina con il padre e quindi nella seconda settimana in forma alternata e paritetica lunedì, martedì, con pernottamento con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, quindi venerdì, sabato e domenica sino a lunedì mattina con la madre”;
➢ che le disponibilità economiche del ricorrente erano esigue. Ha chiesto, quindi, la revoca del contributo al mantenimento per il figlio minore.
*
Pag. 2 Si è costituita parte resistente che ha rappresentato come il minore trascorra la maggior parte del tempo con la madre e che, in ogni caso, le esigenze del minore hanno subito un incremento. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
****
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Sul punto, il Collegio condivide le considerazioni svolte dal giudice relatore con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 52.2.2025, che ha dichiarato inammissibili le prove orali articolate dalle parti. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. Sulla domanda di mantenimento Per quanto concerne la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento, deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Giova evidenziare come il Tribunale, nei procedimenti di modifica delle condizioni, non sia chiamato ad una rivalutazione di quanto già statuito dall'Autorità Giudiziaria ma debba accertare, in concreto, il verificarsi di una condizione oggettivamente modificativa della situazione delle parti, tali da giustificare un nuovo intervento del Tribunale. In particolare, sul punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il giudice “non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019). Tale esigenza corrisponde ad un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica ai rapporti personali
Pag. 3 e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione. Tuttavia, il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può sempre alterare, in modo anche significativo, la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti determinando conseguentemente la necessità di modificarle per adattarle alla nuova situazione venutasi a creare. Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, ritiene il Collegio che il ricorso meriti pieno accoglimento. Ed invero, giova evidenziare che, dal momento della separazione, le condizioni economiche delle parti non hanno subito particolari modifiche, essendo rimasto -di fatto- invariate. Tuttavia, risulta evidente come il padre trascorra maggior tempo, rispetto alla pronuncia di separazione, con il minore, avendo aumentato i pernotti dagli originari dieci mensili a circa 14 pernotti al mese;
dagli schemi allegati dalle parti risulta che il bambino trascorre, con il padre, cinque giorni nella prima settimana e due giorni con la madre;
nella settimana successiva, invece, cinque giorni con la madre e due con il padre. Il tempo che il minore sta con ciascun genitore può, dirsi, dunque paritetico. Le parti hanno, poi, condizioni reddituali pressoché similari, tenuto conto che l' ha Pt_1 dichiarato nell'anno di imposta 2023 redditi da lavoro dipendente per € 25.664,00 e la CP_1 redditi da lavoro dipendente per € 27.143,08. Sulla scorta di quanto sopra e a fronte di condizioni economiche pressoché omogenee tra le parti, con un reddito leggermente superiore della resistente, il Collegio ritiene che debba essere revocato l'obbligo di mantenimento indiretto del figlio a carico del ricorrente;
ciascun genitore provvederà, pertanto, al mantenimento diretto del figlio. Le spese straordinarie, invece, rimarranno suddivise al 50%. Le ulteriori considerazioni svolte tra le parti non colgono nel segno. L'aumento delle esigenze del figlio non rileva in quanto ciascun genitore si farà comunque carico del mantenimento diretto;
le diverse questioni economiche e patrimoniali intercorrenti tra le parti, invece, non rilevano in questa sede.
4. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente nella misura di € 3.809,00, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità bassa.
****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica della sentenza n. 310 pubblicata dal Tribunale di Novara in data 3.5.2021, così dispone: 1. Revoca, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di mantenimento indiretto a carico di in favore di per il mantenimento del figlio Parte_1 CP_1 minore;
Pag. 4 2. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
3. condanna a versare a le spese di lite, che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi € 3.809,00, oltre a IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1732 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a BORGOMANERO (NO) il 21/12/1978. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LOMBARDO GAETANO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a BORGOMANERO (NO) il 28/12/1983 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FABIANI MARZIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente Nei termini di rito, questa difesa, con richiamo a tutto quanto già precisato e dedotto, e contestando in toto quanto in fatto ed in diritto precisato dalla resistente, insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, e segnatamente affinchè l'Ill.mo Giudice, Voglia ACCERTARE e DICHIARARE la sopravvenuta materiale equivalenza dei tempi di permanenza di con i rispettivi genitori;
verificato altresì l'implemento e maggiore forza economica Per_1 della resistente, non solo per aumento dei propri redditi, ma anche per la riduzione della contribuzione diretta del comune figlio Voglia REVOCARE il vigente obbligo si concorso al mantenimento indiretto, in capo al Per_1 ricorrente, dalla domanda, con ogni conseguenza di legge. Ciò con il favore delle spese e dei compensi di lite, in caso di opposizione alla presente istanza
Pag. 1 In via istruttoria si insiste nelle richieste istruttorie e segnatamente AMMETTERSI per interpello e testi i seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il minore trascorre e pernotta con il padre a settimane alterne i giorni di lunedì, martedì, venerdì, Per_1 sabato e domenica, sino al lunedì dove quest'ultimo lo accompagna a scuola?
