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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 30400/2024 R.G. promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Binda per mandato Parte_1 allegato al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente - e
, in persona del legale RT rappresentante pro tempore,
- contumace -
OGGETTO: opposizione a comunicazione di iscrizione ipotecaria e a crediti contributivi. CONCLUSIONI: per le parti costituite, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 5 agosto 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio RT
e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
[...] CP_1 proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097 76202400006027000, per un importo pari a € 101.713,09, nella parte relativa ai seguenti avvisi di addebito: “n. 397 2019 0013635013 000 asseritamente notificato il 23.07.2019 relativo a contributi IVS anno 2018 di complessivi € 1.398,86; n. 397 2019 0032084084 000 asseritamente notificato il 22.12.2019 relativo a contributi IVS anno 2018 -2019 di complessivi € 2.707,29; n. 397 2021 0010107342 000 asseritamente notificato il 07.12.2021 relativo a contributi IVS anno 2019 di complessivi € 4.162,20; n. 397 2022 0007281539 000 asseritamente notificato il 20.07.2022 relativo a contributi IVS anno 2020 di complessivi € 4.451,53; n. 397 20 22 0029348116 000 asseritamente notificato il 13.01.2023 relativo a contributi IVS anno 2021 di complessivi € 3.305,87; n. 397 2023 0015616948 000 asseritamente notificato il 18.12.2023 relativo a contributi IVS anno 2021 - 2022 di complessivi € 4.612,44”, per un importo complessivo di € 20.638,18. A sostegno della domanda, premessa la limitazione della presente impugnazione ai titoli sopra indicati, parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza giuridica della notifica del preavviso impugnato e, in ogni caso, la mancata preventiva notifica degli atti impositivi in questione, con conseguente prescrizione del credito e decadenza dall'iscrizione a ruolo, la violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, la mancata notifica dell'intimazione di pagamento prodromica alla procedura e la mancata prova e indicazione del numero di autorizzazione rilasciato dalla competente per procedere con l'iscrizione ipotecaria, RT nonché la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nella parte in cui provvede a precisare sanzioni e interessi calcolati durante il periodo di avvenuta dichiarazione di emergenza. Premessa la richiesta di sospensione dell'azione esecutiva, il ricorrente ha chiesto di “accertare l'illegittimità e la totale assenza di debenza delle somme portate dall'atto opposto così come dai richiamati sottesi titoli per come impugnati, dichiarando la totale assenza di debenza e di titolo sotteso alla esecuzione considerata l'inesistenza e la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta;
in via subordinata, accertare l'illegittimità e la totale l'assenza di debenza delle somme portate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per tutti i motivi di cui al presente ricorso introduttivo dichiarando la totale assenza di titolo sotteso alla esecuzione ed inesigibilità delle somme richieste;
in via alternativa riformare al ribasso gli importi eventualmente dovuti dal ricorrente, in forza delle doglianze e delle motivazioni di cui al presente ricorso”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
2 Non si è costituito, per contro il concessionario RT
, sicché in via preliminare, verificata la ritualità della notifica del
[...] ricorso, ne va dichiarata la contumacia. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti. Autorizzato il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note di discussione depositate dalle parti, la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'opposizione non è fondata e va rigettata.
Posto che, come già rilevato, parte opponente ha circoscritto il presente giudizio ai soli crediti portati negli avvisi di addebito sopra indicati e che il presente giudizio va affrontato esclusivamente alla luce dei motivi di doglianza tempestivamente articolati in giudizio nell'atto introduttivo, la produzione offerta dall' dimostra la regolare notifica dei titoli in questione, CP_3 effettuata rispettivamente il 23 luglio 2019, il 22 dicembre 2019, il 7 dicembre 2021, il 20 luglio 2022, il 13 gennaio 2023 e il 18 dicembre 2023 all'indirizzo Pec del ricorrente (cfr. doc. nn. da 1 a 6 della memoria di costituzione), per come risultante dalla visura camerale (cfr. doc. n. 9). Nessuna censura è stata sollevata alla prima udienza in ordine alla riconducibilità al ricorrente dell'indirizzo Pec ove è stata effettuata, peraltro con esito positivo, la notifica. Quanto alla censura preliminare di inesistenza giuridica della notifica perché effettuata da un indirizzo Pec non contenuto nel Reginde o in altri indirizzi legali – doglianza rivolta anche alla stessa comunicazione preventiva di ipoteca – giova osservare che in materia di notificazione delle cartelle esattoriali – e, di conseguenza, degli avvisi di addebito – trova applicazione il disposto speciale di cui all'art. 26, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo il quale: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. Come risulta in modo evidente dal dato testuale della disposizione, soltanto l'indirizzo PEC del destinatario deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nessuna prescrizione di analogo tenore è dettata in ordine
3 all'indirizzo PEC del mittente, sicché la norma non impone a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi.
