TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/12/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6757 / 2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ Civile
Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Antonio Contini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno
2017 al numero 6757 e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Perugia (PG), Via Fiume n. 17, presso gli avv.ti Andrea Pierini e Bruno Rizzo che la assistono e difendono come da procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Perugia (PG), Via XIV
Settembre n. 69, presso l'avv. Paolo Sportoletti che lo assiste e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: diritti reali;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale,
PER L'ATTRICE
Pagina 1 di 9 Come da foglio di precisazione delle conclusioni, “accertata e dichiarata, l'esistenza e entità della lamentata violazione, da parte del convenuto, del diritto di CP_1 servitù di passaggio carrabile costituito in favore del fondo contraddistinto al Foglio n.
286 part. 184 del Catasto dei Terreni del Comune di Perugia, per l'effetto: condannare il medesimo convenuto ad eseguire, a propria cura e spese, a favore CP_1 dell'attrice, le opere edilizie nei locali posti al piano primo sottostrada del CP_1 predetto, così come contraddistinti al Foglio 286 Part. 1130, opere indicate nella CTU espletata in corso di causa, in quanto necessarie al ripristino, per l'intero, della funzionalità e fruibilità del passaggio carrabile previsto dall'atto costitutivo della stessa servitù volontaria;
In ogni caso: Con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso delle spese di CTU”.
PER IL CONVENUTO
Come in atti, dunque come da comparsa di costituzione e risposta, confermate in prima memoria: “chiede che il Tribunale adito voglia respingere le domande avversarie in quanto infondate, con conseguente condanna dell'attrice al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, – proprietaria Parte_1 del fondo dominante – ha convenuto in giudizio il – Controparte_1 proprietario del fondo servente – per veder accertata la violazione del proprio diritto di servitù di passaggio carrabile conseguente a lavori edilizi svolti nell'area sottostante il rateo di terreno su cui insiste il diritto reale.
L'attrice ha premesso di essere proprietaria dei fondi contraddistinti al Catasto dei Terreni del Comune di Perugia al foglio n. 286, part. 184, immobili privi di accesso dalla pubblica via e beneficiario di una servitù di passaggio carrabile convenzionale, gratuita e perpetua, su una striscia di terreno larga 4 metri insistente sul fondo di proprietà del convenuto e costituita tramite l'atto pubblico di CP_1 compravendita (in favore del dante causa dell'odierna attrice) a rogito notaio
[...] di Perugia del 16 maggio 1989 (Rep. n. 91621, Racc. n. 7056). Per_1
Pagina 2 di 9 Secondo la prospettazione offerta, nel settembre 2016 il convenuto CP_1 avrebbe apposto segnaletica finalizzata a interdire il transito sul terreno oggetto di servitù ad automezzi di oltre 250 kg/mq, comunicando all'attrice che questa decisione si rendeva necessaria al fine di preservare la stabilità strutturale dei vani garage costruiti nell'area sottostante il rateo di terreno gravato da servitù.
La parte ha quindi lamentato la limitazione al proprio diritto reale in quanto, a seguito degli interventi edilizi del convenuto, l'area non potrebbe essere ulteriormente utilizzata secondo le modalità previste dall'originario titolo di acquisto.
L'attrice ha quindi concluso chiedendo l'accertamento della violazione allegata con condanna del convenuto alla realizzazione degli interventi strutturali necessari a ripristinare pienamente il proprio diritto di servitù e al risarcimento dei danni subiti, con domanda risarcitoria successivamente abbandonata.
2. – Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_1 contestando le avverse allegazioni in fatto e in diritto.
[...]
La parte, in particolare, ha sostenuto in primo luogo che l'effettiva portata della servitù di passaggio dovrebbe essere desunta non solo dal tenore dell'atto costitutivo ma anche dalle esigenze del fondo dominante, sicche non dovrebbe intendersi come
“illimitata” ma funzionale all'uso agricolo e dunque intesa a consentire il passaggio di persone e mezzi utili alla coltivazione del fondo.
