Articolo 9 della Legge 31 ottobre 1962, n. 1500
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 novembre 1962
Art. 9.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 638 , relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti.
Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635 , concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui.
Parimenti, in relazione alle leggi 18 marzo 1958, n. 240 e 24 dicembre 1959, n. 1149 che, rispettivamente, trasformano il Magistrato per il Po in organo dell'Amministrazione attiva ed istituiscono il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia, il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, connesse con l'attuazione delle dette leggi.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici concernenti l'applicazione del decreto Presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, art. 21 , 1 ° comma, che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare.
Entrata in vigore il 15 novembre 1962