2.1 I dubbi interpretativi in merito sono stati di recente fugati dal giudice di legittimità, che in fattispecie del tutto speculare a quella del presente giudizio, argomentando in maniera diffusa alla luce dei numerosi profili di doglianza, ha condivisibilmente così motivato: “
2.1. In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6- bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.
2.3. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, la ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale la circostanza che l'indirizzo p.e.c. donde la stessa provenne non risultava inserito nel registro INI-Pec. Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' differisce dalla previsione generale di Controparte_4
4 cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
2.4 Siffatta diversità di trattamento normativo, come sottolineato anche dal Procuratore generale, non configura alcuna disparità di trattamento. Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.
2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023)” (cfr. Cass., sez. V, n. 18684 del 3 luglio 2023). Ancora più di recente, la Suprema Corte ha ribadito: “Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno recentemente statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015)” (cfr. Cass., sez. V, n. 26682 del 14 ottobre 2024). Discende dall'applicazione di questi principi, condivisi dal decidente e dai quali non sono stati forniti elementi per discostarsi, la rituale notifica del
5 preavviso di iscrizione ipotecaria e degli avvisi di addebito – qui impugnati –, dovendosi così disattendere la doglianza in merito alla loro omessa o inesistente notifica. Invero, l'indirizzo pec t Email_1
è agevolmente e univocamente riconducibile al concessionario alla riscossione, tanto che l'impugnazione nel presente giudizio è stata svolta nei confronti di , così come l'indirizzo di Controparte_5 provenienza degli avvisi di addebito, t, è Email_2 riconducibile senza incertezze all' . Controparte_6
Peraltro, a fronte delle deduzioni dell' , il quale ha comprovato la CP_3 rituale notifica degli avvisi di addebito, nessuna contestualizzazione alla generica eccezione di inesistenza degli stessi è stata operata da parte ricorrente.
2.2 Deve, in conseguenza, farsi applicazione dei noti principi di presunzione di conoscenza degli atti recettizi che giungono all'indirizzo del destinatario. A norma dell'art. 1335 c.c., invero, ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Facendo applicazione del disposto normativo alla fattispecie di notifica delle cartelle di pagamento, la Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui: “In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova” (cfr. Cass., sez. V, n. 16528 del 22 giugno 2018). Nello stesso senso, si è ritenuto che la lettera raccomandata costituisca prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 c.c., con la conseguenza che spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e dunque la mancata conoscenza dell'atto (cfr. Cass., sez. lav., n. 23920 del 22 ottobre 2013). Tali principi sono esattamente estensibili alle notificazioni a mezzo PEC, in relazione alle quali la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art.
6 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico” (cfr. Cass., sez. lav., n. 25819 del 31 ottobre 2017). La semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente, pertanto, a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica.