Ha quindi esposto che, in tesi, così delimitato il contenuto della servitù, non sussisterebbe alcuna effettiva limitazione del diritto in quanto la segnaletica apposta non sarebbe intesa a vietare il transito di mezzi pesanti bensì a vietare la sosta degli stessi e ad indicare che in una porzione della strada (di circa 1,75 metri su 4,5 metri), secondo quanto noto al il limite di carico del solaio sottostante è di 250 kg per CP_1 metro quadrato (pur essendo risultato a suo tempo idoneo a sopportare anche 550 kg/mq). In tesi, poi, residuerebbero comunque almeno 2,75 metri di strada giacente su terrapieno, sicchè, posto che il limite massimo di larghezza di un veicolo sarebbe di
2,55 metri, dovrebbe concludersi per la sussistenza di un sufficiente spazio dove esercitare la servitù.
Pagina 3 di 9 Sotto altro profilo, il convenuto ha rilevato come le stesse strade pubbliche di accesso mediato al fondo in questione sono caratterizzate da limiti di portata
(variamente riportati con riferimento a veicoli di peso superiore a 4 o 2,5 tonnellate e poi chiarita con la prima memoria con un divieto oltre le 4 tonnellate) disposti dal e che, pertanto, non potrebbero ricondursi alla responsabilità del Controparte_2
le limitazioni lamentate dalla controparte. CP_1
Relativamente, infine, all'avversa domanda di risarcimento del danno, parte convenuta aveva osservato come l'attrice non avesse allegato alcun pregiudizio concretamente subito.
Il convenuto ha quindi concluso per il rigetto della domanda.
3. – Svolta l'istruttoria documentale, con ordinanza del 14 febbraio 2019 il
Tribunale ha ammesso le richieste delle parti per lo svolgimento di una CTU affidata all'ing. sui seguenti quesiti: “Presa visione degli atti di causa e, ove Persona_2 occorrente, effettuati gli opportuni accessi in loco, previa descrizione dello stato dei luoghi: 1) accerti e verifichi il CTU esistenza e entità delle opere eseguite dal
convenuto e se le stesse siano in grado di incidere, e in che misura, sul CP_1 pieno esercizio del diritto di servitù di passaggio carrabile dell'attrice, costituito in favore del fondo agricolo contraddistinto al Foglio n. 286 part. 184 del Catasto dei
Terreni del Comune di Perugia;
2) specifichi il CTU, rispetto a tutta la larghezza di quattro metri del passaggio carrabile, la tipologia e massa dei mezzi che possono transitarvi, con particolare riferimento anche a quelli agricoli, precisando inoltre
l'effettivo limite di carico del solaio sul quale grava parzialmente il passo carrabile;
3) indichi il CTU se e quali opere edilizie siano, eventualmente, necessarie per ripristinare la funzionalità e fruibilità del passaggio carrabile come esistente al momento della sua costituzione e prima delle opere edilizie eseguite dal CP_1 convenuto, quantificandone i relativi costi”. Con relazione depositata il 21 novembre
2019, il C.T.U. ha concluso sostenendo che “Le opere realizzate incidono negativamente ed in misura totale sul pieno esercizio del diritto di servitù di passaggio carrabile dell'attrice. È escluso il passaggio di qualsiasi mezzo, quindi compresi quelli
Pagina 4 di 9 agricoli. Per ripristinare la funzionalità e fruibilità del passaggio carrabile, sono necessari gli interventi schematizzati in Figura 5; i relativi costi (lavori, spese tecniche, oneri di legge;
vd. TABELLA Q.E.) ammontano ad € 130.205,00” (cfr. perizia di consulenza tecnica depositata il 21 novembre 2019).
4. – Conclusa l'istruttoria, mutato il giudice istruttore, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni. Chiamata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 26 novembre 2025
è stata quindi trattenuta in decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
5. – Occorre preliminarmente osservare che la presente controversia non verte sulla esistenza del diritto di servitù in capo all'attrice né sull'effettivo svolgimento dei lavori edilizi compiuti dal , circostanze pienamente riconosciute dalle parti. CP_1
Ciò che deve essere oggetto di scrutinio, pertanto, sono la sussistenza di un'effettiva lesione del diritto reale dedotto in giudizio, in sé pacificamente esistente, e la rilevanza delle limitazioni affermate dall'attore.