2) Vero che nella settimana successiva frequenta il padre nei giorni di mercoledì e giovedì, con pernottamento? Per_1
Si indicano a testi: 1) sig. residente in [...]
2) sig.ra residente in [...]
Per parte resistente Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara Respingere l'azione proposta, poiché priva di presupposti previsti dalla norma. Nel merito, respingere la domanda, poiché infondata. Con il favore delle spese.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso introdotto in data 2.10.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_2 di separazione, rappresentando quanto segue:
➢ di aver contratto matrimonio concordatario in data 2 settembre 2012 con CP_1
➢ che in data 24.3.2015 nasceva il figlio Per_2
➢ che in data 29 aprile 2021 il Tribunale di Novara con sentenza n. 310/2021 depositata il 03.05.2021 del Tribunale di Novara omologava le conclusioni congiunte delle parti, tra le quali vi era l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, con onere di contribuzione a carico del ricorrente di € 200,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
➢ che, quanto al regime di visita paterno, le parti prevedevano il seguente calendario: “fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì inizio scuola;
ogni settimana indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola seguito dal pernottamento e con successivo accompagnamento del piccolo l'indomani (giovedì) a scuola”; Per_1
➢ che attualmente vi era, invece, un regime di collocamento paritario tra i due genitori secondo il seguente calendario: “ipotizzato su giorni 14: lunedì, martedì, con pernottamento con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, quindi venerdì, sabato e domenica sino a lunedì mattina con il padre e quindi nella seconda settimana in forma alternata e paritetica lunedì, martedì, con pernottamento con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, quindi venerdì, sabato e domenica sino a lunedì mattina con la madre”;
➢ che le disponibilità economiche del ricorrente erano esigue. Ha chiesto, quindi, la revoca del contributo al mantenimento per il figlio minore.
*
Pag. 2 Si è costituita parte resistente che ha rappresentato come il minore trascorra la maggior parte del tempo con la madre e che, in ogni caso, le esigenze del minore hanno subito un incremento. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
****
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Sul punto, il Collegio condivide le considerazioni svolte dal giudice relatore con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 52.2.2025, che ha dichiarato inammissibili le prove orali articolate dalle parti. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. Sulla domanda di mantenimento Per quanto concerne la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento, deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Giova evidenziare come il Tribunale, nei procedimenti di modifica delle condizioni, non sia chiamato ad una rivalutazione di quanto già statuito dall'Autorità Giudiziaria ma debba accertare, in concreto, il verificarsi di una condizione oggettivamente modificativa della situazione delle parti, tali da giustificare un nuovo intervento del Tribunale. In particolare, sul punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il giudice “non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019). Tale esigenza corrisponde ad un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica ai rapporti personali
Pag. 3 e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione. Tuttavia, il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può sempre alterare, in modo anche significativo, la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti determinando conseguentemente la necessità di modificarle per adattarle alla nuova situazione venutasi a creare. Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, ritiene il Collegio che il ricorso meriti pieno accoglimento. Ed invero, giova evidenziare che, dal momento della separazione, le condizioni economiche delle parti non hanno subito particolari modifiche, essendo rimasto -di fatto- invariate. Tuttavia, risulta evidente come il padre trascorra maggior tempo, rispetto alla pronuncia di separazione, con il minore, avendo aumentato i pernotti dagli originari dieci mensili a circa 14 pernotti al mese;
dagli schemi allegati dalle parti risulta che il bambino trascorre, con il padre, cinque giorni nella prima settimana e due giorni con la madre;
nella settimana successiva, invece, cinque giorni con la madre e due con il padre. Il tempo che il minore sta con ciascun genitore può, dirsi, dunque paritetico. Le parti hanno, poi, condizioni reddituali pressoché similari, tenuto conto che l' ha Pt_1 dichiarato nell'anno di imposta 2023 redditi da lavoro dipendente per € 25.664,00 e la CP_1 redditi da lavoro dipendente per € 27.143,08. Sulla scorta di quanto sopra e a fronte di condizioni economiche pressoché omogenee tra le parti, con un reddito leggermente superiore della resistente, il Collegio ritiene che debba essere revocato l'obbligo di mantenimento indiretto del figlio a carico del ricorrente;
ciascun genitore provvederà, pertanto, al mantenimento diretto del figlio. Le spese straordinarie, invece, rimarranno suddivise al 50%. Le ulteriori considerazioni svolte tra le parti non colgono nel segno. L'aumento delle esigenze del figlio non rileva in quanto ciascun genitore si farà comunque carico del mantenimento diretto;
le diverse questioni economiche e patrimoniali intercorrenti tra le parti, invece, non rilevano in questa sede.
4. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente nella misura di € 3.809,00, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità bassa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica della sentenza n. 310 pubblicata dal Tribunale di Novara in data 3.5.2021, così dispone: 1. Revoca, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di mantenimento indiretto a carico di in favore di per il mantenimento del figlio Parte_1 CP_1 minore;
Pag. 4 2. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
3. condanna a versare a le spese di lite, che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi € 3.809,00, oltre a IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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