3. Una volta accertata la rituale notifica dell'avviso di addebito, se ne trae la conseguenza che siano divenute inammissibili tutte le questioni che avrebbero dovuto essere proposte mediante una tempestiva impugnazione, entro il termine perentorio decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46/1999, applicabile a tutte le ipotesi di riscossione di contributi previdenziali mediante ruolo – come nella specie – a norma del quale
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Termine non rispettato, perché l'opposizione è stata introdotta per la prima volta con il presente procedimento. Stabilendo, infatti, un termine entro cui il destinatario dell'atto impositivo può proporre opposizione per contestare il diritto all'iscrizione a ruolo, il legislatore ha inteso indicare un termine perentorio entro il quale esperire la tutela giurisdizionale, parallelamente a quanto disposto in merito all'impugnazione delle altre sanzioni amministrative irrogate dalla Pubblica Autorità, quali soprattutto quelle disciplinate dalla legge n. 689/1981 (sulla perentorietà del termine per l'opposizione in materia di sanzioni amministrative, cfr. già Cass. 27 agosto 2003, n. 12545). In effetti, al termine di impugnazione, posto a presidio di una basilare esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e diretto a determinare la definitività delle pretese contributive affermate con l'iscrizione a ruolo, a fronte di possibili contestazioni attinenti anche al merito di tali pretese, occorre attribuire natura perentoria. Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che il termine fissato dalla norma sia inutile, non producendo la sua violazione alcun effetto e potendo l'atto amministrativo essere impugnato senza limiti temporali. Raccogliendo queste argomentazioni, pertanto, la Corte di legittimità ha definitivamente ritenuto che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, il termine di quaranta giorni, di cui al comma 5 dell'art. 24 d.lg. 46/1999, è accordato al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito
7 contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo” (cfr. Cass. 25 giugno 2007, n. 14692, Cass. n. 6674 del 12 marzo 2008, Cass. n. 2835 del 5 febbraio 2009, Cass. n. 8900 del 14 aprile 2010); ovvero, sotto il medesimo profilo, che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (cfr. Cass. n. 4506 del 27 febbraio 2007). Alla stregua di questi principi, parte ricorrente è decaduta da qualsivoglia censura, formale o di merito, relativa al periodo pregresso alla notifica degli avvisi di addebito, compresa l'eccezione di prescrizione, che, quale causa di estinzione dell'obbligazione contributiva, deve essere fatta valere nel termine decadenziale stabilito dal legislatore, nonché di quelle di decadenza e in ordine ai presunti vizi relativi alla formazione e alla trasmissione del ruolo.
4. Ciò non toglie che l'interessato sia comunque legittimato a fare valere la prescrizione maturata successivamente, proponendo un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., la quale non soggiace al rispetto di un termine perentorio. Invero, è ammissibile fare valere il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale e la relativa censura va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d. lgs. n. 46/1999, essendo volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione e alla stabilizzazione del titolo esecutivo. In questi termini, la giurisprudenza di legittimità ha di recente stabilito, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, che nel caso di mancata tempestiva opposizione dell'atto l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile
8 entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo (cfr. Cass., sez. lav., n. 8198 del 22 marzo 2023). Non vale a scalfire queste considerazioni l'ordinanza della Suprema Corte 26 maggio 2021, n. 14690, la quale, anzi, conferma l'effetto preclusivo per il periodo pregresso in ragione della mancata impugnazione tempestiva e si limita a confermare il principio di diritto enunciato dalla stessa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17 novembre 2016), “secondo il quale la scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c.”. La Corte, pertanto, ha condivisibilmente precisato soltanto che l'effetto preclusivo per il periodo pregresso non esclude che l'opponente possa fare valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando l'assenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti prima del decorso del quinquennio dall'ultima notifica delle citate cartelle.
5. Tuttavia, così accertata in via definitiva la rituale notifica degli atti impositivi impugnati nel presente giudizio e sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria, ne consegue il rigetto anche dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta con riferimento agli avvisi di addebito n. 397 2019 0032084084 000, n. 397 2021 0010107342 000, n. 397 2022 0007281539 000, n. 397 20 22 0029348116 000 e n. 397 2023 0015616948 000, non essendo decorso, al momento della notifica del preavviso opposto, il termine prescrizionale quinquennale dei contributi previdenziali stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995. Quanto, poi, all'avviso n. 397 2019 0013635013 000, notificato il 23 luglio 2019, come correttamente dedotto in memoria di costituzione il termine di prescrizione è stato sospeso dalla normativa emergenziale emanata in costanza della pandemia da covid-19. Con specifico riferimento al corso della prescrizione in materia contributiva, infatti, l'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha stabilito: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso
9 abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, entrato in vigore il 31 dicembre 2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni. In forza del dato testuale della norma, infatti, la sospensione del termine di prescrizione implica che il relativo arco temporale vada considerato neutro, riprendendo il termine a decorrere alla scadenza del periodo di sospensione medesimo. Sicché, nel caso di specie, alla data di notifica del provvedimento impugnato nel presente giudizio anche con riguardo al predetto avviso di addebito il termine non è decorso.