Deve anzitutto evidenziarsi che, quand'anche si voglia accedere alla prospettazione del convenuto in ordine all'estensione non illimitata della servitù carrabile (che si ammette essere anche pedonale) nei termini di una servitù funzionale al passaggio con mezzi agricoli, coglie nel segno la deduzione dell'attore che evidenzia come, in ogni caso, i mezzi agricoli ben possono essere mezzi pesanti, anche svariate tonnellate, sicchè una limitazione (per come a suo tempo pacificamente esposta in 250 kg al metro quadrato) sicuramente costituisce una seria limitazione del diritto di servitù, anche ove ricostruito – secondo la tesi del convenuto – come limitato ad un uso agricolo. Se anche, infatti, dovesse sciogliersi il dubbio di cui al secondo periodo dell'art. 1065 cod. civ. nel senso di soddisfare i bisogni agricoli del fondo dominante con il minor aggravio per il fondo servente (fermo quanto esattamente stabilito nel titolo in ordine all'estensione della servitù per quattro metri) è evidente che tra i detti bisogni agricoli ben può esservi quello dell'uso di mezzi c.d. pesanti posto che già una utilitaria
– come fa rilevare l'attore – pesa circa una tonnellata.
Pagina 5 di 9 Al contempo non è rilevante la limitazione fatta dalla pubblica autorità al transito sulle strade che conducono, a loro volta, al tratto di fondo servente dove si situa la servitù di passaggio: in ogni caso è evidente che ferma una limitazione a 4 tonnellate, cioè 4000 kg di peso, questi ripartiti su quattro o più ruote di appoggio, generano un peso di ben oltre i 250 kg per metro quadrato, sicchè, anche a seguire la tesi del convenuto, comunque l'autorità pubblica consente il transito di mezzi ben più pesanti di quanto i solai in questione erano esposti come idonei a sopportare.
E' quindi evidente che con l'edificazione dei locali sotterranei è stato leso il diritto del titolare del fondo dominante, posto che, a norma dell'art. 1067 co. II cod. civ. “Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire
l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo” e dunque aver ristretto – secondo quanto si riferiva prima dell'elaborato di c.t.u. – l'area di transito carrabile senza limitazione di peso (o comunque anche funzionale al passaggio di mezzi agricoli) prevista dal titolo da 4 metri a 2,75 metri, con limitazione per la parte restante a 250 kg per metro quadrato implica certamente una diminuzione dell'utilità ritraibile dal diritto.
Invero, poi, non solo quanto ora esposto già evidenziava – sulla base del limite di carico ritenuto esistente sul solaio dal convenuto, e pari a 250 kg per mq – CP_1 una illegittima limitazione della servitù, ma gli accertamenti compiuti in corso di causa a mezzo c.t.u. hanno evidenziato che la limitazione di transito deve intendersi pressochè totale, perché il terrapieno (cioè l'area di 2,75 metri dove il convenuto collocava una possibilità di passaggio senza limite di peso) è risultata invero impraticabile.
In conseguenza di errori di progettazione e di realizzazione dell'opera (cioè, in definitiva, di quell'area di vano garage giacente in parte sotto il piano stradale e che si compone di un muro controterra e di un solaio), il CTU ha concluso che sul solaio del vano garage sottostante il rateo di terreno oggetto della servitù “potrebbero transitare automezzi leggeri con massa a pieno carico fino a 30 kN (=30 q.li=3 tonn). Sono esclusi quindi mezzi più pesanti, compresi quelli agricoli. Il solaio in questione risulta quindi dimensionato per un carico uniforme di 250 kg/mq che è pertanto l'effettivo limite di carico” ma che, tuttavia, “le verifiche condotte sul muro controterra, esposte
Pagina 6 di 9 al Capitolo 5 della Relazione, portano ad una situazione peggiorativa e quindi a poter affermare che nessun mezzo deve transitare sul passaggio carrabile, in quanto il carico utile sul terrapieno è nullo” concludendo che risulta fortemente sconsigliato, stante l'attuale stato dei luoghi, il passaggio con qualsiasi automezzo.