6. Sono infondati, poi, gli altri motivi di censura sviluppati in ricorso. Quanto alla deduzione attorea secondo cui, essendo “decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, l'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 50, secondo comma, del DPR n. 602/1973”, si tratta di un assunto privo di fondamento. E infatti, secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché anche la contestazione del diritto dell'esattore a iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive
(cfr. Cass., sez. 3, n. 25745 del 22 dicembre 2015). Di conseguenza, ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca, secondo la previsione dell'art. 77, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 è sufficiente che sia decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, ossia 60 giorni dalla notifica del titolo impositivo presupposto, mentre non opera la previsione del secondo comma dell'art. 50, non trattandosi di un atto che si inserisce nel procedimento esecutivo. Tale esegesi è stata da tempo avallata dalla Corte regolatrice, la quale ha affermato che “L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria,
10 sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (cfr., di recente, Cass., sez. trib., n. 21937 del 2 agosto 2024, che richiama l'orientamento consolidato già sostenuto da Cass., Sez. Un., n. 19667 del 18 settembre 2014).
7. Quanto, infine, alla pretesa nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nella parte in cui provvede a precisare sanzioni e interessi calcolati durante il periodo di avvenuta dichiarazione di emergenza, sul presupposto che “Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, del D.Lgs.n.472/1997 non risulta punibile il contribuente che ha commesso il fatto durante il periodo di dichiarata emergenza nazionale”, può osservarsi che la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca non applica sanzioni o interessi, ma si limita a indicare i titoli impositivi nei quali gli stessi sono stati previsti. Ogni doglianza, di conseguenza, avrebbe dovuto essere rivolta tempestivamente in sede di opposizione avverso i titoli medesimi, sicché la censura non può trovare ingresso in questa sede. Ne segue, alla luce dei motivi di censura articolati in ricorso, che valgono a definire e delimitare l'oggetto del presente accertamento, il rigetto integrale dell'opposizione.
8. Le spese di lite tra il ricorrente e l' vanno liquidate come in CP_1 dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa. Nulla a provvedere sulle spese di lite nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia di , qui Controparte_5 dichiarata, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' che liquida nell'importo complessivo di € 1.865, oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 13 febbraio 2025
Il giudice Cesare Russo
11
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 30400/2024 R.G. promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Binda per mandato Parte_1 allegato al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente - e
, in persona del legale RT rappresentante pro tempore,
- contumace -
OGGETTO: opposizione a comunicazione di iscrizione ipotecaria e a crediti contributivi. CONCLUSIONI: per le parti costituite, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 5 agosto 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio RT
e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
[...] CP_1 proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097 76202400006027000, per un importo pari a € 101.713,09, nella parte relativa ai seguenti avvisi di addebito: “n. 397 2019 0013635013 000 asseritamente notificato il 23.07.2019 relativo a contributi IVS anno 2018 di complessivi € 1.398,86; n. 397 2019 0032084084 000 asseritamente notificato il 22.12.2019 relativo a contributi IVS anno 2018 -2019 di complessivi € 2.707,29; n. 397 2021 0010107342 000 asseritamente notificato il 07.12.2021 relativo a contributi IVS anno 2019 di complessivi € 4.162,20; n. 397 2022 0007281539 000 asseritamente notificato il 20.07.2022 relativo a contributi IVS anno 2020 di complessivi € 4.451,53; n. 397 20 22 0029348116 000 asseritamente notificato il 13.01.2023 relativo a contributi IVS anno 2021 di complessivi € 3.305,87; n. 397 2023 0015616948 000 asseritamente notificato il 18.12.2023 relativo a contributi IVS anno 2021 - 2022 di complessivi € 4.612,44”, per un importo complessivo di € 20.638,18. A sostegno della domanda, premessa la limitazione della presente impugnazione ai titoli sopra indicati, parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza giuridica della notifica del preavviso impugnato e, in ogni caso, la mancata preventiva notifica degli atti impositivi in questione, con conseguente prescrizione del credito e decadenza dall'iscrizione a ruolo, la violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, la mancata notifica dell'intimazione di pagamento prodromica alla procedura e la mancata prova e indicazione del numero di autorizzazione rilasciato dalla competente per procedere con l'iscrizione ipotecaria, RT nonché la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nella parte in cui provvede a precisare sanzioni e interessi calcolati durante il periodo di avvenuta dichiarazione di emergenza. Premessa la richiesta di sospensione dell'azione esecutiva, il ricorrente ha chiesto di “accertare l'illegittimità e la totale assenza di debenza delle somme portate dall'atto opposto così come dai richiamati sottesi titoli per come impugnati, dichiarando la totale assenza di debenza e di titolo sotteso alla esecuzione considerata l'inesistenza e la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta;
in via subordinata, accertare l'illegittimità e la totale l'assenza di debenza delle somme portate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per tutti i motivi di cui al presente ricorso introduttivo dichiarando la totale assenza di titolo sotteso alla esecuzione ed inesigibilità delle somme richieste;
in via alternativa riformare al ribasso gli importi eventualmente dovuti dal ricorrente, in forza delle doglianze e delle motivazioni di cui al presente ricorso”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
2 Non si è costituito, per contro il concessionario RT
, sicché in via preliminare, verificata la ritualità della notifica del
[...] ricorso, ne va dichiarata la contumacia. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti. Autorizzato il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note di discussione depositate dalle parti, la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'opposizione non è fondata e va rigettata.