Il C.t.u. ha infatti rilevato – con relazione chiara, esaustiva e metologicamente coerente e che per tale ragione sono condivise dal giudicante – che a causa delle modalità di realizzazione del muro controterra “il carico utile sul terrapieno è nullo” (v. pag. 9 della relazione).
Le osservazioni svolta dal CTP di parte convenuta sono state oggetto di attenta disamina da parte del CTU che confermato le proprie conclusioni ed ha chiaramente individuato le ragioni per cui risulta superfluo procedere ad ulteriori indagini peraltro aventi carattere inferenziale (nel senso che – sulla base di osservazioni che invero hanno connotato di genericità nelle ipotesi prospettate – si propone di fare prove di carico e da queste desumere, per derivazione, le caratteristiche del terreno nel terrapieno e i benefici addotti dalla configurazione meccanica e geometrica delle strutture): in particolare ha dato una razionale spiegazione alla ragione per la quale il quadro fessurativo delle strutture attuali sia apparentemente meno grave di quello che si potrebbe aspettare stanti gli errori progettuali, evidenziando che – pur essendo tale circostanza non dovuta alla coesione del terreno e in ogni caso nullo il carico utile sul terrapieno – la errata costruzione del muro di terrapieno ha comportato un diverso appoggio del piano solaio sullo stesso rispetto al progetto.
7. – Così definita la principale questione oggetto della presente controversa, inerente l'effettiva limitazione della servitù, viene in rilievo il diritto di parte attrice al ripristino del pieno esercizio della servitù, e cioè alla normale percorribilità del tratto in questione con mezzi carrabili pesanti.
L'azione confessoria servitutis o vindicatio servitutis consente infatti al “titolare della servitù [di] farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta
l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere
Pagina 7 di 9 la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento del danno” (v. art. 1079 cod. civ.).
Al riguardo la rimessione nel pregresso stato di piena funzionalità può ottenersi – come ha esposto il consulente tecnico al quale è stato demandato il relativo compito – con adeguamenti funzionali dell'ampiezza dei giunti muro-solaio e con rinforzi della parete controterra mediante tiranti, secondo lo schema di massima indicato a pagina 28 della relazione di consulenza.
Non deve essere fissata una somma di denaro pari al valore delle opere da eseguire (comunque quotate dal consulente ad euro 113.000 euro per lavori, oltre ulteriori spese per oneri) posto che il deve essere condannato direttamente CP_1 all'esecuzione (senza un termine, e cioè immediatamente) a regola d'arte e secondo gli accorgimenti tecnici necessari (tra cui la redazione di un adeguato progetto anche esecutivo o di dettaglio, ove necessario) e non già al pagamento.
9. – Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in dispositivo ex D.M. 55/2014 e s.m.i. tenendo conto del valore della lite corrispondente al valore dei lavori necessari al ripristino della servitù (minimi: euro 7.052; massimi: euro 21.155). Le spese di consulenza tecnica, solidali nei confronti del c.t.u., sono nei rapporti interni a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il Controparte_1 ad eseguire, a propria cura e spese, i lavori necessari al ripristino del pieno
[...] esercizio della servitù di passaggio carrabile dedotta in giudizio, e in particolare ad eseguire a sua cura e spese ed a regola d'arte i lavori secondo lo schema di massima indicato a pagina 28 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, ove necessario previa redazione di progettazione di grado adeguato a quella necessaria per l'esecuzione;
Pagina 8 di 9 - condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese Parte_1 generali (15%), iva e c.p.a. come per legge.
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di c.t.u. e nei rapporti interni a carico del Controparte_1
Così deciso in Perugia il 12 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ Civile
Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Antonio Contini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno
2017 al numero 6757 e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Perugia (PG), Via Fiume n. 17, presso gli avv.ti Andrea Pierini e Bruno Rizzo che la assistono e difendono come da procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Perugia (PG), Via XIV
Settembre n. 69, presso l'avv. Paolo Sportoletti che lo assiste e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: diritti reali;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale,
PER L'ATTRICE
Pagina 1 di 9 Come da foglio di precisazione delle conclusioni, “accertata e dichiarata, l'esistenza e entità della lamentata violazione, da parte del convenuto, del diritto di CP_1 servitù di passaggio carrabile costituito in favore del fondo contraddistinto al Foglio n.
286 part. 184 del Catasto dei Terreni del Comune di Perugia, per l'effetto: condannare il medesimo convenuto ad eseguire, a propria cura e spese, a favore CP_1 dell'attrice, le opere edilizie nei locali posti al piano primo sottostrada del CP_1 predetto, così come contraddistinti al Foglio 286 Part. 1130, opere indicate nella CTU espletata in corso di causa, in quanto necessarie al ripristino, per l'intero, della funzionalità e fruibilità del passaggio carrabile previsto dall'atto costitutivo della stessa servitù volontaria;
In ogni caso: Con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso delle spese di CTU”.
PER IL CONVENUTO
Come in atti, dunque come da comparsa di costituzione e risposta, confermate in prima memoria: “chiede che il Tribunale adito voglia respingere le domande avversarie in quanto infondate, con conseguente condanna dell'attrice al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, – proprietaria Parte_1 del fondo dominante – ha convenuto in giudizio il – Controparte_1 proprietario del fondo servente – per veder accertata la violazione del proprio diritto di servitù di passaggio carrabile conseguente a lavori edilizi svolti nell'area sottostante il rateo di terreno su cui insiste il diritto reale.
L'attrice ha premesso di essere proprietaria dei fondi contraddistinti al Catasto dei Terreni del Comune di Perugia al foglio n. 286, part. 184, immobili privi di accesso dalla pubblica via e beneficiario di una servitù di passaggio carrabile convenzionale, gratuita e perpetua, su una striscia di terreno larga 4 metri insistente sul fondo di proprietà del convenuto e costituita tramite l'atto pubblico di CP_1 compravendita (in favore del dante causa dell'odierna attrice) a rogito notaio
[...] di Perugia del 16 maggio 1989 (Rep. n. 91621, Racc. n. 7056). Per_1
Pagina 2 di 9 Secondo la prospettazione offerta, nel settembre 2016 il convenuto CP_1 avrebbe apposto segnaletica finalizzata a interdire il transito sul terreno oggetto di servitù ad automezzi di oltre 250 kg/mq, comunicando all'attrice che questa decisione si rendeva necessaria al fine di preservare la stabilità strutturale dei vani garage costruiti nell'area sottostante il rateo di terreno gravato da servitù.
La parte ha quindi lamentato la limitazione al proprio diritto reale in quanto, a seguito degli interventi edilizi del convenuto, l'area non potrebbe essere ulteriormente utilizzata secondo le modalità previste dall'originario titolo di acquisto.
L'attrice ha quindi concluso chiedendo l'accertamento della violazione allegata con condanna del convenuto alla realizzazione degli interventi strutturali necessari a ripristinare pienamente il proprio diritto di servitù e al risarcimento dei danni subiti, con domanda risarcitoria successivamente abbandonata.
2. – Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_1 contestando le avverse allegazioni in fatto e in diritto.
[...]
La parte, in particolare, ha sostenuto in primo luogo che l'effettiva portata della servitù di passaggio dovrebbe essere desunta non solo dal tenore dell'atto costitutivo ma anche dalle esigenze del fondo dominante, sicche non dovrebbe intendersi come
“illimitata” ma funzionale all'uso agricolo e dunque intesa a consentire il passaggio di persone e mezzi utili alla coltivazione del fondo.