Posto che, come già rilevato, parte opponente ha circoscritto il presente giudizio ai soli crediti portati negli avvisi di addebito sopra indicati e che il presente giudizio va affrontato esclusivamente alla luce dei motivi di doglianza tempestivamente articolati in giudizio nell'atto introduttivo, la produzione offerta dall' dimostra la regolare notifica dei titoli in questione, CP_3 effettuata rispettivamente il 23 luglio 2019, il 22 dicembre 2019, il 7 dicembre 2021, il 20 luglio 2022, il 13 gennaio 2023 e il 18 dicembre 2023 all'indirizzo Pec del ricorrente (cfr. doc. nn. da 1 a 6 della memoria di costituzione), per come risultante dalla visura camerale (cfr. doc. n. 9). Nessuna censura è stata sollevata alla prima udienza in ordine alla riconducibilità al ricorrente dell'indirizzo Pec ove è stata effettuata, peraltro con esito positivo, la notifica. Quanto alla censura preliminare di inesistenza giuridica della notifica perché effettuata da un indirizzo Pec non contenuto nel Reginde o in altri indirizzi legali – doglianza rivolta anche alla stessa comunicazione preventiva di ipoteca – giova osservare che in materia di notificazione delle cartelle esattoriali – e, di conseguenza, degli avvisi di addebito – trova applicazione il disposto speciale di cui all'art. 26, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo il quale: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. Come risulta in modo evidente dal dato testuale della disposizione, soltanto l'indirizzo PEC del destinatario deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nessuna prescrizione di analogo tenore è dettata in ordine
3 all'indirizzo PEC del mittente, sicché la norma non impone a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi.
2.1 I dubbi interpretativi in merito sono stati di recente fugati dal giudice di legittimità, che in fattispecie del tutto speculare a quella del presente giudizio, argomentando in maniera diffusa alla luce dei numerosi profili di doglianza, ha condivisibilmente così motivato: “
2.1. In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6- bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.
2.3. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, la ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale la circostanza che l'indirizzo p.e.c. donde la stessa provenne non risultava inserito nel registro INI-Pec. Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' differisce dalla previsione generale di Controparte_4
4 cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
2.4 Siffatta diversità di trattamento normativo, come sottolineato anche dal Procuratore generale, non configura alcuna disparità di trattamento. Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.
2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023)” (cfr. Cass., sez. V, n. 18684 del 3 luglio 2023). Ancora più di recente, la Suprema Corte ha ribadito: “Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno recentemente statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015)” (cfr. Cass., sez. V, n. 26682 del 14 ottobre 2024). Discende dall'applicazione di questi principi, condivisi dal decidente e dai quali non sono stati forniti elementi per discostarsi, la rituale notifica del
5 preavviso di iscrizione ipotecaria e degli avvisi di addebito – qui impugnati –, dovendosi così disattendere la doglianza in merito alla loro omessa o inesistente notifica. Invero, l'indirizzo pec t Email_1
è agevolmente e univocamente riconducibile al concessionario alla riscossione, tanto che l'impugnazione nel presente giudizio è stata svolta nei confronti di , così come l'indirizzo di Controparte_5 provenienza degli avvisi di addebito, t, è Email_2 riconducibile senza incertezze all' . Controparte_6
Peraltro, a fronte delle deduzioni dell' , il quale ha comprovato la CP_3 rituale notifica degli avvisi di addebito, nessuna contestualizzazione alla generica eccezione di inesistenza degli stessi è stata operata da parte ricorrente.
2.2 Deve, in conseguenza, farsi applicazione dei noti principi di presunzione di conoscenza degli atti recettizi che giungono all'indirizzo del destinatario. A norma dell'art. 1335 c.c., invero, ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Facendo applicazione del disposto normativo alla fattispecie di notifica delle cartelle di pagamento, la Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui: “In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova” (cfr. Cass., sez. V, n. 16528 del 22 giugno 2018). Nello stesso senso, si è ritenuto che la lettera raccomandata costituisca prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 c.c., con la conseguenza che spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e dunque la mancata conoscenza dell'atto (cfr. Cass., sez. lav., n. 23920 del 22 ottobre 2013). Tali principi sono esattamente estensibili alle notificazioni a mezzo PEC, in relazione alle quali la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art.
6 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico” (cfr. Cass., sez. lav., n. 25819 del 31 ottobre 2017). La semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente, pertanto, a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica.
3. Una volta accertata la rituale notifica dell'avviso di addebito, se ne trae la conseguenza che siano divenute inammissibili tutte le questioni che avrebbero dovuto essere proposte mediante una tempestiva impugnazione, entro il termine perentorio decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46/1999, applicabile a tutte le ipotesi di riscossione di contributi previdenziali mediante ruolo – come nella specie – a norma del quale
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Termine non rispettato, perché l'opposizione è stata introdotta per la prima volta con il presente procedimento. Stabilendo, infatti, un termine entro cui il destinatario dell'atto impositivo può proporre opposizione per contestare il diritto all'iscrizione a ruolo, il legislatore ha inteso indicare un termine perentorio entro il quale esperire la tutela giurisdizionale, parallelamente a quanto disposto in merito all'impugnazione delle altre sanzioni amministrative irrogate dalla Pubblica Autorità, quali soprattutto quelle disciplinate dalla legge n. 689/1981 (sulla perentorietà del termine per l'opposizione in materia di sanzioni amministrative, cfr. già Cass. 27 agosto 2003, n. 12545). In effetti, al termine di impugnazione, posto a presidio di una basilare esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e diretto a determinare la definitività delle pretese contributive affermate con l'iscrizione a ruolo, a fronte di possibili contestazioni attinenti anche al merito di tali pretese, occorre attribuire natura perentoria. Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che il termine fissato dalla norma sia inutile, non producendo la sua violazione alcun effetto e potendo l'atto amministrativo essere impugnato senza limiti temporali. Raccogliendo queste argomentazioni, pertanto, la Corte di legittimità ha definitivamente ritenuto che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, il termine di quaranta giorni, di cui al comma 5 dell'art. 24 d.lg. 46/1999, è accordato al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito
7 contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo” (cfr. Cass. 25 giugno 2007, n. 14692, Cass. n. 6674 del 12 marzo 2008, Cass. n. 2835 del 5 febbraio 2009, Cass. n. 8900 del 14 aprile 2010); ovvero, sotto il medesimo profilo, che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (cfr. Cass. n. 4506 del 27 febbraio 2007). Alla stregua di questi principi, parte ricorrente è decaduta da qualsivoglia censura, formale o di merito, relativa al periodo pregresso alla notifica degli avvisi di addebito, compresa l'eccezione di prescrizione, che, quale causa di estinzione dell'obbligazione contributiva, deve essere fatta valere nel termine decadenziale stabilito dal legislatore, nonché di quelle di decadenza e in ordine ai presunti vizi relativi alla formazione e alla trasmissione del ruolo.