Ha quindi esposto che, in tesi, così delimitato il contenuto della servitù, non sussisterebbe alcuna effettiva limitazione del diritto in quanto la segnaletica apposta non sarebbe intesa a vietare il transito di mezzi pesanti bensì a vietare la sosta degli stessi e ad indicare che in una porzione della strada (di circa 1,75 metri su 4,5 metri), secondo quanto noto al il limite di carico del solaio sottostante è di 250 kg per CP_1 metro quadrato (pur essendo risultato a suo tempo idoneo a sopportare anche 550 kg/mq). In tesi, poi, residuerebbero comunque almeno 2,75 metri di strada giacente su terrapieno, sicchè, posto che il limite massimo di larghezza di un veicolo sarebbe di
2,55 metri, dovrebbe concludersi per la sussistenza di un sufficiente spazio dove esercitare la servitù.
Pagina 3 di 9 Sotto altro profilo, il convenuto ha rilevato come le stesse strade pubbliche di accesso mediato al fondo in questione sono caratterizzate da limiti di portata
(variamente riportati con riferimento a veicoli di peso superiore a 4 o 2,5 tonnellate e poi chiarita con la prima memoria con un divieto oltre le 4 tonnellate) disposti dal e che, pertanto, non potrebbero ricondursi alla responsabilità del Controparte_2
le limitazioni lamentate dalla controparte. CP_1
Relativamente, infine, all'avversa domanda di risarcimento del danno, parte convenuta aveva osservato come l'attrice non avesse allegato alcun pregiudizio concretamente subito.
Il convenuto ha quindi concluso per il rigetto della domanda.
3. – Svolta l'istruttoria documentale, con ordinanza del 14 febbraio 2019 il
Tribunale ha ammesso le richieste delle parti per lo svolgimento di una CTU affidata all'ing. sui seguenti quesiti: “Presa visione degli atti di causa e, ove Persona_2 occorrente, effettuati gli opportuni accessi in loco, previa descrizione dello stato dei luoghi: 1) accerti e verifichi il CTU esistenza e entità delle opere eseguite dal
convenuto e se le stesse siano in grado di incidere, e in che misura, sul CP_1 pieno esercizio del diritto di servitù di passaggio carrabile dell'attrice, costituito in favore del fondo agricolo contraddistinto al Foglio n. 286 part. 184 del Catasto dei
Terreni del Comune di Perugia;
2) specifichi il CTU, rispetto a tutta la larghezza di quattro metri del passaggio carrabile, la tipologia e massa dei mezzi che possono transitarvi, con particolare riferimento anche a quelli agricoli, precisando inoltre
l'effettivo limite di carico del solaio sul quale grava parzialmente il passo carrabile;
3) indichi il CTU se e quali opere edilizie siano, eventualmente, necessarie per ripristinare la funzionalità e fruibilità del passaggio carrabile come esistente al momento della sua costituzione e prima delle opere edilizie eseguite dal CP_1 convenuto, quantificandone i relativi costi”. Con relazione depositata il 21 novembre
2019, il C.T.U. ha concluso sostenendo che “Le opere realizzate incidono negativamente ed in misura totale sul pieno esercizio del diritto di servitù di passaggio carrabile dell'attrice. È escluso il passaggio di qualsiasi mezzo, quindi compresi quelli
Pagina 4 di 9 agricoli. Per ripristinare la funzionalità e fruibilità del passaggio carrabile, sono necessari gli interventi schematizzati in Figura 5; i relativi costi (lavori, spese tecniche, oneri di legge;
vd. TABELLA Q.E.) ammontano ad € 130.205,00” (cfr. perizia di consulenza tecnica depositata il 21 novembre 2019).
4. – Conclusa l'istruttoria, mutato il giudice istruttore, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni. Chiamata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 26 novembre 2025
è stata quindi trattenuta in decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
5. – Occorre preliminarmente osservare che la presente controversia non verte sulla esistenza del diritto di servitù in capo all'attrice né sull'effettivo svolgimento dei lavori edilizi compiuti dal , circostanze pienamente riconosciute dalle parti. CP_1
Ciò che deve essere oggetto di scrutinio, pertanto, sono la sussistenza di un'effettiva lesione del diritto reale dedotto in giudizio, in sé pacificamente esistente, e la rilevanza delle limitazioni affermate dall'attore.