4. Ciò non toglie che l'interessato sia comunque legittimato a fare valere la prescrizione maturata successivamente, proponendo un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., la quale non soggiace al rispetto di un termine perentorio. Invero, è ammissibile fare valere il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale e la relativa censura va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d. lgs. n. 46/1999, essendo volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione e alla stabilizzazione del titolo esecutivo. In questi termini, la giurisprudenza di legittimità ha di recente stabilito, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, che nel caso di mancata tempestiva opposizione dell'atto l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile
8 entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo (cfr. Cass., sez. lav., n. 8198 del 22 marzo 2023). Non vale a scalfire queste considerazioni l'ordinanza della Suprema Corte 26 maggio 2021, n. 14690, la quale, anzi, conferma l'effetto preclusivo per il periodo pregresso in ragione della mancata impugnazione tempestiva e si limita a confermare il principio di diritto enunciato dalla stessa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17 novembre 2016), “secondo il quale la scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c.”. La Corte, pertanto, ha condivisibilmente precisato soltanto che l'effetto preclusivo per il periodo pregresso non esclude che l'opponente possa fare valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando l'assenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti prima del decorso del quinquennio dall'ultima notifica delle citate cartelle.
5. Tuttavia, così accertata in via definitiva la rituale notifica degli atti impositivi impugnati nel presente giudizio e sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria, ne consegue il rigetto anche dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta con riferimento agli avvisi di addebito n. 397 2019 0032084084 000, n. 397 2021 0010107342 000, n. 397 2022 0007281539 000, n. 397 20 22 0029348116 000 e n. 397 2023 0015616948 000, non essendo decorso, al momento della notifica del preavviso opposto, il termine prescrizionale quinquennale dei contributi previdenziali stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995. Quanto, poi, all'avviso n. 397 2019 0013635013 000, notificato il 23 luglio 2019, come correttamente dedotto in memoria di costituzione il termine di prescrizione è stato sospeso dalla normativa emergenziale emanata in costanza della pandemia da covid-19. Con specifico riferimento al corso della prescrizione in materia contributiva, infatti, l'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha stabilito: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso
9 abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, entrato in vigore il 31 dicembre 2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni. In forza del dato testuale della norma, infatti, la sospensione del termine di prescrizione implica che il relativo arco temporale vada considerato neutro, riprendendo il termine a decorrere alla scadenza del periodo di sospensione medesimo. Sicché, nel caso di specie, alla data di notifica del provvedimento impugnato nel presente giudizio anche con riguardo al predetto avviso di addebito il termine non è decorso.
6. Sono infondati, poi, gli altri motivi di censura sviluppati in ricorso. Quanto alla deduzione attorea secondo cui, essendo “decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, l'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 50, secondo comma, del DPR n. 602/1973”, si tratta di un assunto privo di fondamento. E infatti, secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché anche la contestazione del diritto dell'esattore a iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive
(cfr. Cass., sez. 3, n. 25745 del 22 dicembre 2015). Di conseguenza, ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca, secondo la previsione dell'art. 77, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 è sufficiente che sia decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, ossia 60 giorni dalla notifica del titolo impositivo presupposto, mentre non opera la previsione del secondo comma dell'art. 50, non trattandosi di un atto che si inserisce nel procedimento esecutivo. Tale esegesi è stata da tempo avallata dalla Corte regolatrice, la quale ha affermato che “L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria,
10 sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (cfr., di recente, Cass., sez. trib., n. 21937 del 2 agosto 2024, che richiama l'orientamento consolidato già sostenuto da Cass., Sez. Un., n. 19667 del 18 settembre 2014).
7. Quanto, infine, alla pretesa nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nella parte in cui provvede a precisare sanzioni e interessi calcolati durante il periodo di avvenuta dichiarazione di emergenza, sul presupposto che “Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, del D.Lgs.n.472/1997 non risulta punibile il contribuente che ha commesso il fatto durante il periodo di dichiarata emergenza nazionale”, può osservarsi che la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca non applica sanzioni o interessi, ma si limita a indicare i titoli impositivi nei quali gli stessi sono stati previsti. Ogni doglianza, di conseguenza, avrebbe dovuto essere rivolta tempestivamente in sede di opposizione avverso i titoli medesimi, sicché la censura non può trovare ingresso in questa sede. Ne segue, alla luce dei motivi di censura articolati in ricorso, che valgono a definire e delimitare l'oggetto del presente accertamento, il rigetto integrale dell'opposizione.
8. Le spese di lite tra il ricorrente e l' vanno liquidate come in CP_1 dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa. Nulla a provvedere sulle spese di lite nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia di , qui Controparte_5 dichiarata, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' che liquida nell'importo complessivo di € 1.865, oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 13 febbraio 2025
Il giudice Cesare Russo
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