Deve anzitutto evidenziarsi che, quand'anche si voglia accedere alla prospettazione del convenuto in ordine all'estensione non illimitata della servitù carrabile (che si ammette essere anche pedonale) nei termini di una servitù funzionale al passaggio con mezzi agricoli, coglie nel segno la deduzione dell'attore che evidenzia come, in ogni caso, i mezzi agricoli ben possono essere mezzi pesanti, anche svariate tonnellate, sicchè una limitazione (per come a suo tempo pacificamente esposta in 250 kg al metro quadrato) sicuramente costituisce una seria limitazione del diritto di servitù, anche ove ricostruito – secondo la tesi del convenuto – come limitato ad un uso agricolo. Se anche, infatti, dovesse sciogliersi il dubbio di cui al secondo periodo dell'art. 1065 cod. civ. nel senso di soddisfare i bisogni agricoli del fondo dominante con il minor aggravio per il fondo servente (fermo quanto esattamente stabilito nel titolo in ordine all'estensione della servitù per quattro metri) è evidente che tra i detti bisogni agricoli ben può esservi quello dell'uso di mezzi c.d. pesanti posto che già una utilitaria
– come fa rilevare l'attore – pesa circa una tonnellata.
Pagina 5 di 9 Al contempo non è rilevante la limitazione fatta dalla pubblica autorità al transito sulle strade che conducono, a loro volta, al tratto di fondo servente dove si situa la servitù di passaggio: in ogni caso è evidente che ferma una limitazione a 4 tonnellate, cioè 4000 kg di peso, questi ripartiti su quattro o più ruote di appoggio, generano un peso di ben oltre i 250 kg per metro quadrato, sicchè, anche a seguire la tesi del convenuto, comunque l'autorità pubblica consente il transito di mezzi ben più pesanti di quanto i solai in questione erano esposti come idonei a sopportare.
E' quindi evidente che con l'edificazione dei locali sotterranei è stato leso il diritto del titolare del fondo dominante, posto che, a norma dell'art. 1067 co. II cod. civ. “Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire
l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo” e dunque aver ristretto – secondo quanto si riferiva prima dell'elaborato di c.t.u. – l'area di transito carrabile senza limitazione di peso (o comunque anche funzionale al passaggio di mezzi agricoli) prevista dal titolo da 4 metri a 2,75 metri, con limitazione per la parte restante a 250 kg per metro quadrato implica certamente una diminuzione dell'utilità ritraibile dal diritto.
Invero, poi, non solo quanto ora esposto già evidenziava – sulla base del limite di carico ritenuto esistente sul solaio dal convenuto, e pari a 250 kg per mq – CP_1 una illegittima limitazione della servitù, ma gli accertamenti compiuti in corso di causa a mezzo c.t.u. hanno evidenziato che la limitazione di transito deve intendersi pressochè totale, perché il terrapieno (cioè l'area di 2,75 metri dove il convenuto collocava una possibilità di passaggio senza limite di peso) è risultata invero impraticabile.
In conseguenza di errori di progettazione e di realizzazione dell'opera (cioè, in definitiva, di quell'area di vano garage giacente in parte sotto il piano stradale e che si compone di un muro controterra e di un solaio), il CTU ha concluso che sul solaio del vano garage sottostante il rateo di terreno oggetto della servitù “potrebbero transitare automezzi leggeri con massa a pieno carico fino a 30 kN (=30 q.li=3 tonn). Sono esclusi quindi mezzi più pesanti, compresi quelli agricoli. Il solaio in questione risulta quindi dimensionato per un carico uniforme di 250 kg/mq che è pertanto l'effettivo limite di carico” ma che, tuttavia, “le verifiche condotte sul muro controterra, esposte
Pagina 6 di 9 al Capitolo 5 della Relazione, portano ad una situazione peggiorativa e quindi a poter affermare che nessun mezzo deve transitare sul passaggio carrabile, in quanto il carico utile sul terrapieno è nullo” concludendo che risulta fortemente sconsigliato, stante l'attuale stato dei luoghi, il passaggio con qualsiasi automezzo.
Il C.t.u. ha infatti rilevato – con relazione chiara, esaustiva e metologicamente coerente e che per tale ragione sono condivise dal giudicante – che a causa delle modalità di realizzazione del muro controterra “il carico utile sul terrapieno è nullo” (v. pag. 9 della relazione).
Le osservazioni svolta dal CTP di parte convenuta sono state oggetto di attenta disamina da parte del CTU che confermato le proprie conclusioni ed ha chiaramente individuato le ragioni per cui risulta superfluo procedere ad ulteriori indagini peraltro aventi carattere inferenziale (nel senso che – sulla base di osservazioni che invero hanno connotato di genericità nelle ipotesi prospettate – si propone di fare prove di carico e da queste desumere, per derivazione, le caratteristiche del terreno nel terrapieno e i benefici addotti dalla configurazione meccanica e geometrica delle strutture): in particolare ha dato una razionale spiegazione alla ragione per la quale il quadro fessurativo delle strutture attuali sia apparentemente meno grave di quello che si potrebbe aspettare stanti gli errori progettuali, evidenziando che – pur essendo tale circostanza non dovuta alla coesione del terreno e in ogni caso nullo il carico utile sul terrapieno – la errata costruzione del muro di terrapieno ha comportato un diverso appoggio del piano solaio sullo stesso rispetto al progetto.
7. – Così definita la principale questione oggetto della presente controversa, inerente l'effettiva limitazione della servitù, viene in rilievo il diritto di parte attrice al ripristino del pieno esercizio della servitù, e cioè alla normale percorribilità del tratto in questione con mezzi carrabili pesanti.
L'azione confessoria servitutis o vindicatio servitutis consente infatti al “titolare della servitù [di] farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta
l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere
Pagina 7 di 9 la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento del danno” (v. art. 1079 cod. civ.).
Al riguardo la rimessione nel pregresso stato di piena funzionalità può ottenersi – come ha esposto il consulente tecnico al quale è stato demandato il relativo compito – con adeguamenti funzionali dell'ampiezza dei giunti muro-solaio e con rinforzi della parete controterra mediante tiranti, secondo lo schema di massima indicato a pagina 28 della relazione di consulenza.
Non deve essere fissata una somma di denaro pari al valore delle opere da eseguire (comunque quotate dal consulente ad euro 113.000 euro per lavori, oltre ulteriori spese per oneri) posto che il deve essere condannato direttamente CP_1 all'esecuzione (senza un termine, e cioè immediatamente) a regola d'arte e secondo gli accorgimenti tecnici necessari (tra cui la redazione di un adeguato progetto anche esecutivo o di dettaglio, ove necessario) e non già al pagamento.
9. – Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in dispositivo ex D.M. 55/2014 e s.m.i. tenendo conto del valore della lite corrispondente al valore dei lavori necessari al ripristino della servitù (minimi: euro 7.052; massimi: euro 21.155). Le spese di consulenza tecnica, solidali nei confronti del c.t.u., sono nei rapporti interni a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il Controparte_1 ad eseguire, a propria cura e spese, i lavori necessari al ripristino del pieno
[...] esercizio della servitù di passaggio carrabile dedotta in giudizio, e in particolare ad eseguire a sua cura e spese ed a regola d'arte i lavori secondo lo schema di massima indicato a pagina 28 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, ove necessario previa redazione di progettazione di grado adeguato a quella necessaria per l'esecuzione;
Pagina 8 di 9 - condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese Parte_1 generali (15%), iva e c.p.a. come per legge.
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di c.t.u. e nei rapporti interni a carico del Controparte_1
Così deciso in Perugia il 12 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 9 di 9